Rinvio pregiudiziale, Fiscalità, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA), Direttiva 2006/112/CE, Articolo 168, Diritto a detrazione dell’IVA, Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, Frode, Prova, Obbligo di diligenza del soggetto passivo, Presa in considerazione di una violazione degli obblighi derivanti da disposizioni nazionali e dal diritto dell’Unione relative alla sicurezza della catena alimentare, Mandato conferito dal soggetto passivo a un terzo per effettuare le operazioni soggette ad imposta, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Articolo 47, Diritto ad un processo equo.
Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale – Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto – Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere – Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario – Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA – Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario – Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte.
Causa C-499/13 Marian Macikowski contro Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale — Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto — Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere — Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario — Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA — Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario — Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Debitori dell’imposta – Vendita giudiziale – Normativa nazionale che impone all’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita di calcolare, riscuotere e versare l’imposta sul valore aggiunto su un’operazione del genere entro i termini richiesti – Ammissibilità [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, 193 e 199, § 1, g)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Normativa nazionale che impone ad un ufficiale giudiziario di assumersi la responsabilità per l’inadempimento di un obbligo in qualità di debitore – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Normativa nazionale che impone al soggetto pagatore designato da quest’ultima di calcolare, riscuotere e versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di una vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata senza possibilità di detrazione – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 206, 250 e 252) Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti. Infatti, poiché la normativa nazionale è volta ad evitare che il soggetto passivo, in considerazione della sua situazione finanziaria, violi il proprio obbligo fiscale di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, una normativa simile può garantire l’esatta riscossione dell’imposta e rientrare pertanto nell’ambito dell’articolo 273 della direttiva 2006/112. Inoltre, se è pur vero che gli articoli 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 prevedono che l’imposta possa essere dovuta solamente dal soggetto passivo che effettui una cessione di beni imponibile o, in determinate circostanze, dall’acquirente del bene immobile, la funzione dell’ufficiale giudiziario in qualità di intermediario incaricato della riscossione di tale imposta non rientra in dette disposizioni. Infatti, il suo obbligo, poiché si limita a garantire la riscossione dell’ammontare dell’imposta e il suo pagamento all’autorità fiscale a nome del soggetto passivo dal quale esso è dovuto, entro il termine fissato, non ha carattere di obbligo fiscale, dato che quest’ultimo incombe sempre al soggetto passivo. (v. punti 38, 39, 41, 42, 45, dispositivo 1) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. (v. punto 53, dispositivo 2) Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo. Ciò vale quando è il soggetto passivo proprietario dei beni venduti all’asta dall’ufficiale giudiziario, e non il soggetto pagatore, ad avere l’obbligo di depositare una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto che tenga conto dell’operazione di vendita dei suoi beni, e quando è sempre il soggetto passivo, e non il soggetto pagatore, che dispone del diritto di detrarre dall’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale operazione l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Questa detrazione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale detta operazione ha avuto luogo. (v. punti 57, 61, dispositivo 3) Causa C-499/13 Marian Macikowski contro Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny) «Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale — Assoggettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto — Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare e a versare l’IVA su un’operazione del genere — Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario — Responsabilità pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA — Differenza tra il termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto a tale ufficiale giudiziario — Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Debitori dell’imposta — Vendita giudiziale — Normativa nazionale che impone all’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita di calcolare, riscuotere e versare l’imposta sul valore aggiunto su un’operazione del genere entro i termini richiesti — Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 9, 193 e 199, § 1, g)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Normativa nazionale che impone ad un ufficiale giudiziario di assumersi la responsabilità per l’inadempimento di un obbligo in qualità di debitore — Ammissibilità — Presupposto — Rispetto del principio di proporzionalità — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Normativa nazionale che impone al soggetto pagatore designato da quest’ultima di calcolare, riscuotere e versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di una vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata senza possibilità di detrazione — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 206, 250 e 252) Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale operazione entro i termini richiesti.
