Documents - 10 citing "Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 giugno 2010. CopyGene A/S contro Skatteministeriet. Domanda di pronuncia pregiudiziale : Østre Landsret - Danimarca. Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett. b) - Ospedalizzazione e cure mediche - Operazioni ad esse strettamente connesse - Istituti debitamente riconosciuti aventi la stessa natura degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici - Banca privata di cellule staminali - Servizi di prelievo, trasporto, analisi e stoccaggio di sangue del cordone ombelicale dei neonati - Eventuale applicazione autologa o allogenica delle cellule staminali. Causa C-262/08."

Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico, Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche, Operazioni strettamente connesse, Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, Attività autonoma, Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici, Istituto della stessa natura.
Causa C-334/14 État belge contro Nathalie De Fruytier (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico — Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche — Operazioni strettamente connesse — Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche — Attività autonoma — Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici — Istituto della stessa natura» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Trasporto da parte di un terzo indipendente di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche – Esclusione – Operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche – Istituto della stessa natura – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, b) e c)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. Da un lato, infatti, tale attività manifestamente non costituisce «cure mediche» o «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva, dal momento che essa non rientra tra le prestazioni mediche che hanno direttamente come scopo effettivo quello di diagnosticare, di curare e di guarire malattie o problemi di salute, o che perseguono effettivamente la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute. Dall’altro lato, un trasportatore autonomo, a differenza in particolare di un laboratorio di diritto privato che effettua analisi mediche diagnostiche a scopo terapeutico, non è un ente individualizzato che svolge lo stesso tipo di particolare funzione assolta dagli istituti ospedalieri o dai centri medici e diagnostici. (v. punti 23, 25, 36, 39 e dispositivo) Causa C-334/14 État belge contro Nathalie De Fruytier (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni di alcune attività di interesse pubblico — Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche — Operazioni strettamente connesse — Attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche — Attività autonoma — Istituti ospedalieri e centri medici e diagnostici — Istituto della stessa natura» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 luglio 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Trasporto da parte di un terzo indipendente di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche – Esclusione – Operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche – Istituto della stessa natura – Esclusione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, b) e c)] L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana a fini di analisi medica o di cure mediche o terapeutiche, esercitata da un terzo indipendente, le cui prestazioni sono comprese nel rimborso effettuato dal sistema previdenziale, a favore di cliniche e laboratori. In particolare, tale attività non può fruire di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto a titolo di operazioni strettamente connesse a prestazioni mediche quali previste al suddetto articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera b), in quanto tale terzo indipendente non può essere qualificato come «organismo di diritto pubblico», né può corrispondere alla qualificazione di «istituto ospedaliero», «centro medico», «centro diagnostico» o qualsiasi altro «istituto della stessa natura debitamente riconosciuto», che opera in condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli organismi di diritto pubblico. Da un lato, infatti, tale attività manifestamente non costituisce «cure mediche» o «prestazioni mediche», ai sensi dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva, dal momento che essa non rientra tra le prestazioni mediche che hanno direttamente come scopo effettivo quello di diagnosticare, di curare e di guarire malattie o problemi di salute, o che perseguono effettivamente la tutela, il mantenimento o il ristabilimento della salute. Dall’altro lato, un trasportatore autonomo, a differenza in particolare di un laboratorio di diritto privato che effettua analisi mediche diagnostiche a scopo terapeutico, non è un ente individualizzato che svolge lo stesso tipo di particolare funzione assolta dagli istituti ospedalieri o dai centri medici e diagnostici. (v. punti 23, 25, 36, 39 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera b), Cessione di beni, Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali, Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi, Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), Prestazione di cure, Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale, Operazioni strettamente connesse, Prestazioni accessorie alla prestazione di cure, Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili.
