Documents - 2 citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 aprile 2010. X Holding BV contro Staatssecretaris van Financiën (C-538/08) e Oracle Nederland BV contro Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C-33/09). Domande di pronuncia pregiudiziale : Hoge Raad der Nederlanden e Gerechtshof Amsterdam - Paesi Bassi. Sesta direttiva IVA - Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte - Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per talune categorie di beni e di servizi - Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore norme di esclusione del diritto alla detrazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva IVA - Modifica dopo l’entrata in vigore di detta direttiva. Cause riunite C-538/08 e C-33/09."

Fiscalità, IVA, Diritto alla detrazione, Cessione di una quota dei diritti su un’invenzione, detenuti da diverse imprese, ad un’impresa che ha già il diritto di utilizzare detta invenzione nella sua interezza, Pratica abusiva.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, n. 1, e 168) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Limitazione del diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168) Massima 1. Un soggetto passivo può, in linea di principio, avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata o dovuta a monte per una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, laddove il diritto nazionale applicabile consenta la cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione che conferisce un diritto su quest’ultima. La nozione di attività economica comprende, infatti, qualsiasi attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi. Le nozioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi hanno tutte carattere oggettivo e si applicano indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi. Pertanto, la cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione, malgrado il fatto che quest’ultima non abbia dato luogo alla registrazione di un brevetto, può costituire, in linea di principio, un’attività economica assoggettata ad imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che un’operazione di questo tipo è idonea a far sorgere il diritto a detrazione dell’imposta versata o dovuta a monte. La questione se la cessione di cui trattasi sia stata effettuata al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale non è assolutamente rilevante al fine di determinare se essa costituisca una prestazione di servizi e un’attività economica ai sensi delle disposizioni pertinenti della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 45-48, dispositivo 1) 2. L’accertamento di una pratica abusiva in materia di imposta sul valore aggiunto presuppone, da un lato, che le operazioni di cui trattasi, nonostante l’applicazione formale delle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni della direttiva e della relativa legislazione nazionale di trasposizione, comportino l’ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione risulterebbe contraria all’obiettivo perseguito da dette disposizioni e, dall’altro, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale delle operazioni di cui trattasi si limita unicamente all’ottenimento di tale vantaggio fiscale. Per quanto riguarda la disciplina fiscale di un’operazione di cessione di una quota di comproprietà di un’invenzione che conferisce un diritto su quest’ultima, compete al giudice nazionale accertare, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano una simile prestazione di servizi, l’esistenza o l’insussistenza di un abuso di diritto per quanto riguarda il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte. (v. punti 52, 54, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Diritto alla detrazione dell’imposta versata a monte, Normativa nazionale che esclude il diritto alla detrazione per talune categorie di beni e di servizi, Facoltà per gli Stati membri di mantenere in vigore norme di esclusione del diritto alla detrazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della sesta direttiva IVA, Modifica dopo l’entrata in vigore di detta direttiva.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Esclusioni del diritto a detrazione — Facoltà per gli Stati membri di mantenere le esclusioni esistenti alla data di entrata in vigore della sesta direttiva (Direttive del Consiglio 67/228, art. 11, n. 4, e 77/388, art. 17, n. 6) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Esclusioni del diritto a detrazione — Facoltà per gli Stati membri di mantenere le esclusioni esistenti alla data di entrata in vigore della sesta direttiva (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 6) 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Esclusioni del diritto a detrazione — Facoltà per gli Stati membri di mantenere le esclusioni esistenti alla data di entrata in vigore della sesta direttiva (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17, n. 6) Massima 1. L’art. 11, n. 4, della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, e l’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro, applicabile alla data di entrata in vigore della sesta direttiva, che esclude la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle categorie di spese concernenti, da un lato, la fornitura di un «mezzo di trasporto individuale», di «cibi», di «bevande», di un «alloggio», nonché «l’offerta di attività ricreative», ai membri del personale del soggetto passivo e, d’altro lato, la fornitura di «omaggi d’affari» o «di altre gratificazioni», qualora tali categorie di spese escluse dal diritto alla detrazione siano definite con sufficiente precisione dalla suddetta normativa. La facoltà concessa agli Stati membri dall’art. 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva presuppone, infatti, che questi ultimi precisino sufficientemente la natura o l’oggetto dei beni e dei servizi per i quali è escluso il diritto a detrazione, al fine di garantire che questa facoltà non serva a prevedere esclusioni generali di detto regime. (v. punti 44-45, 57, dispositivo 1) 2. L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, che prevede che un soggetto passivo possa detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell’acquisto di taluni beni e servizi utilizzati in parte a fini privati e in parte a fini professionali non integralmente, ma solo proporzionalmente all’uso a fini professionali. Infatti, anche se, tenuto conto della portata della facoltà concessa agli Stati membri da tale disposizione, questi ultimi sono autorizzati a mantenere in vigore, nella loro totalità, esclusioni del diritto a detrazione concernenti categorie di spese sufficientemente precise, gli Stati membri possono del pari prevedere una limitazione della portata di un’esclusione del diritto a detrazione per quanto concerne siffatte categorie di spese, dato che una normativa del genere è conforme all’obiettivo perseguito dalla sesta direttiva, che si rispecchia in particolare nel suo art. 17, n. 2. (v. punti 59-61, dispositivo 2) 3. L’art. 17, n. 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, dopo l’entrata in vigore di detta direttiva, apporti ad un’esclusione del diritto a detrazione una modifica volta, in via di principio, a restringerne la portata, ma con riferimento alla quale non si può escludere che, in un singolo caso e per un determinato esercizio tributario, essa ampli la portata di detta esclusione, a causa del carattere forfettario del regime modificato. La mera possibilità che siffatto caso sfavorevole possa concretizzarsi non può condurre a considerare tale modifica normativa in contrasto con l’art. 17, n. 6, di quest’ultima, qualora tale modifica sia, in generale, favorevole ai soggetti passivi rispetto al regime precedentemente vigente. In tali circostanze, l’esistenza, anche accertata, di un siffatto caso isolato o eccezionale non inciderebbe sul principio secondo cui la modifica della normativa nazionale adottata dopo l’entrata in vigore della sesta direttiva ha ridotto la sfera delle esclusioni del diritto a detrazione precedentemente esistenti. (v. punti 70-71, dispositivo 3)