Documents - 16 citing "Judgment of the Court (Third Chamber) of 29 October 2009. Skatteverket v AB SKF. Reference for a preliminary ruling : Regeringsrätten - Sweden. Sixth VAT Directive - Articles 2, 4, 13B(d)(5) and 17 - Directive 2006/112/EC - Articles 2, 9, 135(1)(f) and 168 - Disposal by a parent company of a subsidiary and of its holding in a controlled company - Scope of VAT - Exemption - Supplies of services acq"

Rinvio pregiudiziale, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta, Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione, Cessione non realizzata, Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte, Ambito di applicazione dell’IVA.
Causa C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS contro Skatteministeriet (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta – Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione – Cessione non realizzata – Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte – Ambito di applicazione dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 novembre 2018 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112 – Nozione – Operazione di cessione di azioni prevista ma non realizzata – Assenza di causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile o prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9 e 168) Gli articoli 2, 9 nonché 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata o che non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività economica non rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Dalla giurisprudenza della Corte deriva che non ha la qualità di soggetto passivo IVA, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2006/112, né il diritto a detrazione, in base all’articolo 168 di tale direttiva, una società il cui unico oggetto consista nell’acquisizione di partecipazioni in altre società senza interferire direttamente o indirettamente nella gestione di queste ultime. Difatti, il mero acquisto e la mera detenzione di azioni non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della direttiva 2006/112, che conferisce al soggetto che le abbia effettuate la qualità di soggetto passivo, dato che tali operazioni non comportano lo sfruttamento di un bene volto alla produzione di introiti aventi carattere di stabilità, dal momento che l’unico reddito risultante da dette operazioni è costituito dall’eventuale profitto al momento della vendita delle azioni di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 17 ottobre 2018, Ryanair, C-249/17, EU:C:2018:834, punto 16). Tuttavia, ciò non vale qualora la partecipazione finanziaria in un’altra società sia accompagnata da un’interferenza diretta o indiretta nella gestione della società in cui si è realizzata l’acquisizione di partecipazioni, fatti salvi i diritti che il soggetto che effettua la partecipazione detiene nella sua qualità di azionista o socio, ove siffatta interferenza implichi il compimento di operazioni soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, quali la prestazione di servizi amministrativi, contabili e informatici (v., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2009, SKF, C-29/08, EU:C:2009:665, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Ne discende che, affinché un’operazione di cessione di azioni possa rilevare nell’ambito di applicazione dell’IVA, è necessario che tale operazione, in linea di principio, abbia la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o che costituisca il prolungamento diretto, permanente e necessario di siffatta attività. L’ipotesi in parola ricorre quando detta operazione è effettuata al fine di destinare il risultato della cessione in parola direttamente all’attività economica imponibile della società controllante di cui trattasi o all’attività economica esercitata dal gruppo di cui essa è la società controllante. (v. punti 30, 32, 38, 42 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 203 e 204, Regolamento (CEE) n. 2454/93, Articolo 859, Regime di transito esterno, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione o meno al controllo doganale, Inadempimento di un’obbligazione, Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione, Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale, Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, lettera e), Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore.
Causa C-187/14 Skatteministeriet contro DSV Road A/S (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret) «Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articoli 203 e 204 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 859 — Regime di transito esterno — Nascita dell’obbligazione doganale — Sottrazione o meno al controllo doganale — Inadempimento di un’obbligazione — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168, lettera e) — Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 giugno 2015 Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione — Portata — Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’ufficio doganale — Stesse merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno mediante una nuova dichiarazione — Mancata nascita di un’obbligazione doganale — Identità delle suddette merci non dimostrata nell’ambito dei regimi di transito — Nascita della suddetta obbligazione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, artt. 92, § 2, 96, § 1, a), e 203] Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempimento di un obbligo connesso al regime di transito esterno — Portata — Merci, sottoposte a un primo regime di transito esterno, presentate tardivamente all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito — Nascita di un’obbligazione doganale — Eccezioni — Verifica incombente al giudice nazionale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, art. 