Causa C-366/12 Finanzamt Dortmund-West contro Klinikum Dortmund gGmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera b) — Cessione di beni — Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali — Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi — Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c) — Prestazione di cure — Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale — Operazioni strettamente connesse — Prestazioni accessorie alla prestazione di cure — Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Portata – Cessione di beni prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno un ospedale – Esclusione – Limiti – Cessione materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di cure mediche [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, c)] Una cessione di beni, come i medicinali citostatici prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno di un ospedale, non può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2005/92, a meno che tale cessione sia materialmente ed economicamente inscindibile dalla prestazione di cure mediche principale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Certo, le prestazioni di natura medica effettuate allo scopo di proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone beneficiano dell’esenzione prevista all’articolo 13, A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva. Tuttavia, le esenzioni di cui a tale articolo devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. In proposito, per quanto riguarda la possibilità di esentare una cessione di beni in forza di tale disposizione, eccettuate le piccole forniture che sono strettamente necessarie al momento delle prestazioni mediche, la cessione dei medicinali e degli altri beni è materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di servizi e non può pertanto essere esentata in forza di tale articolo. Nondimeno, è innegabile che le prestazioni mediche effettuate nell’ambito dell’esercizio di una professione medica, ai sensi di tale disposizione, da una parte, e la fornitura di medicinali citostatici, dall’altra, si inscrivono in una continuità terapeutica. La fornitura di medicinali, come i citostatici, è infatti indispensabile al momento della prestazione medica nel trattamento ambulatoriale del cancro, poiché, altrimenti, siffatta prestazione sarebbe priva di oggetto. Ciononostante, malgrado detta continuità terapeutica, tale trattamento implica un succedersi di operazioni e di tappe che, anche se collegate fra loro, sono individualmente distinte. Così, se il paziente beneficia di diverse operazioni, ossia la prestazione medica da parte del medico, da un lato, e la fornitura dei medicinali da parte della farmacia dell’ospedale, dall’altro, sarebbe difficile considerare tali operazioni come materialmente ed economicamente inscindibili, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. (v. punti 26, 30, 33, 35, 36, 41 e dispositivo) Causa C-366/12 Finanzamt Dortmund-West contro Klinikum Dortmund gGmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13 parte A, paragrafo 1, lettera b) — Cessione di beni — Fornitura di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali — Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi — Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c) — Prestazione di cure — Medicinali prescritti da un medico che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale — Operazioni strettamente connesse — Prestazioni accessorie alla prestazione di cure — Operazioni materialmente ed economicamente inscindibili» Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Portata — Cessione di beni prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno un ospedale — Esclusione — Limiti — Cessione materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di cure mediche [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, c)] Una cessione di beni, come i medicinali citostatici prescritti nell’ambito di un trattamento ambulatoriale contro il cancro da medici che esercitano come professionisti indipendenti all’interno di un ospedale, non può essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2005/92, a meno che tale cessione sia materialmente ed economicamente inscindibile dalla prestazione di cure mediche principale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Certo, le prestazioni di natura medica effettuate allo scopo di proteggere, mantenere o ristabilire la salute delle persone beneficiano dell’esenzione prevista all’articolo 13, A, paragrafo 1, lettere b) e c), della sesta direttiva. Tuttavia, le esenzioni di cui a tale articolo devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. In proposito, per quanto riguarda la possibilità di esentare una cessione di beni in forza di tale disposizione, eccettuate le piccole forniture che sono strettamente necessarie al momento delle prestazioni mediche, la cessione dei medicinali e degli altri beni è materialmente ed economicamente separabile dalla prestazione di servizi e non può pertanto essere esentata in forza di tale articolo. Nondimeno, è innegabile che le prestazioni mediche effettuate nell’ambito dell’esercizio di una professione medica, ai sensi di tale disposizione, da una parte, e la fornitura di medicinali citostatici, dall’altra, si inscrivono in una continuità terapeutica. La fornitura di medicinali, come i citostatici, è infatti indispensabile al momento della prestazione medica nel trattamento ambulatoriale del cancro, poiché, altrimenti, siffatta prestazione sarebbe priva di oggetto. Ciononostante, malgrado detta continuità terapeutica, tale trattamento implica un succedersi di operazioni e di tappe che, anche se collegate fra loro, sono individualmente distinte. Così, se il paziente beneficia di diverse operazioni, ossia la prestazione medica da parte del medico, da un lato, e la fornitura dei medicinali da parte della farmacia dell’ospedale, dall’altro, sarebbe difficile considerare tali operazioni come materialmente ed economicamente inscindibili, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. (v. punti 26, 30, 33, 35, 36, 41 e dispositivo)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse, Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche, Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico, Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente.
