IVA, Regime speciale delle agenzie di viaggio, Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea, Sesta direttiva 77/388/CEE, Articolo 28, paragrafo 3, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 370, Clausole di “standstill”, Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione.
Causa C-599/12 Jetair NV eBTW-eenheid BTWE Travel4you contro FOD Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge) «IVA — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 28, paragrafo 3 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 370 — Clausole di “standstill” — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte – Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione – Obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva – Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388, artt. 15, 26, § 3, e 28, §§ 3 e 4, e allegato E, e 2006/112, art. 370) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Normativa nazionale che non equipara tali prestazioni ad attività di intermediazione esenti – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte – Portata – Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Violazione del dirito dell’Unione – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370 e allegato X, parte A, punto 4) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime speciale delle agenzie di viaggio – Normativa nazionale che tratta le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari – Tassazione delle sole prestazioni delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione – Ammissibilità (Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, § 1, e 2006/112, art. 306) L’articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1o gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. Effettivamente, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa. Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, della sesta direttiva, letto in combinazione con l’articolo 15 e con l’allegato E della stessa, risulta che il legislatore dell’Unione ha concesso la facoltà di derogare all’obbligo di esentare le prestazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, di tale direttiva agli Stati membri la cui legislazione prevedeva l’imposizione di tali prestazioni prima del 1o gennaio 1978. Pertanto, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta tali prestazioni, potevano continuare a farlo dopo tale data. Dal momento che la sesta direttiva ha fissato espressamente tale data come punto di partenza per l’eventuale mantenimento di un’imposta, non si può ritenere che una normativa che preveda l’imposizione di tali prestazioni, adottata prima di tale data, in pendenza del termine per la trasposizione della direttiva, potesse compromettere gravemente il risultato prescritto dalla suddetta direttiva. (v. punti 31, 35, 37, 38, dispositivo 1) Uno Stato membro non viola l’articolo 309 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1o gennaio 1978. Infatti, l’articolo 370 della direttiva citata permette di derogare all’articolo 309 attribuendo agli Stati membri la facoltà di assoggettare a imposizione tali prestazioni se esse erano già imponibili alla data del 1o gennaio 1978. Se uno Stato membro soddisfa tale condizione, lo stesso non è obbligato ad applicare le disposizioni dell’articolo 309 della direttiva citata. (v. punti 41-43, dispositivo 2) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto insieme all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. È chiaro che, concedendo una tale facoltà agli Stati membri, l’articolo citato istituisce un regime diverso tra gli Stati membri che se ne avvalgono, assoggettando a imposizione le prestazioni in questione, e quelli che applicano le norme di cui all’articolo 309 della citata direttiva, esentando le medesime prestazioni. Tuttavia, si tratta di una facoltà concessa a titolo di deroga, purché sia soddisfatta la condizione prevista da tale articolo. A questo proposito, il mantenimento di tal regime derogatorio riflette il carattere progressivo e ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto. Ora, fintantoché il legislatore dell’Unione non abbia istituito un regime definitivo e gli Stati membri siano legittimati a mantenere in vigore la propria legislazione vigente, talune differenze tra gli Stati stessi possono sussistere, senza che tali differenze siano contrarie al diritto dell’Unione. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 3) Uno Stato membro non viola il diritto dell’Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. La nozione di agenzia di viaggio è intesa nella fattispecie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e dell’articolo 306 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Infatti, il principio della parità di trattamento, di cui il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione in materia di imposta sul valore aggiunto, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Ora, secondo il legislatore dell’Unione, queste due categorie di agenzie di viaggio non si trovavano in una situazione analoga. A questo proposito, l’elemento caratterizzante l’attività delle agenzie di viaggio di cui alla sesta direttiva è il fatto di essere operatori economici che organizzano in nome proprio viaggi e giri turistici e che, per fornire le prestazioni di servizi generalmente collegate a tale tipo di attività, ricorrono a terzi soggetti passivi. (v. punti 53, 55, 58, dispositivo 4) Causa C-599/12 Jetair NV eBTW-eenheid BTWE Travel4you contro FOD Financiën (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank van eerste aanleg te Brugge) «IVA — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 28, paragrafo 3 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 370 — Clausole di “standstill” — Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte — Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per la trasposizione — Obbligo di non adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva — Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Ammissibilità
(Direttive del Consiglio 77/388, artt. 15, 26, § 3, e 28, §§ 3 e 4, e allegato E, e 2006/112, art. 370)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Normativa nazionale che non equipara tali prestazioni ad attività di intermediazione esenti — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di mantenere transitoriamente talune imposte — Portata — Tassazione delle prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Violazione del dirito dell’Unione — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 309 e 370 e allegato X, parte A, punto 4)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime speciale delle agenzie di viaggio — Normativa nazionale che tratta le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari — Tassazione delle sole prestazioni delle agenzie di viaggio per viaggi effettuati fuori dell’Unione — Ammissibilità
(Direttive del Consiglio 77/388, art. 26, § 1, e 2006/112, art. 306) L’articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e l’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, non ostano all’introduzione da parte di uno Stato membro, prima del 1o gennaio 1978, in pendenza del termine per la trasposizione della sesta direttiva, di una disposizione che modifica la legislazione vigente assoggettando all’imposta sul valore aggiunto le operazioni delle agenzie di viaggio relative a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.