Infatti, poiché la normativa nazionale è volta ad evitare che il soggetto passivo, in considerazione della sua situazione finanziaria, violi il proprio obbligo fiscale di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, una normativa simile può garantire l’esatta riscossione dell’imposta e rientrare pertanto nell’ambito dell’articolo 273 della direttiva 2006/112. Inoltre, se è pur vero che gli articoli 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 prevedono che l’imposta possa essere dovuta solamente dal soggetto passivo che effettui una cessione di beni imponibile o, in determinate circostanze, dall’acquirente del bene immobile, la funzione dell’ufficiale giudiziario in qualità di intermediario incaricato della riscossione di tale imposta non rientra in dette disposizioni. Infatti, il suo obbligo, poiché si limita a garantire la riscossione dell’ammontare dell’imposta e il suo pagamento all’autorità fiscale a nome del soggetto passivo dal quale esso è dovuto, entro il termine fissato, non ha carattere di obbligo fiscale, dato che quest’ultimo incombe sempre al soggetto passivo.
(v. punti 38, 39, 41, 42, 45, dispositivo 1)
Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione del diritto nazionale in forza della quale un ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 53, dispositivo 2)
Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo.
Ciò vale quando è il soggetto passivo proprietario dei beni venduti all’asta dall’ufficiale giudiziario, e non il soggetto pagatore, ad avere l’obbligo di depositare una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto che tenga conto dell’operazione di vendita dei suoi beni, e quando è sempre il soggetto passivo, e non il soggetto pagatore, che dispone del diritto di detrarre dall’imposta sul valore aggiunto dovuta su tale operazione l’imposta sul valore aggiunto pagata a monte. Questa detrazione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale detta operazione ha avuto luogo.
(v. punti 57, 61, dispositivo 3)
Rinvii pregiudiziali – IVA – Sesta direttiva – Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri – Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità – Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo – Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione – Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso – Assenza di disposizioni di diritto nazionale.
Cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13 Staatssecretaris van Financiën contro Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof e Turbu.com BV, Turbu.com Mobile Phone’s BV contro Staatssecretaris van Financiën (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvii pregiudiziali — IVA — Sesta direttiva — Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri — Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo — Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione — Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso — Assenza di disposizioni di diritto nazionale» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile – Irricevibilità (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto – Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode – Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode – Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti. [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri – Cessione intracomunitaria – Operazioni che non sono, di per sé, viziate da elusione all’imposta sul valore aggiunto, ma che si iscrivono in una catena di cessioni che comprende un’operazione fraudolenta – Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode – Evasione commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso è stato richiesto – Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode – Irrilevanza – Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti [Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] V. il testo della decisione. (v. punti 35, 38, 39) La sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva, 95/7, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto rifiuto, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni. Infatti, spetta, in linea di principio, alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di diritti previsti dalla sesta direttiva, invocati fraudolentemente o abusivamente, indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riguardante una cessione intracomunitaria. In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nell’ordinamento giuridico nazionale, spetta al giudice nazionale accertare se nel diritto dello Stato membro interessato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale. Se si accertasse, tuttavia, che il diritto nazionale non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, di rispettare tali criteri e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di una frode. Infatti, se è pur vero che una direttiva non può essere invocata, di per sé, da uno Stato membro nei confronti di un soggetto passivo, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto dalla sesta direttiva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, previste da tale direttiva in relazione a detto diritto, non sono, in realtà, soddisfatte. In una siffatta ipotesi, non può essere richiesta un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto sistema. Peraltro, un soggetto passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del diritto di cui trattasi. Infine, poiché il diniego del beneficio di un diritto derivante dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in caso di coinvolgimento del soggetto passivo in una frode non è altro che la mera conseguenza dell’insussistenza delle condizioni richieste a tale riguardo dalle disposizioni rilevanti della sesta direttiva, tale diniego non ha il carattere di una pena o di una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (v. punti 49, 51-55, 57, 59-62, dispositivo 2) La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti. (v. punto 69, dispositivo 3) Cause riunite C-131/13, C-163/13 e C-164/13 Staatssecretaris van Financiën contro Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof e Turbu.com BV,
Turbu.com Mobile Phone’s BV contro Staatssecretaris van Financiën (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden) «Rinvii pregiudiziali — IVA — Sesta direttiva — Regime transitorio degli scambi tra gli Stati membri — Beni spediti o trasportati all’interno della Comunità — Evasione commessa nello Stato membro d’arrivo — Presa in considerazione della frode nello Stato membro di spedizione — Diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso — Assenza di disposizioni di diritto nazionale» Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 dicembre 2014 Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile — Irricevibilità
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Operazione inscritta in una frode all’imposta sul valore aggiunto — Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode — Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode — Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti.