Causa C-91/12 Skatteverket contro PCF Clinic AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse – Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche – Cure mediche o cure alla persona – Nozione – Interventi di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico – Inclusione – Presupposto – Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, b) e c)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: — prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; — le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; — le circostanze che le prestazioni di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se siffatti interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e, — per valutare se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima. (v. punto 39 e dispositivo) Causa C-91/12 Skatteverket contro PCF Clinic AB (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c) — Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse — Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche — Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico — Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Cure mediche o cure alla persona — Nozione — Interventi di chirurgia estetica e trattamenti di carattere estetico — Inclusione — Presupposto — Criteri di valutazione [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, b) e c)] L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: — prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi di detto paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone; — le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico; — le circostanze che le prestazioni di cui trattasi siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se siffatti interventi rientrino nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 e dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva e, — per valutare se tali prestazioni di servizi siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva 2006/112, occorre tenere conto di tutti i requisiti previsti in tale paragrafo 1, lettere b) o c), nonché di altre disposizioni pertinenti del titolo IX, capi 1 e 2, di tale direttiva quali, per quanto riguarda l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, gli articoli 131, 133 e 134 della medesima. (v. punto 39 e dispositivo)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2, Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale, Riconoscimento, Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico, Potere discrezionale degli Stati membri, Limiti, Principio di neutralità fiscale.
Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Effetto diretto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Finalità e sistematica – Principio di neutralità fiscale – Nozione – Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento – Nozioni distinte (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale – Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Organismi aventi carattere sociale – Criteri – Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente – Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione. (v. punto 32) V. il testo della decisione. (v. punti 46-48) V. il testo della decisione. (v. punti 50, 51) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 60-63 e dispositivo) Causa C-174/11 Finanzamt Steglitz contro Ines Zimmermann (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte A, paragrafi 1, lettera g), e 2 — Prestazioni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Riconoscimento — Condizioni non applicabili agli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Principio di neutralità fiscale» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Effetto diretto [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte A, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Finalità e sistematica — Principio di neutralità fiscale — Nozione — Neutralità dell’imposizione fiscale e parità di trattamento — Nozioni distinte (Direttiva del Consiglio 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione alla luce del principio di neutralità fiscale — Limiti (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Organismi aventi carattere sociale — Criteri — Copertura, in almeno due terzi dei casi, da parte degli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, delle spese sostenute nell’anno civile precedente — Condizione tale da non garantire la parità di trattamento degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico — Inammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, § 1, g), e § 2, b)] V. il testo della decisione. (v. punto 32) V. il testo della decisione. (v. punti 46-48) V. il testo della decisione. (v. punti 50, 51) L’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di cure a domicilio somministrate da prestatori commerciali sia assoggettata ad una condizione secondo la quale nel corso dell’anno civile precedente in almeno due terzi dei casi le spese relative a tali cure devono essere state sostenute, in tutto o per la maggior parte, dagli organismi di previdenza o assistenza sociale legalmente istituiti, qualora tale condizione non sia tale da garantire la parità di trattamento nell’ambito del riconoscimento, ai fini di tale disposizione, del carattere sociale di organismi diversi da quelli di diritto pubblico. Alla luce di tutti gli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, il giudice nazionale deve parimenti tener conto delle condizioni poste dall’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva. Quindi, quale che sia l’interpretazione attribuita all’espressione «strettamente connesse» nell’ambito dell’articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera g), della sesta direttiva, occorre rammentare che l’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, di quest’ultima subordina in ogni caso l’esenzione alla condizione che le cessioni di beni o le prestazioni di servizi in questione siano indispensabili all’espletamento delle operazioni esentate. Peraltro, in forza dell’articolo 13, parte A, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, della sesta direttiva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni sono escluse dal beneficio dell’esenzione prevista dal paragrafo 1, lettera g), di tale medesimo articolo se sono essenzialmente destinate a procurare all’ente entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con le imprese commerciali sottoposte all’imposta sul valore aggiunto. (v. punti 60-63 e dispositivo)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Art. 13, parte B, lett. f), Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro, Principio della neutralità fiscale, Bingo meccanici con vincite versate in contanti ("mechanised cash bingo"), Slot machines, Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative, Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza ("due diligence").
