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citing "Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 marzo 2010. Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi. Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 13 e 132 – Enti di diritto pubblico – Qualità di autorità pubbliche – Attività – Mancato assoggettamento – Esenzioni – Settori socioculturale, sanitario e dell’educazione – “Euroregioni” – Promozione della mobilità nel lavoro – Messa a disposizione di personale – Onere della prova. Causa C-79/09."
Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio, Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità, Presenza di operatori privati, Distorsioni della concorrenza di una certa importanza, Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale.
Causa C-344/15 National Roads Authority contro The Revenue Commissioners (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli Appeal Commissioners) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma – Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio – Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità – Presenza di operatori privati – Distorsioni della concorrenza di una certa importanza – Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Enti di diritto pubblico – Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche autorità – Eccezioni – Assoggettamento ad imposta in caso di distorsioni della concorrenza di una certa importanza – Portata – Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio – Presenza di operatori privati – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, 9 e 13, § 1, commi 1 e 2) L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un ente di diritto pubblico che esercita un’attività consistente nell’offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l’ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali. Si deve ricordare che l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva prevede una limitazione alla regola del divieto di assoggettamento all’IVA degli enti di diritto pubblico per le attività o le operazioni da essi compiute in quanto pubbliche autorità, esposta all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva suddetta. Quindi, questa prima disposizione è diretta a ripristinare la norma generale, che compare all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 9 della stessa direttiva, secondo cui ogni attività di natura economica è, in linea di principio, soggetta all’IVA, e non può pertanto ricevere un’interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza del 4 giugno 2009, SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft, C-102/08, EU:C:2009:345, punti da 67 a 68). Tuttavia, ciò non significa che l’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA debba essere interpretato in modo tale che la deroga all’assoggettamento all’IVA prevista all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva a vantaggio degli enti di diritto pubblico che agiscono in quanto pubbliche autorità sia privata del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2003, Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, punti da 61 a 62, nonché del 25 marzo 2010, Commissione/Paesi Bassi, C-79/09, non pubblicata, EU:C:2010:171, punto 49). Come risulta dalla formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA e dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione, la sua applicazione presuppone, da una parte, che l’attività di cui trattasi sia esercitata in regime di concorrenza, effettiva o potenziale, con l’attività svolta dagli operatori privati e, dall’altra, che la differenza di trattamento tra queste due attività in materia di IVA conduca a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, che dev’essere valutata tenendo conto delle circostanze economiche. Ne deriva che la sola presenza sul mercato di operatori privati, senza considerare gli elementi di fatto, gli indizi obiettivi e l’analisi di tale mercato, non può dimostrare né l’esistenza di una concorrenza effettiva o potenziale, né quella di una distorsione di concorrenza di una certa importanza. (v. punti 36, 37, 43, 44, 51 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 9, paragrafo 1, Articolo 13, paragrafo 1, Soggetti passivi, Interpretazione dei termini “in modo indipendente”, Ente comunale, Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità, Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112, Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE.
Causa C-276/14 Gmina Wrocław contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 13, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Interpretazione dei termini “in modo indipendente” — Ente comunale — Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità — Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE» Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Interpretazione autonoma e uniforme
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Enti di diritto pubblico che non svolgono attività economiche in modo indipendente — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Attività economiche svolte in modo indipendente ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 — Criteri di valutazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Presupposti
(Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione.
(v. punti 26, 27)
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto allorché non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione.
Unità iscritte al bilancio comunale che svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto di un comune, che non rispondono dei danni provocati da tali attività, dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente sul comune, e che non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività in parola, in quanto non dispongono di un proprio patrimonio, non generano entrate proprie e non si assumono i costi relativi alle attività in questione, dal momento che le entrate percepite sono versate al bilancio del comune e le spese sono imputate direttamente sul medesimo bilancio, non soddisfano il criterio di indipendenza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e non possono pertanto essere qualificate come soggetti passivi.
