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citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012. Bonik EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna. IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego. Causa C‑285/11."
Преюдициално запитване, Член 99 от Процедурния правилник на Съда, Данъчни въпроси, ДДС, Директива 2006/112/ЕО, Принцип на данъчен неутралитет, Приспадане на ДДС, платен за получена доставка, Понятие за доставка на стоки, Условия за наличие на доставка на стоки, Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик.
Определение на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г. — Италес (Дело C-123/14) (
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) „Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Принцип на данъчен неутралитет — Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Понятие за доставка на стоки — Условия за наличие на доставка на стоки — Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик“ 1.
Преюдициални въпроси — Отговор, който може да бъде изведен недвусмислено от съдебната практика — Прилагане на член 99 от Процедурния правилник (член 267 ДФЕС; член 99 от Процедурния правилник на Съда) (вж. т. 26 и 27) 2.
Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Отказ с мотива, че доставката на стоки реално не е извършена поради измами и нарушения — Недопустимост — Граници — Условия — Получател по фактурата, който е знаел или е трябвало да знае за наличието на измама — Проверка, възложена на националния съд (член 14, параграф 1, член 167 и член 168, буква а) от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. т. 35—42 и диспозитива) Диспозитив Разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, които се отнасят до правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат данъчната администрация на държава членка да приеме, че няма извършена доставка на стоки, като последица от което е налице пречка купувачът да приспадне платения при покупката данък върху добавената стойност, по съображение че купувачът не е доказал нито произхода на съответните стоки, нито това, че доставчикът му ги е притежавал, въпреки че тази администрация не установява, че купувачът е участвал в измама с данъка върху добавената стойност и е знаел или е трябвало да знае, че съответната сделка е част от такава измама. (
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) ОВ C 151, 19.5.2014 г.
Преюдициално запитване, Член 99 от Процедурния правилник на Съда, Данъчни въпроси, ДДС, Директива 2006/112/ЕО, Принцип на данъчен неутралитет, Приспадане на ДДС, платен за получена доставка, Понятие за доставка на стоки, Условие за наличие на доставка на стоки, Прехвърляне на стоките чрез превозвача директно от доставчика на трето лице, Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик, Неоказване на съдействие на данъчните власти от страна на доставчиците, Липса на претоварване на стоките, Данни, които обосновават съмнение за данъчна измама.
Определение на Съда (десети състав) от 15 юли 2015 г. — Коела-Н (Дело C-159/14) (
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) „Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Принцип на данъчен неутралитет — Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Понятие за доставка на стоки — Условие за наличие на доставка на стоки — Прехвърляне на стоките чрез превозвача директно от доставчика на трето лице — Липса на доказателства за фактическо владеене на стоките от прекия доставчик — Неоказване на съдействие на данъчните власти от страна на доставчиците — Липса на претоварване на стоките — Данни, които обосновават съмнение за данъчна измама“ 1.
Преюдициални въпроси — Отговор, който може да бъде изведен недвусмислено от съдебната практика — Прилагане на член 99 от Процедурния правилник (член 267 ДФЕС; член 99 от Процедурния правилник на Съда) (вж. т. 26 и 27) 2.
Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Отказ с мотива, че доставката на стоки реално не е извършена поради измами и нарушения — Недопустимост — Граници — Условия — Получател по фактурата, който е знаел или е трябвало да знае за наличието на измама — Проверка, възложена на националния съд — Критерии за преценка (член 14, параграф 1, член 167 и член 168, буква а) от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. т. 37—40, 42—49 и 55; т. 1 и 2 от диспозитива) 3.
Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Граници — Компетентност на националния съд — Установяване и преценка на обстоятелствата по делото (член 267 ДФЕС) (вж. т. 51) Диспозитив 1)
Член 14, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска данъчната администрация на държава членка да приеме, че няма извършена доставка на стоки, като последица от което е налице пречка купувачът да приспадне платения при покупката данък върху добавената стойност, по съображение че купувачът не е получил закупената от него стока, а я е изпратил директно на трето лице, на което я е препродал, или по съображение че прекият доставчик на купувача не е получил закупената от него стока, а я е изпратил директно на купувача. 2)
Неоказването на съдействие на данъчните власти от страна на предходните доставчици на данъчнозадълженото лице по веригата от доставчици и липсата на претоварване на съответните стоки не представляват сами по себе си обективни данни, достатъчни за да се заключи, че това данъчнозадължено лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, е част от данъчна измама. Тези две обстоятелства обаче са обективни данни, които могат да бъдат взети предвид при общата преценка на всички доказателства и фактически обстоятелства, за да се определи дали данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане, е част от данъчна измама. (
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) ОВ C 175, 10.6.2014 г.
Rinvio pregiudiziale – IVA – Direttiva 2006/112/CE – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Operazioni costitutive di una pratica abusiva – Diritto tributario nazionale – Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale – Principi di effettività e di equivalenza.
Causa C-662/13 Surgicare – Unidades de Saúde SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Diritto tributario nazionale — Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale — Principi di effettività e di equivalenza» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 febbraio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Domanda che non individua con precisione le disposizioni del diritto dell’Unione che occorre interpretare – Possibilità per la Corte d’individuare dette disposizioni (Art. 267 TFUE) Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Precisazione delle ragioni per le quali occorre rispondere alle questioni pregiudiziali (Art. 267 TFUE) Questioni pregiudiziali – Competenza del giudice nazionale – Determinazione della normativa applicabile ratione temporis (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di esistenza di un’evasione o di un abuso – Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell’evasione fiscale – Assenza di normativa dell’Unione in materia – Applicazione del diritto nazionale – Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Valutazione da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 273 e 342) Nel caso di mancanza di precisione, in una domanda di pronuncia pregiudiziale, a proposito delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, è compito della Corte dedurre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni di diritto dell’Unione che necessitano di essere interpretate, tenendo conto dell’oggetto della lite. (v. punto 17) V. il testo della decisione. (v. punti 21, 22) V. il testo della decisione. (v. punto 22) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, nel caso in cui l’amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Ciò avviene nel caso di un previo procedimento che, da un lato, è in favore della persona sospettata di aver commesso un abuso di diritto, poiché mira a garantire il rispetto di certi diritti fondamentali, in particolare quello di essere ascoltato e che, dall’altro lato, non contrasta di per sé con l’obiettivo della lotta alle evasioni, elusioni e altri abusi, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. (v. punti 26, 29, 32, 34 e dispositivo) Causa C-662/13 Surgicare – Unidades de Saúde SA contro Fazenda Pública (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Operazioni costitutive di una pratica abusiva — Diritto tributario nazionale — Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale — Principi di effettività e di equivalenza» Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 febbraio 2015 Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Domanda che non individua con precisione le disposizioni del diritto dell’Unione che occorre interpretare — Possibilità per la Corte d’individuare dette disposizioni
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Precisazione delle ragioni per le quali occorre rispondere alle questioni pregiudiziali
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali — Competenza del giudice nazionale — Determinazione della normativa applicabile ratione temporis
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di esistenza di un’evasione o di un abuso — Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell’evasione fiscale — Assenza di normativa dell’Unione in materia — Applicazione del diritto nazionale — Procedimento nazionale speciale in caso di sospetti sull’esistenza di pratiche abusive in materia fiscale — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività — Valutazione da parte del giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 273 e 342) Nel caso di mancanza di precisione, in una domanda di pronuncia pregiudiziale, a proposito delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, è compito della Corte dedurre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni di diritto dell’Unione che necessitano di essere interpretate, tenendo conto dell’oggetto della lite.
