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citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013. «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad. Direttiva 2006/112/CE – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Diritto a detrazione – Diniego – Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile – Regolamento (CE) n. 1760/2000 – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Marchi auricolari. Causa C‑78/12."
Rinvio pregiudiziale, Potere di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea, Articolo 291, paragrafo 2, TFUE, Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articoli 28 e 397, Soggetto passivo che agisce in nome proprio ma per conto terzi, Fornitore di servizi tramite mezzi elettronici, Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, Articolo 9 bis, Presunzione, Validità.
Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 148, lettera a), Cessione di beni, Nozione, Esenzione, Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare, Cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio.
Causa C-526/13 «Fast Bunkering Klaipėda» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 148, lettera a) — Cessione di beni — Nozione — Esenzione — Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare — Cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi — Presupposti — Cessione allo stadio finale di commercializzazione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 148, a)]
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi, effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio — Inammissibilità — Limiti — Trasferimento della proprietà dei beni agli intermediari in concomitanza con la possibilità per gli armatori di disporre dei beni
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 148, a)]
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Cessione di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e operazioni riguardanti aeromobili — Nozioni — Interpretazione autonoma
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 148, a) e f)] Le operazioni di rifornimento e vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in quanto sono equiparate ad operazioni all’esportazione. Di conseguenza, così come l’esenzione prevista per le operazioni all’esportazione si applica esclusivamente alle cessioni finali di beni esportati dal venditore o per suo conto, così anche l’esenzione di cui all’articolo 148, lettera a), non può essere estesa alle cessioni di tali beni effettuate in uno stadio commerciale anteriore. Peraltro, una siffatta estensione richiederebbe che gli Stati organizzino meccanismi di controllo e di sorveglianza per assicurarsi della definitiva destinazione dei beni ceduti in esenzione fiscale raggiungano la loro ultima destinazione, meccanismi che, lungi dal comportare una semplificazione amministrativa, si tradurrebbero, per gli Stati e per i soggetti passivi interessati, in costrizioni inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni, voluta dall’articolo 131 della direttiva 2006/112.
Ne consegue che per beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, una cessione di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento deve essere effettuata nei confronti dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare che ne farà uso e, pertanto, deve intervenire nello stadio finale della catena di commercializzazione di tali beni.
(v. punti 26-29)
Una cessione di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento effettuata nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche quando questi ultimi agiscono per conto degli armatori che li useranno, deve essere tenuta distinta, ai fini dell’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, da una cessione effettuata nei confronti di suddetti armatori. Pertanto, una cessione di beni effettuata nei confronti di un intermediario che agisce in nome proprio non interviene nell’ultimo stadio della catena di commercializzazione di tali beni, poiché si presume che quest’ultimo li acquisti non per usarli bensì per rivenderli ad un terzo.
Ne consegue che una cessione di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento effettuata nei confronti di siffatti intermediari, in linea di principio, non può essere considerata una cessione come quella di cui all’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112 e quindi beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione. Di conseguenza, l’esenzione prevista da tale disposizione, in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio. A tal riguardo, è privo di rilevanza il fatto che, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, debitamente fissata e le rispettive prove siano presentate all’amministrazione tributaria, conformemente a una normativa nazionale.
Peraltro, un’analogia tra una siffatta fornitura di carburante e un regime di esenzione ammesso, in forza dell’articolo 148, lettera f) della direttiva in parola, per la cessione di un aeromobile effettuata nei confronti di un operatore che non sia esso stesso una compagnia di navigazione aerea, non si impone affatto, stante la natura radicalmente diversa di tali beni. Ciò vale tanto più qualora l’applicazione uniforme dell’articolo 148, lettera a), della direttiva non possa essere garantita senza rimettere in discussione l’obiettivo della semplificazione amministrativa.
