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citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 luglio 2010. Pannon Gép Centrum Kft contro APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály Dél-dunántúli Kihelyezett Hatósági Osztály. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Baranya Megyei Bíróság - Ungheria. Sesta direttiva IVA - Direttiva 2006/112/CE - Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte - Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione. Causa C-368/09."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Costruzione di un complesso immobiliare da parte di un’associazione senza personalità giuridica, Contratto di associazione, Vendita degli appartamenti di detto complesso immobiliare da parte di taluni associati, Determinazione del soggetto passivo debitore dell’imposta, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione dell’IVA.
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 273, Sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA nella dichiarazione fiscale, Errore di valutazione del soggetto passivo relativamente alla natura imponibile dell’operazione, Rettifica della dichiarazione fiscale in seguito a un controllo, Sanzione di importo pari al 20% dell’importo della sopravvalutazione dell’importo del rimborso dell’IVA, Principio di proporzionalità.
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Inversione contabile, Diritto alla detrazione, Versamento dell’imposta al prestatore di servizi, Omissione di indicazioni obbligatorie, Versamento di IVA non dovuta, Perdita del diritto a detrazione, Principio della neutralità fiscale, Principio della certezza del diritto.
Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi – Diritto alla detrazione – Presupposti – Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato – Ammissibilità – Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora – Principio della certezza del diritto – Ammissibilità – Limiti – Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione. (v. punto 25) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore. Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato. Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale. (v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1) Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora. È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto. Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2) Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione — Presupposti — Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato — Ammissibilità — Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore — Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora — Principio della certezza del diritto — Ammissibilità — Limiti — Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione.
(v. punto 25)
La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.
Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato.
Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale.
(v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1)
Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora.
È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto.
Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
(v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2)
Direttiva 2006/112/CE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Diritto a detrazione, Diniego, Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile, Regolamento (CE) n. 1760/2000, Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, Marchi auricolari.
Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Effettiva realizzazione di una cessione di beni – Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi – Esclusione – Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Contabilità – Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Fatturazione – Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione. (v. punto 43, dispositivo 1) L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura». (v. punto 47, dispositivo 2) L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni. (v. punto 54, dispositivo 3) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva. In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione. (v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4) Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Cessione di beni — Nozione — Effettiva realizzazione di una cessione di beni — Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi — Esclusione — Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Contabilità — Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Fatturazione — Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione.
(v. punto 43, dispositivo 1)
L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura».
(v. punto 47, dispositivo 2)
L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni.
(v. punto 54, dispositivo 3)
L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.
In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione.
(v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Diritto alla detrazione dell’imposta a monte, Obblighi del soggetto passivo, Possesso di fatture irregolari o imprecise, Omissione di menzioni obbligatorie, Diniego del diritto alla detrazione, Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate, Fatture rettificative, Diritto al rimborso dell’IVA, Principio di neutralità.
Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione – Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata – Rispetto del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. (v. punti 34-36, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare. (v. punti 43, 44, dispositivo 2) Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione — Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8]
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata — Rispetto del principio di neutralità fiscale
(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego.
Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo.
(v. punti 34-36, dispositivo 1)
Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare.
(v. punti 43, 44, dispositivo 2)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 9, 168, 169 e 178, Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economica, Acquisto di un terreno da parte dei soci di una società, Fatture emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione.
Causa C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna contro Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9, 168, 169 e 178 — Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economica — Acquisto di un terreno da parte dei soci di una società — Fatture emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Spese di investimento sostenute da alcuni soci per la creazione e ai fini di una società non ancora registrata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, 168 e 169)
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 178, a)] Gli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non consenta né ai soci di una società né alla società stessa di far valere un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte su spese di investimento sostenute dai soci medesimi prima della costituzione e registrazione di detta società, ai fini ed in funzione dell’attività economica della stessa.
