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citing "Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 marzo 2011. Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp contro Skatteverket. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Regeringsrätten - Svezia. Rinvio pregiudiziale - Sesta direttiva IVA - Art. 13, parte B, lett. d), punto 5 - Esenzioni - Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali - Operazioni relative a titoli. Causa C-540/09."
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5, Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali”, Sistema di promozione delle vendite, Carta di sconto, Base imponibile.
Causa C-461/12 Granton Advertising BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” — Sistema di promozione delle vendite — Carta di sconto — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Base imponibile costituita dalla somma realmente percepita dal rivenditore [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 3, b)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Nozione – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Ribassi di prezzo concessi da imprese affiliate – Esclusione Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 – Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punti 3 e 5] L’utilizzo di una carta venduta ai consumatori da un’impresa e che consenta di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, trattandosi, di fatto, di una riduzione di prezzo. Infatti, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, l’impresa affiliata rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione. Orbene, la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore. (v. punti 18, 19, 22) I ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta emessa da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta. Gli importi versati dai consumatori all’impresa summenzionata per l’acquisizione della sua carta non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere detta carta e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate. In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari di dette carte e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dall’impresa di emissione dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore all’impresa di emissione, per ricevere una carta e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo. (v. punti 18, 20-22) L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, venduta da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Al riguardo, le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie. Orbene, detta carta è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate. Da un lato, quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate. Dall’altro, sebbene tale carta conferisca il diritto a riduzioni di prezzo, essa non costituisce di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, sebbene una carta del genere sia trasferibile e possa essere rivenduta ad un determinato prezzo, la sua modalità di funzionamento non implica alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni. Pertanto, la vendita di una carta del genere ai consumatori non costituisce, per sua natura, un’operazione finanziaria. (v. punti 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 e dispositivo) Causa C-461/12 Granton Advertising BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof ’s-Hertogenbosch) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Nozioni di “altri titoli” e di “altri effetti commerciali” — Sistema di promozione delle vendite — Carta di sconto — Base imponibile» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Base imponibile costituita dalla somma realmente percepita dal rivenditore
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 3, b)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Nozione — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Ribassi di prezzo concessi da imprese affiliate — Esclusione
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 5 — Operazione di vendita di una carta che consente di partecipare a un sistema di promozione delle vendite — Esclusione
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punti 3 e 5] L’utilizzo di una carta venduta ai consumatori da un’impresa e che consenta di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non può costituire un «pagamento», ai fini della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, trattandosi, di fatto, di una riduzione di prezzo.
Infatti, su presentazione di tale carta da parte del suo titolare, l’impresa affiliata rinuncia, in particolare, a richiedere una parte del prezzo normale, cosicché detto titolare non paga l’importo pari a detta riduzione.
Orbene, la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare a meno di incassare la somma corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali costituisce un ribasso di prezzo a norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva. Questo ribasso, che non deve essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente ricevuta dal rivenditore.
(v. punti 18, 19, 22)
I ribassi di prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta emessa da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti dalle imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta.
Gli importi versati dai consumatori all’impresa summenzionata per l’acquisizione della sua carta non possono essere intesi nel senso di costituire indirettamente il controvalore, o una parte di quest’ultimo, di prestazioni di cui detti consumatori possono beneficiare successivamente presso imprese affiliate. Non esiste alcun nesso sufficientemente diretto tra l’importo versato da tali consumatori per ricevere detta carta e i beni o le prestazioni di servizi eventualmente ottenuti dagli stessi consumatori presso le imprese affiliate.
In proposito, oltre al fatto che non esiste alcun contratto tra i titolari di dette carte e le imprese affiliate e che queste ultime non ricevono alcuna parte dei ricavati ottenuti dall’impresa di emissione dalla vendita di dette carte, non sussiste inoltre alcun collegamento necessario tra il pagamento, da parte del consumatore all’impresa di emissione, per ricevere una carta e il valore delle riduzioni eventualmente ottenute dallo stesso consumatore presso le imprese affiliate. L’importo delle eventuali riduzioni, che dipende segnatamente dall’utilizzo di detta carta nonché dalla disponibilità delle offerte presso imprese affiliate, è aleatorio e praticamente impossibile da determinare in anticipo.