Effettivamente, in pendenza del termine per la trasposizione di una direttiva, gli Stati membri, destinatari di quest’ultima devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa.
Tuttavia, dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, della sesta direttiva, letto in combinazione con l’articolo 15 e con l’allegato E della stessa, risulta che il legislatore dell’Unione ha concesso la facoltà di derogare all’obbligo di esentare le prestazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 3, di tale direttiva agli Stati membri la cui legislazione prevedeva l’imposizione di tali prestazioni prima del 1o gennaio 1978.
Pertanto, gli Stati membri che al 1o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta tali prestazioni, potevano continuare a farlo dopo tale data. Dal momento che la sesta direttiva ha fissato espressamente tale data come punto di partenza per l’eventuale mantenimento di un’imposta, non si può ritenere che una normativa che preveda l’imposizione di tali prestazioni, adottata prima di tale data, in pendenza del termine per la trasposizione della direttiva, potesse compromettere gravemente il risultato prescritto dalla suddetta direttiva.
(v. punti 31, 35, 37, 38, dispositivo 1)
Uno Stato membro non viola l’articolo 309 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per il fatto di non assimilare le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio ad attività di intermediazione esenti, quando tali prestazioni si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea, e di assoggettare le suddette prestazioni all’imposta sul valore aggiunto, a condizione che tali prestazioni fossero assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quello Stato alla data del 1o gennaio 1978.
Infatti, l’articolo 370 della direttiva citata permette di derogare all’articolo 309 attribuendo agli Stati membri la facoltà di assoggettare a imposizione tali prestazioni se esse erano già imponibili alla data del 1o gennaio 1978.
Se uno Stato membro soddisfa tale condizione, lo stesso non è obbligato ad applicare le disposizioni dell’articolo 309 della direttiva citata.
(v. punti 41-43, dispositivo 2)
L’articolo 370 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto insieme all’allegato X, parte A, punto 4, di tale direttiva non viola il diritto dell’Unione per il fatto di concedere agli Stati membri la facoltà di continuare ad assoggettare ad imposizione i servizi delle agenzie di viaggio relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.
È chiaro che, concedendo una tale facoltà agli Stati membri, l’articolo citato istituisce un regime diverso tra gli Stati membri che se ne avvalgono, assoggettando a imposizione le prestazioni in questione, e quelli che applicano le norme di cui all’articolo 309 della citata direttiva, esentando le medesime prestazioni.
Tuttavia, si tratta di una facoltà concessa a titolo di deroga, purché sia soddisfatta la condizione prevista da tale articolo.
A questo proposito, il mantenimento di tal regime derogatorio riflette il carattere progressivo e ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di imposta sul valore aggiunto.
Ora, fintantoché il legislatore dell’Unione non abbia istituito un regime definitivo e gli Stati membri siano legittimati a mantenere in vigore la propria legislazione vigente, talune differenze tra gli Stati stessi possono sussistere, senza che tali differenze siano contrarie al diritto dell’Unione.
(v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 3)
Uno Stato membro non viola il diritto dell’Unione, in particolare i principi di uguaglianza, di proporzionalità e di neutralità fiscale, per il fatto di trattare le agenzie di viaggio in modo diverso dagli intermediari, nonché di prevedere una norma in forza della quale soltanto le prestazioni di tali agenzie di viaggio, e non quelle degli intermediari, sono assoggettate a imposizione quando si riferiscono a viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea. La nozione di agenzia di viaggio è intesa nella fattispecie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e dell’articolo 306 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, il principio della parità di trattamento, di cui il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione in materia di imposta sul valore aggiunto, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
Ora, secondo il legislatore dell’Unione, queste due categorie di agenzie di viaggio non si trovavano in una situazione analoga. A questo proposito, l’elemento caratterizzante l’attività delle agenzie di viaggio di cui alla sesta direttiva è il fatto di essere operatori economici che organizzano in nome proprio viaggi e giri turistici e che, per fornire le prestazioni di servizi generalmente collegate a tale tipo di attività, ricorrono a terzi soggetti passivi.
(v. punti 53, 55, 58, dispositivo 4)
Inadempimento di uno Stato, Fiscalità, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 11, Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA.
Causa C-480/10 Commissione europea contro Regno di Svezia «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Nuove censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio – Inammissibilità (Art. 258 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della parità di trattamento – Principio della neutralità fiscale – Mancata coincidenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Nozione – Facoltà per gli Stati membri di considerare persone strettamente vincolate come un unico soggetto passivo – Normativa nazionale che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo – Inadempimento – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) V. il testo della decisione. (v. punti 15, 16, 18, 19) Il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione, in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazione, che incidono su operatori economici che non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti. Orbene, il principio della parità di trattamento in materia tributaria non coincide con il principio di neutralità fiscale. (v. punti 17, 18) V. il testo della decisione. (v. punto 34) Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva 2006/112, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, vuoi a fini di semplificazione amministrativa, vuoi al fine di evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un particolare regime. Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente parimenti agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali. In tal senso, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, è consentito agli Stati membri restringere l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 stesso a fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali. Orbene, la Commissione non ha dimostrato in termini convincenti che, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, tale misura non era fondata. (v. punti 37-40) Causa C-480/10 Commissione europea contro Regno di Svezia «Inadempimento di uno Stato — Fiscalità — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 11 — Normativa nazionale che limita alle imprese del settore finanziario e assicurativo la possibilità di formare un gruppo di persone da considerarsi quale unico soggetto passivo ai fini dell’IVA» Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 aprile 2013 Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso — Nuove censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio — Inammissibilità
(Art. 258 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della parità di trattamento — Principio della neutralità fiscale — Mancata coincidenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Interpretazione autonoma e uniforme
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Nozione — Facoltà per gli Stati membri di considerare persone strettamente vincolate come un unico soggetto passivo — Normativa nazionale che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo — Inadempimento — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 11) V. il testo della decisione.
