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citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010. État du Grand-Duché de Luxembourg e Administration de l’enregistrement et des domaines contro Pierre Feltgen e Bacino Charter Company SA. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Cour de cassation - Lussemburgo. Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 15, punti 4, lett. a), e 5 - Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni - Portata. Causa C-116/10."
Sesta direttiva, Esenzioni, Articolo 15, punto 6, Esenzione delle cessioni di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento, Cessione di aeromobili a un operatore che li mette a disposizione di una siffatta compagnia, Nozione di "trasporto internazionale a pagamento", Voli charter.
Causa C-33/11 A Oy (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus) «Sesta direttiva — Esenzioni — Articolo 15, punto 6 — Esenzione delle cessioni di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Cessione di aeromobili a un operatore che li mette a disposizione di una siffatta compagnia — Nozione di “trasporto internazionale a pagamento” — Voli charter» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Presa in considerazione delle diverse versioni linguistiche Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Nozioni autonome di diritto dell’Unione (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Portata (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione di talune operazioni relative agli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento – Nozione di «trasporto internazionale a pagamento» – Voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli – Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, punto 6) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione di talune operazioni relative agli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento – Ambito di applicazione – Acquisto di un aeromobile effettuato da un operatore al fine della sua utilizzazione esclusiva da parte di una siffatta compagnia di navigazione aerea – Inclusione – Ripercussione delle spese di utilizzazione dell’aeromobile sull’azionista dell’acquirente che utilizza tale aeromobile essenzialmente a propri fini, commerciali e/o privati, pur avendo anche la compagnia di navigazione aerea la possibilità di usare l’aeromobile per altri voli – Irrilevanza – Limiti – Divieto di pratiche abusive (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, punto 6) V. il testo della decisione. (v. punto 24) V. il testo della decisione. (v. punti 31, 47) V. il testo della decisione. (v. punti 32-33, 48) I termini «trasporto internazionale a pagamento», ai sensi dell’articolo 15, punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, devono essere interpretati nel senso che essi includono altresì i voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli. (v. punto 35, dispositivo 1) L’articolo 15, punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista si applica altresì alla cessione di un aeromobile a un operatore che non è esso stesso una compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento ai sensi di tale disposizione, ma che acquista tale aeromobile per l’uso esclusivo di quest’ultimo da parte di una siffatta compagnia. Il fatto che l’acquirente dell’aeromobile ripercuota, peraltro, l’onere corrispondente all’uso di quest’ultimo su un singolo, che è suo azionista e che utilizza tale aeromobile essenzialmente a propri fini, commerciali e/o privati, pur avendo anche la compagnia di navigazione aerea la possibilità di usare l’aeromobile per altri voli, non incide su detta interpretazione. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, ma senza che venga compromessa l’efficacia del diritto dell’Unione, se gli elementi costitutivi di un comportamento abusivo sussistano, eventualmente, nell’ambito della controversia di cui è investito. Infatti, l’applicazione della normativa dell’Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici, vale a dire le operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali normali, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione. (v. punti 57, 62, 65-66, dispositivo 2 e 3) Causa C-33/11 A Oy (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus) «Sesta direttiva — Esenzioni — Articolo 15, punto 6 — Esenzione delle cessioni di aeromobili usati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Cessione di aeromobili a un operatore che li mette a disposizione di una siffatta compagnia — Nozione di “trasporto internazionale a pagamento” — Voli charter» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Presa in considerazione delle diverse versioni linguistiche
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Nozioni autonome di diritto dell’Unione
(Direttiva del Consiglio 77/388)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Portata
(Direttiva del Consiglio 77/388)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione di talune operazioni relative agli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Nozione di «trasporto internazionale a pagamento» — Voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, punto 6)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione di talune operazioni relative agli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento — Ambito di applicazione — Acquisto di un aeromobile effettuato da un operatore al fine della sua utilizzazione esclusiva da parte di una siffatta compagnia di navigazione aerea — Inclusione — Ripercussione delle spese di utilizzazione dell’aeromobile sull’azionista dell’acquirente che utilizza tale aeromobile essenzialmente a propri fini, commerciali e/o privati, pur avendo anche la compagnia di navigazione aerea la possibilità di usare l’aeromobile per altri voli — Irrilevanza — Limiti — Divieto di pratiche abusive
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, punto 6) V. il testo della decisione.
