Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5, Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali”, Sistema di promozione delle vendite, Carta di sconto, Base imponibile.
Causa C-461/12 Granton Advertising BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” — Sistema di promozione delle vendite — Carta di sconto — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Base imponibile costituita dalla somma realmente percepita dal rivenditore [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 3, b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Nozione – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Ribassi di prezzo concessi da imprese affiliate – Esclusione Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punti 3 e 5] L’utilizzo di una carta venduta ai consumatori da un’impresa e che consenta di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, trattandosi, di fatto, di una riduzione di prezzo. Infatti, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, l’impresa affiliata rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione. Orbene, la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore. (v. punti 18, 19, 22) I ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta emessa da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta. Gli importi versati dai consumatori all’impresa summenzionata per l’acquisizione della sua carta non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere detta carta e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate. In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari di dette carte e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dall’impresa di emissione dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore all’impresa di emissione, per ricevere una carta e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo. (v. punti 18, 20-22) L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, venduta da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Al riguardo, le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie. Orbene, detta carta è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate. Da un lato, quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate. Dall’altro, sebbene tale carta conferisca il diritto a riduzioni di prezzo, essa non costituisce di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, sebbene una carta del genere sia trasferibile e possa essere rivenduta ad un determinato prezzo, la sua modalità di funzionamento non implica alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni. Pertanto, la vendita di una carta del genere ai consumatori non costituisce, per sua natura, un’operazione finanziaria. (v. punti 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 e dispositivo) Causa C-461/12 Granton Advertising BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” — Sistema di promozione delle vendite — Carta di sconto — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Base imponibile costituita dalla somma realmente percepita dal rivenditore
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 3, b)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Nozione — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Ribassi di prezzo concessi da imprese affiliate — Esclusione
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Esclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punti 3 e 5] L’utilizzo di una carta venduta ai consumatori da un’impresa e che consenta di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, trattandosi, di fatto, di una riduzione di prezzo.
Infatti, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, l’impresa affiliata rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione.
Orbene, la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore.
(v. punti 18, 19, 22)
I ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta emessa da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta.
Gli importi versati dai consumatori all’impresa summenzionata per l’acquisizione della sua carta non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere detta carta e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate.
In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari di dette carte e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dall’impresa di emissione dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore all’impresa di emissione, per ricevere una carta e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo.
(v. punti 18, 20-22)
L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, venduta da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Al riguardo, le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie.
Orbene, detta carta è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate.
Da un lato, quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate.
Dall’altro, sebbene tale carta conferisca il diritto a riduzioni di prezzo, essa non costituisce di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, sebbene una carta del genere sia trasferibile e possa essere rivenduta ad un determinato prezzo, la sua modalità di funzionamento non implica alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni.
Pertanto, la vendita di una carta del genere ai consumatori non costituisce, per sua natura, un’operazione finanziaria.
(v. punti 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6, Fondi comuni d’investimento, Regimi pensionistici professionali, Gestione, Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti.
Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Ambito di applicazione – Fondi pensione – Presupposti [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione – Servizi di contabilità – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Operazioni bancarie – Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio. A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria. (v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108. Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno. Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione». Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo. Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati. (v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica. Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale. Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario. (v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3) Causa C-464/12 ATP PensionService A/S contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Ambito di applicazione — Fondi pensione — Presupposti
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Prestazioni di servizi volti alla concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione — Servizi di contabilità — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 6, e 85/611, allegato II]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Operazioni bancarie — Prestazioni di servizi che attuano la concretizzazione dei diritti degli affiliati a fondi pensione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, d), punto 3] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che possono rientrare in tale disposizione i fondi pensione, allorché sono finanziati dai beneficiari delle pensioni versate, il risparmio è investito secondo il principio della ripartizione dei rischi e il rischio degli investimenti ricade sugli affiliati. È irrilevante, a tal riguardo, che i contributi siano versati dal datore di lavoro, che i loro importi risultino da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, che le modalità finanziarie di restituzione del risparmio siano diversificate, che i contributi siano deducibili sulla base delle regole applicabili alle imposte sul reddito o che sia possibile aggiungervi un elemento assicurativo accessorio.