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Cessione intracomunitaria — Operazioni che non sono, di per sé, viziate da elusione all’imposta sul valore aggiunto, ma che si iscrivono in una catena di cessioni che comprende un’operazione fraudolenta — Soggetto passivo che aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’esistenza della frode — Evasione commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui il beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso è stato richiesto — Normativa nazionale che non prevede il diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso nell’ipotesi di esistenza di una frode — Irrilevanza — Obbligo incombente alle autorità nazionali amministrative e giurisdizionali di negare il beneficio di tali diritti
[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, §§ 2 e 3, 28 ter parte A, § 2, e 28 quater parte A, a)] V. il testo della decisione.
(v. punti 35, 38, 39)
La sesta direttiva 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva, 95/7, deve essere interpretata nel senso che spetta alle autorità e ai giudici nazionali opporre a un soggetto passivo, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, un diniego del beneficio dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano un siffatto rifiuto, se è dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento del diritto di cui trattasi, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni.
Infatti, spetta, in linea di principio, alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio di diritti previsti dalla sesta direttiva, invocati fraudolentemente o abusivamente, indipendentemente dal fatto che si tratti dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto riguardante una cessione intracomunitaria. In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso nell’ordinamento giuridico nazionale, spetta al giudice nazionale accertare se nel diritto dello Stato membro interessato esistano norme di diritto, quali una disposizione o un principio generale che vietino l’abuso del diritto ovvero se esistano altre disposizioni sull’evasione o sull’elusione fiscale che possano essere interpretate conformemente ai criteri del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’evasione fiscale.
Se si accertasse, tuttavia, che il diritto nazionale non contempla norme del genere che possano essere oggetto di interpretazione conforme, non se ne potrebbe tuttavia dedurre che alle autorità e ai giudici nazionali sia impedito, in circostanze quali quelle di cui ai procedimenti principali, di rispettare tali criteri e, così, di negare il vantaggio derivante da un diritto previsto dalla sesta direttiva nell’ipotesi di una frode.
Infatti, se è pur vero che una direttiva non può essere invocata, di per sé, da uno Stato membro nei confronti di un soggetto passivo, nei limiti in cui fatti abusivi o fraudolenti non possono fondare un diritto previsto dall’ordinamento giuridico dell’Unione, il diniego di un vantaggio previsto dalla sesta direttiva non equivale a imporre un obbligo a carico del singolo interessato in forza di tale direttiva, ma non è altro che la mera conseguenza della constatazione secondo la quale le condizioni oggettive richieste ai fini dell’ottenimento del vantaggio che si vuole conseguire, previste da tale direttiva in relazione a detto diritto, non sono, in realtà, soddisfatte.
In una siffatta ipotesi, non può essere richiesta un’autorizzazione espressa affinché le autorità e i giudici nazionali possano negare un vantaggio previsto dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, poiché tale conseguenza deve essere considerata inerente a detto sistema.
Peraltro, un soggetto passivo che ha creato le condizioni relative all’ottenimento di un diritto esclusivamente tramite la partecipazione a operazioni fraudolente non può manifestamente avvalersi dei principi di tutela del legittimo affidamento o di certezza del diritto al fine di opporsi al diniego della concessione del diritto di cui trattasi.
