Rinvio pregiudiziale, Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione, Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria, Fine dell’assoggettamento all’IVA all’atto della vendita dell’immobile a dei singoli.
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale – Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto – Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere – Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario – Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA – Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario – Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte.
Causa C-499/13 Marian Macikowski contro Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale — Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto — Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere — Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario — Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA — Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario — Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Vendita giudiziale – Normativa nazionale che impone all’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita di calcolare, riscuotere e versare l’imposta sul valore aggiunto su un’operazione del genere entro i termini richiesti – Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, 193 e 199, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Normativa nazionale che impone ad un ufficiale giudiziario di assumersi la responsabilità per l’inadempimento di un obbligo in qualità di debitore – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che impone al soggetto pagatore designato da quest’ultima di calcolare, riscuotere e versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di una vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata senza possibilità di detrazione – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 206, 250 e 252) Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti. Infatti, poiché la normativa nazionale è volta ad evitare che il soggetto passivo, in considerazione della sua situazione finanziaria, violi il proprio obbligo fiscale di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, una normativa simile può garantire l’esatta riscossione dell’imposta e rientrare pertanto nell’ambito dell’articolo 273 della direttiva 2006/112. Inoltre, se è pur vero che gli articoli 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 prevedono che l’imposta possa essere dovuta solamente dal soggetto passivo che effettui una cessione di beni imponibile o, in determinate circostanze, dall’acquirente del bene immobile, la funzione dell’ufficiale giudiziario in qualità di intermediario incaricato della riscossione di tale imposta non rientra in dette disposizioni. Infatti, il suo obbligo, poiché si limita a garantire la riscossione dell’ammontare dell’imposta e il suo pagamento all’autorità fiscale a nome del soggetto passivo dal quale esso è dovuto, entro il termine fissato, non ha carattere di obbligo fiscale, dato che quest’ultimo incombe sempre al soggetto passivo. (v. punti 38, 39, 41, 42, 45, dispositivo 1) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. (v. punto 53, dispositivo 2) Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo. Ciò vale quando è il soggetto passivo proprietario dei beni venduti all’asta dall’ufficiale giudiziario, e non il soggetto pagatore, ad avere l’obbligo di depositare una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto che tenga conto dell’operazione di vendita dei suoi beni, e quando è sempre il soggetto passivo, e non il soggetto pagatore, che dispone del diritto di detrarre dall’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale operazione l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Questa detrazione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale detta operazione ha avuto luogo. (v. punti 57, 61, dispositivo 3) Causa C-499/13 Marian Macikowski contro Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale — Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto — Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere — Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario — Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA — Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario — Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Vendita giudiziale — Normativa nazionale che impone all’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita di calcolare, riscuotere e versare l’imposta sul valore aggiunto su un’operazione del genere entro i termini richiesti — Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, 193 e 199, § 1, g)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Normativa nazionale che impone ad un ufficiale giudiziario di assumersi la responsabilità per l’inadempimento di un obbligo in qualità di debitore — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che impone al soggetto pagatore designato da quest’ultima di calcolare, riscuotere e versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di una vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata senza possibilità di detrazione — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 206, 250 e 252) Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti.
Infatti, poiché la normativa nazionale è volta ad evitare che il soggetto passivo, in considerazione della sua situazione finanziaria, violi il proprio obbligo fiscale di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, una normativa simile può garantire l’esatta riscossione dell’imposta e rientrare pertanto nell’ambito dell’articolo 273 della direttiva 2006/112. Inoltre, se è pur vero che gli articoli 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 prevedono che l’imposta possa essere dovuta solamente dal soggetto passivo che effettui una cessione di beni imponibile o, in determinate circostanze, dall’acquirente del bene immobile, la funzione dell’ufficiale giudiziario in qualità di intermediario incaricato della riscossione di tale imposta non rientra in dette disposizioni. Infatti, il suo obbligo, poiché si limita a garantire la riscossione dell’ammontare dell’imposta e il suo pagamento all’autorità fiscale a nome del soggetto passivo dal quale esso è dovuto, entro il termine fissato, non ha carattere di obbligo fiscale, dato che quest’ultimo incombe sempre al soggetto passivo.
