Documents - 3 citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 novembre 2011. Finanzamt Lüdenscheid contro Christel Schriever. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Bundesfinanzhof - Germania. IVA - Sesta direttiva - Art. 5, n. 8 - Nozione di "trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni" - Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali. Causa C-444/10."

IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 5, paragrafo 8, Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA.
Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni – Nozione – Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta – Esclusione – Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti – Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo) Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni — Nozione — Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta — Esclusione — Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti — Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articolo 13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), Cessione di fabbricati e del suolo attiguo, Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione, Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione, Esenzione dall’IVA.
Causa C-326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articolo 13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) — Cessione di fabbricati e del suolo attiguo — Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione — Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione — Esenzione dall’IVA» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Criteri di valutazione – Intenzione delle parti di assoggettare ad imposta un’operazione – Obbligo di procedere a una valutazione globale dell’operazione di cui trattasi Diritto dell’Unione europea – Principi – Divieto dell’abuso di diritto Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle cessioni di fabbricati e del suolo ad essi attiguo – Portata – Cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo – Vecchio fabbricato in parte demolito e in parte ancora utilizzato – Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4, § 3, a), e 13 parte B, g)] La dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad imposta sul valore aggiunto un’operazione deve essere presa in considerazione, in sede di valutazione globale delle circostanze di un’operazione siffatta, purché sia comprovata da elementi oggettivi. Fra tali elementi figurano lo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione eseguiti dal venditore alla data di cessione e, eventualmente, l’utilizzo del bene immobile in questione alla medesima data. (v. punti 33-34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) L’articolo 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un’operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo quando, al momento di detta cessione, il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-326/11 J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articolo 13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) — Cessione di fabbricati e del suolo attiguo — Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato mediante trasformazione — Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione — Esenzione dall’IVA» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Criteri di valutazione — Intenzione delle parti di assoggettare ad imposta un’operazione — Obbligo di procedere a una valutazione globale dell’operazione di cui trattasi Diritto dell’Unione europea — Principi — Divieto dell’abuso di diritto Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle cessioni di fabbricati e del suolo ad essi attiguo — Portata — Cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo — Vecchio fabbricato in parte demolito e in parte ancora utilizzato — Inclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4, § 3, a), e 13 parte B, g)] La dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad imposta sul valore aggiunto un’operazione deve essere presa in considerazione, in sede di valutazione globale delle circostanze di un’operazione siffatta, purché sia comprovata da elementi oggettivi. Fra tali elementi figurano lo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione eseguiti dal venditore alla data di cessione e, eventualmente, l’utilizzo del bene immobile in questione alla medesima data. (v. punti 33-34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) L’articolo 13, parte B, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un’operazione di cessione di un bene immobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo quando, al momento di detta cessione, il vecchio fabbricato risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale. (v. punto 39 e dispositivo)
IVA, Sesta direttiva, Art. 5, n. 8, Nozione di "trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni", Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Facoltà per gli Stati membri di escludere il trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8) Massima 1. Affinché si configuri un trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un’attività economica autonoma. Nell’ipotesi in cui un’attività economica non richieda l’uso di locali particolari o dotati di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, può sussistere un trasferimento di un’universalità di beni, ai sensi della summenzionata disposizione della sesta direttiva, anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà su un bene immobile. Per contro, non è possibile ravvisare un simile trasferimento, ai sensi della suddetta disposizione, senza che al cessionario siano stati conferiti in godimento i locali commerciali, qualora l’attività economica interessata consista nella gestione di un complesso inscindibile di beni mobili ed immobili. In particolare, ove i locali commerciali siano muniti di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, tali beni immobili devono fare parte degli elementi ceduti, affinché si tratti del trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della sesta direttiva. Siffatto trasferimento può altresì avere luogo se i locali commerciali sono messi a disposizione del cessionario mediante un contratto di locazione o se quest’ultimo dispone esso stesso di un bene immobile appropriato in cui tutti i beni trasferiti possano essere collocati e in cui egli possa continuare ad esercitare l’attività economica di cui trattasi. Peraltro, elementi quali la durata del contratto di locazione stipulato e le modalità convenute per porvi un termine devono essere presi in considerazione in sede di valutazione globale dell’operazione di trasferimento di beni, sempre ai sensi della medesima disposizione, poiché possono incidere su tale valutazione nell’ipotesi in cui siano atti ad impedire la prosecuzione duratura dell’attività economica. Tuttavia, la possibilità di recedere da un contratto di locazione a tempo indeterminato con un preavviso a breve termine, di per sé, non è determinante per concludere che il cessionario avesse l’intenzione di liquidare immediatamente l’azienda o la parte di impresa trasferita. Pertanto, l’applicazione dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva non può essere respinta in base a quest’unico motivo. (v. punti 25, 27-29, 42-43) 2. L’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un’attività economica autonoma. (v. punto 45 e dispositivo)