Infine, poiché il diniego del beneficio di un diritto derivante dal sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto in caso di coinvolgimento del soggetto passivo in una frode non è altro che la mera conseguenza dell’insussistenza delle condizioni richieste a tale riguardo dalle disposizioni rilevanti della sesta direttiva, tale diniego non ha il carattere di una pena o di una sanzione, ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo o dell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(v. punti 49, 51-55, 57, 59-62, dispositivo 2)
La sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretata nel senso che un soggetto passivo, che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare, tramite l’operazione invocata a fondamento dei diritti a detrazione, a esenzione o a rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, a un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di cessioni, può vedersi rifiutare il beneficio di tali diritti, nonostante il fatto che detta evasione sia stata commessa in uno Stato membro diverso da quello in cui tale beneficio è stato richiesto e che lo stesso soggetto passivo abbia, in quest’ultimo Stato membro, rispettato le condizioni formali previste dalla normativa nazionale per poter beneficiare di tali diritti.
(v. punto 69, dispositivo 3)
Rinvio pregiudiziale, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Inversione contabile, Diritto alla detrazione, Versamento dell’imposta al prestatore di servizi, Omissione di indicazioni obbligatorie, Versamento di IVA non dovuta, Perdita del diritto a detrazione, Principio della neutralità fiscale, Principio della certezza del diritto.
Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale (Art. 267 TFUE) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Procedura di inversione contabile – Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi – Diritto alla detrazione – Presupposti – Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato – Ammissibilità – Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora – Principio della certezza del diritto – Ammissibilità – Limiti – Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione. (v. punto 25) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore. Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato. Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale. (v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1) Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora. È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto. Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. (v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2) Causa C-424/12 SC Fatorie SRL contro Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea) «Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta — Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014 Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Procedura di inversione contabile — Soggetto passivo debitore dell’imposta sul valore aggiunto in quanto destinatario di beni o di servizi — Diritto alla detrazione — Presupposti — Normativa nazionale che priva il beneficiario di servizi del diritto a detrazione in caso di indebito versamento dell’imposta sul valore aggiunto al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato — Ammissibilità — Impossibilità di correggere l’errore a seguito del fallimento del prestatore — Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, un diritto a detrazione dell’imposta riconosciuto al soggetto passivo e nel reclamare dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora — Principio della certezza del diritto — Ammissibilità — Limiti — Rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali, tra cui il principio di proporzionalità V. il testo della decisione.
(v. punto 25)
La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, ed il principio della neutralità fiscale non ostano, nell’ambito di un’operazione soggetta al regime dell’inversione contabile, a che il beneficiario di servizi venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al prestatore di servizi sulla base di una fattura redatta in modo errato, e ciò anche nel caso in cui la correzione di tale errore sia impossibile a causa del fallimento di tale prestatore.
Infatti, in applicazione del regime dell’inversione contabile, non avviene alcun pagamento di imposta sul valore aggiunto tra il prestatore ed il beneficiario di servizi, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’imposta sul valore aggiunto a monte, pur potendo in linea di principio detrarre questa stessa imposta in modo tale che all’amministrazione tributaria non sia dovuto alcun importo. A tale riguardo, sebbene il principio di neutralità fiscale esiga che la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi, il beneficiario di servizi avrebbe dovuto corrispondere l’imposta sul valore aggiunto alle autorità tributarie conformemente all’articolo 199 della direttiva 2006/112. Quindi, oltre al fatto che la fattura di cui trattasi non rispetta gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale, non risulta rispettato un presupposto sostanziale del regime dell’inversione contabile. Tale situazione ha impedito all’amministrazione tributaria di controllare l’applicazione del regime dell’inversione contabile e ha determinato un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato.