(v. punti 18, 20-22)
L’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita di una carta di sconto, venduta da un’impresa che consente di ottenere prodotti o servizi offerti da imprese affiliate a condizioni preferenziali, convenute tra queste ultime e l’impresa che emette la carta, non costituisce un’operazione riguardante «altri titoli» o «altri effetti commerciali», ai sensi, rispettivamente, dei punti 5 e 3 della medesima disposizione, che contempla determinate operazioni che gli Stati membri devono esonerare dall’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, detti termini devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo.
Al riguardo, le operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, parte B, lettera d), della sesta direttiva sono, per loro natura, operazioni finanziarie. Benché siffatte operazioni, definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite, non debbano essere necessariamente effettuate tramite banche o istituti finanziari, tuttavia nel loro complesso esse rientrano tra le operazioni finanziarie.
Orbene, detta carta è caratterizzata dal fatto che conferisce al suo titolare solamente il diritto di ottenere riduzioni sui prezzi dei prodotti e dei servizi offerti dalle imprese affiliate.
Da un lato, quest’ultima non ha alcun valore nominale e non può essere scambiata con denaro o prodotti presso le imprese affiliate.
Dall’altro, sebbene tale carta conferisca il diritto a riduzioni di prezzo, essa non costituisce di per sé uno strumento di pagamento ai fini di detta direttiva. In particolare, sebbene una carta del genere sia trasferibile e possa essere rivenduta ad un determinato prezzo, la sua modalità di funzionamento non implica alcun trasferimento di denaro, contrariamente ai pagamenti, ai giroconti e agli assegni.
Pertanto, la vendita di una carta del genere ai consumatori non costituisce, per sua natura, un’operazione finanziaria.
(v. punti 18, 25, 29, 31, 32, 37, 39 e dispositivo)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Decisione 2004/290/CE, Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro, Autorizzazione, Articolo 2, punto 1, Nozione di “lavori di costruzione”, Interpretazione, Inclusione delle cessioni di beni, Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga, Restrizioni.
Causa C-395/11 BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH contro Finanzamt Lüdenscheid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Decisione 2004/290/CE — Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro — Autorizzazione — Articolo 2, punto 1 — Nozione di “lavori di costruzione” — Interpretazione — Inclusione delle cessioni di beni — Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga — Restrizioni» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Deroga a una norma generale – Interpretazione restrittiva – Limite – Effetto utile della deroga Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Provvedimenti nazionali in deroga – Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta – Nozione di «lavori di costruzione» – Cessioni di beni – Inclusione (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 1, 6, § 1, 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290, art. 2, punto 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Provvedimenti nazionali in deroga – Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta – Esercizio parziale di tale autorizzazione per determinate categorie di lavori e di operazioni (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290) V. il testo della decisione. (v. punti 25, 33) L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, anche quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva. (v. punto 35, dispositivo 1) La decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può limitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All’atto della costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto. Spetta al giudice nazionale accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se ciò si verifichi nella controversia ad essa sottoposta e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto. (v. punto 50, dispositivo 2) Causa C-395/11 BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH contro Finanzamt Lüdenscheid (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Decisione 2004/290/CE — Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro — Autorizzazione — Articolo 2, punto 1 — Nozione di “lavori di costruzione” — Interpretazione — Inclusione delle cessioni di beni — Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga — Restrizioni» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica — Deroga a una norma generale — Interpretazione restrittiva — Limite — Effetto utile della deroga
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Provvedimenti nazionali in deroga — Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta — Nozione di «lavori di costruzione» — Cessioni di beni — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 1, 6, § 1, 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290, art. 2, punto 1)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Provvedimenti nazionali in deroga — Decisione 2004/290 che autorizza la Germania a designare il destinatario dei lavori di costruzione come debitore d’imposta — Esercizio parziale di tale autorizzazione per determinate categorie di lavori e di operazioni
(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 21 e 27, § 1; decisione del Consiglio 2004/290) V. il testo della decisione.
(v. punti 25, 33)
L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle prestazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva, anche quelle che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.
(v. punto 35, dispositivo 1)
La decisione 2004/290, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può limitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari.
All’atto della costituzione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto.
