Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 18, lettera c), 74 e 80, Cessazione dell’attività economica imponibile, Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria, Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA, Base imponibile, Valore normale o valore di acquisto, Determinazione al momento dell’operazione, Effetto diretto dell’articolo 74.
Causa C-142/12 Hristomir Marinov contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 18, lettera c), 74 e 80 — Cessazione dell’attività economica imponibile — Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria — Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA — Base imponibile — Valore normale o valore di acquisto — Determinazione al momento dell’operazione — Effetto diretto dell’articolo 74» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Possesso di beni da parte di un soggetto passivo in caso di cessazione della sua attività economica imponibile – Cessazione dell’attività economica imponibile – Nozione – Cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 18, c)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Possesso di beni da parte di un soggetto passivo in caso di cessazione della sua attività economica imponibile – Valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione – Inammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 74) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Articolo 74 della direttiva 2006/112 – Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 74) L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che disciplina anche la cessazione dell’attività economica imponibile risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto. Il principale obiettivo della richiamata disposizione è in effetti quello di evitare che beni che hanno dato diritto a una detrazione siano oggetto di un consumo finale esente da imposta in seguito alla cessazione dell’attività imponibile, indipendentemente dai motivi o dalle circostanze di tale cessazione. (v. punti 27, 28, dispositivo 1) L’articolo 74 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale la quale prevede che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile, la base imponibile dell’operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto dell’evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell’attività economica imponibile. (v. punto 35, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 40, dispositivo 3) Causa C-142/12 Hristomir Marinov contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – grad Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 18, lettera c), 74 e 80 — Cessazione dell’attività economica imponibile — Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria — Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA — Base imponibile — Valore normale o valore di acquisto — Determinazione al momento dell’operazione — Effetto diretto dell’articolo 74» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Possesso di beni da parte di un soggetto passivo in caso di cessazione della sua attività economica imponibile — Cessazione dell’attività economica imponibile — Nozione — Cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto — Inclusione
[Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 18, c)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Possesso di beni da parte di un soggetto passivo in caso di cessazione della sua attività economica imponibile — Valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione — Inammissibilità — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 74)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Articolo 74 della direttiva 2006/112 — Effetto diretto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 74) L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che disciplina anche la cessazione dell’attività economica imponibile risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto. Il principale obiettivo della richiamata disposizione è in effetti quello di evitare che beni che hanno dato diritto a una detrazione siano oggetto di un consumo finale esente da imposta in seguito alla cessazione dell’attività imponibile, indipendentemente dai motivi o dalle circostanze di tale cessazione.
(v. punti 27, 28, dispositivo 1)
L’articolo 74 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale la quale prevede che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile, la base imponibile dell’operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto dell’evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell’attività economica imponibile.
(v. punto 35, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 40, dispositivo 3)
Fiscalità, IVA, Operazioni imponibili, Impiego, per i bisogni dell’impresa, di beni ottenuti “nel quadro di detta impresa”, Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso, Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo.
Causa C-299/11 Staatssecretaris van Financiën contro Gemeente Vlaardingen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego, per i bisogni dell’impresa, di beni ottenuti “nel quadro di detta impresa” — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa – Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Obiettivo – Bene prodotto, costruito, estratto o lavorato nel quadro dell’impresa – Nozione [Direttive del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 5, § 7, a), e 2006/112, art. 18] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa – Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo, destinati ai bisogni di un’attività economica esente – Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso – Presupposti – Base imponibile [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 95/7, artt. 5, § 7, a), 11, A, § 1, b), e 13, B, h)] L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, consente agli Stati membri di adeguare la propria normativa tributaria in modo tale che le imprese che non possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata al momento dell’acquisto dei beni aziendali, in quanto esercenti un’attività esente dall’imposta, non siano svantaggiate rispetto alle imprese concorrenti che esercitano la medesima attività mediante beni che hanno ottenuto senza versare l’imposta producendoli in proprio o, più in generale, ottenendoli «nel quadro della [loro] impresa». Affinché tali concorrenti siano assoggettati alla stessa imposizione fiscale gravante sulle imprese che hanno acquistato i loro beni presso un terzo, l’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva riconosce la facoltà agli Stati membri di assimilare l’impiego, per esigenze di esercizio delle attività aziendali esenti da imposta, di beni ottenuti nel quadro dell’impresa ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, di tale direttiva e quindi di assoggettare all’imposta sul valore aggiunto il suddetto impiego. Affinché detta facoltà, ripresa all’articolo 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possa essere esercitata in modo da eliminare concretamente qualsiasi disparità in materia di imposta sul valore aggiunto tra i soggetti passivi che hanno acquistato i loro beni presso un altro soggetto passivo e quelli che li hanno ottenuti nel quadro della loro impresa, è necessario che i termini «bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, (…) nel