Documents - 7 citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 maggio 2012. Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal Tax Chamber]. Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori. Causa C‑520/10."

Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5, Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali”, Sistema di promozione delle vendite, Carta di sconto, Base imponibile.
Causa C-461/12 Granton Advertising BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” — Sistema di promozione delle vendite — Carta di sconto — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Base imponibile costituita dalla somma realmente percepita dal rivenditore [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 3, b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Nozione – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Ribassi di prezzo concessi da imprese affiliate – Esclusione Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punti 3 e 5] L’utilizzo di una carta venduta ai consumatori da un’impresa e che consenta di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, trattandosi, di fatto, di una riduzione di prezzo. Infatti, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, l’impresa affiliata rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione. Orbene, la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore. (v. punti 18, 19, 22) I ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta emessa da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta. Gli importi versati dai consumatori all’impresa summenzionata per l’acquisizione della sua carta non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere detta carta e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate. In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari di dette carte e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dall’impresa di emissione dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore all’impresa di emissione, per ricevere una carta e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo. (v. punti 18, 20-22) L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, venduta da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Al riguardo, le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie. Orbene, detta carta è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate. Da un lato, quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate. Dall’altro, sebbene tale carta conferisca il diritto a riduzioni di prezzo, essa non costituisce di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, sebbene una carta del genere sia trasferibile e possa essere rivenduta ad un determinato prezzo, la sua modalità di funzionamento non implica alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni. Pertanto, la vendita di una carta del genere ai consumatori non costituisce, per sua natura, un’operazione finanziaria. (v. punti 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 e dispositivo) Causa C-461/12 Granton Advertising BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” — Sistema di promozione delle vendite — Carta di sconto — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Base imponibile costituita dalla somma realmente percepita dal rivenditore [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 3, b)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Nozione — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Ribassi di prezzo concessi da imprese affiliate — Esclusione Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punti 3 e 5] L’utilizzo di una carta venduta ai consumatori da un’impresa e che consenta di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, trattandosi, di fatto, di una riduzione di prezzo. Infatti, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, l’impresa affiliata rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione. Orbene, la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore. (v. punti 18, 19, 22) I ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta emessa da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta. Gli importi versati dai consumatori all’impresa summenzionata per l’acquisizione della sua carta non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere detta carta e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate. In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari di dette carte e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dall’impresa di emissione dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore all’impresa di emissione, per ricevere una carta e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo. (v. punti 18, 20-22) L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, venduta da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Al riguardo, le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie. Orbene, detta carta è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate. Da un lato, quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate. Dall’altro, sebbene tale carta conferisca il diritto a riduzioni di prezzo, essa non costituisce di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, sebbene una carta del genere sia trasferibile e possa essere rivenduta ad un determinato prezzo, la sua modalità di funzionamento non implica alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni. Pertanto, la vendita di una carta del genere ai consumatori non costituisce, per sua natura, un’operazione finanziaria. (v. punti 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63, Fatto generatore, Prestazioni reciproche, Operazioni a titolo oneroso, Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi, Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società.