Tuttavia, detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, nelle forme previste dal diritto nazionale applicabile, sia intervenuto al più presto in concomitanza con il momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infatti, a partire dal momento in cui il carburante viene caricato nel serbatoio di una nave, si presume normalmente che il suo armatore sia autorizzato a disporne, di fatto, come se ne fosse il proprietario. Di conseguenza, in siffatte condizioni, sebbene, secondo le forme previste dal diritto nazionale applicabile, la proprietà del carburante sia stata formalmente trasferita agli intermediari e si presuma che questi ultimi abbiano agito in nome proprio, in nessun momento tali intermediari sono stati in condizione di disporre dei quantitativi forniti, poiché il potere di disporne è appartenuto agli armatori sin dal caricamento del carburante da parte dell’operatore a ciò addetto. In un’ipotesi del genere, le operazioni realizzate da siffatto operatore addetto al caricamento non possono essere qualificate come cessioni effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, ma si dovrebbe considerare che costituiscano cessioni effettuate direttamente nei confronti di armatori, cessioni che, a tale titolo, possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112.
(v. punti 34-37, 40, 44, 46, 48-50, 52, 53 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punto 41) Causa C-526/13 «Fast Bunkering Klaipėda» UAB contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės) «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 148, lettera a) — Cessione di beni — Nozione — Esenzione — Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare — Cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 settembre 2015 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi – Presupposti – Cessione allo stadio finale di commercializzazione [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 148, a)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi, effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio – Inammissibilità – Limiti – Trasferimento della proprietà dei beni agli intermediari in concomitanza con la possibilità per gli armatori di disporre dei beni [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 148, a)] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Cessione di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e operazioni riguardanti aeromobili – Nozioni – Interpretazione autonoma [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 148, a) e f)] Le operazioni di rifornimento e vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in quanto sono equiparate ad operazioni all’esportazione. Di conseguenza, così come l’esenzione prevista per le operazioni all’esportazione si applica esclusivamente alle cessioni finali di beni esportati dal venditore o per suo conto, così anche l’esenzione di cui all’articolo 148, lettera a), non può essere estesa alle cessioni di tali beni effettuate in uno stadio commerciale anteriore. Peraltro, una siffatta estensione richiederebbe che gli Stati organizzino meccanismi di controllo e di sorveglianza per assicurarsi della definitiva destinazione dei beni ceduti in esenzione fiscale raggiungano la loro ultima destinazione, meccanismi che, lungi dal comportare una semplificazione amministrativa, si tradurrebbero, per gli Stati e per i soggetti passivi interessati, in costrizioni inconciliabili con la corretta e semplice applicazione delle esenzioni, voluta dall’articolo 131 della direttiva 2006/112. Ne consegue che per beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, una cessione di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento deve essere effettuata nei confronti dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare che ne farà uso e, pertanto, deve intervenire nello stadio finale della catena di commercializzazione di tali beni. (v. punti 26-29) Una cessione di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento effettuata nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche quando questi ultimi agiscono per conto degli armatori che li useranno, deve essere tenuta distinta, ai fini dell’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, da una cessione effettuata nei confronti di suddetti armatori. Pertanto, una cessione di beni effettuata nei confronti di un intermediario che agisce in nome proprio non interviene nell’ultimo stadio della catena di commercializzazione di tali beni, poiché si presume che quest’ultimo li acquisti non per usarli bensì per rivenderli ad un terzo. Ne consegue che una cessione di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento effettuata nei confronti di siffatti intermediari, in linea di principio, non può essere considerata una cessione come quella di cui all’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112 e quindi beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione. Di conseguenza, l’esenzione prevista da tale disposizione, in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio. A tal riguardo, è privo di rilevanza il fatto che, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, debitamente fissata e le rispettive prove siano presentate all’amministrazione tributaria, conformemente a una normativa nazionale. Peraltro, un’analogia tra una siffatta fornitura di carburante e un regime di esenzione ammesso, in forza dell’articolo 148, lettera f) della direttiva in parola, per la cessione di un aeromobile effettuata nei confronti di un operatore che non sia esso stesso una compagnia di navigazione aerea, non si impone affatto, stante la natura radicalmente diversa di tali beni. Ciò vale tanto più qualora l’applicazione uniforme dell’articolo 148, lettera a), della direttiva non possa essere garantita senza rimettere in discussione l’obiettivo della semplificazione amministrativa. Tuttavia, detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, nelle forme previste dal diritto nazionale applicabile, sia intervenuto al più presto in concomitanza con il momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infatti, a partire dal momento in cui il carburante viene caricato nel serbatoio di una nave, si presume normalmente che il suo armatore sia autorizzato a disporne, di fatto, come se ne fosse il proprietario. Di conseguenza, in siffatte condizioni, sebbene, secondo le forme previste dal diritto nazionale applicabile, la proprietà del carburante sia stata formalmente trasferita agli intermediari e si presuma che questi ultimi abbiano agito in nome proprio, in nessun momento tali intermediari sono stati in condizione di disporre dei quantitativi forniti, poiché il potere di disporne è appartenuto agli armatori sin dal caricamento del carburante da parte dell’operatore a ciò addetto. In un’ipotesi del genere, le operazioni realizzate da siffatto operatore addetto al caricamento non possono essere qualificate come cessioni effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, ma si dovrebbe considerare che costituiscano cessioni effettuate direttamente nei confronti di armatori, cessioni che, a tale titolo, possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112. (v. punti 34-37, 40, 44, 46, 48-50, 52, 53 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 41)
Преюдициално запитване, Член 99 от Процедурния правилник на Съда, Данъчни въпроси, ДДС, Директива 2006/112/ЕО, Принцип на данъчен неутралитет, Приспадане на ДДС, платен за получена доставка, Понятие за доставка на стоки, Условия за наличие на доставка на стоки, Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик.
Определение на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г. — Италес (Дело C-123/14) (
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) „Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Принцип на данъчен неутралитет — Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Понятие за доставка на стоки — Условия за наличие на доставка на стоки — Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик“ 1.
Преюдициални въпроси — Отговор, който може да бъде изведен недвусмислено от съдебната практика — Прилагане на член 99 от Процедурния правилник (член 267 ДФЕС; член 99 от Процедурния правилник на Съда) (вж. т. 26 и 27) 2.
Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Отказ с мотива, че доставката на стоки реално не е извършена поради измами и нарушения — Недопустимост — Граници — Условия — Получател по фактурата, който е знаел или е трябвало да знае за наличието на измама — Проверка, възложена на националния съд (член 14, параграф 1, член 167 и член 168, буква а) от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. т. 35—42 и диспозитива) Диспозитив Разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, които се отнасят до правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат данъчната администрация на държава членка да приеме, че няма извършена доставка на стоки, като последица от което е налице пречка купувачът да приспадне платения при покупката данък върху добавената стойност, по съображение че купувачът не е доказал нито произхода на съответните стоки, нито това, че доставчикът му ги е притежавал, въпреки че тази администрация не установява, че купувачът е участвал в измама с данъка върху добавената стойност и е знаел или е трябвало да знае, че съответната сделка е част от такава измама. (
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) ОВ C 151, 19.5.2014 г.
Преюдициално запитване, Член 99 от Процедурния правилник на Съда, Данъчни въпроси, ДДС, Директива 2006/112/ЕО, Принцип на данъчен неутралитет, Приспадане на ДДС, платен за получена доставка, Понятие за доставка на стоки, Условие за наличие на доставка на стоки, Прехвърляне на стоките чрез превозвача директно от доставчика на трето лице, Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик, Неоказване на съдействие на данъчните власти от страна на доставчиците, Липса на претоварване на стоките, Данни, които обосновават съмнение за данъчна измама.
Определение на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г. — Коела-Н (Дело C-159/14) (
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) „Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Принцип на данъчен неутралитет — Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Понятие за доставка на стоки — Условие за наличие на доставка на стоки — Прехвърляне на стоките чрез превозвача директно от доставчика на трето лице — Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик — Неоказване на съдействие на данъчните власти от страна на доставчиците — Липса на претоварване на стоките — Данни, които обосновават съмнение за данъчна измама“ 1.