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Disparità di trattamento di due prestazioni identiche o simili dal punto di vista del consumatore — Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 4. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 5. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] Massima 1. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest’ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige quindi che sia dimostrata anche l’effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento. (v. punto 36, dispositivo 1) 2. In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d’azzardo per quanto riguarda la concessione di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che non occorre tenere conto del fatto che i due giochi rientrano in categorie di licenza diverse e sono assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione. Tale disposizione ha lasciato un ampio margine discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali può essere subordinato il beneficio di tale esenzione, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale. Ai fini della valutazione della comparabilità dei due giochi d’azzardo, la cui disparità di trattamento può comportare una violazione del principio di neutralità fiscale, sono irrilevanti elementi quali la liceità o illiceità della gestione dei giochi di azzardo, l’identità di coloro che gestiscono tali giochi e apparecchi e la forma giuridica sotto la quale essi svolgono le loro attività. Lo stesso dicasi per le differenze esistenti tra, da un lato, i pub/bar e le sale da gioco e, dall’altro, i casinò autorizzati per quanto riguarda il contesto nel quale i giochi d’azzardo sono in essi offerti, in particolare l’accessibilità da un punto di vista geografico e di orari nonché l’ambiente. Infine, nemmeno la circostanza che solo uno dei due tipi di gioco sia assoggettato ad un’imposta non armonizzata è idonea a giustificare la conclusione che detti tipi di gioco non siano comparabili. (v. punti 40-41, 45-48, 51, dispositivo 2) 3. Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l’utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest’ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita. (v. punto 58, dispositivo 3) 4. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, benché un’amministrazione pubblica che segue una prassi generale possa essere vincolata da quest’ultima, resta pur sempre il fatto che il principio di parità di trattamento, il quale si estrinseca in materia d’imposta sul valore aggiunto nel principio di neutralità fiscale, deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Ne consegue che un soggetto passivo non può pretendere che una determinata prestazione debba essere assoggettata al medesimo trattamento fiscale di un’altra prestazione, laddove quest’ultimo trattamento non sia conforme alla normativa nazionale pertinente. (v. punti 61-64, dispositivo 4) 5. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ed abbia esentato dall’imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d’azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all’apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri. L’effetto diretto di una disposizione di una direttiva, quale l’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, non dipende né dall’esistenza di un errore intenzionale o di una negligenza commessi dallo Stato membro interessato all’atto della trasposizione della direttiva di cui trattasi né dall’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Pertanto, detta disposizione può essere invocata da un gestore di giochi o di apparecchi per giochi d’azzardo dinanzi ai giudici nazionali affinché siano disapplicate le norme di diritto interno incompatibili con tale disposizione. (v. punti 69-70, 74, dispositivo 5)
Sesta direttiva IVA, Art. 13, parte A, n. 1, lett. c), Esenzioni in favore di attività di interesse generale, Prestazioni mediche, Distacco e riproduzione di cellule della cartilagine destinate ad essere reimpiantate nel paziente.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche — Portata [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)] Massima L’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato nel senso che il distacco di cellule della cartilagine articolare dal materiale cartilagineo prelevato da un essere umano e la loro successiva riproduzione, finalizzati al reimpianto a scopo terapeutico, costituiscono «prestazioni mediche» ai sensi di tale disposizione. Infatti, la nozione di «prestazioni mediche» si riferisce a prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute. Se le «prestazioni mediche» devono avere uno scopo terapeutico, non ne consegue necessariamente, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, che la finalità terapeutica di una prestazione debba essere intesa in un’accezione particolarmente restrittiva. Non è rilevante a tale riguardo il fatto che tali servizi siano forniti