Quindi, dato che l’imposta sul valore aggiunto versata dal beneficiario al prestatore non era dovuta e che tale versamento non rispettava uno dei presupposti sostanziali del regime, il beneficiario di servizi non può invocare un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Peraltro, la situazione di fallimento del prestatore di servizi non è idonea a rimettere in discussione il diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, imputabile all’inadempimento, da parte del beneficiario dei servizi, ad obblighi essenziali per l’applicazione del regime dell’inversione contabile. Tuttavia, il beneficiario dei servizi che abbia indebitamente versato l’imposta sul valore aggiunto al prestatore di tali servizi può chiedergli il rimborso conformemente al diritto nazionale.
(v. punti 29, 35, 37, 38, 40-42, 44, dispositivo 1)
Il principio della certezza del diritto non osta ad una prassi amministrativa delle autorità tributarie nazionali consistente nel revocare, entro un termine di decadenza, una decisione con la quale esse hanno riconosciuto al soggetto passivo un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, reclamando dal medesimo, a seguito di un nuovo controllo, tale imposta nonché maggiorazioni di mora.
È pur vero che il principio della certezza del diritto esige che la situazione fiscale del soggetto passivo, con riferimento ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. Tuttavia, una normativa nazionale che consente, in via eccezionale, entro un termine di prescrizione, di effettuare un nuovo controllo riguardante un periodo determinato, qualora emergano dati supplementari sconosciuti agli ispettori fiscali all’epoca delle verifiche o errori di calcolo che abbiano un’influenza sugli esiti delle stesse, rispetta il principio della certezza del diritto.
Quanto alle maggiorazioni di mora, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri restano competenti a scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate. Essi sono tuttavia tenuti ad esercitare la loro competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
(v. punti 46-48, 50, 51, dispositivo 2)
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Utilizzo fraudolento di una carta di credito.
Causa C-494/12 Dixons Retail plc contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal le First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Cessione di beni – Nozione – Operazioni di trasferimento di un bene materiale a un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito quale strumento di pagamento – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 5, § 1, e 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Cessioni di beni e prestazioni di servizi – Nozione – Operazioni di vendita tra un fornitore e un acquirente che utilizzi quale strumento di pagamento una carta di credito – Pagamento effettuato da un terzo emittente della carta, per conto dell’acquirente, in forza di una convenzione conclusa con il fornitore – Pagamento che costituisce un corrispettivo – Inclusione [Direttive del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a), e 2006/112, art. 73] Gli articoli 2, punto 1, e 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una convenzione stipulata tra un terzo e il fornitore di un bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare a detto fornitore, deducendo una commissione, i beni dallo stesso venduti ad acquirenti che utilizzino una carta di credito come strumento di pagamento, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente tale carta di credito come strumento di pagamento costituisce una cessione di beni. La nozione di cessione di beni, infatti, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. La predetta nozione ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in esame o per tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni. In tal senso, l’utilizzo fraudolento di una carta di credito come strumento di pagamento nelle predette operazioni non incide sul fatto che queste ultime possano essere qualificate come cessioni di beni, poiché siffatto utilizzo non rientra nei criteri oggettivi sui quali è basata tale nozione, bensì si ricollega all’intenzione della persona che ha partecipato, come acquirente, alle operazioni in esame nonché alle operazioni volte a dare concreta attuazione a tale intenzione. Peraltro, una situazione siffatta deve essere distinta da quella di furto di merci, che non rientra nella nozione di cessione di beni, in quanto il furto di merci non produce l’effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stesse condizioni del loro proprietario. (v. punti 17, 20, 21, 26, 28, 29, 38 e dispositivo) Gli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto del trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento, ove tale trasferimento costituisce una cessione di beni, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un corrispettivo. Infatti, nel caso in cui un acquirente paghi la merce mediante carta di credito, ci si trova a fronte di due operazioni, vale a dire, da un lato, la vendita di tale bene