(v. punto 17)
V. il testo della decisione.
(v. punti 21, 22)
V. il testo della decisione.
(v. punto 22)
La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla previa e obbligatoria applicazione di un procedimento amministrativo nazionale, nel caso in cui l’amministrazione tributaria sospetti l’esistenza di una pratica abusiva, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Ciò avviene nel caso di un previo procedimento che, da un lato, è in favore della persona sospettata di aver commesso un abuso di diritto, poiché mira a garantire il rispetto di certi diritti fondamentali, in particolare quello di essere ascoltato e che, dall’altro lato, non contrasta di per sé con l’obiettivo della lotta alle evasioni, elusioni e altri abusi, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
(v. punti 26, 29, 32, 34 e dispositivo)
Rinvii pregiudiziali – IVA – Sesta direttiva – Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri – Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità – Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo – Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione – Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso – Assenza di disposizioni di diritto nazionale.
Cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13 Staatssecretaris van Financiën contro Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof e Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV contro Staatssecretaris van Financiën (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvii pregiudiziali — IVA — Sesta direttiva — Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri — Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo — Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione — Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso — Assenza di disposizioni di diritto nazionale» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Irricevibilità (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto – Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode – Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode – Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti. [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Operazioni che non sono, di per sé, viziate da elusione all’imposta sul valore aggiunto, ma che si iscrivono in una catena di cessioni che comprende un’operazione fraudolenta – Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode – Evasione commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso è stato richiesto – Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode – Irrilevanza – Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] V. il testo della decisione. (v. punti 35, 38, 39) La sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva, 95/7, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto rifiuto, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni. Infatti, spetta, in linea di principio, alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di diritti previsti dalla sesta direttiva, invocati fraudolentemente o abusivamente, indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riguardante una cessione intracomunitaria. In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nell’ordinamento giuridico nazionale, spetta al giudice nazionale accertare se nel diritto dello Stato membro interessato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale. Se si accertasse, tuttavia, che il diritto nazionale non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, di rispettare tali criteri e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di una frode. Infatti, se è pur vero che una direttiva non può essere invocata, di per sé, da uno Stato membro nei confronti di un soggetto passivo, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto dalla sesta direttiva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, previste da tale direttiva in relazione a detto diritto, non sono, in realtà, soddisfatte. In una siffatta ipotesi, non può essere richiesta un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto sistema. Peraltro, un soggetto passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del diritto di cui trattasi. Infine, poiché il diniego del beneficio di un diritto derivante dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in caso di coinvolgimento del soggetto passivo in una frode non è altro che la mera conseguenza dell’insussistenza delle condizioni richieste a tale riguardo dalle disposizioni rilevanti della sesta direttiva, tale diniego non ha il carattere di una pena o di una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (v. punti 49, 51-55, 57, 59-62, dispositivo 2) La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti. (v. punto 69, dispositivo 3) Cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13 Staatssecretaris van Financiën contro Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof e Turbu.com BV,
Turbu.com Mobile Phone’s BV contro Staatssecretaris van Financiën (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvii pregiudiziali — IVA — Sesta direttiva — Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri — Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo — Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione — Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso — Assenza di disposizioni di diritto nazionale» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto — Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode — Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode — Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti.
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Operazioni che non sono, di per sé, viziate da elusione all’imposta sul valore aggiunto, ma che si iscrivono in una catena di cessioni che comprende un’operazione fraudolenta — Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode — Evasione commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso è stato richiesto — Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode — Irrilevanza — Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] V. il testo della decisione.
(v. punti 35, 38, 39)
La sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva, 95/7, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto rifiuto, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni.
Infatti, spetta, in linea di principio, alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di diritti previsti dalla sesta direttiva, invocati fraudolentemente o abusivamente, indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riguardante una cessione intracomunitaria. In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nell’ordinamento giuridico nazionale, spetta al giudice nazionale accertare se nel diritto dello Stato membro interessato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale.
Se si accertasse, tuttavia, che il diritto nazionale non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, di rispettare tali criteri e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di una frode.
Infatti, se è pur vero che una direttiva non può essere invocata, di per sé, da uno Stato membro nei confronti di un soggetto passivo, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto dalla sesta direttiva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, previste da tale direttiva in relazione a detto diritto, non sono, in realtà, soddisfatte.
In una siffatta ipotesi, non può essere richiesta un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto sistema.
Peraltro, un soggetto passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del diritto di cui trattasi.