Spetta al giudice nazionale accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se ciò si verifichi nella controversia ad essa sottoposta e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi di proporzionalità o di certezza del diritto.
(v. punto 50, dispositivo 2)
Causa C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės) «Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di “veicolo stradale a motore” — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Presa in considerazione del sistema e della finalità della regolamentazione controversa Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione restrittiva Unione doganale – Tariffa doganale comune – Franchigia dai dazi all’importazione – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di talune importazioni definitive di beni – Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore – Ambito di applicazione – Autoveicoli commerciali – Nozione – Locomotive – Esclusione [Regolamenti del Consiglio n. 918/83, art. 112, § 1, a), come modificato dal regolamento n. 1315/88, e n. 1186/2009, art. 107, § 1, a); direttive del Consiglio 83/181, art. 82, § 1, a), come modificata dalla direttiva 88/331, e 2009/132, art. 84, § 1, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento n. 1315/88, 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive. Per quanto attiene ad un’eventuale differenza di trattamento tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale, le diverse modalità di trasporto non sono, in generale, intercambiabili e la situazione delle imprese operanti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è pertanto paragonabile. Inoltre, rispetto all’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione di dette disposizioni, consistente da un lato, nel rendere agevole il superamento delle frontiere esterne dell’Unione da parte dei privati e, dall’altro, nell’alleggerire i controlli doganali e fiscali che devono essere effettuati dalle autorità competenti, le locomotive non si trovano in una situazione comparabile a quella nella quale si trovano i veicoli stradali. Pertanto il principio della parità di trattamento non impone di interpretare le disposizioni considerate come applicabili anche alle locomotive. (v. punti 36-37, 46-49 e dispositivo) Causa C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės) «Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di “veicolo stradale a motore” — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Presa in considerazione del sistema e della finalità della regolamentazione controversa
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione restrittiva
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Franchigia dai dazi all’importazione — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di talune importazioni definitive di beni — Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore — Ambito di applicazione — Autoveicoli commerciali — Nozione — Locomotive — Esclusione
[Regolamenti del Consiglio n. 918/83, art. 112, § 1, a), come modificato dal regolamento n. 1315/88, e n. 1186/2009, art. 107, § 1, a); direttive del Consiglio 83/181, art. 82, § 1, a), come modificata dalla direttiva 88/331, e 2009/132, art. 84, § 1, a)] V. il testo della decisione.
(v. punto 34)
V. il testo della decisione.
(v. punto 35)
Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento n. 1315/88, 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive.
Per quanto attiene ad un’eventuale differenza di trattamento tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale, le diverse modalità di trasporto non sono, in generale, intercambiabili e la situazione delle imprese operanti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è pertanto paragonabile. Inoltre, rispetto all’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione di dette disposizioni, consistente da un lato, nel rendere agevole il superamento delle frontiere esterne dell’Unione da parte dei privati e, dall’altro, nell’alleggerire i controlli doganali e fiscali che devono essere effettuati dalle autorità competenti, le locomotive non si trovano in una situazione comparabile a quella nella quale si trovano i veicoli stradali. Pertanto il principio della parità di trattamento non impone di interpretare le disposizioni considerate come applicabili anche alle locomotive.
(v. punti 36-37, 46-49 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5, Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie, Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società, Esenzione.