da parte di un fornitore, il quale include nel calcolo del prezzo totale da lui preteso anche l’imposta sul valore aggiunto che dev’essere pagata dal predetto acquirente in quanto consumatore finale e percepita da tale fornitore per conto dell’Erario e, dall’altro, la prestazione di servizi da parte dell’emittente della carta nei confronti del fornitore. Al riguardo, la sesta direttiva e la direttiva 2006/112 non esigono, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, ai sensi degli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e 73 della direttiva 2006/112, il corrispettivo di una cessione di beni può essere versato non soltanto dall’acquirente, ma anche da un terzo, nel caso di specie l’emittente della carta. (v. punti 34, 35, 38 e dispositivo) Causa C-494/12 Dixons Retail plc contro Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal le First-tier Tribunal (Tax Chamber)] «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Utilizzo fraudolento di una carta di credito» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 novembre 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Operazioni di trasferimento di un bene materiale a un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito quale strumento di pagamento — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 1, e 5, § 1, e 2006/112, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1]
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Nozione — Operazioni di vendita tra un fornitore e un acquirente che utilizzi quale strumento di pagamento una carta di credito — Pagamento effettuato da un terzo emittente della carta, per conto dell’acquirente, in forza di una convenzione conclusa con il fornitore — Pagamento che costituisce un corrispettivo — Inclusione
[Direttive del Consiglio 77/388, art. 11 parte A, § 1, a), e 2006/112, art. 73] Gli articoli 2, punto 1, e 5, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una convenzione stipulata tra un terzo e il fornitore di un bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare a detto fornitore, deducendo una commissione, i beni dallo stesso venduti ad acquirenti che utilizzino una carta di credito come strumento di pagamento, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente tale carta di credito come strumento di pagamento costituisce una cessione di beni.
La nozione di cessione di beni, infatti, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario.
La predetta nozione ha un carattere obiettivo e si applica indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle operazioni di cui trattasi, senza che l’amministrazione finanziaria sia obbligata a procedere ad indagini per accertare la volontà del soggetto passivo in esame o per tener conto dell’intenzione di un operatore, diverso da tale soggetto passivo, che intervenga nella stessa catena di cessioni.
In tal senso, l’utilizzo fraudolento di una carta di credito come strumento di pagamento nelle predette operazioni non incide sul fatto che queste ultime possano essere qualificate come cessioni di beni, poiché siffatto utilizzo non rientra nei criteri oggettivi sui quali è basata tale nozione, bensì si ricollega all’intenzione della persona che ha partecipato, come acquirente, alle operazioni in esame nonché alle operazioni volte a dare concreta attuazione a tale intenzione.
Peraltro, una situazione siffatta deve essere distinta da quella di furto di merci, che non rientra nella nozione di cessione di beni, in quanto il furto di merci non produce l’effetto di autorizzare il suo autore a disporre delle merci alle stesse condizioni del loro proprietario.
(v. punti 17, 20, 21, 26, 28, 29, 38 e dispositivo)
Gli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché 73 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, nel contesto del trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento, ove tale trasferimento costituisce una cessione di beni, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un corrispettivo.
Infatti, nel caso in cui un acquirente paghi la merce mediante carta di credito, ci si trova a fronte di due operazioni, vale a dire, da un lato, la vendita di tale bene da parte di un fornitore, il quale include nel calcolo del prezzo totale da lui preteso anche l’imposta sul valore aggiunto che dev’essere pagata dal predetto acquirente in quanto consumatore finale e percepita da tale fornitore per conto dell’Erario e, dall’altro, la prestazione di servizi da parte dell’emittente della carta nei confronti del fornitore.
Al riguardo, la sesta direttiva e la direttiva 2006/112 non esigono, perché una cessione di beni o una prestazione di servizi possa dirsi effettuata a titolo oneroso, che il corrispettivo di tale cessione o di tale prestazione sia versato direttamente dal destinatario di queste ultime. Infatti, ai sensi degli articoli 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva e 73 della direttiva 2006/112, il corrispettivo di una cessione di beni può essere versato non soltanto dall’acquirente, ma anche da un terzo, nel caso di specie l’emittente della carta.