Tali soci possono infatti essere considerati soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e sono pertanto, in linea di principio, legittimati ad avvalersi della detraibilità dell’imposta versata a monte. Qualora detti soci, in applicazione della legislazione nazionale, siano impossibilitati a valersi delle operazioni imponibili effettuate dalla società al fine di sgravarsi dal costo dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni d’investimento effettuate ai fini ed in funzione dell’attività della società medesima, quest’ultima, al fine di poter garantire la neutralità dell’onere fiscale, deve avere la possibilità di prendere in considerazione tali operazioni d’investimento al momento della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 31, 35, 38, dispositivo 1)
Gli articoli 168 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale l’imposta sul valore aggiunto versata a monte non può essere detratta da parte di una società qualora la fattura, emessa prima della registrazione e dell’identificazione di tale società ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia stata intestata ai suoi soci, quando sussistano le condizioni sostanziali, previste al suddetto articolo 168, lettera a), affinché, in particolare, tale società possa beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e quando siano noti i dati necessari per garantire la riscossione affidabile ed efficace dell’imposta.
Dal momento che l’impossibilità per una società siffatta di esercitare il proprio diritto alla detrazione deriva dal fatto che, alla data di emissione della fattura, tale società non era ancora registrata né identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che la fattura è stata pertanto intestata ai soci, laddove sussista identità di persone tra coloro che hanno dovuto versare l’imposta sul valore aggiunto a monte e coloro che compongono la società in questione, tale impossibilità dev’essere considerata risultante da un obbligo puramente formale. Il rispetto di un siffatto obbligo non può essere imposto, dal momento che tale requisito avrebbe l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto a detrazione e pertanto di pregiudicare la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto.
(v. punti 44-46, 49-50, dispositivo 2) Causa C-280/10 Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna contro Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 9, 168, 169 e 178 — Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della realizzazione di un progetto di attività economica — Acquisto di un terreno da parte dei soci di una società — Fatture emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Origine e portata del diritto a detrazione – Spese di investimento sostenute da alcuni soci per la creazione e ai fini di una società non ancora registrata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, 168 e 169) Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Obblighi del contribuente – Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 168 e 178, a)] Gli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che non consenta né ai soci di una società né alla società stessa di far valere un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte su spese di investimento sostenute dai soci medesimi prima della costituzione e registrazione di detta società, ai fini ed in funzione dell’attività economica della stessa. Tali soci possono infatti essere considerati soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e sono pertanto, in linea di principio, legittimati ad avvalersi della detraibilità dell’imposta versata a monte. Qualora detti soci, in applicazione della legislazione nazionale, siano impossibilitati a valersi delle operazioni imponibili effettuate dalla società al fine di sgravarsi dal costo dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni d’investimento effettuate ai fini ed in funzione dell’attività della società medesima, quest’ultima, al fine di poter garantire la neutralità dell’onere fiscale, deve avere la possibilità di prendere in considerazione tali operazioni d’investimento al momento della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 31, 35, 38, dispositivo 1) Gli articoli 168 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale in applicazione della quale l’imposta sul valore aggiunto versata a monte non può essere detratta da parte di una società qualora la fattura, emessa prima della registrazione e dell’identificazione di tale società ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sia stata intestata ai suoi soci, quando sussistano le condizioni sostanziali, previste al suddetto articolo 168, lettera a), affinché, in particolare, tale società possa beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto e quando siano noti i dati necessari per garantire la riscossione affidabile ed efficace dell’imposta. Dal momento che l’impossibilità per una società siffatta di esercitare il proprio diritto alla detrazione deriva dal fatto che, alla data di emissione della fattura, tale società non era ancora registrata né identificata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e che la fattura è stata pertanto intestata ai soci, laddove sussista identità di persone tra coloro che hanno dovuto versare l’imposta sul valore aggiunto a monte e coloro che compongono la società in questione, tale impossibilità dev’essere considerata risultante da un obbligo puramente formale. Il rispetto di un siffatto obbligo non può essere imposto, dal momento che tale requisito avrebbe l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto a detrazione e pertanto di pregiudicare la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 44-46, 49-50, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Limitazione, Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo, Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa.
