Documents - 5 citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 dicembre 2010. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs contro RBS Deutschland Holdings GmbH. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Court of Session (Scotland) (First Division, Inner House) - Regno Unito. Sesta direttiva IVA - Diritto alla detrazione - Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing - Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri - Divieto di pratiche abusive. Causa C-277/09."

Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 19, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti, Detrazione prorata, Calcolo del prorata, Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi, Mancata considerazione della loro cifra d’affari.
Causa C-388/11 Le Crédit Lyonnais contro Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti — Detrazione prorata — Calcolo del prorata — Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi — Mancata considerazione della loro cifra d’affari» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in un altro Stato membro – Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 7, a), 6, § 3, 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Detrazione prorata – Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in uno Stato terzo – Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 3, a) e c), e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, che si prenda in considerazione il fatturato realizzato da un centro di attività stabile avente sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, terzo comma) Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per un soggetto passivo di calcolare il prorata di detrazione applicabile alla sua sede stabilita in uno Stato membro determinato tenendo conto del fatturato realizzato dai suoi centri di attività stabile siti negli altri Stati membri non è idonea a garantire, in ogni caso, una maggiore ottemperanza al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto rispetto a un sistema che prevede che il soggetto passivo debba, in ogni Stato membro in cui si può ritenere che esso detenga un centro di attività stabile ai sensi della sesta direttiva, determinare un prorata di detrazione separato. Poi, siffatto modo di determinare il prorata di detrazione applicabile alla sede di un soggetto passivo produrrebbe il risultato di far aumentare, per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello Stato membro in cui si trova la sua sede, la parte di imposta sul valore aggiunto che tale sede può detrarre anche qualora una parte di tali acquisti non abbia alcun nesso con le attività dei centri di attività stabile aventi sede al di fuori di tale Stato. Pertanto, il valore del prorata di detrazione applicabile sarebbe falsato. Per questo motivo, siffatto modo di stabilire il prorata di detrazione è idoneo a pregiudicare l’effetto utile degli articoli 5, paragrafo 7, lettera a), e 6, paragrafo 3, della sesta direttiva, i quali attribuiscono un certo potere discrezionale agli Stati membri attenuando gli effetti delle scelte da essi effettuate in materia di politica fiscale. (v. punti 37-40, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi. Infatti, il regime delle detrazioni è basato sul principio di territorialità delle disposizioni nazionali applicabili e, qualora un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile in un altro Stato rispetto a quello in cui egli ha stabilito la sua sede, le attività economiche che esso compie in tale Stato sono considerate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva, esercitate a partire da tale centro di attività stabile. Orbene, non esiste, né nel preambolo della sesta direttiva né nelle sue disposizioni, alcun elemento che consenta di concludere che la circostanza che un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile fuori dell’Unione sia idonea ad avere un rilievo sul regime delle detrazioni cui tale soggetto passivo è sottoposto nello Stato membro in cui è situata la sua sede. (v. punti 42, 43, 49, dispositivo 2) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. Infatti, il riferimento di cui all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva a «settori di attività» non può essere interpretato come relativo a zone geografiche. Come risulta dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, infatti, il termine «attività» riguarda, nel contesto della sesta direttiva, i diversi generi di attività economiche, come le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi. (v. punti 53, 54, 56, dispositivo 3) Causa C-388/11 Le Crédit Lyonnais contro Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Utilizzo di beni e di servizi sia per operazioni tassate sia per operazioni esenti — Detrazione prorata — Calcolo del prorata — Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi — Mancata considerazione della loro cifra d’affari» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in un altro Stato membro — Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 7, a), 6, § 3, 17, § 5, terzo comma, e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Detrazione prorata — Soggetto passivo che possiede un centro di attività stabile in uno Stato terzo — Determinazione del prorata di detrazione prendendo in considerazione il fatturato realizzato da tale centro di attività stabile — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 3, a) e c), e 19, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che prevede, ai fini del calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta, che si prenda in considerazione il fatturato realizzato da un centro di attività stabile avente sede in un altro Stato membro o in uno Stato terzo — Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, § 5, terzo comma) Gli articoli 17, paragrafi 2 e 5, nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in altri Stati membri. Infatti, la possibilità per un soggetto passivo di calcolare il prorata di detrazione applicabile alla sua sede stabilita in uno Stato membro determinato tenendo conto del fatturato realizzato dai suoi centri di attività stabile siti negli altri Stati membri non è idonea a garantire, in ogni caso, una maggiore ottemperanza al principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto rispetto a un sistema che prevede che il soggetto passivo debba, in ogni Stato membro in cui si può ritenere che esso detenga un centro di attività stabile ai sensi della sesta direttiva, determinare un prorata di detrazione separato. Poi, siffatto modo di determinare il prorata di detrazione applicabile alla sede di un soggetto passivo produrrebbe il risultato di far aumentare, per tutti gli acquisti che tale soggetto passivo ha effettuato nello Stato membro in cui si trova la sua sede, la parte di imposta sul valore aggiunto che tale sede può detrarre anche qualora una parte di tali acquisti non abbia alcun nesso con le attività dei centri di attività stabile aventi sede al di fuori di tale Stato. Pertanto, il valore del prorata di detrazione applicabile sarebbe falsato. Per questo motivo, siffatto modo di stabilire il prorata di detrazione è idoneo a pregiudicare l’effetto utile degli articoli 5, paragrafo 7, lettera a), e 6, paragrafo 3, della sesta direttiva, i quali attribuiscono un certo potere discrezionale agli Stati membri attenuando gli effetti delle scelte da essi effettuate in materia di politica fiscale. (v. punti 37-40, dispositivo 1) Gli articoli 17, paragrafo 3, lettere a) e