Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6, Fondi comuni d’investimento, Regimi pensionistici professionali, Gestione, Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti.
Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Ambito di applicazione – Fondi pensione – Presupposti [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione – Servizi di contabilità – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Operazioni bancarie – Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio. A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria. (v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108. Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno. Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione». Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo. Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati. (v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica. Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale. Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario. (v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3) Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Ambito di applicazione — Fondi pensione — Presupposti
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione — Servizi di contabilità — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Operazioni bancarie — Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio.
A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria.
(v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108.
Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno.
Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione».
Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo.
Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati.
(v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica.
Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale.
Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario.
(v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 77/388/CEE, Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento, Portata.
Causa C-275/11 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contro Finanzamt Bayreuth (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Portata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Servizi di gestione prestati da un gestore esterno – Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento – Inclusione – Presupposti [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6, e 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, art. 5 octies] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Obiettivo – Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] V. il testo della decisione. (v. punto 20) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107. A tale proposito, per essere considerati «operazioni esenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. (v. punti 21, 33 e dispositivo) L’obiettivo dell’esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, è quello di agevolare ai piccoli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento collettivo escludendo i costi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di garantire la neutralità del sistema comune di detta imposta quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo. Orbene, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva. (v. punti 30, 31) Causa C-275/11 GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contro Finanzamt Bayreuth (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione di fondi comuni d’investimento — Portata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Servizi di gestione prestati da un gestore esterno — Inclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento — Inclusione — Presupposti
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6, e 85/611, come modificata dalla direttiva 2001/107, art. 5 octies]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Obiettivo — Rispetto del principio di neutralità fiscale
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] V. il testo della decisione.
(v. punto 20)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d’investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell’articolo 5 octies della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107.
A tale proposito, per essere considerati «operazioni esenti» ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva, i servizi di gestione forniti da un gestore esterno devono formare un insieme distinto, valutato globalmente e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento.
(v. punti 21, 33 e dispositivo)
L’obiettivo dell’esenzione delle operazioni collegate alla gestione di fondi comuni d’investimento prevista dall’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, è quello di agevolare ai piccoli investitori l’investimento in titoli tramite organismi d’investimento collettivo escludendo i costi dell’imposta sul valore aggiunto al fine di garantire la neutralità del sistema comune di detta imposta quanto alla scelta tra l’investimento diretto in titoli e quello mediante organismi d’investimento collettivo.
Orbene, dal principio di neutralità fiscale discende che gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista strettamente economico, appare loro più confacente, senza incorrere nel rischio che le loro operazioni vengano escluse dall’esenzione prevista all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva.
(v. punti 30, 31)