Causa C-283/12 Serebryannay vek EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessione di beni – Corrispettivo che può consistere in una prestazione di servizi – Presupposto – Prestazione di servizi direttamente connessa alla cessione ed esprimibile in denaro – Contratti di permuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione – Servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)] Il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro. Lo stesso vale quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi, purché tali medesime condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche. (v. punti 38, 39) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto. Il fatto che la prestazione di servizi di ristrutturazione e arredamento andrà a vantaggio del proprietario dell’appartamento in questione soltanto dopo la scadenza del contratto non modifica nulla al riguardo, poiché, dal momento della conclusione dello stesso, le parti di tale contratto sinallagmatico s’impegnano l’una nei confronti dell’altra a effettuare prestazioni reciproche. (v. punti 41, 42 e dispositivo) Causa C-283/12 Serebryannay vek EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale società» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Corrispettivo che può consistere in una prestazione di servizi — Presupposto — Prestazione di servizi direttamente connessa alla cessione ed esprimibile in denaro — Contratti di permuta (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 73) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione — Servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 2, § 1, c)] Il corrispettivo di una cessione di beni può consistere in una prestazione di servizi e costituirne la base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a condizione tuttavia che esista un nesso diretto tra la cessione di beni e la prestazione di servizi, e che il valore di quest’ultima possa essere espresso in denaro. Lo stesso vale quando una prestazione di servizi è scambiata con un’altra prestazione di servizi, purché tali medesime condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i contratti di permuta, nei quali il corrispettivo è per definizione in natura, e le operazioni per le quali il corrispettivo è in denaro sono, dal punto di vista economico e commerciale, due situazioni identiche. (v. punti 38, 39) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appartamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto. Il fatto che la prestazione di servizi di ristrutturazione e arredamento andrà a vantaggio del proprietario dell’appartamento in questione soltanto dopo la scadenza del contratto non modifica nulla al riguardo, poiché, dal momento della conclusione dello stesso, le parti di tale contratto sinallagmatico s’impegnano l’una nei confronti dell’altra a effettuare prestazioni reciproche. (v. punti 41, 42 e dispositivo)
Данък върху добавената стойност, Директива 2006/112/ЕО, Членове 62, 63, 65, 73 и 80, Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица, Бартер, ДДС за строителните услуги, Данъчно събитие, Изискуемост, Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие, Авансово плащане на цялата насрещна престация, Авансово плащане, Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги, Непосредствено действие.
Решение на Съда (осми състав) от 7 март 2013 г. — Ефир (Дело C-19/12) „Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие“ 1. Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Посочване на релевантните елементи от правото на Съюза — Преформулиране на въпросите (член 267 от ДФЕС) (вж. точки 26 и 27) 2. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Доставка на стоки или услуги — Учредяване на право на строеж за построяването на сграда като насрещна престация за услуги по изграждането на недвижими имоти, които са част от тази сграда — Изискуемост на данъка върху строителните услуги от момента на учредяване на правото на строеж — Допустимост — Условия — Проверка, възложена на националния съд (членове 63 и 65 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 40; точка 1 от диспозитива) 3. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Доставка между свързани лица — Възможност за държавите членки да приемат пазарната стойност на доставката като данъчна основа — Насрещна престация за доставка между лица, които не са свързани, определена изцяло в стоки или услуги — Национална правна уредба, която предвижда като данъчна основа пазарната стойност на предоставените стоки или услуги — Недопустимост (членове 73 и 80 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 46; точка 1 от диспозитива) 4. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 — Непосредствено действие (членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 49; точка 2 от диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Върховен административен съд — Тълкуване на член 62, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3) — Възникване на данъчното събитие — Национално законодателство, предвиждащо прилагане на понятието за данъчно събитие както за облагаеми, така и за освободени сделки — Учредяване на право на строеж от физически лица в полза на дружество срещу задължение от страна на последното за извършване на строителни услуги Диспозитив 1) Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество са учредени права на строеж за построяването на сгради като насрещна престация за услуги по изграждането на някои обекти на недвижима собственост, които дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правата на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правата на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, щом към момента на учредяване на тези права всички релевантни елементи на бъдещите доставки на услуги са вече известни, поради което в частност и разглежданите услуги са точно определени, и след като стойността на тези права може да получи парично изражение — което следва да се установи от запитващата юрисдикция. При обстоятелства като тези в главното производство, при които доставките не са осъществени между свързани лица по смисъла на член 80 от Директива 2006/112 — което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция — членове 73 и 80 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка е определена изцяло в стоки или услуги, данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги. 2) Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 имат непосредствено действие. Решение на Съда (осми състав) от 7 март 2013 г. — Ефир (Дело C-19/12) „Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие“ 1. Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Посочване на релевантните елементи от правото на Съюза — Преформулиране на въпросите (член 267 от ДФЕС) (вж. точки 26 и 27) 2. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Доставка на стоки или услуги — Учредяване на право на строеж за построяването на сграда като насрещна престация за услуги по изграждането на недвижими имоти, които са част от тази сграда — Изискуемост на данъка върху строителните услуги от момента на учредяване на правото на строеж — Допустимост — Условия — Проверка, възложена на националния съд (членове 63 и 65 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 40; точка 1 от диспозитива) 3. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Доставка между свързани лица — Възможност за държавите членки да приемат пазарната стойност на доставката като данъчна основа — Насрещна престация за доставка между лица, които не са свързани, определена изцяло в стоки или услуги — Национална правна уредба, която предвижда като данъчна основа пазарната стойност на предоставените стоки или услуги — Недопустимост (членове 73 и 80 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 46; точка 1 от диспозитива) 4. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 — Непосредствено действие (членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 49; точка 2 от диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Върховен административен съд — Тълкуване на член 62, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3) — Възникване на данъчното събитие — Национално законодателство, предвиждащо прилагане на понятието за данъчно събитие както за облагаеми, така и за освободени сделки — Учредяване на право на строеж от физически лица в полза на дружество срещу задължение от страна на последното за извършване на строителни услуги Диспозитив 1) Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество са учредени права на строеж за построяването на сгради като насрещна престация за услуги по изграждането на някои обекти на недвижима собственост, които дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правата на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правата на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, щом към момента на учредяване на тези права всички релевантни елементи на бъдещите доставки на услуги са вече известни, поради което в частност и разглежданите услуги са точно определени, и след като стойността на тези права може да получи парично изражение — което следва да се установи от запитващата юрисдикция. При обстоятелства като тези в главното производство, при които доставките не са осъществени между свързани лица по смисъла на член 80 от Директива 2006/112 — което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция — членове 73 и 80 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка е определена изцяло в стоки или услуги, данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги. 2) Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 имат непосредствено действие.
IVA, Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore, Qualificazione, Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte, Esenzione, Operazione di assicurazione.
Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Operazioni composte da più elementi – Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing – Operazione unica composta da due prestazioni distinte – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione – Nozione – Concedente che assicura il bene oggetto del leasing – Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2) Causa C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. contro Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing, stipulata dal concedente e da questi fatturata all’utilizzatore — Qualificazione — Prestazione unica complessa oppure due prestazioni distinte — Esenzione — Operazione di assicurazione» Massime — Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Operazioni composte da più elementi — Prestazione di leasing accompagnata da una prestazione di assicurazione del bene oggetto del leasing — Operazione unica composta da due prestazioni distinte — Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 1 e 78) Armonizzazione delle normative fiscali — Imposta sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione — Nozione — Concedente che assicura il bene oggetto del leasing — Inclusione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135, § 1, a)] Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ai fini dell’applicazione di tale imposta ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente. Tuttavia, in taluni casi, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, separatamente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso. Ciò accade anche nel caso in cui uno o più elementi debbano essere considerati nel senso che costituiscono la prestazione principale, mentre, al contrario, uno o più elementi debbano essere considerati alla stregua di una o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale. A questo proposito, una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine in sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In linea di principio, non è questo il caso della prestazione di servizi di assicurazione relativa a un bene oggetto di leasing e della prestazione di servizi consistenti nel leasing stesso. A questo proposito, se è vero che, grazie alla prestazione di assicurazione relativa al bene oggetto del leasing, i rischi ai quali è esposto l’utilizzatore sono generalmente ridotti rispetto a quelli corsi in una situazione in cui tale assicurazione manchi, nondimeno tale circostanza deriva dalla natura stessa della prestazione di assicurazione. Orbene, tale circostanza, di per sé, non implica che si debba considerare una simile prestazione di assicurazione come accessoria rispetto alla prestazione di leasing nell’ambito della quale essa si inscrive. Infatti, sebbene una simile prestazione di assicurazione fornita all’utilizzatore per il tramite del concedente agevoli il godimento del servizio di leasing, occorre rilevare che essa costituisce per l’utilizzatore essenzialmente un fine in sé, e non soltanto il mezzo per fruire di tale servizio nelle migliori condizioni. (v. punti 29, 30, 41, 42, 48, 50, dispositivo 1) Quando il concedente provvede egli stesso a far assicurare il bene oggetto del leasing, fatturando a sua volta all’utilizzatore esattamente il costo dell’assicurazione, una simile operazione costituisce un’operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e deve pertanto andare esente dalla suddetta imposta. Infatti, una simile prestazione di assicurazione non può essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto in conseguenza della mera fatturazione dei costi ad essa relativi, effettuata in base all’accordo contrattuale concluso tra le parti di un contratto di leasing. Il fatto che il concedente stipuli l’assicurazione presso un terzo su domanda dei suoi clienti, e che in seguito faccia gravare su questi ultimi esattamente il costo fatturato dal terzo, non può inficiare tale conclusione. In tali circostanze, nella misura in cui la prestazione di assicurazione in questione rimane identica, la somma fatturata costituisce, infatti, il corrispettivo di tale assicurazione e, pertanto, non si deve assoggettare tale operazione a imposta sul valore aggiunto. (v. punti 62, 70, dispositivo 2)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 63, 65, 73 e 80, Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche, Permuta, IVA sui lavori edili, Fatto generatore, Esigibilità, Versamento anticipato della totalità del corrispettivo, Acconto, Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi, Effetto diretto.
