Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012. Mednis SIA contro Valsts ieņēmumu dienests. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts. IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA — Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. Causa C‑525/11."

IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 213, 214 e 273, Identificazione dei soggetti passivi dell’IVA, Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA in base al motivo che il soggetto passivo non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata, Legittimità, Lotta all’evasione fiscale, Principio di proporzionalità.
Causa C-527/11 Valsts ieņēmumu dienests contro Ablessio SIA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 213, 214 e 273 — Identificazione dei soggetti passivi dell’IVA — Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA in base al motivo che il soggetto passivo non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata — Legittimità — Lotta all’evasione fiscale — Principio di proporzionalità» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Identificazione del soggetto passivo – Scopi (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 214) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, § 1, e 213, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Identificazione – Rifiuto di uno Stato membro di attribuire un numero di identificazione ad una società che non dispone di mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata – Ammissibilità – Presupposto – Rischio di evasione – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 213, 214 e 273) Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa (Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione. (v. punti 18, 19) V. il testo della decisione. (v. punti 24-26) Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto ad una società unicamente sulla base del motivo che quest’ultima non dispone, secondo detta amministrazione, dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata, e che il titolare delle quote di capitale della società in parola ha già ottenuto, svariate volte, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un’effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute poco tempo dopo l’attribuzione del menzionato numero, senza che l’amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi i quali inducano a sospettare che il numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto attribuito sarà utilizzato a scopo di evasione. Spetta al giudice del rinvio valutare se l’amministrazione fiscale di cui trattasi abbia fornito seri indizi della sussistenza di un rischio di evasione. Difatti, per essere ritenuto proporzionato allo scopo di prevenire le evasioni, un rifiuto d’identificare un soggetto passivo mediante un numero individuale deve essere fondato su seri indizi idonei a consentire di considerare oggettivamente come probabile che detto numero sarà utilizzato a fini di evasione. Una decisione di tale genere deve essere fondata su di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie e delle prove raccolte nell’ambito della verifica delle informazioni fornite dall’impresa interessata. Al riguardo non può tuttavia escludersi che le summenzionate circostanze, rafforzate dalla presenza di altri elementi oggettivi i quali inducano a sospettare intenzioni di evasione del soggetto passivo, possano costituire indizi che devono essere presi in considerazione nell’ambito di una valutazione complessiva del rischio di evasione. (v. punti 27, 34, 36-39 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 35) Causa C-527/11 Valsts ieņēmumu dienests contro Ablessio SIA (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 213, 214 e 273 — Identificazione dei soggetti passivi dell’IVA — Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA in base al motivo che il soggetto passivo non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata — Legittimità — Lotta all’evasione fiscale — Principio di proporzionalità» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Identificazione del soggetto passivo — Scopi (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 214) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Attività economiche preparatorie — Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, § 1, e 213, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Identificazione — Rifiuto di uno Stato membro di attribuire un numero di identificazione ad una società che non dispone di mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata — Ammissibilità — Presupposto — Rischio di evasione — Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 213, 214 e 273) Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa (Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione. (v. punti 18, 19) V. il testo della decisione. (v. punti 24-26) Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto ad una società unicamente sulla base del motivo che quest’ultima non dispone, secondo detta amministrazione, dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l’attività economica dichiarata, e che il titolare delle quote di capitale della società in parola ha già ottenuto, svariate volte, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un’effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute poco tempo dopo l’attribuzione del menzionato numero, senza che l’amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi i quali inducano a sospettare che il numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto attribuito sarà utilizzato a scopo di evasione. Spetta al giudice del rinvio valutare se l’amministrazione fiscale di cui trattasi abbia fornito seri indizi della sussistenza di un rischio di evasione. Difatti, per essere ritenuto proporzionato allo scopo di prevenire le evasioni, un rifiuto d’identificare un soggetto passivo mediante un numero individuale deve essere fondato su seri indizi idonei a consentire di considerare oggettivamente come probabile che detto numero sarà utilizzato a fini di evasione. Una decisione di tale genere deve essere fondata su di una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie e delle prove raccolte nell’ambito della verifica delle informazioni fornite dall’impresa interessata. Al riguardo non può tuttavia escludersi che le summenzionate circostanze, rafforzate dalla presenza di altri elementi oggettivi i quali inducano a sospettare intenzioni di evasione del soggetto passivo, possano costituire indizi che devono essere presi in considerazione nell’ambito di una valutazione complessiva del rischio di evasione. (v. punti 27, 34, 36-39 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 35)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 183, Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA, Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo, Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità.
