Documents - 4 citing "Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013. Commissione europea contro Irlanda. Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA. Causa C‑85/11."

Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Costruzione di un complesso immobiliare da parte di un’associazione senza personalità giuridica, Contratto di associazione, Vendita degli appartamenti di detto complesso immobiliare da parte di taluni associati, Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione dell’IVA.
Rinvio pregiudiziale, IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 17, Diritto alla detrazione, Detrazione parziale, IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate, Prestazioni di servizi fornite alle società controllate, Società controllate costituite nella forma di società di persone, Articolo 4, Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo, Presupposti, Necessità di un rapporto di subordinazione, Effetto diretto.
Cause riunite C-108/14 e C-109/14 Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG contro Finanzamt Nordenham e Finanzamt Hamburg-Mitte contro Marenave Schiffahrts AG (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate — Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione — Effetto diretto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva – Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate – Inclusione subordinata al compimento di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 4, § 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche e attività non economiche – Imposta dovuta o assolta per l’acquisizione dei capitali investiti da una società holding nelle sue controllate – Detrazione prorata – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre da un rapporto di subordinazione – Ammissibilità – Limiti – Prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4, comma 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva – Effetto diretto – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4) V. il testo della decisione. (v. punti 19-21) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che: — le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva. — le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica. (v. punto 33, dispositivo 1) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punto 46, dispositivo 2) L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima. Detto articolo presenta, infatti, un carattere condizionato in quanto implica l’intervento di disposizioni nazionali che definiscano la sua portata concreta. (v. punti 50, 52, dispositivo 3) Cause riunite C-108/14 e C-109/14 Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG contro Finanzamt Nordenham e Finanzamt Hamburg-Mitte contro Marenave Schiffahrts AG (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 17 — Diritto alla detrazione — Detrazione parziale — IVA assolta da società holding per l’acquisizione di capitali investiti nelle loro società controllate — Prestazioni di servizi fornite alle società controllate — Società controllate costituite nella forma di società di persone — Articolo 4 — Costituzione di un gruppo di persone che possono essere considerate alla stregua di un unico soggetto passivo — Presupposti — Necessità di un rapporto di subordinazione — Effetto diretto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economica ai sensi dell’articolo 4 della sesta direttiva – Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate – Inclusione subordinata al compimento di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2 e 4, § 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche e attività non economiche – Imposta dovuta o assolta per l’acquisizione dei capitali investiti da una società holding nelle sue controllate – Detrazione prorata – Potere discrezionale degli Stati membri – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, §§ 2 e 5) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre da un rapporto di subordinazione – Ammissibilità – Limiti – Prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4, comma 2) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva – Effetto diretto – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, § 4) V. il testo della decisione. (v. punti 19-21) L’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che: — le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/69, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva. — le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla gestione unicamente di alcune di esse e che, riguardo alle altre, non esercita invece alcuna attività economica devono essere considerate come solo in parte rientranti nelle sue spese generali, di modo che l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione di quelle relative all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto – circostanza che spetta ai giudici nazionali verificare – dello scopo e dell’impianto sistematico della sesta direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica. (v. punto 33, dispositivo 1) L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale riservi la possibilità di costituire un raggruppamento di persone che possono essere considerate come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, quale prevista da tale disposizione, unicamente agli enti dotati di personalità giuridica e legati alla società madre di tale gruppo da un rapporto di subordinazione, a meno che tali due requisiti costituiscano misure necessarie e adeguate al conseguimento degli obiettivi volti a prevenire le prassi o le condotte abusive o a lottare contro la frode o l’evasione fiscali, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. (v. punto 46, dispositivo 2) L’articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2006/69, non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farne valere il beneficio nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata in modo conforme a quest’ultima. Detto articolo presenta, infatti, un carattere condizionato in quanto implica l’intervento di disposizioni nazionali che definiscano la sua portata concreta. (v. punti 50, 52, dispositivo 3)
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 11, Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA.
Causa C-480/10 Commissione europea contro Regno di Svezia «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Nuove censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale – Mancata coincidenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare persone strettamente vincolate come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo – Inadempimento – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) V. il testo della decisione. (v. punti 15, 16, 18, 19) Il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione, in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazione, che incidono su operatori economici che non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti. Orbene, il principio della parità di trattamento in materia tributaria non coincide con il principio di neutralità fiscale. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva 2006/112, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, vuoi a fini di semplificazione amministrativa, vuoi al fine di evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un particolare regime. Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente parimenti agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali. In tal senso, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, è consentito agli Stati membri restringere l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 stesso a fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali. Orbene, la Commissione non ha dimostrato in termini convincenti che, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, tale misura non era fondata. (v. punti 37-40) Causa C-480/10 Commissione europea contro Regno di Svezia «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Nuove censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della parità di trattamento — Principio della neutralità fiscale — Mancata coincidenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Facoltà per gli Stati membri di considerare persone strettamente vincolate come un unico soggetto passivo — Normativa nazionale che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo — Inadempimento — Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) V. il testo della decisione. (v. punti 15, 16, 18, 19) Il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione, in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazione, che incidono su operatori economici che non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti. Orbene, il principio della parità di trattamento in materia tributaria non coincide con il principio di neutralità fiscale. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva 2006/112, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, vuoi a fini di semplificazione amministrativa, vuoi al fine di evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un particolare regime. Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente parimenti agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali. In tal senso, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, è consentito agli Stati membri restringere l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 stesso a fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali. Orbene, la Commissione non ha dimostrato in termini convincenti che, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, tale misura non era fondata. (v. punti 37-40)
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 9 e 11, Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA.