Causa C-549/11 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro Orfey Balgaria EOOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Versamento di acconti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi – Nozione – Acconto versato in natura – Inclusione – Presupposto – Versamento anticipato corrispondente alla totalità del corrispettivo convenuto – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 65) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Costituzione di un diritto di superficie ai fini della costruzione di un edificio, come corrispettivo di servizi di costruzione di immobili che faranno parte di tale edificio – Esigibilità dell’imposta su tali servizi di costruzione fin dal momento della costituzione del diritto di superficie – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 65) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Operazione tra soggetti fra i quali sussistono vincoli – Facoltà per gli Stati membri di considerare, come base imponibile, il valore normale dell’operazione – Corrispettivo di un’operazione tra soggetti fra i quali non sussistono vincoli interamente costituito da beni o servizi – Normativa nazionale che prevede come base imponibile il valore normale dei beni o dei servizi forniti – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 80) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 – Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 65 e 73) V. il testo della decisione. (v. punti 35-37) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che il diritto di superficie possa estinguersi per prescrizione estintiva prevista dalla normativa nazionale è irrilevante rispetto a tale interpretazione. Dato che tale possibilità costituisce una mera condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, il fatto che tale condizione possa essere eventualmente esercitata in futuro non può rimettere in discussione il fatto che l’operazione sia realizzata al momento della costituzione del diritto di superficie in quanto, in tale momento, siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti della futura prestazione di servizi e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati. Peraltro, per determinare se le condizioni di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi siano soddisfatte, poco importa se il corrispettivo di tale futura prestazione di servizi costituisca esso stesso un’operazione soggetta ad imposta. Infatti, perché l’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi divenga esigibile è sufficiente che tutti gli elementi pertinenti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e che il valore del suo corrispettivo possa essere espresso in denaro. (v. punti 38-40, dispositivo 1) Nell’ipotesi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi non sia realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti. Le condizioni di applicazione fissate dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento della disposizione medesima, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli che vi sono enumerati. (v. punti 47, 49, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punto 54, dispositivo 3) Causa C-549/11 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro Orfey Balgaria EOOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Versamento di acconti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi — Nozione — Acconto versato in natura — Inclusione — Presupposto — Versamento anticipato corrispondente alla totalità del corrispettivo convenuto — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 65) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Costituzione di un diritto di superficie ai fini della costruzione di un edificio, come corrispettivo di servizi di costruzione di immobili che faranno parte di tale edificio — Esigibilità dell’imposta su tali servizi di costruzione fin dal momento della costituzione del diritto di superficie — Ammissibilità — Presupposti — Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 65) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Operazione tra soggetti fra i quali sussistono vincoli — Facoltà per gli Stati membri di considerare, come base imponibile, il valore normale dell’operazione — Corrispettivo di un’operazione tra soggetti fra i quali non sussistono vincoli interamente costituito da beni o servizi — Normativa nazionale che prevede come base imponibile il valore normale dei beni o dei servizi forniti — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 80) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 — Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 65 e 73) V. il testo della decisione. (v. punti 35-37) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che il diritto di superficie possa estinguersi per prescrizione estintiva prevista dalla normativa nazionale è irrilevante rispetto a tale interpretazione. Dato che tale possibilità costituisce una mera condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, il fatto