(v. punti 15, 16, 18, 19)
Il principio di neutralità fiscale costituisce la trasposizione, in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio della parità di trattamento, il quale esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Tuttavia, mentre la violazione del principio di neutralità fiscale può essere contemplata solo tra operatori economici concorrenti, la violazione del principio generale della parità di trattamento può essere contraddistinta, in materia tributaria, da altri tipi di discriminazione, che incidono su operatori economici che non sono necessariamente concorrenti, ma versano nondimeno in una situazione comparabile per altri rapporti. Orbene, il principio della parità di trattamento in materia tributaria non coincide con il principio di neutralità fiscale.
(v. punti 17, 18)
V. il testo della decisione.
(v. punto 34)
Non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 11 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, lo Stato membro che limita in pratica ai prestatori dei servizi finanziari e assicurativi la possibilità di formare un gruppo di persone che possano essere considerate quale unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Infatti, quanto agli obiettivi perseguiti dall’articolo 11 della direttiva 2006/112, il legislatore dell’Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, vuoi a fini di semplificazione amministrativa, vuoi al fine di evitare taluni abusi, quali, ad esempio, il frazionamento di un’impresa tra più soggetti passivi al fine di beneficiare di un particolare regime.
Inoltre, l’articolo 11, secondo comma, della direttiva 2006/112 consente parimenti agli Stati membri di adottare tutte le misure utili per evitare che l’applicazione del primo comma dell’articolo medesimo consenta frodi o evasione fiscali. In tal senso, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, è consentito agli Stati membri restringere l’applicazione del regime previsto dall’articolo 11 stesso a fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali.
Orbene, la Commissione non ha dimostrato in termini convincenti che, con riguardo alla lotta contro la frode e l’evasione fiscali, tale misura non era fondata.
(v. punti 37-40)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articolo 203, Principio della neutralità fiscale, Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente.
Causa C-138/12 Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio della neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Obbligo di versare l’imposta indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Imposta indebitamente fatturata – Diniego di rimborso dell’imposta da parte dell’amministrazione tributaria – Motivi di diniego – Mancata rettifica della fattura da parte del soggetto passivo, a seguito delle cessioni esenti – Impossibilità di una simile rettifica a causa del diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario della fattura – Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) Atti delle istituzioni – Direttive – Applicazione da parte degli Stati membri – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale (Art. 288, § 3, TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Obbligo incondizionato e sufficientemente preciso a carico degli Stati membri – Possibilità per un soggetto passivo di opporsi a una disposizione di diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta fatturata per errore alla rettifica della fattura errata (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) V. il testo della decisione. (v. punto 23) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente con la motivazione che tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, sebbene l’amministrazione abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. Quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunta esige che l’imposta indebitamente fatturata possa essere rettificata, senza che gli Stati membri possano subordinare siffatta regolarizzazione alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Tale regolarizzazione non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria. (v. punti 27, 39, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punto 37) Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, sebbene il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto sia stato definitivamente negato, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile. (v. punti 40, 41, dispositivo 2) Causa C-138/12 Rusedespred OOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» – Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 203 — Principio della neutralità fiscale — Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente» Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Obbligo di versare l’imposta indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Imposta indebitamente fatturata — Diniego di rimborso dell’imposta da parte dell’amministrazione tributaria — Motivi di diniego — Mancata rettifica della fattura da parte del soggetto passivo, a seguito delle cessioni esenti — Impossibilità di una simile rettifica a causa del diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario della fattura — Violazione del principio di neutralità fiscale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203)
Atti delle istituzioni — Direttive — Applicazione da parte degli Stati membri — Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale
(Art. 288, § 3, TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principio della neutralità fiscale — Obbligo incondizionato e sufficientemente preciso a carico degli Stati membri — Possibilità per un soggetto passivo di opporsi a una disposizione di diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta fatturata per errore alla rettifica della fattura errata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 203) V. il testo della decisione.
(v. punto 23)
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire l’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente con la motivazione che tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, sebbene l’amministrazione abbia definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.
Quando colui che ha emesso la fattura ha, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale, il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunta esige che l’imposta indebitamente fatturata possa essere rettificata, senza che gli Stati membri possano subordinare siffatta regolarizzazione alla buona fede del soggetto che ha emesso la fattura. Tale regolarizzazione non può dipendere dal potere discrezionale dell’amministrazione tributaria.