Causa C-85/11 Commissione europea contro Irlanda «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo – Inadempimento – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/78, art. 1) (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che autorizza l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto. Non è possibile dedurre dai termini «come un unico soggetto passivo» che lo scopo dell’articolo 11 della direttiva sia unicamente quello di permettere di trattare più soggetti passivi come un’unica entità, poiché tali termini non si riferiscono a una condizione di applicazione di tale articolo, bensì al suo risultato consistente nel considerare più persone come un unico soggetto passivo. La formulazione del suddetto articolo non consente neppure di considerare che esso rappresenterebbe un’eccezione alla regola generale che dispone che ogni soggetto passivo debba essere trattato come entità distinta, sicché occorrerebbe interpretare questo stesso articolo in modo restrittivo, né che il concetto di gruppo implicherebbe che le persone che ne fanno parte appartengano tutte alla stessa categoria, poiché il termine «gruppo» non vi ricorre. Per quanto riguarda, peraltro, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva, il legislatore dell’Unione ha voluto consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente la qualità di soggetto passivo alla nozione di indipendenza puramente giuridica, per esigenze di semplificazione amministrativa o per evitare determinati abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi allo scopo di beneficiare di un regime specifico. Orbene, non sembra essere in contrasto con i suddetti obiettivi la possibilità, per gli Stati membri, di considerare come soggetto passivo unico un gruppo di soggetti comprendenti uno o più elementi che individualmente non potrebbero avere la qualità di soggetto passivo. Non si può invece escludere che, la presenza, nell’ambito di un gruppo IVA, di siffatti soggetti contribuisca ad una semplificazione amministrativa tanto per il suddetto gruppo quanto per l’amministrazione finanziaria e consenta di evitare taluni abusi, poiché la suddetta presenza può essere persino indispensabile a tali fini, qualora da sola crei il vincolo stretto che deve sussistere sul piano finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti che compongono questo stesso gruppo per essere considerati come un unico soggetto passivo. (v. punti 40, 47, 48) Causa C-85/11 Commissione europea contro Irlanda «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9 e 11 — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Facoltà per gli Stati membri di considerare soggetti strettamente vincolati come un unico soggetto passivo — Normativa nazionale che consente l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo — Inadempimento — Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/78, art. 1) (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che autorizza l’inclusione di soggetti non imponibili in un gruppo di soggetti che possono essere considerati come un unico soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto. Non è possibile dedurre dai termini «come un unico soggetto passivo» che lo scopo dell’articolo 11 della direttiva sia unicamente quello di permettere di trattare più soggetti passivi come un’unica entità, poiché tali termini non si riferiscono a una condizione di applicazione di tale articolo, bensì al suo risultato consistente nel considerare più persone come un unico soggetto passivo. La formulazione del suddetto articolo non consente neppure di considerare che esso rappresenterebbe un’eccezione alla regola generale che dispone che ogni soggetto passivo debba essere trattato come entità distinta, sicché occorrerebbe interpretare questo stesso articolo in modo restrittivo, né che il concetto di gruppo implicherebbe che le persone che ne fanno parte appartengano tutte alla stessa categoria, poiché il termine «gruppo» non vi ricorre. Per quanto riguarda, peraltro, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva, il legislatore dell’Unione ha voluto consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente la qualità di soggetto passivo alla nozione di indipendenza puramente giuridica, per esigenze di semplificazione amministrativa o per evitare determinati abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi allo scopo di beneficiare di un regime specifico. Orbene, non sembra essere in contrasto con i suddetti obiettivi la possibilità, per gli Stati membri, di considerare come soggetto passivo unico un gruppo di soggetti comprendenti uno o più elementi che individualmente non potrebbero avere la qualità di soggetto passivo. Non si può invece escludere che, la presenza, nell’ambito di un gruppo IVA, di siffatti soggetti contribuisca ad una semplificazione amministrativa tanto per il suddetto gruppo quanto per l’amministrazione finanziaria e consenta di evitare taluni abusi, poiché la suddetta presenza può essere persino indispensabile a tali fini, qualora da sola crei il vincolo stretto che deve sussistere sul piano finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti che compongono questo stesso gruppo per essere considerati come un unico soggetto passivo. (v. punti 40, 47, 48)