Documents - 7 citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012. TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna. Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica. Causa C‑234/11."

Rinvio pregiudiziale, Normativa nazionale che prevede la rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da parte di un soggetto passivo diverso da quello che ha inizialmente effettuato la detrazione, Vendita a singoli da parte di una società di un immobile dato in locazione da tale società nonché dalla società precedentemente proprietaria, Fine dell’assoggettamento all’IVA all’atto della vendita dell’immobile a dei singoli.
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 16 e 18, Leasing finanziario, Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario, Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto, Beni mancanti.
Parole chiave Massima Parole chiave Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario – Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto – Esclusione – Possibilità per l’amministrazione di esigere una rettifica (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 16, 18 e 184-186) Massima Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli. Infatti, una simile impossibilità non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste all’articolo 16. In primo luogo, i beni interessati non possono essere considerati beni destinati all’uso privato del soggetto passivo o a quello del suo personale, giacché detti beni non si trovano in loro possesso. In secondo luogo, la circostanza che l’utilizzatore resti in possesso di tali beni senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo è dovuta al presunto comportamento colpevole di quest’ultimo, e non ad un trasferimento a titolo gratuito di tali beni all’utilizzatore da parte del locatore. In terzo luogo, gli stessi beni non possono essere considerati destinati a «fini estranei» all’impresa del soggetto passivo, poiché la loro locazione e, quindi, la loro messa a disposizione dell’utilizzatore rappresentano la sostanza stessa dell’attività economica del locatore. La circostanza che quest’ultimo non riesca a recuperare tali beni dopo la risoluzione del contratto di leasing finanziario non significa affatto che egli li abbia destinati a fini estranei alla sua impresa. Infine, in una situazione siffatta neppure l’articolo 18 risulta applicabile. Tuttavia, tali considerazioni non incidono sulla configurabilità di un eventuale diritto dell’amministrazione fiscale di esigere una rettifica da parte di un soggetto passivo, alle condizioni previste al riguardo nella direttiva 2006/112. Infatti, il meccanismo di rettifica previsto dagli articoli da 184 a 186 di tale direttiva è parte integrante del sistema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla stessa direttiva. (v. punti 25, 26, 28, 32, 33 e dispositivo) Causa C-438/13 BCR Leasing IFN SA contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 16 e 18 — Leasing finanziario — Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario — Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto — Beni mancanti» Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 luglio 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Beni oggetto di un contratto di leasing finanziario – Mancato recupero di tali beni da parte della società di leasing dopo la risoluzione del contratto – Esclusione – Possibilità per l’amministrazione di esigere una rettifica (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 16, 18 e 184-186) Gli articoli 16 e 18 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione di tale contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsivoglia corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non può essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi dei summenzionati articoli. Infatti, una simile impossibilità non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste all’articolo 16. In primo luogo, i beni interessati non possono essere considerati beni destinati all’uso privato del soggetto passivo o a quello del suo personale, giacché detti beni non si trovano in loro possesso. In secondo luogo, la circostanza che l’utilizzatore resti in possesso di tali beni senza corrispondere alcunché a titolo di corrispettivo è dovuta al presunto comportamento colpevole di quest’ultimo, e non ad un trasferimento a titolo gratuito di tali beni all’utilizzatore da parte del locatore. In terzo luogo, gli stessi beni non possono essere considerati destinati a «fini estranei» all’impresa del soggetto passivo, poiché la loro locazione e, quindi, la loro messa a disposizione dell’utilizzatore rappresentano la sostanza stessa dell’attività economica del locatore. La circostanza che quest’ultimo non riesca a recuperare tali beni dopo la risoluzione del contratto di leasing finanziario non significa affatto che egli li abbia destinati a fini estranei alla sua impresa. Infine, in una situazione siffatta neppure l’articolo 18 risulta applicabile. Tuttavia, tali considerazioni non incidono sulla configurabilità di un eventuale diritto dell’amministrazione fiscale di esigere una rettifica da parte di un soggetto passivo, alle condizioni previste al riguardo nella direttiva 2006/112. Infatti, il meccanismo di rettifica previsto dagli articoli da 184 a 186 di tale direttiva è parte integrante del sistema di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla stessa direttiva. (v. punti 25, 26, 28, 32, 33 e dispositivo)
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Versamento di acconti, Diniego di concessione della detrazione, Evasione, Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile, Presupposti.