(v. punto 24)
V. il testo della decisione.
(v. punti 31, 47)
V. il testo della decisione.
(v. punti 32-33, 48)
I termini «trasporto internazionale a pagamento», ai sensi dell’articolo 15, punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, devono essere interpretati nel senso che essi includono altresì i voli internazionali noleggiati per soddisfare la domanda di imprese o di singoli.
(v. punto 35, dispositivo 1)
L’articolo 15, punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 92/111, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione da esso prevista si applica altresì alla cessione di un aeromobile a un operatore che non è esso stesso una compagnia di navigazione aerea che pratica essenzialmente il trasporto aereo internazionale a pagamento ai sensi di tale disposizione, ma che acquista tale aeromobile per l’uso esclusivo di quest’ultimo da parte di una siffatta compagnia.
Il fatto che l’acquirente dell’aeromobile ripercuota, peraltro, l’onere corrispondente all’uso di quest’ultimo su un singolo, che è suo azionista e che utilizza tale aeromobile essenzialmente a propri fini, commerciali e/o privati, pur avendo anche la compagnia di navigazione aerea la possibilità di usare l’aeromobile per altri voli, non incide su detta interpretazione.
Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, ma senza che venga compromessa l’efficacia del diritto dell’Unione, se gli elementi costitutivi di un comportamento abusivo sussistano, eventualmente, nell’ambito della controversia di cui è investito. Infatti, l’applicazione della normativa dell’Unione non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici, vale a dire le operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali normali, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione.
(v. punti 57, 62, 65-66, dispositivo 2 e 3)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Articolo 151, paragrafo 1, lettera c), Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro.
Causa C-225/11 The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro Able UK Ltd [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)] «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 151, paragrafo 1, lettera c) — Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell’Atlantico del Nord – Portata [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 151, § 1, c)] L’articolo 151, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi, effettuata in uno Stato membro parte contraente del Trattato dell’Atlantico del Nord e consistente nello smantellamento di navi obsolete della Marina di un altro Stato parte contraente di tale Trattato, è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto, in forza di tale disposizione, esclusivamente qualora: — detta prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle forze armate dell’altro Stato in questione destinate allo sforzo comune di difesa o per il personale civile che le accompagna, e — la stessa prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle suddette forze armate che siano di stanza o ospiti nel territorio dello Stato membro interessato o per il personale civile che le accompagna. (v. punto 30 e dispositivo) Causa C-225/11 The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contro Able UK Ltd [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)] «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 151, paragrafo 1, lettera c) — Operazione di smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense effettuata nel territorio di uno Stato membro» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell’Atlantico del Nord — Portata [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 151, § 1, c)] L’articolo 151, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi, effettuata in uno Stato membro parte contraente del Trattato dell’Atlantico del Nord e consistente nello smantellamento di navi obsolete della Marina di un altro Stato parte contraente di tale Trattato, è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto, in forza di tale disposizione, esclusivamente qualora: —
detta prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle forze armate dell’altro Stato in questione destinate allo sforzo comune di difesa o per il personale civile che le accompagna, e —
la stessa prestazione sia effettuata in favore di un organismo delle suddette forze armate che siano di stanza o ospiti nel territorio dello Stato membro interessato o per il personale civile che le accompagna. (v. punto 30 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Art. 15, punti 4, lett. a), e 5, Esenzione delle operazioni di noleggio di imbarcazioni, Portata.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione del noleggio di navi adibite alla navigazione d’alto mare (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 15, punto 5) Massima L’art. 15, punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere a disposizione di persone fisiche a fini di diporto in alto mare, dietro pagamento, una nave con equipaggio. Difatti, detto articolo si riferisce alle locazioni di navi adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca. Affinché una tale prestazione di locazione possa essere esentata a titolo di detta disposizione, è necessario che il locatario della nave interessata utilizzi la medesima per esercitare un’attività economica. Ne consegue che, se una nave viene data in locazione a persone che l’utilizzano esclusivamente a fini di diporto e non a scopo di lucro, al di fuori di qualsiasi attività economica, la prestazione di locazione non soddisfa le condizioni esplicite di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto poste dall’art. 15, punto 5, della sesta direttiva. (v. punti 13, 14, 21 e dispositivo)
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