(v. punti 37, 38, 42 e dispositivo)
V. il testo della decisione.
(v. punti 33, 34)
V. il testo della decisione.
(v. punti 44-46) Causa C-276/14 Gmina Wrocław contro Minister Finansów (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 9, paragrafo 1 — Articolo 13, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Interpretazione dei termini “in modo indipendente” — Ente comunale — Attività economiche svolte da un’unità organizzativa di un comune in veste diversa da quella di pubblica autorità — Possibilità di qualificare una siffatta unità come “soggetto passivo” ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/112 — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, TUE» Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 settembre 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Enti di diritto pubblico che non svolgono attività economiche in modo indipendente – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche svolte in modo indipendente ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Questioni pregiudiziali – Interpretazione – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative – Effetto retroattivo – Limitazione da parte della Corte – Presupposti (Art. 267 TFUE) V. il testo della decisione. (v. punti 26, 27) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto allorché non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione. Unità iscritte al bilancio comunale che svolgono le attività economiche loro assegnate in nome e per conto di un comune, che non rispondono dei danni provocati da tali attività, dato che una siffatta responsabilità ricade esclusivamente sul comune, e che non si assumono il rischio economico legato all’esercizio delle attività in parola, in quanto non dispongono di un proprio patrimonio, non generano entrate proprie e non si assumono i costi relativi alle attività in questione, dal momento che le entrate percepite sono versate al bilancio del comune e le spese sono imputate direttamente sul medesimo bilancio, non soddisfano il criterio di indipendenza ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e non possono pertanto essere qualificate come soggetti passivi. (v. punti 37, 38, 42 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 33, 34) V. il testo della decisione. (v. punti 44-46)
Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, Sesta direttiva IVA, Ambito di applicazione, Esenzioni dall'IVA, Art. 13, parte B, lett. d), punto 1, Concessione, negoziazione e gestione di crediti, Prestiti ad usura, Attività illecita ai sensi della normativa nazionale.
Dispositivo Dispositivo Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: L’attività di prestito ad usura, costituente nell’ordinamento nazionale illecito penale, rientra, nonostante la sua natura illecita, nell’ambito di applicazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. L’art. 13, parte B, lett. d), punto 1, di tale direttiva dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può assoggettare tale attività all’imposta sul valore aggiunto qualora l’attività corrispondente di concessione di prestiti in denaro ad interessi non eccessivamente elevati sia esente da tale imposta.
Inadempimento di uno Stato, Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 13 e 132, Enti di diritto pubblico, Qualità di autorità pubbliche, Attività, Mancato assoggettamento, Esenzioni, Settori socioculturale, sanitario e dell’educazione, “Euroregioni”, Promozione della mobilità nel lavoro, Messa a disposizione di personale, Onere della prova.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 – Commissione / Paesi Bassi (causa C‑79/09) «Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 13 e 132 – Enti di diritto pubblico – Qualità di autorità pubbliche – Attività – Mancato assoggettamento – Esenzioni – Settori socio-culturale, sanitario e dell’insegnamento – “Euroregioni” – Promozione della mobilità nel lavoro – Messa a disposizione di personale – Onere della prova» 1. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Oggetto (Art. 226 CE) (v. punti 21‑24) 2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto – Esenzioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, n. 1, lett. b), g) e i), e 134] (v. punti 54, 60‑64) 3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto – Soggetti passivi – Enti di diritto pubblico – Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche
autorità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 13, nn. 1, primo comma e 2) (v. punti 79, 82‑84, 89, 91‑95) Oggetto Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1, lett. c), 13, 24, n. 1 e 132 della direttiva del Consiglio 28
novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) – Messa a disposizione
di personale nel settore sanitario, dell’insegnamento e socio-culturale – Promozione della mobilità nel lavoro – Euroregione. Dispositivo 1)
Il ricorso è respinto. 2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
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