che tale condizione possa essere eventualmente esercitata in futuro non può rimettere in discussione il fatto che l’operazione sia realizzata al momento della costituzione del diritto di superficie in quanto, in tale momento, siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti della futura prestazione di servizi e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati. Peraltro, per determinare se le condizioni di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi siano soddisfatte, poco importa se il corrispettivo di tale futura prestazione di servizi costituisca esso stesso un’operazione soggetta ad imposta. Infatti, perché l’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi divenga esigibile è sufficiente che tutti gli elementi pertinenti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e che il valore del suo corrispettivo possa essere espresso in denaro. (v. punti 38-40, dispositivo 1) Nell’ipotesi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi non sia realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti. Le condizioni di applicazione fissate dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento della disposizione medesima, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli che vi sono enumerati. (v. punti 47, 49, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punto 54, dispositivo 3)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Articolo 2, Prestazione di servizi a titolo oneroso, Servizi di telecomunicazioni, Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali, Commercializzazione tramite una rete di distributori.
Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Prestazioni di servizi a titolo oneroso – Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti. (v. punto 26) L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo. (v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo) Causa C-520/10 Lebara Ltd contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Articolo 2 — Prestazione di servizi a titolo oneroso — Servizi di telecomunicazioni — Carte telefoniche prepagate contenenti informazioni che consentono di effettuare chiamate telefoniche internazionali — Commercializzazione tramite una rete di distributori» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 10, § 2, secondo comma) Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Prestazioni di servizi a titolo oneroso — Nozione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 6, § 1) Dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deriva che sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad essere soggette all’imposta sul valore aggiunto e non i pagamenti effettuati quale corrispettivo di queste ultime. Tuttavia, in virtù dell’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della sesta direttiva, nel caso di versamento di un acconto, l’imposta può diventare esigibile senza che la cessione o la prestazione sia stata ancora effettuata purché tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione, siano già conosciuti. (v. punto 26) L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2003/92, deve essere interpretato nel senso che un operatore telefonico che propone servizi di telecomunicazioni consistenti nel vendere ad un distributore carte telefoniche che contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare chiamate telefoniche internazionali mediante l’infrastruttura messa a disposizione da detto operatore e che sono rivendute dal distributore, a proprio nome e per proprio conto, a utenti finali, direttamente o mediante altri soggetti passivi quali grossisti o dettaglianti, fornisce una prestazione di servizi di telecomunicazioni a titolo oneroso al distributore. Per contro, detto operatore non fornisce una seconda prestazione di servizi a titolo oneroso all’utente finale allorché quest’ultimo, avendo acquistato la carta telefonica, esercita il diritto di effettuare chiamate telefoniche servendosi delle informazioni figuranti su detta carta. Infatti, nel caso in cui l’operatore telefonico riceve un solo pagamento effettivo nell’ambito della fornitura di tali servizi di telecomunicazioni, non si può ritenere che l’operatore telefonico fornisca due prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, una al distributore e l’altra all’utente finale. Il beneficiario dell’unica prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da detto operatore è colui che è legato all’operatore telefonico da un rapporto giuridico nell’ambito del quale sia avvenuto uno scambio di reciproche prestazioni. A tal proposito, non si può ritenere che, con il suo pagamento all’operatore telefonico, il distributore trasmetta unicamente il compenso pagato dall’utente finale all’operatore telefonico e crei così un nesso diretto tra i medesimi. Al contrario, sussiste uno scambio di prestazioni reciproche tra l’operatore telefonico e il distributore al momento della vendita iniziale delle carte telefoniche a quest’ultimo. (v. punti 31-33, 39, 41, 43 e dispositivo)