Documents - 4 citing "Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013. Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata. Causa C‑104/12."

Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Nascita e portata del diritto alla detrazione, Scioglimento di una società da parte di un socio, Acquisizione di una parte della clientela di tale società, Conferimento in natura in un’altra società, Pagamento dell’imposta a monte, Detrazione possibile.
Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Origine e portata del diritto a detrazione – Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società – Diritto alla detrazione – Insussistenza – Principio della neutralità fiscale – Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo) Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società — Diritto alla detrazione — Insussistenza — Principio della neutralità fiscale — Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo)
Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6, Esenzioni, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Fondi pensione, Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”.
Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti – Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo – Diritto alla detrazione – Presupposto – Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31) Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti — Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo — Diritto alla detrazione — Presupposto — Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31)
IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 5, paragrafo 8, Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA.
Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni – Nozione – Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta – Esclusione – Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti – Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo) Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni — Nozione — Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta — Esclusione — Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti — Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle, Criterio di determinazione di tale nesso, Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata.
Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo) Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo)