Documents - 2 citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013. Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. Sesta direttiva IVA – Articoli 13, parte C, e 20 – Cessione di un bene immobile – Diritto di opzione per l’imposizione – Diritto alla detrazione – Rettifica delle detrazioni – Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA – Soggetto passivo debitore – Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione. Causa C‑622/11."

Rinvio pregiudiziale, Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione, Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria, Fine dell’assoggettamento all’IVA all’atto della vendita dell’immobile a dei singoli.
Sesta direttiva IVA, Articoli 13, parte C, e 20, Cessione di un bene immobile, Diritto di opzione per l’imposizione, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA, Soggetto passivo debitore, Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione.
Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – Cessione di un bene immobile – Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione. Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa. Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva. In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto. Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto. Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore. La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi. (v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto — Cessione di un bene immobile — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione. Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa. Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva. In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto. Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto. Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore. La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi. (v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 34)