(v. punti 27, 39, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punto 37)
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, sebbene il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto sia stato definitivamente negato, diniego definitivo, questo, dal quale consegue che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.
(v. punti 40, 41, dispositivo 2)
Данък върху добавената стойност, Директива 2006/112/ЕО, Членове 62, 63, 65, 73 и 80, Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица, Бартер, ДДС за строителните услуги, Данъчно събитие, Изискуемост, Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие, Авансово плащане на цялата насрещна престация, Авансово плащане, Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги, Непосредствено действие.
Решение на Съда (осми състав) от 7 март 2013 г. — Ефир (Дело C-19/12) „Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие“ 1. Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Посочване на релевантните елементи от правото на Съюза — Преформулиране на въпросите (член 267 от ДФЕС) (вж. точки 26 и 27) 2. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Доставка на стоки или услуги — Учредяване на право на строеж за построяването на сграда като насрещна престация за услуги по изграждането на недвижими имоти, които са част от тази сграда — Изискуемост на данъка върху строителните услуги от момента на учредяване на правото на строеж — Допустимост — Условия — Проверка, възложена на националния съд (членове 63 и 65 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 40; точка 1 от диспозитива) 3. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Доставка между свързани лица — Възможност за държавите членки да приемат пазарната стойност на доставката като данъчна основа — Насрещна престация за доставка между лица, които не са свързани, определена изцяло в стоки или услуги — Национална правна уредба, която предвижда като данъчна основа пазарната стойност на предоставените стоки или услуги — Недопустимост (членове 73 и 80 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 46; точка 1 от диспозитива) 4. Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 — Непосредствено действие (членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 49; точка 2 от диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Върховен административен съд — Тълкуване на член 62, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3) — Възникване на данъчното събитие — Национално законодателство, предвиждащо прилагане на понятието за данъчно събитие както за облагаеми, така и за освободени сделки — Учредяване на право на строеж от физически лица в полза на дружество срещу задължение от страна на последното за извършване на строителни услуги Диспозитив 1) Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество са учредени права на строеж за построяването на сгради като насрещна престация за услуги по изграждането на някои обекти на недвижима собственост, които дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правата на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правата на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, щом към момента на учредяване на тези права всички релевантни елементи на бъдещите доставки на услуги са вече известни, поради което в частност и разглежданите услуги са точно определени, и след като стойността на тези права може да получи парично изражение — което следва да се установи от запитващата юрисдикция. При обстоятелства като тези в главното производство, при които доставките не са осъществени между свързани лица по смисъла на член 80 от Директива 2006/112 — което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция — членове 73 и 80 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка е определена изцяло в стоки или услуги, данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги. 2) Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 имат непосредствено действие. Решение на Съда (осми състав) от 7 март 2013 г. — Ефир (Дело C-19/12) „Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 62, 63, 65, 73 и 80 — Учредяване от физически лица на суперфиция в полза на дружество срещу извършване от дружеството на строителни услуги за тези лица — Бартер — ДДС за строителните услуги — Данъчно събитие — Изискуемост — Включване както на облагаемите, така и на освободените доставки в понятието за данъчно събитие — Авансово плащане на цялата насрещна престация — Авансово плащане — Данъчна основа на доставка при насрещна престация, състояща се от стоки или услуги — Непосредствено действие“ 1.
Преюдициални въпроси — Компетентност на Съда — Посочване на релевантните елементи от правото на Съюза — Преформулиране на въпросите (член 267 от ДФЕС) (вж. точки 26 и 27) 2.
Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Доставка на стоки или услуги — Учредяване на право на строеж за построяването на сграда като насрещна престация за услуги по изграждането на недвижими имоти, които са част от тази сграда — Изискуемост на данъка върху строителните услуги от момента на учредяване на правото на строеж — Допустимост — Условия — Проверка, възложена на националния съд (членове 63 и 65 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 40; точка 1 от диспозитива) 3.
Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Доставка между свързани лица — Възможност за държавите членки да приемат пазарната стойност на доставката като данъчна основа — Насрещна престация за доставка между лица, които не са свързани, определена изцяло в стоки или услуги — Национална правна уредба, която предвижда като данъчна основа пазарната стойност на предоставените стоки или услуги — Недопустимост (членове 73 и 80 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 46; точка 1 от диспозитива) 4.
Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Данъчна основа — Доставка на стоки или услуги — Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 — Непосредствено действие (членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 на Съвета) (вж. точка 49; точка 2 от диспозитива) Предмет Преюдициално запитване — Върховен административен съд — Тълкуване на член 62, параграфи 1 и 2 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправка в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3) — Възникване на данъчното събитие — Национално законодателство, предвиждащо прилагане на понятието за данъчно събитие както за облагаеми, така и за освободени сделки — Учредяване на право на строеж от физически лица в полза на дружество срещу задължение от страна на последното за извършване на строителни услуги Диспозитив 1)
Членове 63 и 65 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че при обстоятелства като тези в главното производство, когато в полза на дружество са учредени права на строеж за построяването на сгради като насрещна престация за услуги по изграждането на някои обекти на недвижима собственост, които дружеството се задължава да предаде в завършен вид на учредителите на правата на строеж, посочените членове допускат данъкът върху добавената стойност за строителните услуги да бъде изискуем от момента на учредяване на правата на строеж, тоест преди предоставянето на услугите, щом към момента на учредяване на тези права всички релевантни елементи на бъдещите доставки на услуги са вече известни, поради което в частност и разглежданите услуги са точно определени, и след като стойността на тези права може да получи парично изражение — което следва да се установи от запитващата юрисдикция. При обстоятелства като тези в главното производство, при които доставките не са осъществени между свързани лица по смисъла на член 80 от Директива 2006/112 — което все пак следва да се установи от запитващата юрисдикция — членове 73 и 80 от същата директива трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална разпоредба като разглежданата в главното производство, съгласно която, ако насрещната престация на доставка е определена изцяло в стоки или услуги, данъчната основа на доставката е пазарната стойност на предоставените стоки или услуги. 2)
Членове 63, 65 и 73 от Директива 2006/112 имат непосредствено действие.