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 214/2007, artt. 356, paragrafo 3, e 859, secondo trattino e punto 2, a) e c)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Origine e portata del diritto a detrazione — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione della suddetta imposta al trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto a tale imposta — Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, e)] L’articolo 203 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale non sorge in base a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all’ufficio doganale del luogo di destinazione né all’ufficio doganale del porto franco, se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata, in forza del suddetto articolo sorge un’obbligazione doganale. Infatti, nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito sia stata dimostrata, tali merci sono state effettivamente presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro seconda spedizione. L’omessa presentazione delle suddette merci all’ufficio doganale del luogo di destinazione nell’ambito della loro prima spedizione e l’omessa presentazione delle medesime all’ufficio doganale del porto franco di partenza dopo la loro rispedizione, l’assoggettamento delle suddette merci al secondo regime di transito nonché la loro presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione non sono circostanze sufficienti, in quanto tali, a costituire una sottrazione al controllo doganale. Nell’ambito di un regime di transito il controllo doganale si esercita per natura a distanza. Esso concerne merci che non si trovano in un luogo determinato, ma che sono trasportate da un luogo all’altro, senza che le autorità doganali siano in grado di verificare la loro localizzazione esatta in qualsiasi momento del trasporto. Tale controllo esercitato a distanza non è ostacolato dalla mera circostanza che le merci di cui trattasi non sono state presentate agli uffici doganali del luogo di destinazione o di un porto franco se vengono rispettate tutte le altre condizioni inerenti al regime di transito. Infatti, in una situazione del genere, nonostante tali omissioni, le merci di cui trattasi sono sempre trasportate nell’ambito di una procedura di transito autorizzata ed accompagnate dai relativi documenti di transito, sicché le autorità doganali sono sempre in grado di accedere a tali merci e di controllarle. Per contro, nell’ipotesi in cui non possa essere dimostrata l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del secondo regime di transito, ricorrono i presupposti per la nascita di un’obbligazione doganale sulla base dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale. Infatti, in tale ipotesi, non viene dimostrato che le merci sono state presentate all’ufficio doganale del luogo di destinazione, come richiesto dall’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale. Orbene, in una situazione del genere, all’autorità doganale competente è precluso l’accertamento, conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del codice doganale, che il regime di transito si è concluso correttamente. (v. punti 26-29, 32, dispositivo 1) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, quale modificato dal regolamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l’articolo 859 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 214/2007, deve essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all’ufficio doganale del luogo di destinazione e nell’ambito di un secondo regime di transito comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un’obbligazione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 356, paragrafo 3 o 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale regolamento, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. A tal riguardo, l’articolo 356, paragrafo 3, del regolamento di applicazione dispone che, quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza e qualora il mancato rispetto di tale termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione, non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto. Per quanto riguarda la questione se risulti soddisfatta la condizione negativa prevista dall’articolo 204 del codice doganale che esclude la nascita di un’obbligazione doganale a norma del suddetto articolo quando le inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato, va ricordato che l’articolo 859 del regolamento di applicazione enumera in modo esaustivo le situazioni atte a soddisfare tale condizione. Per quanto riguarda, in primo luogo, il terzo trattino e il punto 2, lettera a), dell’articolo 859 del regolamento in parola, tali disposizioni richiedono che tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione della merce vengano espletate a posteriori e che la merce sia stata effettivamente presentata intatta all’ufficio di destinazione. Nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e secondo regime di transito sia dimostrata e in cui tale secondo regime di transito sia stato regolarmente appurato, dette condizioni sono soddisfatte. In secondo luogo, quanto all’articolo 859, punto 2, lettera c), del suddetto regolamento di applicazione, quest’ultimo richiede che, qualora non sia stato rispettato il termine fissato conformemente all’articolo 356 di tale regolamento e non sia applicabile il paragrafo 3 del suddetto articolo, la merce debba comunque essere presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole. Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’articolo 859, secondo trattino, del medesimo regolamento, che sancisce la condizione secondo cui gli inadempimenti di cui trattasi non devono implicare una manifesta negligenza da parte dell’interessato, la nozione di manifesta negligenza deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della complessità delle disposizioni la cui inosservanza abbia fatto sorgere l’obbligazione doganale, dell’esperienza professionale e della diligenza dell’operatore. (v. punti 39, 40, 42, 44-47, dispositivo 2) L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che escluda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il proprietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di trasportatore di merci soggetto all’imposta sul valore aggiunto. Invero, poiché il valore delle merci trasportate non fa parte delle spese costitutive dei prezzi fatturati da un trasportatore la cui attività è limitata al trasporto di tale merce dietro corrispettivo, le condizioni di applicazione dell’articolo 168, lettera e), della direttiva IVA non sono soddisfatte. (v. punti 50, 51, dispositivo 3)
Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6, Esenzioni, Detrazione dell’imposta assolta a monte, Fondi pensione, Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”.
Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti – Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo – Diritto alla detrazione – Presupposto – Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31) Causa C-26/12 Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand contro Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden) «Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 — Esenzioni — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Fondi pensione — Nozione di “gestione di fondi comuni d’investimento”» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Soggetto passivo che istituisce un fondo pensioni nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti — Imposta sulle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento del fondo — Diritto alla detrazione — Presupposto — Esistenza di un nesso diretto e immediato (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 17) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13 parte B, d), punto 6] L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato. Occorre dunque verificare se, nonostante il fatto che il fondo istituito dal soggetto passivo costituisca un’entità giuridicamente distinta da quest’ultimo, la sussistenza del suddetto nesso risulti dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto. Qualora il soggetto passivo acquisti le suddette prestazioni al fine di assicurare l’amministrazione delle pensioni dei suoi dipendenti e la gestione del patrimonio del fondo pensioni costituito per garantire le suddette pensioni, per conformarsi a un obbligo giuridico ad esso incombente in quanto datore di lavoro e nella misura in cui i costi delle prestazioni acquistate da tale soggetto passivo in tale ambito rientrino nelle spese generali del medesimo, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, esse sono, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti del soggetto passivo. Di conseguenza, è possibile osservare che l’acquisto delle prestazioni a monte trova la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo e che sussiste un nesso diretto e immediato. Siffatta conclusione non è inficiata dalla possibilità di adempiere all’obbligo giuridico di prevedere un regime pensionistico per i dipendenti del soggetto passivo avvalendosi di strumenti diversi dalla costituzione di un fondo nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale. (v. punti 24-26, 28, 29 e dispositivo) V. il testo della decisione. (v. punti 30, 31)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 168, lettera a), e 176, Diritto a detrazione, Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale, Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo.
Causa C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 – Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale – Normativa nazionale che non conferisce il diritto a detrazione al soggetto passivo, vincolato a un altro soggetto passivo da un contratto avente ad oggetto la messa a disposizione di lavoratori dipendenti, a causa della mancanza di un contratto di lavoro tra il soggetto passivo e tali dipendenti – Inammissibilità – Spese che possono essere considerate come aventi un nesso diretto e immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del soggetto passivo – Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a), e 176, secondo comma] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale, adottata al momento dell’adesione all’Unione, che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione per i beni e servizi destinati a cessioni o a prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo – Mancanza di una siffatta normativa nazionale prima dell’adesione – Interpretazione della normativa nazionale da parte del giudice nazionale – Disapplicazione di quest’ultima normativa nel caso di un’incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, secondo comma) Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono poste a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, mentre invece tali spese possono essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo. (v. punto 39, dispositivo 1) L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi. Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in questione, quanto più possibile, conformemente al diritto dell’Unione. Nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punto 54, dispositivo 2) Causa C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite, Plovdiv (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo» Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Normativa nazionale che non conferisce il diritto a detrazione al soggetto passivo, vincolato a un altro soggetto passivo da un contratto avente ad oggetto la messa a disposizione di lavoratori dipendenti, a causa della mancanza di un contratto di lavoro tra il soggetto passivo e tali dipendenti — Inammissibilità — Spese che possono essere considerate come aventi un nesso diretto e immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del soggetto passivo — Irrilevanza [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168, a), e 176, secondo comma] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale, adottata al momento dell’adesione all’Unione, che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione per i beni e servizi destinati a cessioni o a prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo — Mancanza di una siffatta normativa nazionale prima dell’adesione — Interpretazione della normativa nazionale da parte del giudice nazionale — Disapplicazione di quest’ultima normativa nel caso di un’incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 176, secondo comma) Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono poste a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, mentre invece tali spese possono essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo. (v. punto 39, dispositivo 1) L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi. Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in questione, quanto più possibile, conformemente al diritto dell’Unione. Nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112. (v. punto 54, dispositivo 2)
IVA, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 5, paragrafo 8, Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni”, Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA.
Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva – Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni – Nozione – Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta – Esclusione – Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti – Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo) Causa C-651/11 Staatssecretaris van Financiën contro X BV (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 5, paragrafo 8 — Nozione di “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” — Cessione del 30% delle quote di una società alla quale il cedente fornisce servizi soggetti a IVA» Massime — Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 maggio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni — Nozione — Cessione del 30% delle quote di una società da parte di un azionista che fornisce a tale società servizi soggetti all’imposta — Esclusione — Cessione simultanea delle restanti azioni allo stesso acquirente da parte degli altri azionisti — Cessione strettamente legata alle attività direzionali svolte per la società — Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, § 8, e 6, § 5) Gli articoli 5, paragrafo 8, e/o 6, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, devono essere interpretati nel senso che la cessione del 30% delle azioni di una società, alla quale il cedente fornisce servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni o di servizi ai sensi di tali disposizioni, a prescindere dal fatto che gli altri azionisti cedano in pratica simultaneamente alla stessa persona le restanti azioni di tale società e che siffatta cessione sia strettamente legata alle attività direzionali svolte per la medesima società. Infatti, la nozione di trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni include il trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma. Tuttavia, il mero acquisto, la mera detenzione e la mera cessione di partecipazioni societarie non costituiscono, di per sé, un’attività economica ai sensi della sesta direttiva, dato che la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese non costituisce sfruttamento di un bene al fine di trarne introiti che abbiano carattere stabile. Quindi, il trasferimento di azioni di una società può, a prescindere dall’entità delle quote, essere assimilato al trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni soltanto se la partecipazione fa parte di un’unità indipendente che consente l’esercizio di un’attività economica autonoma e se detta attività è proseguita dall’acquirente. Ebbene, una mera cessione di azioni che non sia accompagnata dal trasferimento di elementi dell’attivo patrimoniale non consente al cessionario di proseguire un’attività economica indipendente in qualità di avente causa del cedente. A tal riguardo, gli azionisti non sono proprietari degli elementi dell’attivo patrimoniale della società di cui detengono partecipazioni, ma sono proprietari della partecipazione e, a tal titolo, hanno diritto a percepire i dividendi. Inoltre, secondo il principio fondamentale inerente al sistema dell’imposta sul valore aggiunto, tale imposta si applica a qualsiasi operazione di produzione o di distribuzione, detratta la medesima imposta gravante direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo. L’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva utilizza il termine «cedente» al singolare, in tal modo sottintendendo che l’applicazione della suddetta disposizione non è prevista nel caso in cui più cedenti trasferiscano la loro partecipazione a un medesimo cessionario. Ne consegue che ciascuna operazione deve essere valutata in modo individuale ed indipendente. (v. punti 32, 36, 38, 39, 45-47, 58 e dispositivo)
Fiscalità, Imposta sul valore aggiunto, Sesta direttiva 77/388/CEE, Diritto alla detrazione dell’imposta a monte, Obblighi del soggetto passivo, Possesso di fatture irregolari o imprecise, Omissione di menzioni obbligatorie, Diniego del diritto alla detrazione, Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate, Fatture rettificative, Diritto al rimborso dell’IVA, Principio di neutralità.
Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Obblighi del contribuente – Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione – Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8] Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sul volume d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata – Rispetto del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. (v. punti 34-36, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare. (v. punti 43, 44, dispositivo 2) Causa C-271/12 Petroma Transports SA e altri contro État belge (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Mons) «Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva 77/388/CEE — Diritto alla detrazione dell’imposta a monte — Obblighi del contribuente — Possesso di fatture irregolari o imprecise — Omissione di menzioni obbligatorie — Diniego del diritto alla detrazione — Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate — Fatture rettificative — Diritto al rimborso dell’IVA — Principio di neutralità» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2013 Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Obblighi del contribuente — Detenzione di una fattura contenente determinate indicazioni — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura in caso di rettifica della fattura dopo la decisione dell’amministrazione — Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, § 2, 18 § 1, a), e 22, §§ 3, b) e c), e 8] Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sul volume d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Normativa nazionale che nega il diritto a detrazione a causa di errori in una fattura nonché il rimborso dell’imposta versata — Rispetto del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388, art. 22) Le disposizioni della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego. Anche se, infatti, il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto non vieta di procedere alla rettifica di fatture erronee qualora siano soddisfatte tutte le condizioni materiali per poter beneficiare del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, il beneficio di tale diritto può, tuttavia, essere negato qualora il soggetto passivo abbia fornito all’autorità interessata una fattura rettificata dopo l’adozione della decisione di tale autorità, così impedendole di garantire l’esatta riscossione dell’imposta nonché il suo controllo. (v. punti 34-36, dispositivo 1) Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi. Qualora l’effettività delle prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto sia stata confermata, l’imposta attinente a tali operazioni è esigibile ed è giustamente versata all’amministrazione tributaria. Qualsiasi altra interpretazione sarebbe tale da favorire situazioni idonee ad impedire l’esatta riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, ciò che l’articolo 22 della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 94/5, è precisamente inteso ad evitare. (v. punti 43, 44, dispositivo 2)
Член 99 от Процедурния правилник, ДДС, Директива 2006/112/ЕО, Членове 62, 63, 65, 73 и 80, Учредяване на суперфиция в полза на дружество от физически лица, които не са данъчнозадължени по ДДС и не са лица, платци по този данък, срещу изграждането на недвижим имот от дружеството за тези физически лица, Бартер, ДДС за строителните услуги в недвижимия имот, Данъчно събитие, Изискуемост, Авансово плащане на цялата насрещна престация, Авансово плащане, Данъчна основа при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги.