A tale riguardo, la circostanza che l’importo dei contributi finanziari versati nel fondo pensione è stabilito da contratti collettivi tra le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati non cambia il fatto che il contributo è pagato dal lavoratore o per lo meno in suo nome e per proprio conto e che quest’ultimo beneficerà del risultato dei suoi investimenti, sopportandone al contempo i rischi. Le modalità secondo le quali viene pagato agli affiliati il corrispettivo del risparmio dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, sotto forma di capitale o di rendita, non rimettono più in discussione gli elementi essenziali del risparmio investito nei fondi pensione. Si tratta, infatti, di una differenza nei metodi di calcolo finanziario di tale corrispettivo e sono possibili passaggi tra le varie opzioni mediante una semplice operazione finanziaria.
(v. punti 54, 55, 59, dispositivo 1)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento» ai sensi di tale disposizione include le prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti e l’accredito dei contributi versati per loro conto nel sistema dei regimi pensionistici. Tale nozione ricopre altresì i servizi di contabilità e di informazione relativi ai conti, come quelli ricompresi nell’allegato II della direttiva 85/611, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalle direttive 2001/107 e 2001/108.
Infatti, il tenore letterale dell’articolo 13, parte B), lettera d), punto 6, della sesta direttiva non esclude, in linea di principio, che la gestione di fondi comuni di investimento sia scomposta in diversi servizi distinti che possono così rientrare nella nozione di «gestione di fondi comuni di investimento», ai sensi di tale disposizione, e beneficiare dell’esenzione da essa prevista, anche qualora siano forniti da un gestore esterno.
Con riguardo, in particolare, a servizi di gestione prestati da un gestore esterno, tali operazioni devono formare un insieme distinto, valutato globalmente, e costituire elementi specifici ed essenziali per la gestione di fondi comuni d’investimento. Oltre alle funzioni di gestione di investimenti, costituiscono funzioni specifiche degli organismi d’investimento collettivo le funzioni di amministrazione degli stessi organismi d’investimento collettivo, come quelle indicate all’allegato II della direttiva 85/611, sotto la rubrica «Amministrazione».
Tuttavia, il fatto che le prestazioni non siano indicate nell’allegato II della direttiva 85/611 non osta alla loro inclusione nella categoria dei servizi specifici rientranti nelle attività di gestione di fondi comuni d’investimento, poiché lo stesso articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva sottolinea che l’elenco del suddetto allegato non è esaustivo.
Inoltre, nemmeno il fatto che le prestazioni fornite da un terzo non comportino una modifica della situazione giuridica e finanziaria del fondo osta a che esse rientrino nell’ambito della nozione di «gestione» di un fondo comune d’investimento. L’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di tali prestazioni, qualora effettuate da un terzo, avrebbe l’effetto di favorire i fondi pensione che hanno deciso di registrare essi stessi i contributi versati dagli affiliati a discapito di quelli che hanno deciso di ricorrere a terzi anche qualora una subfornitura di tali servizi presentasse dei vantaggi in termini di efficienza a favore dei fondi pensione e, pertanto, dei loro affiliati.
(v. punti 63-67, 69, 72, 76, dispositivo 2)
L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, prevista in tale disposizione per operazioni relative ai pagamenti o ai giroconti, si applica alle prestazioni di servizi tramite le quali un organismo concretizza i diritti degli affiliati ai fondi pensione tramite l’apertura di conti di tali affiliati nel sistema dei regimi pensionistici e l’accredito dei contributi di tali affiliati nei loro conti, nonché alle operazioni accessorie a tali servizi o che costituiscono con essi un’unica prestazione economica.
Infatti, il giroconto è un’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza segnatamente per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra l’ordinante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonché, eventualmente, tra le banche. Inoltre, l’operazione che implica questo mutamento è il semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale.
Tuttavia, tale interpretazione non pregiudica le modalità di esecuzione dei giroconti, potendo questi ultimi essere effettuati tramite scrittura contabile. Così avviene nel caso di giroconti tra clienti della stessa banca o tra conti della stessa persona, che è al contempo l’ordinante e il beneficiario.
(v. punti 79, 80, 85, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, Esenzioni, Giroconti e pagamenti, Operazioni su titoli, Servizi di messaggeria elettronica per istituti di credito.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni bancarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5 [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi di messaggeria elettronica per istituti finanziari, come i servizi swift. Dal momento che i servizi swift costituiscono servizi di messaggeria elettronica aventi ad oggetto unicamente la trasmissione di dati, essi non svolgono, in quanto tali, alcuna tra le funzioni di una delle operazioni finanziarie di cui al citato art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva, cioè quelle aventi l’effetto di trasferire fondi o titoli, e non ne posseggono quindi le caratteristiche. (v. punti 34, 40 e dispositivo)