c), nonché 19, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione del prorata di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ad essa applicabile, una società, la cui sede principale sia situata in uno Stato membro, non può prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata dalle sue succursali stabilite in Stati terzi. Infatti, il regime delle detrazioni è basato sul principio di territorialità delle disposizioni nazionali applicabili e, qualora un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile in un altro Stato rispetto a quello in cui egli ha stabilito la sua sede, le attività economiche che esso compie in tale Stato sono considerate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della sesta direttiva, esercitate a partire da tale centro di attività stabile. Orbene, non esiste, né nel preambolo della sesta direttiva né nelle sue disposizioni, alcun elemento che consenta di concludere che la circostanza che un soggetto passivo disponga di un centro di attività stabile fuori dell’Unione sia idonea ad avere un rilievo sul regime delle detrazioni cui tale soggetto passivo è sottoposto nello Stato membro in cui è situata la sua sede. (v. punti 42, 43, 49, dispositivo 2) L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di accogliere una regola di calcolo del prorata di detrazione per settore d’attività di una società soggetta ad imposta che autorizzi quest’ultima a prendere in considerazione la cifra d’affari realizzata da una succursale stabilita in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. Infatti, il riferimento di cui all’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva a «settori di attività» non può essere interpretato come relativo a zone geografiche. Come risulta dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva, infatti, il termine «attività» riguarda, nel contesto della sesta direttiva, i diversi generi di attività economiche, come le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi. (v. punti 53, 54, 56, dispositivo 3)
Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6, Esenzioni, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Fondi pensione, Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”.
Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti – Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo – Diritto alla detrazione – Presupposto – Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31) Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti — Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo — Diritto alla detrazione — Presupposto — Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31)
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle, Criterio di determinazione di tale nesso, Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata.
Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo) Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2, Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, Riconoscimento, Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico, Potere discrezionale degli Stati membri, Limiti, Principio di neutralità fiscale.
Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Effetto diretto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Finalità e sistematica – Principio di neutralità fiscale – Nozione – Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento – Nozioni distinte (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Organismi aventi carattere sociale – Criteri – Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente – Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione. (v. punto 32) V. il testo della decisione. (v. punti 46-48) V. il testo della decisione. (v. punti 50, 51) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 60-63 e dispositivo) Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Effetto diretto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Finalità e sistematica — Principio di neutralità fiscale — Nozione — Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento — Nozioni distinte (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale — Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Organismi aventi carattere sociale — Criteri — Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente — Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione. (v. punto 32) V. il testo della decisione. (v. punti 46-48) V. il testo della decisione. (v. punti 50, 51) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 60-63 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Diritto alla detrazione, Acquisto di veicoli e utilizzazione per operazioni di leasing, Divergenze tra i regimi fiscali di due Stati membri, Divieto di pratiche abusive.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 3, lett. a)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Esclusioni del diritto a detrazione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 3, lett. a)] Massima 1. L’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può negare ad un soggetto passivo la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte sull’acquisto di beni effettuato in tale Stato membro, quando tali beni siano stati utilizzati a fini di operazioni di leasing compiute in un altro Stato membro, per il solo motivo che le operazioni effettuate a valle non hanno dato luogo al versamento dell’imposta sul valore aggiunto nel secondo Stato membro. Infatti, in forza di detto art. 17, n. 3, lett. a), il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte per talune operazioni, rispetto ad altre operazioni realizzate a valle in un altro Stato membro, dipende dalla questione se tale diritto alla detrazione sussisterebbe qualora tutte le operazioni venissero effettuate all’interno dello stesso Stato membro. Di conseguenza, il fatto che uno Stato membro non abbia riscosso detta imposta a valle, a causa della qualificazione data ad un’operazione commerciale, non può privare il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte in un altro Stato membro. (v. punti 32, 42, 46, dispositivo 1) 2. Il principio del divieto di pratiche abusive non osta, in circostanze in cui un’impresa stabilita in uno Stato membro decide di effettuare, tramite una propria controllata stabilita in un altro Stato membro, operazioni di leasing su beni ad una società terza stabilita nel primo Stato membro, al fine di evitare l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto sui canoni relativi a tali operazioni, ove queste sono qualificate, nel primo Stato membro, come prestazioni di servizi di locazione effettuate nel secondo Stato membro e invece, in questo secondo Stato membro, come cessioni di beni effettuate nel primo Stato membro, al diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto sancito dall’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Infatti, i soggetti passivi sono generalmente liberi di scegliere le strutture organizzative e le modalità operative che ritengano più idonee per le loro attività economiche nonché al fine di limitare i loro oneri fiscali. La scelta, da parte di un imprenditore, tra operazioni esenti ed operazioni soggette ad imposta può basarsi su un insieme di elementi ed in particolare su considerazioni di natura fiscale attinenti al regime obiettivo dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui il soggetto passivo possa scegliere tra differenti operazioni, egli ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permetta di limitare la contribuzione fiscale. (v. punti 53-55, dispositivo 2)