Infine, poiché il diniego del beneficio di un diritto derivante dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in caso di coinvolgimento del soggetto passivo in una frode non è altro che la mera conseguenza dell’insussistenza delle condizioni richieste a tale riguardo dalle disposizioni rilevanti della sesta direttiva, tale diniego non ha il carattere di una pena o di una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(v. punti 49, 51-55, 57, 59-62, dispositivo 2)
La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.
(v. punto 69, dispositivo 3)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Nascita e portata del diritto alla detrazione, Scioglimento di una società da parte di un socio, Acquisizione di una parte della clientela di tale società, Conferimento in natura in un’altra società, Pagamento dell’imposta a monte, Detrazione possibile.
Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Origine e portata del diritto a detrazione – Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società – Diritto alla detrazione – Insussistenza – Principio della neutralità fiscale – Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo) Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società — Diritto alla detrazione — Insussistenza — Principio della neutralità fiscale — Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo)
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Versamento di acconti, Diniego di concessione della detrazione, Evasione, Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile, Presupposti.
Causa C-107/13 FIRIN OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Versamento di acconti — Diniego di concessione della detrazione — Evasione — Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile — Presupposti» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, a causa di evasioni e irregolarità – Inammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obbligo degli Stati membri di esigere la rettifica per il pagamento di un acconto in assenza della cessione del bene – Fornitore che resta debitore e che non ha rimborsato l’acconto – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 65, 90, § 1, 168, a), 185, § 1, e 193] V. il testo della decisione. (v. punti 29-32) V. il testo della decisione. (v. punti 40-46) V. il testo della decisione. (v. punto 50) Gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 168, lettera a), 185, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che impongono che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto. Infatti, per quanto concerne il trattamento di un’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata a causa della mancanza di un’operazione imponibile, dalla richiamata direttiva risulta che i due operatori interessati non sono necessariamente trattati in modo identico. Da un lato, l’emittente di una fattura è debitore della suddetta imposta indicata in tale fattura anche in mancanza di un’operazione imponibile, conformemente all’articolo 203 di tale direttiva. Dall’altro, l’esercizio del diritto a detrazione del destinatario di una fattura si limita alle sole imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta a detta imposta, conformemente agli articoli 63 e 167 di tale direttiva. A tale proposito, in una situazione del genere il rispetto del principio della neutralità fiscale è garantito dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Pertanto, in tale contesto, e fatto salvo il diritto per il soggetto passivo di ottenere dal proprio fornitore, con gli strumenti a tal fine previsti dal diritto nazionale, la restituzione dell’acconto versato per la cessione di beni in definitiva non effettuata, il fatto che l’imposta sul valore aggiunto dovuta da tale fornitore non sia stata essa stessa rettificata non incide sul diritto dell’amministrazione finanziaria di ottenere la restituzione di detta imposta detratta da tale soggetto passivo a titolo del versamento dell’acconto corrispondente a tale cessione. (v. punti 54, 55, 57, 58 e dispositivo) Causa C-107/13 FIRIN OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Versamento di acconti — Diniego di concessione della detrazione — Evasione — Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile — Presupposti» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, a causa di evasioni e irregolarità — Inammissibilità — Limiti — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obbligo degli Stati membri di esigere la rettifica per il pagamento di un acconto in assenza della cessione del bene — Fornitore che resta debitore e che non ha rimborsato l’acconto — Irrilevanza
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 65, 90, § 1, 168, a), 185, § 1, e 193] V. il testo della decisione.
(v. punti 29-32)
V. il testo della decisione.
(v. punti 40-46)
V. il testo della decisione.
(v. punto 50)
Gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 168, lettera a), 185, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che impongono che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto.
Infatti, per quanto concerne il trattamento di un’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata a causa della mancanza di un’operazione imponibile, dalla richiamata direttiva risulta che i due operatori interessati non sono necessariamente trattati in modo identico. Da un lato, l’emittente di una fattura è debitore della suddetta imposta indicata in tale fattura anche in mancanza di un’operazione imponibile, conformemente all’articolo 203 di tale direttiva. Dall’altro, l’esercizio del diritto a detrazione del destinatario di una fattura si limita alle sole imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta a detta imposta, conformemente agli articoli 63 e 167 di tale direttiva.