Определение на Съда (осми състав) от 21 март 2013 г. — Съни трейд (Дело C-153/12) „Член 99 от Процедурния правилник — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване на суперфиция в полза на дружество от физически лица, които не са данъчнозадължени по ДДС и не са лица — платци по този данък, срещу изграждането на недвижим имот от дружеството за тези физически лица — Бартер — ДДС за строителните услуги в недвижимия имот — Данъчно събитие — Изискуемост — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги“ 1. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Доставка на стоки или услуги — Учредяване на суперфиция за изграждането на постройка срещу строителни услуги за построяването на недвижими имоти, които трябва да бъдат част от постройката — Изискуемост на данъка върху тези строителни услуги от момента на учредяването на суперфицията — Допустимост — Условие — Проверка, възложена на националния съд — Освободена доставка, извършена от лица, които не са данъчнозадължени или платци на данъка — Липса на последици (членове 63 и 65 от Директива 2006/112) (вж. точка 35 и точка 1 от диспозитива) 2. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Сделка между свързани лица — Възможност за държавите членки да приемат за данъчна основа пазарната стойност на доставката — Насрещна престация за доставка между лица, които не са свързани, изразена изцяло в стоки или услуги — Национална правна уредба, която предвижда като данъчна основа пазарната стойност на предоставените стоки или услуги — Недопустимост (членове 73 и 80 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 44 и точка 2 от диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Варненски административен съд — Тълкуване на член 62, параграф 1 и на членове 63, 73 и 80 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) — Национална правна уредба, която предвижда, че при наличие на доставка, по която възнаграждението изцяло или частично е определено в стоки или услуги, се приема, че са налице две насрещни доставки — Правна уредба, която определя за дата на възникване на данъчното събитие по ДДС при насрещните бартерни доставки датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната доставка, въпреки че насрещната доставка все още не е осъществена — Физическо лице, учредило право на строеж в полза на дружество за построяването на масивна жилищна сграда срещу задължението на дружеството да построи сградата със свои средства и да прехвърли в собственост на учредителите 25 % от разгърнатата застроена площ в срок до 12 месеца от издаване на строителното разрешение — Определяне на данъчната основа — Приложимост на понятието данъчно събитие за освободени доставки, включително извършени от лице, което няма качеството „данъчнозадължено лице“, нито качеството „платец на данъка“ Диспозитив 1) Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество е учредено право на строеж за построяването на сграда, в която същото ще стане собственик на 75 % от разгънатата застроена площ като насрещна престация за построяването на останалите 25 %, която дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правото на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правото на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, стига към момента на учредяване на това право всички релевантни елементи на бъдещата доставка на услуги да са вече известни, и следователно в частност разглежданите услуги да са точно определени, а стойността на това право да може да получи парично изражение — нещо, което следва да се установи от запитващата юрисдикция. В тази връзка е без значение, че учредяването на споменатото право на строеж е освободена доставка, която се осъществява от лица, които нямат качеството на данъчнозадължено лице или на лице — платец на данъка, по смисъла на посочената директива. 2) При обстоятелства като разглежданите по главното производство, при които доставката не е осъществена между свързани лица по смисъла на член 80, параграф 1 от Директива 2006/112 — което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция — членове 73 и 80 от тази директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка на стоки или услуги е определена изцяло в стоки или услуги, при всички положения данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги. Определение на Съда (осми състав) от 21 март 2013 г. — Съни трейд (Дело C-153/12) „Член 99 от Процедурния правилник — ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване на суперфиция в полза на дружество от физически лица, които не са данъчнозадължени по ДДС и не са лица — платци по този данък, срещу изграждането на недвижим имот от дружеството за тези физически лица — Бартер — ДДС за строителните услуги в недвижимия имот — Данъчно събитие — Изискуемост — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги“ 1. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Доставка на стоки или услуги — Учредяване на суперфиция за изграждането на постройка срещу строителни услуги за построяването на недвижими имоти, които трябва да бъдат част от постройката — Изискуемост на данъка върху тези строителни услуги от момента на учредяването на суперфицията — Допустимост — Условие — Проверка, възложена на националния съд — Освободена доставка, извършена от лица, които не са данъчнозадължени или платци на данъка — Липса на последици (членове 63 и 65 от Директива 2006/112) (вж. точка 35 и точка 1 от диспозитива) 2. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Сделка между свързани лица — Възможност за държавите членки да приемат за данъчна основа пазарната стойност на доставката — Насрещна престация за доставка между лица, които не са свързани, изразена изцяло в стоки или услуги — Национална правна уредба, която предвижда като данъчна основа пазарната стойност на предоставените стоки или услуги — Недопустимост (членове 73 и 80 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 44 и точка 2 от диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Варненски административен съд — Тълкуване на член 62, параграф 1 и на членове 63, 73 и 80 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) — Национална правна уредба, която предвижда, че при наличие на доставка, по която възнаграждението изцяло или частично е определено в стоки или услуги, се приема, че са налице две насрещни доставки — Правна уредба, която определя за дата на възникване на данъчното събитие по ДДС при насрещните бартерни доставки датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната доставка, въпреки че насрещната доставка все още не е осъществена — Физическо лице, учредило право на строеж в полза на дружество за построяването на масивна жилищна сграда срещу задължението на дружеството да построи сградата със свои средства и да прехвърли в собственост на учредителите 25 % от разгърнатата застроена площ в срок до 12 месеца от издаване на строителното разрешение — Определяне на данъчната основа — Приложимост на понятието данъчно събитие за освободени доставки, включително извършени от лице, което няма качеството „данъчнозадължено лице“, нито качеството „платец на данъка“ Диспозитив 1) Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество е учредено право на строеж за построяването на сграда, в която същото ще стане собственик на 75 % от разгънатата застроена площ като насрещна престация за построяването на останалите 25 %, която дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правото на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правото на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, стига към момента на учредяване на това право всички релевантни елементи на бъдещата доставка на услуги да са вече известни, и следователно в частност разглежданите услуги да са точно определени, а стойността на това право да може да получи парично изражение — нещо, което следва да се установи от запитващата юрисдикция. В тази връзка е без значение, че учредяването на споменатото право на строеж е освободена доставка, която се осъществява от лица, които нямат качеството на данъчнозадължено лице или на лице — платец на данъка, по смисъла на посочената директива. 2) При обстоятелства като разглежданите по главното производство, при които доставката не е осъществена между свързани лица по смисъла на член 80, параграф 1 от Директива 2006/112 — което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция — членове 73 и 80 от тази директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка на стоки или услуги е определена изцяло в стоки или услуги, при всички положения данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги.
Данък върху добавената стойност, Директива 2006/112/ЕО, Членове 62, 63, 65, 73 и 80, Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица, Бартер, ДДС за строителните услуги, Данъчно събитие, Изискуемост, Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие, Авансово плащане на цялата насрещна престация, Авансово плащане, Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги, Непосредствено действие.
Решение на Съда (осми състав) от 7 март 2013 г. — Ефир (Дело C-19/12) „Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие“ 1. Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Посочване на релевантните елементи от правото на Съюза — Преформулиране на въпросите (член 267 от ДФЕС) (вж. точки 26 и 27) 2. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Доставка на стоки или услуги — Учредяване на право на строеж за построяването на сграда като насрещна престация за услуги по изграждането на недвижими имоти, които са част от тази сграда — Изискуемост на данъка върху строителните услуги от момента на учредяване на правото на строеж — Допустимост — Условия — Проверка, възложена на националния съд (членове 63 и 65 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 40; точка 1 от диспозитива) 3. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Доставка между свързани лица — Възможност за държавите членки да приемат пазарната стойност на доставката като данъчна основа — Насрещна престация за доставка между лица, които не са свързани, определена изцяло в стоки или услуги — Национална правна уредба, която предвижда като данъчна основа пазарната стойност на предоставените стоки или услуги — Недопустимост (членове 73 и 80 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 46; точка 1 от диспозитива) 4. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 — Непосредствено действие (членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 49; точка 2 от диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Върховен административен съд — Тълкуване на член 62, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3) — Възникване на данъчното събитие — Национално законодателство, предвиждащо прилагане на понятието за данъчно събитие както за облагаеми, така и за освободени сделки — Учредяване на право на строеж от физически лица в полза на дружество срещу задължение от страна на последното за извършване на строителни услуги Диспозитив 1) Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество са учредени права на строеж за построяването на сгради като насрещна престация за услуги по изграждането на някои обекти на недвижима собственост, които дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правата на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правата на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, щом към момента на учредяване на тези права всички релевантни елементи на бъдещите доставки на услуги са вече известни, поради което в частност и разглежданите услуги са точно определени, и след като стойността на тези права може да получи парично изражение — което следва да се установи от запитващата юрисдикция. При обстоятелства като тези в главното производство, при които доставките не са осъществени между свързани лица по смисъла на член 80 от Директива 2006/112 — което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция — членове 73 и 80 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка е определена изцяло в стоки или услуги, данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги. 2) Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 имат непосредствено действие. Решение на Съда (осми състав) от 7 март 2013 г. — Ефир (Дело C-19/12) „Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие“ 1. Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Посочване на релевантните елементи от правото на Съюза — Преформулиране на въпросите (член 267 от ДФЕС) (вж. точки 26 и 27) 2. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Доставка на стоки или услуги — Учредяване на право на строеж за построяването на сграда като насрещна престация за услуги по изграждането на недвижими имоти, които са част от тази сграда — Изискуемост на данъка върху строителните услуги от момента на учредяване на правото на строеж — Допустимост — Условия — Проверка, възложена на националния съд (членове 63 и 65 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 40; точка 1 от диспозитива) 3. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Доставка между свързани лица — Възможност за държавите членки да приемат пазарната стойност на доставката като данъчна основа — Насрещна престация за доставка между лица, които не са свързани, определена изцяло в стоки или услуги — Национална правна уредба, която предвижда като данъчна основа пазарната стойност на предоставените стоки или услуги — Недопустимост (членове 73 и 80 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 46; точка 1 от диспозитива) 4. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 — Непосредствено действие (членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 49; точка 2 от диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Върховен административен съд — Тълкуване на член 62, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3) — Възникване на данъчното събитие — Национално законодателство, предвиждащо прилагане на понятието за данъчно събитие както за облагаеми, така и за освободени сделки — Учредяване на право на строеж от физически лица в полза на дружество срещу задължение от страна на последното за извършване на строителни услуги Диспозитив 1) Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество са учредени права на строеж за построяването на сгради като насрещна престация за услуги по изграждането на някои обекти на недвижима собственост, които дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правата на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правата на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, щом към момента на учредяване на тези права всички релевантни елементи на бъдещите доставки на услуги са вече известни, поради което в частност и разглежданите услуги са точно определени, и след като стойността на тези права може да получи парично изражение — което следва да се установи от запитващата юрисдикция. При обстоятелства като тези в главното производство, при които доставките не са осъществени между свързани лица по смисъла на член 80 от Директива 2006/112 — което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция — членове 73 и 80 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка е определена изцяло в стоки или услуги, данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги. 2) Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 имат непосредствено действие.
Sesta direttiva IVA, Articolo 17, paragrafo 2, lettera a), Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle, Criterio di determinazione di tale nesso, Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata.
Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo) Causa C-104/12 Finanzamt Köln-Nord contro Wolfram Becker (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) «Sesta direttiva IVA — Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) — Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte — Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e un’operazione tassata a valle — Criterio di determinazione di tale nesso — Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata» Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Beni e servizi impiegati ai fini delle operazioni del soggetto passivo soggette ad imposta – Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’attività del soggetto passivo – Criterio di valutazione – Imposta dovuta sulle prestazioni di servizi forensi nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico delle persone fisiche che gestiscono un’impresa soggetta ad imposta – Diritto alla detrazione – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 2001/115, art. 17, § 2, a)] La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/115, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo. La circostanza che la determinazione di tale nesso diretto e immediato sussistente tra una prestazione di servizi e il complesso dell’attività economica imponibile debba avvenire in base al contenuto oggettivo di tale prestazione di servizi non esclude che si possa parimenti tenere conto della causa esclusiva dell’operazione di cui trattasi, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo. Una volta accertato che un’operazione non sia stata effettuata ai fini delle attività imponibili di un soggetto passivo, non si può considerare che tale operazione presenti un nesso diretto e immediato con tali attività, anche allorquando tale operazione, in base al suo contenuto oggettivo, sarebbe soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Prestazioni di servizi forensi volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite qualora, in primo luogo, dette prestazioni siano volte direttamente e immediatamente a tutelare gli interessi privati degli amministratori accusati di infrazioni riconducibili al loro comportamento personale e, in secondo luogo, non sussista un nesso giuridico tra i procedimenti penali e l’impresa soggetta a imposta, sicché tali prestazioni devono essere considerate fornite interamente al di fuori del contesto delle attività imponibili di tale impresa. (v. punti 29-31, 33 e dispositivo)
Imposta sul valore aggiunto, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, Terreno non edificato, Terreno edificabile, Nozioni, Lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione, Esenzione dall’IVA.
