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citing "Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 maggio 2013. Hristomir Marinov contro Direktor na Direktsia "Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto" - grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Administrativen sad Varna - Bulgaria. Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 18, lettera c), 74 e 80 - Cessazione dell’attività economica imponibile - Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria - Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA - Base imponibile - Valore normale o valore di acquisto - Determinazione al momento dell’operazione - Effetto diretto dell’articolo 74. Causa C-142/12."
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 18, lettera c), 74 e 80, Cessazione dell’attività economica imponibile, Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria, Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA, Base imponibile, Valore normale o valore di acquisto, Determinazione al momento dell’operazione, Effetto diretto dell’articolo 74.
Causa C-142/12 Hristomir Marinov contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 18, lettera c), 74 e 80 — Cessazione dell’attività economica imponibile — Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria — Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA — Base imponibile — Valore normale o valore di acquisto — Determinazione al momento dell’operazione — Effetto diretto dell’articolo 74» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Possesso di beni da parte di un soggetto passivo in caso di cessazione della sua attività economica imponibile – Cessazione dell’attività economica imponibile – Nozione – Cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 18, c)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Possesso di beni da parte di un soggetto passivo in caso di cessazione della sua attività economica imponibile – Valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione – Inammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 74) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Articolo 74 della direttiva 2006/112 – Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 74) L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che disciplina anche la cessazione dell’attività economica imponibile risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto. Il principale obiettivo della richiamata disposizione è in effetti quello di evitare che beni che hanno dato diritto a una detrazione siano oggetto di un consumo finale esente da imposta in seguito alla cessazione dell’attività imponibile, indipendentemente dai motivi o dalle circostanze di tale cessazione. (v. punti 27, 28, dispositivo 1) L’articolo 74 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale la quale prevede che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile, la base imponibile dell’operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto dell’evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell’attività economica imponibile. (v. punto 35, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 40, dispositivo 3) Causa C-142/12 Hristomir Marinov contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 18, lettera c), 74 e 80 — Cessazione dell’attività economica imponibile — Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria — Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA — Base imponibile — Valore normale o valore di acquisto — Determinazione al momento dell’operazione — Effetto diretto dell’articolo 74» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Possesso di beni da parte di un soggetto passivo in caso di cessazione della sua attività economica imponibile — Cessazione dell’attività economica imponibile — Nozione — Cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto — Inclusione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 18, c)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Possesso di beni da parte di un soggetto passivo in caso di cessazione della sua attività economica imponibile — Valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione — Inammissibilità — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 74)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Articolo 74 della direttiva 2006/112 — Effetto diretto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 74) L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che disciplina anche la cessazione dell’attività economica imponibile risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto. Il principale obiettivo della richiamata disposizione è in effetti quello di evitare che beni che hanno dato diritto a una detrazione siano oggetto di un consumo finale esente da imposta in seguito alla cessazione dell’attività imponibile, indipendentemente dai motivi o dalle circostanze di tale cessazione.
(v. punti 27, 28, dispositivo 1)
L’articolo 74 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale la quale prevede che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile, la base imponibile dell’operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto dell’evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell’attività economica imponibile.
(v. punto 35, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 40, dispositivo 3)
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