A tale proposito, in una situazione del genere il rispetto del principio della neutralità fiscale è garantito dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale.
Pertanto, in tale contesto, e fatto salvo il diritto per il soggetto passivo di ottenere dal proprio fornitore, con gli strumenti a tal fine previsti dal diritto nazionale, la restituzione dell’acconto versato per la cessione di beni in definitiva non effettuata, il fatto che l’imposta sul valore aggiunto dovuta da tale fornitore non sia stata essa stessa rettificata non incide sul diritto dell’amministrazione finanziaria di ottenere la restituzione di detta imposta detratta da tale soggetto passivo a titolo del versamento dell’acconto corrispondente a tale cessione.
(v. punti 54, 55, 57, 58 e dispositivo)
Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Prestazioni fornite, Controllo, Prestatore del servizio che non dispone delle risorse necessarie, Nozione di evasione fiscale, Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale, Requisito della fornitura effettiva del servizio, Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata, Contenzioso, Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione del ricorrente.
Causa C-18/13 Maks Pen EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prestazioni fornite — Controllo — Prestatore del servizio che non dispone delle risorse necessarie — Nozione di evasione fiscale — Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale — Requisito della fornitura effettiva del servizio — Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata — Contenzioso — Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione del ricorrente» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Imposta riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi privo delle risorse necessarie per fornire i servizi fatturati – Servizi forniti da un altro prestatore – Esclusione del diritto a detrazione – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Diritto dell’Unione europea – Ricorso dinanzi al giudice nazionale – Applicazione d’ufficio di una disposizione del diritto dell’Unione che comporti una deroga al principio di diritto nazionale del divieto di reformatio in peius – Obbligo per il giudice nazionale – Insussistenza – Eccezione Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di frode o di abuso – Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale – Interpretazione del diritto interno da parte del giudice nazionale alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112 – Considerazione del diritto interno nel suo complesso e applicazione dei suoi criteri ermeneutici (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata – Portata – Obbligo del soggetto passivo di conformarsi ai principi contabili internazionali – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1606/2002; direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 242 e 273) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore – segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri o l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta –, alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia dimostrato, alla luce degli elementi oggettivi forniti dalle autorità fiscali, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punto 32, dispositivo 1) Il diritto dell’Unione non può imporre al giudice nazionale di applicare d’ufficio una disposizione di tale diritto quando ciò comporterebbe una deroga al principio, insito nel suo diritto processuale nazionale, del divieto di reformatio in peius. Tuttavia, in una controversia relativa fin dall’inizio al diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata su determinate fatture, non risulta che un tale divieto possa applicarsi alla presentazione in giudizio, da parte dell’amministrazione fiscale, di elementi nuovi attinenti a tali medesime fatture, i quali non possono essere ritenuti aggravare la situazione del soggetto passivo che invoca il diritto a detrazione. (v. punto 37) Quando hanno l’obbligo o la facoltà di sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi a una norma imperativa del diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a fare altrettanto con riferimento a una norma del diritto dell’Unione come quella che impone alle autorità e ai giudici nazionali di negare il beneficio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Spetta a tali giudici, nella valutazione del carattere fraudolento o abusivo della pretesa di esercitare il diritto a detrazione, interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, così da realizzare il risultato perseguito da quest’ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici. Al riguardo, anche quando una norma di diritto nazionale qualifichi l’evasione fiscale come illecito penale e tale qualificazione competa unicamente al giudice penale, non risulta che, per effetto di una simile norma, il giudice incaricato di valutare la legittimità di un avviso di accertamento in rettifica che mette in discussione la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo non possa comunque basarsi sugli elementi oggettivi presentati dall’amministrazione fiscale per constatare un’evasione, mentre, ai sensi di un’altra disposizione del diritto nazionale, l’imposta sul valore aggiunto «fatturata illegalmente» non dà diritto a detrazione. (v. punti 38, 39, dispositivo 2) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e del relativo controllo da parte dell’amministrazione fiscale, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall’articolo 273 della stessa direttiva, imponga a ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non