Causa C-543/11 Woningstichting Maasdriel contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3 — Terreno non edificato — Terreno edificabile — Nozioni — Lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione — Esenzione dall’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Interpretazione restrittiva – Limiti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Esenzione delle cessioni di fondi non edificati diverse da quelle dei terreni edificabili – Nozione di «terreni edificabili» – Cessione di un terreno non edificato ma effettivamente edificabile – Inclusione – Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 12, §§ 1 e 3, e 135, § 1, k)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Operazioni imponibili – Criteri di valutazione – Intenzione delle parti in merito all’assoggettamento di un’operazione all’imposta – Obbligo di procedere a una valutazione globale dell’operazione V. il testo della decisione. (v. punto 25) Gli Stati membri, nel definire i terreni che debbono essere considerati «terreni edificabili», sono tenuti a rispettare l’obiettivo perseguito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che mira ad esentare dall’imposta sul valore aggiunto solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato. Pertanto tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in questa prima disposizione non si applica a un’operazione di cessione di un terreno non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che insisteva sullo stesso terreno, anche se al momento di tale cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realizzati su tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione globale delle circostanze relative a tale operazione e esistenti alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se comprovata da elementi obiettivi, risulti che a tale data il terreno di cui trattasi era effettivamente destinato all’edificazione, fatto che dev’essere accertato dal giudice del rinvio. (v. punti 30, 36 e dispositivo) L’intenzione dichiarata delle parti riguardante l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di un’operazione deve essere presa in considerazione, in sede di valutazione globale delle circostanze di un’operazione siffatta, purché essa sia comprovata da elementi oggettivi. Oltre allo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione eseguiti dal venditore alla data di cessione, possono altresì rientrare fra tali elementi il completamento da parte del venditore, prima di detta data, dei lavori di demolizione realizzati al fine di erigere una nuova costruzione, o l’impegno del venditore a realizzare siffatti lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione. (v. punti 32, 33) Causa C-543/11 Woningstichting Maasdriel contro Staatssecretaris van Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3 — Terreno non edificato — Terreno edificabile — Nozioni — Lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione — Esenzione dall’IVA» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Interpretazione restrittiva — Limiti (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 135) Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione delle cessioni di fondi non edificati diverse da quelle dei terreni edificabili — Nozione di «terreni edificabili» — Cessione di un terreno non edificato ma effettivamente edificabile — Inclusione — Valutazione da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 12, §§ 1 e 3, e 135, § 1, k)] Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Criteri di valutazione — Intenzione delle parti in merito all’assoggettamento di un’operazione all’imposta — Obbligo di procedere a una valutazione globale dell’operazione V. il testo della decisione. (v. punto 25) Gli Stati membri, nel definire i terreni che debbono essere considerati «terreni edificabili», sono tenuti a rispettare l’obiettivo perseguito dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, che mira ad esentare dall’imposta sul valore aggiunto solo le cessioni di terreni non edificati che non sono destinati a supportare un fabbricato. Pertanto tale articolo, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1 e 3, di detta direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista in questa prima disposizione non si applica a un’operazione di cessione di un terreno non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che insisteva sullo stesso terreno, anche se al momento di tale cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realizzati su tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione globale delle circostanze relative a tale operazione e esistenti alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se comprovata da elementi obiettivi, risulti che a tale data il terreno di cui trattasi era effettivamente destinato all’edificazione, fatto che dev’essere accertato dal giudice del rinvio. (v. punti 30, 36 e dispositivo) L’intenzione dichiarata delle parti riguardante l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto di un’operazione deve essere presa in considerazione, in sede di valutazione globale delle circostanze di un’operazione siffatta, purché essa sia comprovata da elementi oggettivi. Oltre allo stato di avanzamento dei lavori di trasformazione eseguiti dal venditore alla data di cessione, possono altresì rientrare fra tali elementi il completamento da parte del venditore, prima di detta data, dei lavori di demolizione realizzati al fine di erigere una nuova costruzione, o l’impegno del venditore a realizzare siffatti lavori di demolizione al fine di erigere una nuova costruzione. (v. punti 32, 33)