Causa C-259/11 DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Operazioni riguardanti i titoli di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 – Operazioni riguardanti azioni di società che comportano il trasferimento dei beni immobili di dette società – Inclusione – Presupposto – Stato membro che non ha esercitato il proprio diritto di considerare beni materiali le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, § 3, c), e 13 parte B, d), punto 5] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile. (v. punto 42 e dispositivo) Causa C-259/11 DTZ Zadelhoff vof contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 13, parte B, lettera d), punto 5 — Negoziazione di un’operazione di trasferimento di azioni societarie — Operazione che comporta parimenti il trasferimento della proprietà di beni immobili di dette società — Esenzione» Massime della sentenza Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni riguardanti i titoli di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5 — Operazioni riguardanti azioni di società che comportano il trasferimento dei beni immobili di dette società — Inclusione — Presupposto — Stato membro che non ha esercitato il proprio diritto di considerare beni materiali le quote d’interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, § 3, c), e 13 parte B, d), punto 5] L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto operazioni dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento (indiretto). La deroga a tale esenzione, prevista allo stesso punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile. (v. punto 42 e dispositivo)
IVA, Sesta direttiva, Art. 5, n. 8, Nozione di "trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni", Trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale contestuale alla locazione dei locali commerciali.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Facoltà per gli Stati membri di escludere il trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 5, n. 8) Massima 1. Affinché si configuri un trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, occorre che il complesso degli elementi trasferiti sia sufficiente per consentire la prosecuzione di un’attività economica autonoma. Nell’ipotesi in cui un’attività economica non richieda l’uso di locali particolari o dotati di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, può sussistere un trasferimento di un’universalità di beni, ai sensi della summenzionata disposizione della sesta direttiva, anche senza il trasferimento dei diritti di proprietà su un bene immobile. Per contro, non è possibile ravvisare un simile trasferimento, ai sensi della suddetta disposizione, senza che al cessionario siano stati conferiti in godimento i locali commerciali, qualora l’attività economica interessata consista nella gestione di un complesso inscindibile di beni mobili ed immobili. In particolare, ove i locali commerciali siano muniti di impianti fissi necessari per la prosecuzione dell’attività economica, tali beni immobili devono fare parte degli elementi ceduti, affinché si tratti del trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della sesta direttiva. Siffatto trasferimento può altresì avere luogo se i locali commerciali sono messi a disposizione del cessionario mediante un contratto di locazione o se quest’ultimo dispone esso stesso di un bene immobile appropriato in cui tutti i beni trasferiti possano essere collocati e in cui egli possa continuare ad esercitare l’attività economica di cui trattasi. Peraltro, elementi quali la durata del contratto di locazione stipulato e le modalità convenute per porvi un termine devono essere presi in considerazione in sede di valutazione globale dell’operazione di trasferimento di beni, sempre ai sensi della medesima disposizione, poiché possono incidere su tale valutazione nell’ipotesi in cui siano atti ad impedire la prosecuzione duratura dell’attività economica. Tuttavia, la possibilità di recedere da un contratto di locazione a tempo indeterminato con un preavviso a breve termine, di per sé, non è determinante per concludere che il cessionario avesse l’intenzione di liquidare immediatamente l’azienda o la parte di impresa trasferita. Pertanto, l’applicazione dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva non può essere respinta in base a quest’unico motivo. (v. punti 25, 27-29, 42-43) 2. L’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che costituisce trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni, ai sensi della suddetta disposizione, il trasferimento della proprietà dello stock di merci e dell’attrezzatura commerciale di un negozio al dettaglio, contestuale alla locazione al cessionario, a tempo indeterminato, dei locali del negozio stesso, locazione dalla quale entrambe le parti possano peraltro recedere con breve preavviso, a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un’attività economica autonoma. (v. punto 45 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, Esenzioni, Giroconti e pagamenti, Operazioni su titoli, Servizi di messaggeria elettronica per istituti di credito.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni bancarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5 [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione non copre servizi di messaggeria elettronica per istituti finanziari, come i servizi swift. Dal momento che i servizi swift costituiscono servizi di messaggeria elettronica aventi ad oggetto unicamente la trasmissione di dati, essi non svolgono, in quanto tali, alcuna tra le funzioni di una delle operazioni finanziarie di cui al citato art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva, cioè quelle aventi l’effetto di trasferire fondi o titoli, e non ne posseggono quindi le caratteristiche. (v. punti 34, 40 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punto 5, Esenzioni, Garanzia di sottoscrizione ("underwriting guarantee") fornita a fronte del pagamento di una commissione da parte di istituti di credito alle società emittenti nell’ambito dell’emissione di azioni sul mercato di capitali, Operazioni relative a titoli.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni relative a titoli considerate dall’art. 13, parte B, lett. d), punto 5) [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 5] Massima L’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in tale disposizione comprende i servizi che un istituto di credito fornisce, a titolo oneroso, sotto forma di una garanzia di sottoscrizione ad una società che intende emettere azioni, garanzia in applicazione della quale detto istituto s’impegna ad acquistare le azioni che non siano state sottoscritte allo scadere del periodo di sottoscrizione. (v. punto 38 e dispositivo)
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