eccedano quanto necessario per conseguire gli obiettivi di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione. Sotto tale profilo, la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione. Pertanto, il momento in cui l’imposta diventa esigibile e, dunque, detraibile per il soggetto passivo non può essere determinato, in via generale, dal compimento di formalità quali la contabilizzazione da parte dei prestatori delle spese sostenute per fornire i servizi. Per il resto, se rispettano tali limiti, il diritto dell’Unione non osta a norme contabili nazionali supplementari che siano stabilite con riferimento ai principi contabili internazionali applicabili nell’Unione alle condizioni previste dal regolamento n. 1606/2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali. (v. punti 44, 46, 48, dispositivo 3) Causa C-18/13 Maks Pen EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Fiscalità — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prestazioni fornite — Controllo — Prestatore del servizio che non dispone delle risorse necessarie — Nozione di evasione fiscale — Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale — Requisito della fornitura effettiva del servizio — Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata — Contenzioso — Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione del ricorrente» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Imposta riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi privo delle risorse necessarie per fornire i servizi fatturati — Servizi forniti da un altro prestatore — Esclusione del diritto a detrazione — Ammissibilità — Presupposti — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Diritto dell’Unione europea — Ricorso dinanzi al giudice nazionale — Applicazione d’ufficio di una disposizione del diritto dell’Unione che comporti una deroga al principio di diritto nazionale del divieto di reformatio in peius — Obbligo per il giudice nazionale — Insussistenza — Eccezione
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che vieta la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto in caso di frode o di abuso — Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale — Interpretazione del diritto interno da parte del giudice nazionale alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112 — Considerazione del diritto interno nel suo complesso e applicazione dei suoi criteri ermeneutici
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata — Portata — Obbligo del soggetto passivo di conformarsi ai principi contabili internazionali — Ammissibilità — Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1606/2002; direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 242 e 273) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore – segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri o l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta –, alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia dimostrato, alla luce degli elementi oggettivi forniti dalle autorità fiscali, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(v. punto 32, dispositivo 1)
Il diritto dell’Unione non può imporre al giudice nazionale di applicare d’ufficio una disposizione di tale diritto quando ciò comporterebbe una deroga al principio, insito nel suo diritto processuale nazionale, del divieto di reformatio in peius.
Tuttavia, in una controversia relativa fin dall’inizio al diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata su determinate fatture, non risulta che un tale divieto possa applicarsi alla presentazione in giudizio, da parte dell’amministrazione fiscale, di elementi nuovi attinenti a tali medesime fatture, i quali non possono essere ritenuti aggravare la situazione del soggetto passivo che invoca il diritto a detrazione.
(v. punto 37)
Quando hanno l’obbligo o la facoltà di sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi a una norma imperativa del diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a fare altrettanto con riferimento a una norma del diritto dell’Unione come quella che impone alle autorità e ai giudici nazionali di negare il beneficio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Spetta a tali giudici, nella valutazione del carattere fraudolento o abusivo della pretesa di esercitare il diritto a detrazione, interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, così da realizzare il risultato perseguito da quest’ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici.
Al riguardo, anche quando una norma di diritto nazionale qualifichi l’evasione fiscale come illecito penale e tale qualificazione competa unicamente al giudice penale, non risulta che, per effetto di una simile norma, il giudice incaricato di valutare la legittimità di un avviso di accertamento in rettifica che mette in discussione la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo non possa comunque basarsi sugli elementi oggettivi presentati dall’amministrazione fiscale per constatare un’evasione, mentre, ai sensi di un’altra disposizione del diritto nazionale, l’imposta sul valore aggiunto «fatturata illegalmente» non dà diritto a detrazione.
(v. punti 38, 39, dispositivo 2)
La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e del relativo controllo da parte dell’amministrazione fiscale, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall’articolo 273 della stessa direttiva, imponga a ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non eccedano quanto necessario per conseguire gli obiettivi di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione. Sotto tale profilo, la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione.