Преюдициални въпроси — Отговор, който може да бъде изведен недвусмислено от съдебната практика — Прилагане на член 99 от Процедурния правилник (член 267 ДФЕС; член 99 от Процедурния правилник на Съда) (вж. т. 26 и 27) 2.
Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Отказ с мотива, че доставката на стоки реално не е извършена поради измами и нарушения — Недопустимост — Граници — Условия — Получател по фактурата, който е знаел или е трябвало да знае за наличието на измама — Проверка, възложена на националния съд — Критерии за преценка (член 14, параграф 1, член 167 и член 168, буква а) от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. т. 37—40, 42—49 и 55; т. 1 и 2 от диспозитива) 3.
Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Компетентност на националния съд — Установяване и преценка на обстоятелствата по делото (член 267 ДФЕС) (вж. т. 51) Диспозитив 1)
Член 14, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска данъчната администрация на държава членка да приеме, че няма извършена доставка на стоки, като последица от което е налице пречка купувачът да приспадне платения при покупката данък върху добавената стойност, по съображение че купувачът не е получил закупената от него стока, а я е изпратил директно на трето лице, на което я е препродал, или по съображение че прекият доставчик на купувача не е получил закупената от него стока, а я е изпратил директно на купувача. 2)
Неоказването на съдействие на данъчните власти от страна на предходните доставчици на данъчнозадълженото лице по веригата от доставчици и липсата на претоварване на съответните стоки не представляват сами по себе си обективни данни, достатъчни за да се заключи, че това данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, е част от данъчна измама. Тези две обстоятелства обаче са обективни данни, които могат да бъдат взети предвид при общата преценка на всички доказателства и фактически обстоятелства, за да се определи дали данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане, е част от данъчна измама. (
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) ОВ C 175, 10.6.2014 г.
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Utilizzo fraudolento di una carta di credito.
Causa C-494/12 Dixons Retail plc contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal le First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Operazioni di trasferimento di un bene materiale a un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito quale strumento di pagamento – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 5, § 1, e 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Nozione – Operazioni di vendita tra un fornitore e un acquirente che utilizzi quale strumento di pagamento una carta di credito – Pagamento effettuato da un terzo emittente della carta, per conto dell’acquirente, in forza di una convenzione conclusa con il fornitore – Pagamento che costituisce un corrispettivo – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a), e 2006/112, art. 73] Gli articoli 2, punto 1, e 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una convenzione stipulata tra un terzo e il fornitore di un bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare a detto fornitore, deducendo una commissione, i beni dallo stesso venduti ad acquirenti che utilizzino una carta di credito come strumento di pagamento, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente tale carta di credito come strumento di pagamento costituisce una cessione di beni. La nozione di cessione di beni, infatti, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. La predetta nozione ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in esame o per tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni. In tal senso, l’utilizzo fraudolento di una carta di credito come strumento di pagamento nelle predette operazioni non incide sul fatto che queste ultime possano essere qualificate come cessioni di beni, poiché siffatto utilizzo non rientra nei criteri oggettivi sui quali è basata tale nozione, bensì si ricollega all’intenzione della persona che ha partecipato, come acquirente, alle operazioni in esame nonché alle operazioni volte a dare concreta attuazione a tale intenzione. Peraltro, una situazione siffatta deve essere distinta da quella di furto di merci, che non rientra nella nozione di cessione di beni, in quanto il furto di merci non produce l’effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stesse condizioni del loro proprietario. (v. punti 17, 20, 21, 26, 28, 29, 38 e dispositivo) Gli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto del trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento, ove tale trasferimento costituisce una cessione di beni, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un corrispettivo. Infatti, nel caso in cui un acquirente paghi la merce mediante carta di credito, ci si trova a fronte di due operazioni, vale a dire, da un lato, la vendita di tale bene da parte di un fornitore, il quale include nel calcolo del prezzo totale da lui preteso anche l’imposta sul valore aggiunto che dev’essere pagata dal predetto acquirente in quanto consumatore finale e percepita da tale fornitore per conto dell’Erario e, dall’altro, la prestazione di servizi da parte dell’emittente della carta nei confronti del fornitore. Al riguardo, la sesta direttiva e la direttiva 2006/112 non esigono, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, ai sensi degli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e 73 della direttiva 2006/112, il