Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Imposta sulla cifra d’affari, Ambito di applicazione, Esenzione, Nozione di “operazioni di assicurazione”, Nozione di “prestazioni di servizi”, Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato.
Causa C-584/13 Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680] V. il testo della decisione.
(v. punti 31-33)
L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo.
Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni.
Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato.
Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti.
(v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo) Causa C-584/13 Directeur général des finances publiques contro Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA e Mapfre warranty SpA contro Directeur général des finances publiques [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)] «Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sulla cifra d’affari — Ambito di applicazione — Esenzione — Nozione di “operazioni di assicurazione” — Nozione di “prestazioni di servizi” — Somma forfettaria destinata alla prestazione di una garanzia per il caso di guasto di un veicolo usato» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 94) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Prestazione di servizi consistente nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di un veicolo usato – Prestazione fornita da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo usato – Inclusione – Prestazione e vendita del veicolo usato che devono essere considerate un’unica prestazione o prestazioni distinte – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, a), come modificata dalla direttiva 91/680] V. il testo della decisione. (v. punti 31-33) L’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Invero, indipendentemente dal fatto che l’acquirente di un veicolo usato stipuli o meno un contratto con un operatore economico indipendente dal rivenditore di detto veicolo, mentre tale rivenditore ha semplicemente un ruolo di intermediario, o che invece tale rivenditore concluda il contratto in nome proprio ma per conto dell’acquirente o, ancora, che il rivenditore trasferisca all’acquirente i diritti derivanti dal contratto stipulato in nome proprio e per proprio conto con l’operatore economico indipendente, la nozione di «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva è sufficientemente ampia da includere ciascuna di tali situazioni. Inoltre, la qualificazione di una prestazione come «operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, non può dipendere dal modo in cui l’assicuratore gestisce l’entità del rischio assicurato e calcola l’importo esatto dei premi. Al riguardo, l’essenza stessa dell’«operazione di assicurazione», ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, consiste nel fatto che l’assicurato si tutela contro il rischio di perdite finanziarie, incerte ma potenzialmente ingenti, tramite un premio il cui pagamento è, invece, certo ma limitato. Infine, la fornitura di una prestazione come quella succitata e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice del rinvio determinare se la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti. (v. punti 38, 41, 42, 58 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli da 132 a 134 e 168, Esenzioni, Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro, Diritto a detrazione.
Causa C-319/12 Minister Finansów contro MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 132 a 134 e 168 — Esenzioni — Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro — Diritto alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici – Ammissibilità – Esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza prendere in considerazione le finalità perseguite dagli organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, i), 133 e 134] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi educativi forniti a valle non assoggettati all’imposta in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della suddetta direttiva – Inapplicabilità di detta esonerazione a un soggetto passivo che non sia un organismo di istruzione di diritto pubblico – Riconoscimento del diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione da detta imposta. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte. Ne consegue che questi ultimi organismi, cioè gli organismi privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico. Al riguardo, nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un siffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere. (v. punti 33, 35, 37, 39, dispositivo 1) Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della disposizione nazionale che lo traspone, un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati a detta imposta. Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente essere considerato un organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico con scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, ciò che spetta al giudice nazionale verificare. In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e questi potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte. (v. punto 56, dispositivo 2) Causa C-319/12 Minister Finansów contro MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli da 132 a 134 e 168 — Esenzioni — Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro — Diritto alla detrazione» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici — Ammissibilità — Esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza prendere in considerazione le finalità perseguite dagli organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni — Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, i), 133 e 134]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Servizi educativi forniti a valle non assoggettati all’imposta in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della suddetta direttiva — Inapplicabilità di detta esonerazione a un soggetto passivo che non sia un organismo di istruzione di diritto pubblico — Riconoscimento del diritto alla detrazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione da detta imposta. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte.
Ne consegue che questi ultimi organismi, cioè gli organismi privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico. Al riguardo, nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un siffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere.
(v. punti 33, 35, 37, 39, dispositivo 1)
Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della disposizione nazionale che lo traspone, un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati a detta imposta.
Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente essere considerato un organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico con scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.
In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e questi potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte.
(v. punto 56, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Seconda direttiva 67/228/CEE, Articolo 8, lettera a), Sesta direttiva 77/388/CEE − Cessione di beni, Base imponibile, Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, Acquisti effettuati da clienti terzi, Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta, Effetto diretto.
Causa C-310/11 Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttive 67/228 e 77/388 – Gradi di armonizzazione non equiparabili (Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessione di beni – Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate – Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 33) L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate. (v. punto 37 e dispositivo) Causa C-310/11 Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttive 67/228 e 77/388 — Gradi di armonizzazione non equiparabili
(Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate — Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori — Insussistenza
[Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)] V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate.
(v. punto 37 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2, Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, Riconoscimento, Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico, Potere discrezionale degli Stati membri, Limiti, Principio di neutralità fiscale.
Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Effetto diretto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Finalità e sistematica – Principio di neutralità fiscale – Nozione – Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento – Nozioni distinte (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Organismi aventi carattere sociale – Criteri – Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente – Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione. (v. punto 32) V. il testo della decisione. (v. punti 46-48) V. il testo della decisione. (v. punti 50, 51) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 60-63 e dispositivo) Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Effetto diretto
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Finalità e sistematica — Principio di neutralità fiscale — Nozione — Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento — Nozioni distinte
(Direttiva del Consiglio 77/388)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale — Limiti
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Organismi aventi carattere sociale — Criteri — Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente — Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione.
(v. punto 32)
V. il testo della decisione.
(v. punti 46-48)
V. il testo della decisione.
(v. punti 50, 51)
L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico.
Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate.
Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 60-63 e dispositivo)