Causa C-594/10 T.G. van Laarhoven contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa» Massime della sentenza Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Base imponibile – Utilizzo, da parte del soggetto passivo, a fini tanto professionali che privati, di veicoli destinati alla sua impresa [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 11, parte A, § 1, c)] L’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l’uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell’importanza effettiva di quest’ultimo. (v. punto 38 e dispositivo) Causa C-594/10 T.G. van Laarhoven contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Sesta direttiva IVA — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Limitazione — Uso di un bene mobile destinato all’impresa per fini privati del soggetto passivo — Trattamento fiscale dell’uso privato di un bene appartenente al patrimonio dell’impresa» Massime della sentenza Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Base imponibile — Utilizzo, da parte del soggetto passivo, a fini tanto professionali che privati, di veicoli destinati alla sua impresa [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 6, § 2, primo comma, a), e 11, parte A, § 1, c)] L’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa tributaria nazionale che autorizza, in un primo momento, un soggetto passivo i cui autoveicoli siano usati a fini tanto professionali quanto privati a procedere alla detrazione immediata e integrale dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte, ma che prevede, in un secondo momento, per quanto riguarda l’uso privato di tali veicoli, una tassazione annuale fondata, per determinare la base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un esercizio determinato, su un metodo di calcolo forfettario delle spese sostenute per tale uso che non tenga conto, in modo proporzionale, dell’importanza effettiva di quest’ultimo. (v. punto 38 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte, Nuova normativa nazionale, Requisiti relativi al contenuto della fattura, Applicazione con effetto retroattivo, Perdita del diritto a detrazione.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 168 e 178) Massima Gli artt. 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione retroattiva di una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime di inversione contabile, subordini la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per prestazione di servizi di costruzione alla rettifica delle fatture relative a tali operazioni ed al deposito di una dichiarazione complementare di rettifica, qualora l’autorità fiscale interessata disponga di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario delle operazioni in questione e per verificare l’importo dell’imposta detraibile. Invero, il fatto che un soggetto passivo opti per l’applicazione di una nuova legge nazionale sull’imposta sul valore aggiunto anziché di quella di una legge precedente non può, di per sé, pregiudicare il suo diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte, che deriva direttamente dagli artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112. Il principio di neutralità fiscale esige inoltre che la detrazione della tassa a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi Di conseguenza, poiché l’amministrazione fiscale dispone delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto destinatario delle operazioni di cui trattasi, è debitore dell’imposta sul valore aggiunto, gli artt. 167, 168 e 178, lett. f), della direttiva 2006/112 ostano ad una normativa che imponga, riguardo al diritto del suddetto soggetto passivo di detrarre l’imposta in questione, condizioni supplementari che possono avere l’effetto di vanificare l’esercizio dello stesso. Orbene, tale potrebbe essere il caso qualora i requisiti materiali posti dall’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112 per il riconoscimento del diritto a detrazione siano soddisfatti e, nel momento in cui l’autorità fiscale neghi al soggetto passivo il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, tale autorità disponga di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo è debitore dell’imposta. (v. punti 36, 39-40, 42-43, 46 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte, Normativa nazionale che sanziona una menzione erronea sulla fattura con la perdita del diritto alla detrazione.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226] Massima Gli artt. 167, 178, lett. a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o prassi nazionale in forza della quale le autorità nazionali negano ad un soggetto passivo il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’importo dell’imposta dovuta o pagata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che la fattura iniziale, in suo possesso al momento della detrazione, comportava una data di conclusione della prestazione di servizi erronea e che non esisteva una numerazione continua della fattura rettificata successivamente e della nota di accredito che annullava la fattura iniziale, se ricorrono le condizioni materiali della detrazione e se, prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità interessata, il soggetto passivo le ha trasmesso una fattura rettificata, indicando la data esatta in cui tale prestazione di servizi è stata conclusa, anche qualora non esista una numerazione continua di tale fattura e della nota di accredito che annulla la fattura iniziale. Infatti, soltanto le indicazioni menzionate all’art. 226 della direttiva 2006/112 devono figurare obbligatoriamente, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, sulle fatture emesse in applicazione dell’art. 220 di tale direttiva. Ne consegue che gli Stati membri non possono condizionare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto delle fatture che non siano espressamente previste dalle disposizioni di detta direttiva. (v. punti 40-41, 45 e dispositivo)
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