(v. punti 38, 39, 41, 42, 45, dispositivo 1)
Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 53, dispositivo 2)
Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo.
Ciò vale quando è il soggetto passivo proprietario dei beni venduti all’asta dall’ufficiale giudiziario, e non il soggetto pagatore, ad avere l’obbligo di depositare una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto che tenga conto dell’operazione di vendita dei suoi beni, e quando è sempre il soggetto passivo, e non il soggetto pagatore, che dispone del diritto di detrarre dall’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale operazione l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Questa detrazione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale detta operazione ha avuto luogo.
(v. punti 57, 61, dispositivo 3)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Nascita e portata del diritto alla detrazione, Scioglimento di una società da parte di un socio, Acquisizione di una parte della clientela di tale società, Conferimento in natura in un’altra società, Pagamento dell’imposta a monte, Detrazione possibile.
Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Origine e portata del diritto a detrazione – Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società – Diritto alla detrazione – Insussistenza – Principio della neutralità fiscale – Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo) Causa C-204/13 Finanzamt Saarlouis contro Heinz Malburg (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Acquisizione da parte di uno dei soci di una parte della clientela di una società per la sua cessione a titolo gratuito ad una nuova società — Diritto alla detrazione — Insussistenza — Principio della neutralità fiscale — Inapplicabilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, § 1, 4, §§ 1 e 2, e 17, § 2, a)] Gli articoli 4, paragrafi 1 e 2, nonché 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, devono essere interpretati, alla luce del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, nel senso che il socio di una società di diritto civile esercente attività di consulenza fiscale, che acquisisca dalla società medesima parte della clientela al solo scopo di cederla subito dopo, a titolo gratuito e a fini di attività d’impresa, ad altra società di consulenza fiscale, di nuova costituzione con sua preponderante partecipazione, senza però che tale clientela rientri nel patrimonio della società di nuova costituzione, non ha il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte sull’acquisizione della clientela di cui trattasi. Infatti, tale cessione della clientela alla nuova società è gratuita e non rientra quindi né nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva, che riguarda unicamente le cessioni e le prestazioni fornite a titolo oneroso, né in quello dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, che concerne lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. Inoltre, il principio di neutralità fiscale trova riscontro nel regime delle detrazioni, il quale è inteso a sgravare interamente l’imprenditore dall’onere dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto garantisce, di conseguenza, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tali attività, purché queste siano di per sé soggette a detta imposta. Pertanto, il principio di neutralità fiscale non si applica ad una situazione di cessione a titolo gratuito della clientela ad una società che non costituisce un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 36, 41, 42, 47 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articoli 13, parte C, e 20, Cessione di un bene immobile, Diritto di opzione per l’imposizione, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA, Soggetto passivo debitore, Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione.
Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – Cessione di un bene immobile – Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione. Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa. Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva. In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto. Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto. Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore. La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi. (v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto — Cessione di un bene immobile — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione.
Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa.
Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva.
In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto.
Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto.
Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore.
La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi.
(v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punto 34)
Direttiva 2006/112/CE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Diritto a detrazione, Diniego, Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile, Regolamento (CE) n. 1760/2000, Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, Marchi auricolari.
Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Effettiva realizzazione di una cessione di beni – Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi – Esclusione – Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Contabilità – Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Fatturazione – Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione. (v. punto 43, dispositivo 1) L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura». (v. punto 47, dispositivo 2) L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni. (v. punto 54, dispositivo 3) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva. In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione. (v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4) Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Cessione di beni — Nozione — Effettiva realizzazione di una cessione di beni — Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi — Esclusione — Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Contabilità — Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Fatturazione — Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione.
(v. punto 43, dispositivo 1)
L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura».
(v. punto 47, dispositivo 2)
L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni.
(v. punto 54, dispositivo 3)
L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.
In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione.
(v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4)
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Articoli 167, 168 e 185, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno.
Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale – Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati – Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati – Obbligo di rettifica – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione. (v. punti 24-27) Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno. Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. (v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 39) L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata. (v. punti 41, 42, dispositivo 2) Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Attività economiche preparatorie — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale — Diritto alla detrazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati — Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati — Obbligo di rettifica — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione.
(v. punti 24-27)
Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno.
Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi.
(v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 39)
L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata.
(v. punti 41, 42, dispositivo 2)