corrispettivo di una cessione di beni può essere versato non soltanto dall’acquirente, ma anche da un terzo, nel caso di specie l’emittente della carta. (v. punti 34, 35, 38 e dispositivo) Causa C-494/12 Dixons Retail plc contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal le First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Operazioni di trasferimento di un bene materiale a un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito quale strumento di pagamento — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 5, § 1, e 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Nozione — Operazioni di vendita tra un fornitore e un acquirente che utilizzi quale strumento di pagamento una carta di credito — Pagamento effettuato da un terzo emittente della carta, per conto dell’acquirente, in forza di una convenzione conclusa con il fornitore — Pagamento che costituisce un corrispettivo — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a), e 2006/112, art. 73] Gli articoli 2, punto 1, e 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una convenzione stipulata tra un terzo e il fornitore di un bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare a detto fornitore, deducendo una commissione, i beni dallo stesso venduti ad acquirenti che utilizzino una carta di credito come strumento di pagamento, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente tale carta di credito come strumento di pagamento costituisce una cessione di beni.
La nozione di cessione di beni, infatti, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.
La predetta nozione ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in esame o per tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni.
In tal senso, l’utilizzo fraudolento di una carta di credito come strumento di pagamento nelle predette operazioni non incide sul fatto che queste ultime possano essere qualificate come cessioni di beni, poiché siffatto utilizzo non rientra nei criteri oggettivi sui quali è basata tale nozione, bensì si ricollega all’intenzione della persona che ha partecipato, come acquirente, alle operazioni in esame nonché alle operazioni volte a dare concreta attuazione a tale intenzione.
Peraltro, una situazione siffatta deve essere distinta da quella di furto di merci, che non rientra nella nozione di cessione di beni, in quanto il furto di merci non produce l’effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stesse condizioni del loro proprietario.
(v. punti 17, 20, 21, 26, 28, 29, 38 e dispositivo)
Gli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto del trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento, ove tale trasferimento costituisce una cessione di beni, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un corrispettivo.
Infatti, nel caso in cui un acquirente paghi la merce mediante carta di credito, ci si trova a fronte di due operazioni, vale a dire, da un lato, la vendita di tale bene da parte di un fornitore, il quale include nel calcolo del prezzo totale da lui preteso anche l’imposta sul valore aggiunto che dev’essere pagata dal predetto acquirente in quanto consumatore finale e percepita da tale fornitore per conto dell’Erario e, dall’altro, la prestazione di servizi da parte dell’emittente della carta nei confronti del fornitore.
Al riguardo, la sesta direttiva e la direttiva 2006/112 non esigono, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, ai sensi degli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e 73 della direttiva 2006/112, il corrispettivo di una cessione di beni può essere versato non soltanto dall’acquirente, ma anche da un terzo, nel caso di specie l’emittente della carta.
(v. punti 34, 35, 38 e dispositivo)
Direttiva 2006/112/CE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Diritto a detrazione, Diniego, Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile, Regolamento (CE) n. 1760/2000, Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, Marchi auricolari.
Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Effettiva realizzazione di una cessione di beni – Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi – Esclusione – Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Contabilità – Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Fatturazione – Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione. (v. punto 43, dispositivo 1) L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura». (v. punto 47, dispositivo 2) L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni. (v. punto 54, dispositivo 3) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva. In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione. (v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4) Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Cessione di beni — Nozione — Effettiva realizzazione di una cessione di beni — Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi — Esclusione — Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Contabilità — Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Fatturazione — Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione.
(v. punto 43, dispositivo 1)
L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura».
(v. punto 47, dispositivo 2)
L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni.
(v. punto 54, dispositivo 3)
L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.
In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione.
(v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4)
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