Causa C-525/11 Mednis SIA contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA — Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Restituzione dell’eccedenza – Rimborso di una parte dell’eccedenza riportato fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obiettivi ed impianto generale – Lotta contro eventuali evasioni, elusioni o abusi – Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti – Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza – Criterio non decisivo (Art. 267 TFUE) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza l’amministrazione tributaria di uno Stato membro a riportare, senza procedere ad alcuna verifica specifica e basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, il rimborso di una parte di un’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto emersa nel corso di un periodo d’imposta di un mese fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo da parte di tale amministrazione. Infatti, le modalità di rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto. Esse devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto. Ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. È pur vero che il riporto del rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto a vari periodi di imposta successivi a quello in cui detta eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112. Tuttavia, un termine di un anno, o anche più, nel corso del quale i soggetti passivi devono sopportare l’onere finanziario dell’imposta sul valore aggiunto, quando invece il periodo d’imposta è in linea di principio stabilito in un mese civile, non può essere considerato ragionevole. Anche se una simile normativa mira ad escludere il rischio di evasione o di elusione fiscale, è necessario rilevare che una siffatta applicazione preventiva e generalizzata, sulla base di una mera constatazione matematica, senza procedere ad una verifica specifica del caso di specie nell’ambito della quale il soggetto passivo interessato avrebbe la possibilità di dimostrare l’assenza di rischio di evasione o di elusione fiscale, contravviene al principio di proporzionalità. (v. punti 24-28, 33, 36, 38 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 31, 32) V. il testo della decisione. (v. punti 41-44) Causa C-525/11 Mednis SIA contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 183 — Modalità di rimborso dell’eccedenza di IVA — Normativa nazionale che riporta il rimborso di una parte dell’eccedenza di IVA fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Restituzione dell’eccedenza — Rimborso di una parte dell’eccedenza riportato fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obiettivi ed impianto generale — Lotta contro eventuali evasioni, elusioni o abusi — Rispetto del principio di proporzionalità (Direttiva del Consiglio 2006/112) Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti — Rilevanza per lo Stato membro interessato delle conseguenze economiche della sentenza — Criterio non decisivo (Art. 267 TFUE) L’articolo 183 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza l’amministrazione tributaria di uno Stato membro a riportare, senza procedere ad alcuna verifica specifica e basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, il rimborso di una parte di un’eccedenza d’imposta sul valore aggiunto emersa nel corso di un periodo d’imposta di un mese fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del soggetto passivo da parte di tale amministrazione. Infatti, le modalità di rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l’onere dell’imposta sul valore aggiunto. Esse devono segnatamente consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto. Ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti e che, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo. È pur vero che il riporto del rimborso di un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto a vari periodi di imposta successivi a quello in cui detta eccedenza è sorta non è necessariamente incompatibile con l’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112. Tuttavia, un termine di un anno, o anche più, nel corso del quale i soggetti passivi devono sopportare l’onere finanziario dell’imposta sul valore aggiunto, quando invece il periodo d’imposta è in linea di principio stabilito in un mese civile, non può essere considerato ragionevole. Anche se una simile normativa mira ad escludere il rischio di evasione o di elusione fiscale, è necessario rilevare che una siffatta applicazione preventiva e generalizzata, sulla base di una mera constatazione matematica, senza procedere ad una verifica specifica del caso di specie nell’ambito della quale il soggetto passivo interessato avrebbe la possibilità di dimostrare l’assenza di rischio di evasione o di elusione fiscale, contravviene al principio di proporzionalità. (v. punti 24-28, 33, 36, 38 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 31, 32) V. il testo della decisione. (v. punti 41-44)