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione, Diniego, Articolo 203, Indicazione dell’IVA sulla fattura, Esigibilità, Sussistenza di un’operazione imponibile, Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario, Necessità.
Causa C-643/11 LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura – Ambito di applicazione – Effettiva mancanza di un’operazione imponibile – Inclusione – Avviso di accertamento in rettifica – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento – Diniego dovuto alla mancanza di un’effettiva realizzazione dell’operazione – Ammissibilità – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, a), e 203] L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo stabilito al suddetto articolo 203, che mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e segg. di tale direttiva, è limitato dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri nei loro ordinamenti giuridici interni, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, sempre che l’emittente di una fattura non faccia valere una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale su tale emittente, ad appurare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda ad operazioni imponibili effettivamente realizzate da tale emittente. Lo stesso articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile. Tuttavia il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda ad una verifica dell’esistenza delle operazioni fatturate da parte di un soggetto passivo e che, se del caso, regolarizzi il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate da parte del medesimo. Il risultato di una siffatta verifica costituisce, così come la dichiarazione ed il pagamento, da parte di colui che ha emesso la fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento da prendere in considerazione da parte del giudice nazionale quando valuta l’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce un diritto alla detrazione al destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 36, 37, 39, 41, 42, dispositivo 1) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 64, dispositivo 2) Causa C-643/11 LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Ambito di applicazione — Effettiva mancanza di un’operazione imponibile — Inclusione — Avviso di accertamento in rettifica — Portata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento — Diniego dovuto alla mancanza di un’effettiva realizzazione dell’operazione — Ammissibilità — Presupposti
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, a), e 203] L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile.
Orbene, l’obbligo stabilito al suddetto articolo 203, che mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e segg. di tale direttiva, è limitato dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri nei loro ordinamenti giuridici interni, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale.
Inoltre, sempre che l’emittente di una fattura non faccia valere una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale su tale emittente, ad appurare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda ad operazioni imponibili effettivamente realizzate da tale emittente.
Lo stesso articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile.
Tuttavia il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda ad una verifica dell’esistenza delle operazioni fatturate da parte di un soggetto passivo e che, se del caso, regolarizzi il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate da parte del medesimo. Il risultato di una siffatta verifica costituisce, così come la dichiarazione ed il pagamento, da parte di colui che ha emesso la fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento da prendere in considerazione da parte del giudice nazionale quando valuta l’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce un diritto alla detrazione al destinatario di una fattura in un caso concreto.
(v. punti 36, 37, 39, 41, 42, dispositivo 1)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.
(v. punto 64, dispositivo 2)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Articoli 63, 65, 73 e 80, Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche, Permuta, IVA sui lavori edili, Fatto generatore, Esigibilità, Versamento anticipato della totalità del corrispettivo, Acconto, Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi, Effetto diretto.
Causa C-549/11 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro Orfey Balgaria EOOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Versamento di acconti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi – Nozione – Acconto versato in natura – Inclusione – Presupposto – Versamento anticipato corrispondente alla totalità del corrispettivo convenuto – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 65) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Costituzione di un diritto di superficie ai fini della costruzione di un edificio, come corrispettivo di servizi di costruzione di immobili che faranno parte di tale edificio – Esigibilità dell’imposta su tali servizi di costruzione fin dal momento della costituzione del diritto di superficie – Ammissibilità – Presupposti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 65) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Operazione tra soggetti fra i quali sussistono vincoli – Facoltà per gli Stati membri di considerare, come base imponibile, il valore normale dell’operazione – Corrispettivo di un’operazione tra soggetti fra i quali non sussistono vincoli interamente costituito da beni o servizi – Normativa nazionale che prevede come base imponibile il valore normale dei beni o dei servizi forniti – Inammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 80) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 – Effetto diretto (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 65 e 73) V. il testo della decisione. (v. punti 35-37) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che il diritto di superficie possa estinguersi per prescrizione estintiva prevista dalla normativa nazionale è irrilevante rispetto a tale interpretazione. Dato che tale possibilità costituisce una mera condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, il fatto che tale condizione possa essere eventualmente esercitata in futuro non può rimettere in discussione il fatto che l’operazione sia realizzata al momento della costituzione del diritto di superficie in quanto, in tale momento, siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti della futura prestazione di servizi e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati. Peraltro, per determinare se le condizioni di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi siano soddisfatte, poco importa se il corrispettivo di tale futura prestazione di servizi costituisca esso stesso un’operazione soggetta ad imposta. Infatti, perché l’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi divenga esigibile è sufficiente che tutti gli elementi pertinenti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e che il valore del suo corrispettivo possa essere espresso in denaro. (v. punti 38-40, dispositivo 1) Nell’ipotesi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi non sia realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti. Le condizioni di applicazione fissate dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento della disposizione medesima, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli che vi sono enumerati. (v. punti 47, 49, dispositivo 2) V. il testo della decisione. (v. punto 54, dispositivo 3) Causa C-549/11 Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — grad Burgas pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite contro Orfey Balgaria EOOD (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie da parte di persone fisiche a vantaggio di una società in cambio di servizi di costruzione forniti da tale società alle dette persone fisiche — Permuta — IVA sui lavori edili — Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Versamento di acconti anteriormente alla cessione di beni o alla prestazione di servizi — Nozione — Acconto versato in natura — Inclusione — Presupposto — Versamento anticipato corrispondente alla totalità del corrispettivo convenuto — Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 65)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Costituzione di un diritto di superficie ai fini della costruzione di un edificio, come corrispettivo di servizi di costruzione di immobili che faranno parte di tale edificio — Esigibilità dell’imposta su tali servizi di costruzione fin dal momento della costituzione del diritto di superficie — Ammissibilità — Presupposti — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63 e 65)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Operazione tra soggetti fra i quali sussistono vincoli — Facoltà per gli Stati membri di considerare, come base imponibile, il valore normale dell’operazione — Corrispettivo di un’operazione tra soggetti fra i quali non sussistono vincoli interamente costituito da beni o servizi — Normativa nazionale che prevede come base imponibile il valore normale dei beni o dei servizi forniti — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 73 e 80)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 — Effetto diretto
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 65 e 73) V. il testo della decisione.
(v. punti 35-37)
Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, qualora sia costituito un diritto di superficie a favore di una società ai fini della costruzione di un edificio, a corrispettivo di servizi di costruzione di taluni beni immobili che faranno parte di tale edificio e che detta società si impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito tale diritto di superficie, essi non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su detti servizi di costruzione divenga esigibile nel momento di costituzione del diritto di superficie, vale a dire anteriormente all’effettuazione della prestazione di servizi, laddove, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi qualificanti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e, pertanto, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati e il valore di tale diritto possa essere espresso in denaro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
Il fatto che il diritto di superficie possa estinguersi per prescrizione estintiva prevista dalla normativa nazionale è irrilevante rispetto a tale interpretazione. Dato che tale possibilità costituisce una mera condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva, il fatto che tale condizione possa essere eventualmente esercitata in futuro non può rimettere in discussione il fatto che l’operazione sia realizzata al momento della costituzione del diritto di superficie in quanto, in tale momento, siano già conosciuti tutti gli elementi qualificanti della futura prestazione di servizi e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano specificamente individuati.
Peraltro, per determinare se le condizioni di esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi siano soddisfatte, poco importa se il corrispettivo di tale futura prestazione di servizi costituisca esso stesso un’operazione soggetta ad imposta. Infatti, perché l’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale futura prestazione di servizi divenga esigibile è sufficiente che tutti gli elementi pertinenti di detta futura prestazione di servizi siano già conosciuti e che il valore del suo corrispettivo possa essere espresso in denaro.
(v. punti 38-40, dispositivo 1)
Nell’ipotesi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi non sia realizzata tra parti tra le quali intercorrano vincoli ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale in forza della quale, qualora il corrispettivo dell’operazione sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione è rappresentata dal valore normale dei beni o dei servizi forniti.
Le condizioni di applicazione fissate dall’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva sono tassative e, pertanto, una normativa nazionale non può prevedere, sul fondamento della disposizione medesima, che la base imponibile sia pari al valore normale dell’operazione in casi diversi da quelli che vi sono enumerati.
(v. punti 47, 49, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punto 54, dispositivo 3)
Fiscalità, IVA, Seconda direttiva 67/228/CEE, Articolo 8, lettera a), Sesta direttiva 77/388/CEE − Cessione di beni, Base imponibile, Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, Acquisti effettuati da clienti terzi, Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta, Effetto diretto.
Causa C-310/11 Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttive 67/228 e 77/388 – Gradi di armonizzazione non equiparabili (Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessione di beni – Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate – Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori – Insussistenza [Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 33) L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate. (v. punto 37 e dispositivo) Causa C-310/11 Grattan plc contro The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Fiscalità — IVA — Seconda direttiva 67/228/CEE — Articolo 8, lettera a) — Sesta direttiva 77/388/CEE — Cessione di beni — Base imponibile — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente — Acquisti effettuati da clienti terzi — Riduzione del prezzo successiva al fatto generatore dell’imposta — Effetto diretto» Massime — Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttive 67/228 e 77/388 — Gradi di armonizzazione non equiparabili
(Direttive del Consiglio 67/228 e 77/388)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessione di beni — Commissione pagata da una società di vendita per corrispondenza al proprio agente, per cessioni già effettuate — Possibilità derivante dalla direttiva 67/228 di ridurre la base imponibile a posteriori — Insussistenza
[Direttiva del Consiglio 67/228, art. 8, a)] V. il testo della decisione.