Causa C-107/13 FIRIN OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Versamento di acconti — Diniego di concessione della detrazione — Evasione — Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile — Presupposti» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, a causa di evasioni e irregolarità – Inammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obbligo degli Stati membri di esigere la rettifica per il pagamento di un acconto in assenza della cessione del bene – Fornitore che resta debitore e che non ha rimborsato l’acconto – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 65, 90, § 1, 168, a), 185, § 1, e 193] V. il testo della decisione. (v. punti 29-32) V. il testo della decisione. (v. punti 40-46) V. il testo della decisione. (v. punto 50) Gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 168, lettera a), 185, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che impongono che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto. Infatti, per quanto concerne il trattamento di un’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata a causa della mancanza di un’operazione imponibile, dalla richiamata direttiva risulta che i due operatori interessati non sono necessariamente trattati in modo identico. Da un lato, l’emittente di una fattura è debitore della suddetta imposta indicata in tale fattura anche in mancanza di un’operazione imponibile, conformemente all’articolo 203 di tale direttiva. Dall’altro, l’esercizio del diritto a detrazione del destinatario di una fattura si limita alle sole imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta a detta imposta, conformemente agli articoli 63 e 167 di tale direttiva. A tale proposito, in una situazione del genere il rispetto del principio della neutralità fiscale è garantito dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Pertanto, in tale contesto, e fatto salvo il diritto per il soggetto passivo di ottenere dal proprio fornitore, con gli strumenti a tal fine previsti dal diritto nazionale, la restituzione dell’acconto versato per la cessione di beni in definitiva non effettuata, il fatto che l’imposta sul valore aggiunto dovuta da tale fornitore non sia stata essa stessa rettificata non incide sul diritto dell’amministrazione finanziaria di ottenere la restituzione di detta imposta detratta da tale soggetto passivo a titolo del versamento dell’acconto corrispondente a tale cessione. (v. punti 54, 55, 57, 58 e dispositivo) Causa C-107/13 FIRIN OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo) «Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Versamento di acconti — Diniego di concessione della detrazione — Evasione — Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione dell’operazione imponibile — Presupposti» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, a causa di evasioni e irregolarità — Inammissibilità — Limiti — Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obbligo degli Stati membri di esigere la rettifica per il pagamento di un acconto in assenza della cessione del bene — Fornitore che resta debitore e che non ha rimborsato l’acconto — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 65, 90, § 1, 168, a), 185, § 1, e 193] V. il testo della decisione. (v. punti 29-32) V. il testo della decisione. (v. punti 40-46) V. il testo della decisione. (v. punto 50) Gli articoli 65, 90, paragrafo 1, 168, lettera a), 185, paragrafo 1, e 193 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che impongono che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, operata dal destinatario di una fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, sia rettificata nel caso in cui tale cessione, in definitiva, non sia stata effettuata, anche qualora il fornitore resti debitore di tale imposta e non abbia rimborsato l’acconto. Infatti, per quanto concerne il trattamento di un’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata a causa della mancanza di un’operazione imponibile, dalla richiamata direttiva risulta che i due operatori interessati non sono necessariamente trattati in modo identico. Da un lato, l’emittente di una fattura è debitore della suddetta imposta indicata in tale fattura anche in mancanza di un’operazione imponibile, conformemente all’articolo 203 di tale direttiva. Dall’altro, l’esercizio del diritto a detrazione del destinatario di una fattura si limita alle sole imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta a detta imposta, conformemente agli articoli 63 e 167 di tale direttiva. A tale proposito, in una situazione del genere il rispetto del principio della neutralità fiscale è garantito dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Pertanto, in tale contesto, e fatto salvo il diritto per il soggetto passivo di ottenere dal proprio fornitore, con gli strumenti a tal fine previsti dal diritto nazionale, la restituzione dell’acconto versato per la cessione di beni in definitiva non effettuata, il fatto che l’imposta sul valore aggiunto dovuta da tale fornitore non sia stata essa stessa rettificata non incide sul diritto dell’amministrazione finanziaria di ottenere la restituzione di detta imposta detratta da tale soggetto passivo a titolo del versamento dell’acconto corrispondente a tale cessione. (v. punti 54, 55, 57, 58 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articoli 13, parte C, e 20, Cessione di un bene immobile, Diritto di opzione per l’imposizione, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA, Soggetto passivo debitore, Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione.
Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – Cessione di un bene immobile – Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione. Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa. Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva. In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto. Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto. Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore. La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi. (v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Causa C-622/11 Staatssecretaris van Financiën contro Pactor Vastgoed BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 13, parte C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per l’imposizione — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto — Cessione di un bene immobile — Soggetto passivo diverso da quello che aveva operato inizialmente tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 13, parte C, primo comma, b), e secondo comma, 20, §§ 1, a), e 4, e 21, § 1, a)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che osta a che il recupero degli importi dovuti a seguito della rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sia effettuato presso un soggetto passivo diverso da quello che ha operato tale detrazione. Infatti, la designazione del debitore degli importi dovuti a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto costituisce non una «modalità» ai sensi degli articoli 13, parte C, secondo comma, e 20, paragrafo 1, della stessa direttiva, bensì, come risulta dall’articolo 21 di tale direttiva, una regola di fondo del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto istituito dalla direttiva stessa. Al riguardo, l’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che, in caso di rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata da un soggetto passivo, gli importi dovuti a tale titolo devono essere pagati da tale soggetto passivo. Un’interpretazione contraria sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti in materia di rettifica delle detrazioni da tale direttiva. In tal contesto, la facoltà di prevedere che una persona, diversa dal soggetto passivo, sia tenuta in solido a pagare l’imposta, riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può essere interpretata nel senso che permette di imporre un obbligo tributario autonomo a carico di tale soggetto. Peraltro, in caso di cessioni successive di un bene immobile, la circostanza che uno dei soggetti passivi interessati, in occasione della cessione alla quale ha preso parte, non si sia conformato alle modalità di esercizio del diritto d’opzione previste all’articolo 13, parte C, secondo comma, della sesta direttiva non può avere come conseguenza di obbligare detto soggetto passivo ad assolvere il debito tributario dovuto a seguito della rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata da un altro soggetto d’imposta riguardo a una delle dette cessioni alla quale il primo soggetto è estraneo. Sebbene, infatti, in conformità a tale disposizione, gli Stati membri abbiano la facoltà di restringere la portata del diritto di opzione e di determinare le modalità del suo esercizio, essi non possono, nell’esercizio di tale facoltà, imporre a un soggetto passivo obblighi che eccedono quanto consentito dal diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto. Del pari, nei limiti in cui, da una parte, la cessione di un bene immobile, stipulata tra un fornitore e un acquirente, sia stata esentata dall’imposta sul valore aggiunto con effetto retroattivo e, d’altra parte, l’imposta sul valore aggiunto relativa a tale cessione, pagata e detratta da detto acquirente, sia stata annullata, quest’ultimo non beneficia di un «vantaggio ingiustificato» ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della sesta direttiva. Pertanto, detto acquirente non può, in base a tale disposizione, essere tenuto a pagare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a seguito della rettifica di una detrazione operata dal fornitore in occasione di un’altra transazione cui quest’ultimo acquirente è estraneo, cioè l’acquisizione iniziale di detto bene immobile da parte del fornitore. La decisione 88/498 è diretta a ottenere che, nel contesto di una cessione di un bene immobile, l’imposta sul valore aggiunto relativa quest’ultima sia pagata e detratta da un unico soggetto passivo, cioè l’acquirente del bene di cui trattasi. (v. punti 32, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 47 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punto 34)
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Articoli 167, 168 e 185, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno.
Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale – Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati – Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati – Obbligo di rettifica – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione. (v. punti 24-27) Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno. Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. (v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 39) L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata. (v. punti 41, 42, dispositivo 2) Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Attività economiche preparatorie — Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale — Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati — Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati — Obbligo di rettifica — Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione. (v. punti 24-27) Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno. Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. (v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 39) L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata. (v. punti 41, 42, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Diritto alla detrazione, Conferimento in natura, Distruzione di beni immobili, Nuove costruzioni, Rettifica.
Causa C-234/11 TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta – Nozione – Distruzione di un fabbricato e sostituzione con una costruzione più moderna avente la stessa destinazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 31) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione. La sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto degli immobili in questione, e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. Tale interpretazione si impone a maggior ragione in una situazione in cui i fabbricati acquisiti sono stati distrutti solo parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni, acquistati in precedenza, e alcuni rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti, dando luogo peraltro ad operazioni imponibili a valle. (v. punti 34-36 e dispositivo) Causa C-234/11 TETS Haskovo AD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Diritto alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta — Nozione — Distruzione di un fabbricato e sostituzione con una costruzione più moderna avente la stessa destinazione — Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) V. il testo della decisione. (v. punto 31) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi fabbricati destinati alla produzione di energia e la loro sostituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, intervenuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione. La sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto degli immobili in questione, e la loro successiva distruzione in vista della loro modernizzazione, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. Tale interpretazione si impone a maggior ragione in una situazione in cui i fabbricati acquisiti sono stati distrutti solo parzialmente, nuovi fabbricati sono stati costruiti sugli stessi terreni, acquistati in precedenza, e alcuni rottami derivanti dalla demolizione dei vecchi fabbricati sono stati rivenduti, dando luogo peraltro ad operazioni imponibili a valle. (v. punti 34-36 e dispositivo)