da personale di laboratori i cui membri non sono medici qualificati, in quanto non è necessario che una prestazione medica a carattere terapeutico sia, in tutti i suoi elementi, effettuata da personale medico. La circostanza che le cellule riprodotte siano reimpiantate nel paziente da cui sono state prelevate o in un terzo non incide, in linea di principio, sulla qualificazione di un servizio come «prestazione medica». (v. punti 24, 28-29, 32 e dispositivo)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Esenzioni, Art. 132, n. 1, lett. b) e c), Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse, Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, Raccolta, analisi e trattamento di sangue di cordone ombelicale, Conservazione delle cellule staminali, Eventuale futuro impiego terapeutico, Operazioni costituite da una serie di elementi e di atti.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse — Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b) e c)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, n. 1, lett. b)] Massima 1. Qualora attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico mirino unicamente a garantire la disponibilità di una risorsa in vista di un trattamento medico nell’ipotesi incerta in cui detto trattamento divenisse necessario, e non, di per sé stesse, a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, attività siffatte, siano esse considerate nel loro complesso o separatamente, non rientrano né nella nozione di «ospedalizzazione e [di] cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, né in quella di «prestazioni mediche» contenuta all’art. 132, n. 1, lett. c), di tale direttiva. Potrebbe concludersi diversamente, con riferimento all’analisi del sangue di cordone ombelicale, solo qualora detta analisi mirasse effettivamente a consentire lo svolgimento di una diagnosi medica, il che deve essere verificato dal giudice nazionale. (v. punto 47, dispositivo 1) 2. La nozione di operazioni «strettamente connesse» all’«ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa non include attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse e che non è esistente, né iniziato o neanche programmato. (v. punto 52, dispositivo 2)
Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Art. 13, parte A, n. 1, lett. b), Ospedalizzazione e cure mediche, Operazioni ad esse strettamente connesse, Istituti debitamente riconosciuti aventi la stessa natura degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici, Banca privata di cellule staminali, Servizi di prelievo, trasporto, analisi e stoccaggio di sangue del cordone ombelicale dei neonati, Eventuale applicazione autologa o allogenica delle cellule staminali.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23; direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b)] Massima 1. La nozione di operazioni «strettamente connesse» «all’ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretata nel senso che essa non include attività consistenti nel prelievo, nel trasporto, nell’analisi del sangue cordonale, nonché nello stoccaggio delle cellule staminali contenute in tale sangue, se le cure mediche prestate in ambito ospedaliero, con cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse, non sono ancora esistenti, né iniziate o programmate. Infatti, è pacifico che, indipendentemente dalle cifre esatte derivanti dallo stato attuale delle conoscenze scientifiche, per la maggior parte dei destinatari delle attività di cui trattasi non c’è né ci sarà mai, probabilmente, una prestazione principale rientrante nella nozione di «ospedalizzazione o [di] cure mediche» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva. Si avrebbe un nesso sufficientemente stretto tra, da un lato, l’ospedalizzazione e le cure mediche costituenti la prestazione principale e, dall’altro, le attività summenzionate soltanto nella doppia eventualità in cui, in primo luogo, lo stato della scienza medica consenta o richieda un utilizzo delle cellule staminali cordonali per il trattamento o la prevenzione di una determinata malattia e, in secondo luogo, tale malattia si presenti o rischi di presentarsi in un caso specifico. Ciò considerato, anche ammettendo che dette attività non possano avere una finalità diversa dall’utilizzo delle cellule staminali cordonali così conservate in occasione delle cure mediche prestate in ambito ospedaliero e non possano essere impiegate per uno scopo diverso, non si può ritenere che tali attività siano effettivamente fornite quali prestazioni accessorie all’ospedalizzazione dei destinatari o alle cure mediche ricevute da questi ultimi e che costituiscono la prestazione principale. (v. punti 47-49, 52, dispositivo 1) 2. Quando le prestazioni delle banche di cellule staminali sono effettuate da personale medico autorizzato, allorché tali banche di cellule staminali, benché autorizzate dalle autorità sanitarie competenti di uno Stato membro, nell’ambito della direttiva 