Pertanto, il momento in cui l’imposta diventa esigibile e, dunque, detraibile per il soggetto passivo non può essere determinato, in via generale, dal compimento di formalità quali la contabilizzazione da parte dei prestatori delle spese sostenute per fornire i servizi. Per il resto, se rispettano tali limiti, il diritto dell’Unione non osta a norme contabili nazionali supplementari che siano stabilite con riferimento ai principi contabili internazionali applicabili nell’Unione alle condizioni previste dal regolamento n. 1606/2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali.
(v. punti 44, 46, 48, dispositivo 3)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 146, Esenzioni all’esportazione, Articolo 131, Condizioni stabilite dagli Stati membri, Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita.
Causa C-563/12 BDV Hungary Trading Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all’esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzioni all’esportazione – Cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione – Normativa nazionale che subordina il beneficio dell’esenzione all’esecuzione dell’operazione di trasporto al di fuori dell’Unione entro 90 giorni dalla cessione – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 146, § 1) Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione. A tale proposito, dal termine «spediti», contenuto nell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, deriva che l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione e, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione. Tale articolo non prevede una condizione in base alla quale il bene destinato all’esportazione deve aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine preciso, affinché l’esenzione all’esportazione prevista da tale articolo divenga applicabile. Tuttavia, le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di tale direttiva, di cui fa parte l’articolo 146 della stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso. Inoltre, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. In via di principio è, dunque, consentito agli Stati membri stabilire un termine ragionevole per le esportazioni al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione. Infatti, imporre al venditore di un bene destinato all’esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell’Unione costituisce un mezzo appropriato a tal fine. Tuttavia, un tale termine non deve eccedere quanto necessario a tal fine. (v. punti 24-29, 34-36, 42 e dispositivo) Causa C-563/12 BDV Hungary Trading Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all’esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzioni all’esportazione — Cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell’Unione — Normativa nazionale che subordina il beneficio dell’esenzione all’esecuzione dell’operazione di trasporto al di fuori dell’Unione entro 90 giorni dalla cessione — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 131 e 146, § 1) Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell’ambito di una cessione all’esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea devono aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell’esenzione riguardo a tale cessione. A tale proposito, dal termine «spediti», contenuto nell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva, deriva che l’esportazione di un bene si perfeziona e l’esenzione della cessione all’esportazione diviene applicabile quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell’Unione e, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione. Tale articolo non prevede una condizione in base alla quale il bene destinato all’esportazione deve aver lasciato il territorio dell’Unione entro un termine preciso, affinché l’esenzione all’esportazione prevista da tale articolo divenga applicabile. Tuttavia, le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di tale direttiva, di cui fa parte l’articolo 146 della stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso. Inoltre, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto che fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, quali, in particolare, i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. In via di principio è, dunque, consentito agli Stati membri stabilire un termine ragionevole per le esportazioni al fine di verificare se un bene oggetto di una cessione all’esportazione sia effettivamente uscito dall’Unione. Infatti, imporre al venditore di un bene destinato all’esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve aver lasciato il territorio doganale dell’Unione costituisce un mezzo appropriato a tal fine. Tuttavia, un tale termine non deve eccedere quanto necessario a tal fine. (v. punti 24-29, 34-36, 42 e dispositivo)
Direttiva 2006/112/CE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Diritto a detrazione, Diniego, Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile, Regolamento (CE) n. 1760/2000, Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, Marchi auricolari.
Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Effettiva realizzazione di una cessione di beni – Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi – Esclusione – Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Contabilità – Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Fatturazione – Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione. (v. punto 43, dispositivo 1) L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura». (v. punto 47, dispositivo 2) L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni. (v. punto 54, dispositivo 3) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva. In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione. (v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4) Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Cessione di beni — Nozione — Effettiva realizzazione di una cessione di beni — Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi — Esclusione — Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Contabilità — Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Fatturazione — Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione.
(v. punto 43, dispositivo 1)
L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura».