(v. punto 33)
L’articolo 8, lettera a), della seconda direttiva 67/228, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce al soggetto passivo il diritto di considerare ridotta a posteriori la base imponibile di una cessione di beni qualora, successivamente al momento in cui tale cessione è avvenuta, un agente abbia ricevuto dal fornitore un credito, che egli ha scelto di riscuotere o come pagamento in denaro o come credito da far valere sugli importi dovuti al fornitore per cessioni di beni già effettuate.
(v. punto 37 e dispositivo)
Causa C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės) «Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di “veicolo stradale a motore” — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Presa in considerazione del sistema e della finalità della regolamentazione controversa Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva – Interpretazione restrittiva Unione doganale – Tariffa doganale comune – Franchigia dai dazi all’importazione – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzione di talune importazioni definitive di beni – Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore – Ambito di applicazione – Autoveicoli commerciali – Nozione – Locomotive – Esclusione [Regolamenti del Consiglio n. 918/83, art. 112, § 1, a), come modificato dal regolamento n. 1315/88, e n. 1186/2009, art. 107, § 1, a); direttive del Consiglio 83/181, art. 82, § 1, a), come modificata dalla direttiva 88/331, e 2009/132, art. 84, § 1, a)] V. il testo della decisione. (v. punto 34) V. il testo della decisione. (v. punto 35) Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento n. 1315/88, 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive. Per quanto attiene ad un’eventuale differenza di trattamento tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale, le diverse modalità di trasporto non sono, in generale, intercambiabili e la situazione delle imprese operanti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è pertanto paragonabile. Inoltre, rispetto all’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione di dette disposizioni, consistente da un lato, nel rendere agevole il superamento delle frontiere esterne dell’Unione da parte dei privati e, dall’altro, nell’alleggerire i controlli doganali e fiscali che devono essere effettuati dalle autorità competenti, le locomotive non si trovano in una situazione comparabile a quella nella quale si trovano i veicoli stradali. Pertanto il principio della parità di trattamento non impone di interpretare le disposizioni considerate come applicabili anche alle locomotive. (v. punti 36-37, 46-49 e dispositivo) Causa C-250/11 Lietuvos geležinkeliai AB contro Vilniaus teritorinė muitinė, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės) «Franchigia dai dazi doganali e esenzione dall’IVA sulle importazioni di beni — Carburante contenuto nei normali serbatoi dei veicoli a motore terrestri — Nozione di “veicolo stradale a motore” — Locomotive — Trasporto stradale e trasporto ferroviario — Principio della parità di trattamento — Principio di neutralità» Massime della sentenza Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Presa in considerazione del sistema e della finalità della regolamentazione controversa
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Interpretazione restrittiva
Unione doganale — Tariffa doganale comune — Franchigia dai dazi all’importazione — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione di talune importazioni definitive di beni — Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli terrestri a motore — Ambito di applicazione — Autoveicoli commerciali — Nozione — Locomotive — Esclusione
[Regolamenti del Consiglio n. 918/83, art. 112, § 1, a), come modificato dal regolamento n. 1315/88, e n. 1186/2009, art. 107, § 1, a); direttive del Consiglio 83/181, art. 82, § 1, a), come modificata dalla direttiva 88/331, e 2009/132, art. 84, § 1, a)] V. il testo della decisione.
(v. punto 34)
V. il testo della decisione.
(v. punto 35)
Gli articoli 112, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, come modificato dal regolamento n. 1315/88, 107, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, 82, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388, per quanto concerne l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, come modificata dalla direttiva 88/331, e 84, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112 per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a locomotive.
Per quanto attiene ad un’eventuale differenza di trattamento tra il trasporto ferroviario e il trasporto stradale, le diverse modalità di trasporto non sono, in generale, intercambiabili e la situazione delle imprese operanti nel settore di attività di ciascuna di tali modalità di trasporto non è pertanto paragonabile. Inoltre, rispetto all’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione di dette disposizioni, consistente da un lato, nel rendere agevole il superamento delle frontiere esterne dell’Unione da parte dei privati e, dall’altro, nell’alleggerire i controlli doganali e fiscali che devono essere effettuati dalle autorità competenti, le locomotive non si trovano in una situazione comparabile a quella nella quale si trovano i veicoli stradali. Pertanto il principio della parità di trattamento non impone di interpretare le disposizioni considerate come applicabili anche alle locomotive.
(v. punti 36-37, 46-49 e dispositivo)
Fiscalità, Sesta direttiva IVA, Esenzioni, Art. 13, parte B, lett. f), Scommesse, lotterie e altri giochi di azzardo con poste di denaro, Principio della neutralità fiscale, Bingo meccanici con vincite versate in contanti ("mechanised cash bingo"), Slot machines, Prassi amministrativa che diverge dalle disposizioni legislative, Argomento in difesa basato sulla dovuta diligenza ("due diligence").