2004/23, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, a trattare tessuti e cellule umani, non fruiscano di alcun aiuto del regime pubblico di previdenza sociale e la retribuzione ad esse versata non sia presa a carico da detto regime, l’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, non osta a che le autorità nazionali considerino che una simile banca di cellule staminali non sia un «altro istituto della stessa natura [degli istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici] (...) debitamente riconosciuto» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388. Tuttavia, tale disposizione non può neppure essere interpretata nel senso che essa impone, di per sé, che le autorità competenti rifiutino di equiparare una banca privata di cellule staminali a un istituto «debitamente riconosciuto» ai fini dell’esenzione di cui trattasi. Spetta, se necessario, al giudice del rinvio verificare che il diniego del riconoscimento ai fini dell’esenzione di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388 sia conforme al diritto dell’Unione, e in particolare al principio di neutralità fiscale. Spetta infatti, in via di principio, al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali gli istituti che lo richiedono possono ottenere il riconoscimento previsto dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388. Quando un soggetto passivo chiede di ottenere la qualifica di istituto debitamente riconosciuto di tale articolo, le autorità competenti devono rispettare i limiti del potere discrezionale riconosciuto da tale disposizione applicando i principi del diritto dell’Unione, in particolare il principio di parità di trattamento, il quale, in materia di imposta sul valore aggiunto, si traduce nel principio di neutralità fiscale. A tal riguardo, per determinare gli istituti che devono essere «riconosciuti» ai sensi di detta disposizione, spetta alle autorità nazionali, in conformità al diritto dell’Unione e sotto il controllo dei giudici nazionali, prendere in considerazione vari elementi, tra i quali rientrano il carattere di interesse generale delle attività del soggetto passivo in questione, il fatto che altri soggetti passivi che svolgono le stesse attività beneficino già di un simile riconoscimento, nonché il fatto che i costi delle prestazioni in esame siano eventualmente presi a carico in gran parte da casse di malattia o da altri enti previdenziali. A tale riguardo, il semplice fatto che le prestazioni del soggetto passivo siano fornite da professionisti qualificati del settore sanitario non osta, di per sé, a che le autorità nazionali neghino a detto soggetto passivo il riconoscimento che gli consentirebbe di beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva. Inoltre, le autorità nazionali possono prendere in considerazione il fatto che le attività del soggetto passivo non fruiscano di alcun aiuto del regime pubblico di assicurazione malattia e non siano prese a carico da detto regime al fine di stabilire se un ente deve essere riconosciuto. Tuttavia, ciò non significa che l’esenzione di cui trattasi deve essere sistematicamente esclusa ogniqualvolta le prestazioni di servizi non vengano rimborsate dalla previdenza sociale. Si tratta piuttosto di un elemento che va preso in considerazione e rispetto al quale può risultare prevalente, ad esempio, l’esigenza di garantire la parità di trattamento. Infatti, se la situazione di un soggetto passivo è equiparabile a quella di altri operatori che effettuano gli stessi servizi in situazioni analoghe, la sola circostanza che il costo di tali prestazioni non sia interamente sostenuto dagli enti previdenziali non giustifica una disparità di trattamento tra prestatori per quanto riguarda l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto. Infine, il fatto che un soggetto passivo sia stato autorizzato dalle autorità sanitarie competenti a trattare cellule staminali cordonali, in forza della normativa nazionale che recepisce la direttiva 2004/23, può rappresentare un elemento a favore del fatto che tale prestatore sia, eventualmente, «debitamente riconosciuto», ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva. Tuttavia, a meno di privare le autorità nazionali del potere discrezionale conferito loro da tale disposizione, il mero fatto di aver autorizzato simili operazioni, in applicazione delle norme dell’Unione di qualità e di sicurezza prescritte nel settore interessato, non può condurre di per sé e in modo automatico a un riconoscimento ai fini dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva. Infatti, l’ottenimento di una siffatta autorizzazione è una condizione necessaria ai fini dell’esercizio dell’attività di una banca privata di cellule staminali. Tuttavia, il rilascio di una siffatta autorizzazione non è, di per sé, sinonimo di un riconoscimento ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva. (v. punti 63-65, 68-69, 71, 74-75, 81, dispositivo 2)