(v. punto 47, dispositivo 2)
L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni.
(v. punto 54, dispositivo 3)
L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.
In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione.
(v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4)
Директива 2006/112/ЕО, ДДС, Право на приспадане, Отказ, Посочен във фактура данък, Действително осъществяване на облагаема доставка, Липса, Доказване, Принципи на данъчен неутралитет и на защита на оправданите правни очаквания.
Определение на Съда (втори състав) от 4 юли 2013 г. — Мениджърски бизнес решения (Дело C-572/11) „Директива 2006/112/ЕО — ДДС — Право на приспадане — Отказ — Посочен във фактура данък — Действително осъществяване на облагаема доставка — Липса — Доказване — Принципи на данъчен неутралитет и на защита на оправданите правни очаквания“ Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Спазване на принципите на данъчен неутралитет и на защита на оправданите правни очаквания — Отказ с мотива, че липсва действително осъществена доставка — Допустимост — Условие — Доказване — Проверка, възложена на националния съд (член 168, буква a) и член 203 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 32 и диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Административен съд Велико Търново — Тълкуване на член 203 във връзка с член 168, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в L 74, 2011 г., стр. 3 и L 249, 2012 г., стр. 15) — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Отказано право на приспадане на ДДС от получателя на доставки на услуги с мотива че липсват доказателства за действителни доставки по фактурите — Проверка на тези фактури при данъчна ревизия на доставчика, която не е довела до корекция на дължимия ДДС — Принцип на данъчен неутралитет Диспозитив Член 168, буква а) и член 203 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, както и принципите на данъчен неутралитет и на защита на оправданите правни очаквания трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат на получателя по фактура да се откаже право на приспадане на посочения в тази фактура данък върху добавената стойност, когато доставките, за които се отнася последната, не са били действително осъществени, дори ако рискът от данъчни загуби е отстранен, с мотива че издателят на фактурата е платил посочения в нея данък върху добавената стойност. Запитващата юрисдикция е длъжна в съответствие с националните правила относно събирането на доказателства да извърши глобална преценка на всички факти и обстоятелства по спора, с който е сезирана, за да определи дали е такъв случаят на доставките, за които се отнасят разглежданите в главното производство фактури. Определение на Съда (втори състав) от 4 юли 2013 г. — Мениджърски бизнес решения (Дело C-572/11) „Директива 2006/112/ЕО — ДДС — Право на приспадане — Отказ — Посочен във фактура данък — Действително осъществяване на облагаема доставка — Липса — Доказване — Принципи на данъчен неутралитет и на защита на оправданите правни очаквания“ Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Спазване на принципите на данъчен неутралитет и на защита на оправданите правни очаквания — Отказ с мотива, че липсва действително осъществена доставка — Допустимост — Условие — Доказване — Проверка, възложена на националния съд (член 168, буква a) и член 203 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 32 и диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Административен съд Велико Търново — Тълкуване на член 203 във връзка с член 168, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в L 74, 2011 г., стр. 3 и L 249, 2012 г., стр. 15) — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Отказано право на приспадане на ДДС от получателя на доставки на услуги с мотива че липсват доказателства за действителни доставки по фактурите — Проверка на тези фактури при данъчна ревизия на доставчика, която не е довела до корекция на дължимия ДДС — Принцип на данъчен неутралитет Диспозитив Член 168, буква а) и член 203 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, както и принципите на данъчен неутралитет и на защита на оправданите правни очаквания трябва да се тълкуват в смисъл, че допускат на получателя по фактура да се откаже право на приспадане на посочения в тази фактура данък върху добавената стойност, когато доставките, за които се отнася последната, не са били действително осъществени, дори ако рискът от данъчни загуби е отстранен, с мотива че издателят на фактурата е платил посочения в нея данък върху добавената стойност. Запитващата юрисдикция е длъжна в съответствие с националните правила относно събирането на доказателства да извърши глобална преценка на всички факти и обстоятелства по спора, с който е сезирана, за да определи дали е такъв случаят на доставките, за които се отнасят разглежданите в главното производство фактури.