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Prestazioni di servizi — Disparità di trattamento di due prestazioni identiche o simili dal punto di vista del consumatore — Violazione del principio di neutralità fiscale (Direttiva del Consiglio 77/388) 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 4. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] 5. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Esenzione per i giochi d’azzardo — Potere degli Stati membri di determinare le condizioni e i limiti dell’esenzione — Limiti — Rispetto del principio di neutralità fiscale [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)] Massima 1. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che una differenza di trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di due prestazioni di servizi identiche o simili dal punto di vista del consumatore e che soddisfano le medesime esigenze di quest’ultimo è sufficiente a dimostrare una violazione di tale principio. Una violazione siffatta non esige quindi che sia dimostrata anche l’effettiva esistenza di una concorrenza tra i servizi di cui trattasi o una distorsione della concorrenza a causa di tale differenza di trattamento. (v. punto 36, dispositivo 1) 2. In presenza di una differenza di trattamento di due giochi d’azzardo per quanto riguarda la concessione di un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che non occorre tenere conto del fatto che i due giochi rientrano in categorie di licenza diverse e sono assoggettati a regimi giuridici diversi per quanto riguarda il controllo e la regolamentazione. Tale disposizione ha lasciato un ampio margine discrezionale agli Stati membri circa l’esenzione o la tassazione delle operazioni di cui trattasi dal momento che consente a detti Stati di fissare le condizioni e i limiti ai quali può essere subordinato il beneficio di tale esenzione, purché sia rispettato il principio della neutralità fiscale. Ai fini della valutazione della comparabilità dei due giochi d’azzardo, la cui disparità di trattamento può comportare una violazione del principio di neutralità fiscale, sono irrilevanti elementi quali la liceità o illiceità della gestione dei giochi di azzardo, l’identità di coloro che gestiscono tali giochi e apparecchi e la forma giuridica sotto la quale essi svolgono le loro attività. Lo stesso dicasi per le differenze esistenti tra, da un lato, i pub/bar e le sale da gioco e, dall’altro, i casinò autorizzati per quanto riguarda il contesto nel quale i giochi d’azzardo sono in essi offerti, in particolare l’accessibilità da un punto di vista geografico e di orari nonché l’ambiente. Infine, nemmeno la circostanza che solo uno dei due tipi di gioco sia assoggettato ad un’imposta non armonizzata è idonea a giustificare la conclusione che detti tipi di gioco non siano comparabili. (v. punti 40-41, 45-48, 51, dispositivo 2) 3. Per valutare, alla luce del principio di neutralità fiscale, se due tipi di slot machines siano simili e richiedano il medesimo trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, occorre verificare se l’utilizzo di detti tipi sia comparabile dal punto di vista del consumatore medio e risponda alle medesime esigenze di quest’ultimo, e in proposito gli elementi che possono essere presi in considerazione sono, in particolare, i limiti minimi e massimi di puntata e di vincita nonché le probabilità di vincita. (v. punto 58, dispositivo 3) 4. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo non può richiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata relativamente a talune prestazioni di servizi, adducendo una violazione di detto principio allorché le autorità fiscali dello Stato membro interessato hanno trattato, in pratica, come prestazioni esenti prestazioni di servizi simili, benché, secondo la normativa nazionale pertinente, non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto. Infatti, benché un’amministrazione pubblica che segue una prassi generale possa essere vincolata da quest’ultima, resta pur sempre il fatto che il principio di parità di trattamento, il quale si estrinseca in materia d’imposta sul valore aggiunto nel principio di neutralità fiscale, deve conciliarsi con il rispetto della legalità, secondo cui nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri. Ne consegue che un soggetto passivo non può pretendere che una determinata prestazione debba essere assoggettata al medesimo trattamento fiscale di un’altra prestazione, laddove quest’ultimo trattamento non sia conforme alla normativa nazionale pertinente. (v. punti 61-64, dispositivo 4) 5. Il principio della neutralità fiscale dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che si sia avvalso del potere discrezionale conferito dall’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ed abbia esentato dall’imposta sul valore aggiunto la messa a disposizione di qualunque mezzo per giocare a giochi d’azzardo, escludendo nel contempo da tale esenzione una categoria di apparecchi rispondenti a determinati criteri, non può addurre in risposta ad una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, basata su una violazione di detto principio, il fatto di aver agito con la dovuta diligenza all’apparizione sul mercato di un nuovo tipo di apparecchio non rispondente a tali criteri. L’effetto diretto di una disposizione di una direttiva, quale l’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388, non dipende né dall’esistenza di un errore intenzionale o di una negligenza commessi dallo Stato membro interessato all’atto della trasposizione della direttiva di cui trattasi né dall’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. Pertanto, detta disposizione può essere invocata da un gestore di giochi o di apparecchi per giochi d’azzardo dinanzi ai giudici nazionali affinché siano disapplicate le norme di diritto interno incompatibili con tale disposizione. (v. punti 69-70, 74, dispositivo 5)
Sesta direttiva IVA, Artt. 11, parte A, n. 1, e 27, Base imponibile, Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato.
Parole chiave Massima Parole chiave Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Provvedimenti nazionali in deroga [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 5, n. 6, 6, n. 2, 11, parte A, n. 1, lett. a), e 27] Massima La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi, alle operazioni effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l’applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all’utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l’uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all’art. 27 di tale medesima direttiva al fine di ottenere l’autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale. (v. punto 40 e dispositivo)