quadro di detta impresa» siano intesi nel senso che essi comprendono non solo i beni interamente prodotti, costruiti, estratti o lavorati in proprio dall’impresa considerata, ma anche quelli prodotti, costruiti, estratti o lavorati da un terzo con materiali messi a disposizione dalla suddetta impresa. Affinché un soggetto passivo, conformemente alla finalità del suddetto articolo 5, paragrafo 7, lettera a), sia assoggettato alla stessa imposizione fiscale dei suoi concorrenti che esercitano la medesima attività esente da imposta mediante beni che essi hanno interamente acquistato presso un terzo, l’assimilazione prevista dalla suddetta norma deve poter essere applicata alla totalità dei beni completati o migliorati dai terzi e, quindi, condurre ad un’imposizione a titolo d’imposta sul valore aggiunto avente come base imponibile l’intero valore di detti beni. (v. punti 26-28) L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’impiego, da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di un’attività economica esente dall’imposta sul valore aggiunto, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo può essere oggetto di un’imposizione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto che ha come base la somma del valore del suolo sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo summenzionato non abbia ancora pagato l’imposta sul valore aggiunto inerente a tale valore e a tali costi, e a condizione che i terreni di cui trattasi non rientrino nell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera h), della suddetta direttiva. A quest’ultimo proposito, l’impiego per i bisogni dell’impresa dei terreni è imponibile a titolo di imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui questi ultimi possano essere qualificati come fondi edificati o come terreni edificabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Quando, in forza della facoltà di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), di tale direttiva, l’impiego per i bisogni dell’impresa di terreni che non sono né edificati né edificabili è assimilato ad una cessione effettuata a titolo oneroso di siffatti terreni, detta assimilazione ha come conseguenza di rendere applicabile l’articolo 13, parte B, lettera h), della sesta direttiva e di impedire qualsiasi imposizione a titolo d’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 38 e dispositivo) Causa C-299/11 Staatssecretaris van Financiën contro Gemeente Vlaardingen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Fiscalità — IVA — Operazioni imponibili — Impiego, per i bisogni dell’impresa, di beni ottenuti “nel quadro di detta impresa” — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Obiettivo — Bene prodotto, costruito, estratto o lavorato nel quadro dell’impresa — Nozione
[Direttive del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, art. 5, § 7, a), e 2006/112, art. 18]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Impiego di un bene per i bisogni dell’impresa — Terreni di proprietà del soggetto passivo e trasformati da un terzo, destinati ai bisogni di un’attività economica esente — Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Presupposti — Base imponibile
[Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva del Consiglio 95/7, artt. 5, § 7, a), 11, A, § 1, b), e 13, B, h)] L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, consente agli Stati membri di adeguare la propria normativa tributaria in modo tale che le imprese che non possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata al momento dell’acquisto dei beni aziendali, in quanto esercenti un’attività esente dall’imposta, non siano svantaggiate rispetto alle imprese concorrenti che esercitano la medesima attività mediante beni che hanno ottenuto senza versare l’imposta producendoli in proprio o, più in generale, ottenendoli «nel quadro della [loro] impresa». Affinché tali concorrenti siano assoggettati alla stessa imposizione fiscale gravante sulle imprese che hanno acquistato i loro beni presso un terzo, l’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva riconosce la facoltà agli Stati membri di assimilare l’impiego, per esigenze di esercizio delle attività aziendali esenti da imposta, di beni ottenuti nel quadro dell’impresa ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, di tale direttiva e quindi di assoggettare all’imposta sul valore aggiunto il suddetto impiego.
Affinché detta facoltà, ripresa all’articolo 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possa essere esercitata in modo da eliminare concretamente qualsiasi disparità in materia di imposta sul valore aggiunto tra i soggetti passivi che hanno acquistato i loro beni presso un altro soggetto passivo e quelli che li hanno ottenuti nel quadro della loro impresa, è necessario che i termini «bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, (…) nel quadro di detta impresa» siano intesi nel senso che essi comprendono non solo i beni interamente prodotti, costruiti, estratti o lavorati in proprio dall’impresa considerata, ma anche quelli prodotti, costruiti, estratti o lavorati da un terzo con materiali messi a disposizione dalla suddetta impresa.
Affinché un soggetto passivo, conformemente alla finalità del suddetto articolo 5, paragrafo 7, lettera a), sia assoggettato alla stessa imposizione fiscale dei suoi concorrenti che esercitano la medesima attività esente da imposta mediante beni che essi hanno interamente acquistato presso un terzo, l’assimilazione prevista dalla suddetta norma deve poter essere applicata alla totalità dei beni completati o migliorati dai terzi e, quindi, condurre ad un’imposizione a titolo d’imposta sul valore aggiunto avente come base imponibile l’intero valore di detti beni.
(v. punti 26-28)
L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’impiego, da parte di un soggetto passivo, per i bisogni di un’attività economica esente dall’imposta sul valore aggiunto, di terreni di cui è proprietario e che ha fatto trasformare da un terzo può essere oggetto di un’imposizione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto che ha come base la somma del valore del suolo sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo summenzionato non abbia ancora pagato l’imposta sul valore aggiunto inerente a tale valore e a tali costi, e a condizione che i terreni di cui trattasi non rientrino nell’esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera h), della suddetta direttiva.
A quest’ultimo proposito, l’impiego per i bisogni dell’impresa dei terreni è imponibile a titolo di imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui questi ultimi possano essere qualificati come fondi edificati o come terreni edificabili ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Quando, in forza della facoltà di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), di tale direttiva, l’impiego per i bisogni dell’impresa di terreni che non sono né edificati né edificabili è assimilato ad una cessione effettuata a titolo oneroso di siffatti terreni, detta assimilazione ha come conseguenza di rendere applicabile l’articolo 13, parte B, lettera h), della sesta direttiva e di impedire qualsiasi imposizione a titolo d’imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 36, 38 e dispositivo)