(v. punti 34, 35, 38 e dispositivo)
Direttiva 2006/112/CE, Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, Cessione di beni, Nozione, Diritto a detrazione, Diniego, Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile, Regolamento (CE) n. 1760/2000, Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, Marchi auricolari.
Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Cessione di beni – Nozione – Effettiva realizzazione di una cessione di beni – Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi – Esclusione – Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni (Direttiva del Consiglio 2006/112) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Contabilità – Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Obblighi dei debitori – Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini – Fatturazione – Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione – Esclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rettifica della detrazione operata inizialmente – Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta – Ammissibilità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione. (v. punto 43, dispositivo 1) L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura». (v. punto 47, dispositivo 2) L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni. (v. punto 54, dispositivo 3) L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva. In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione. (v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4) Causa C-78/12 «Evita-K» EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» – Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad) «Direttiva 2006/112/CE — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Cessione di beni — Nozione — Diritto a detrazione — Diniego — Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile — Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Marchi auricolari» Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Cessione di beni — Nozione — Effettiva realizzazione di una cessione di beni — Collegamento con la forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi — Esclusione — Accertamento da parte del giudice del rinvio dell’effettiva realizzazione della cessione di beni
(Direttiva del Consiglio 2006/112)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Contabilità — Obbligo per soggetti passivi che non siano produttori agricoli e rientrino in un regime forfettario di iscrivere nella loro contabilità le cessioni di animali e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura» — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 242)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Obblighi dei debitori — Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini — Fatturazione — Obbligo di menzionare, sulle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti al sistema di identificazione — Esclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 226, punto 6)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rettifica della detrazione operata inizialmente — Soggetto passivo che ha prima beneficiato di un diritto a detrazione dell’imposta — Ammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185, § 1) La direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma dell’acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione.
(v. punto 43, dispositivo 1)
L’articolo 242 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura».
(v. punto 47, dispositivo 2)
L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento n. 820/97, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni.
(v. punto 54, dispositivo 3)
L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.
In particolare, la rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo di imposta assolta a monte ha luogo quando, successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l’importo della suddetta detrazione.
(v. punti 58, 59, 61, dispositivo 4)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione, Diniego, Articolo 203, Indicazione dell’IVA in fattura, Esigibilità, Sussistenza di un’operazione imponibile, Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura, Necessità.
Causa C-642/11 Stroy trans EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA in fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura – Ambito di applicazione – Insussistenza effettiva di un’operazione imponibile – Inclusione – Avviso di accertamento in rettifica – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della proporzionalità e del legittimo affidamento – Diniego a causa dell’insussistenza di una realizzazione effettiva dell’operazione – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167 e 203) L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo disposto da detto articolo 203 diretto ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e segg. della richiamata direttiva è limitato dalla possibilità, che spetta agli Stati membri prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o laddove questi abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, fintantoché l’emittente di una fattura non deduce una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale concernente tale emittente, a verificare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda a operazioni imponibili realmente effettuate da tale emittente. Il medesimo articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva. Tuttavia, il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda a un controllo dell’esistenza delle operazioni fatturate da un soggetto passivo e che essa regolarizzi, ove necessario, il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate dal soggetto passivo. Il risultato di tale controllo costituisce, alla stregua della dichiarazione e del pagamento, da parte dell’emittente della fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento che il giudice nazionale deve prendere in considerazione in sede di valutazione dell’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce il diritto alla detrazione del destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 32, 33, 35, 37, 38, dispositivo 1) I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 52, dispositivo 2) Causa C-642/11 Stroy trans EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA in fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente e del destinatario della fattura — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Ambito di applicazione — Insussistenza effettiva di un’operazione imponibile — Inclusione — Avviso di accertamento in rettifica — Portata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della proporzionalità e del legittimo affidamento — Diniego a causa dell’insussistenza di una realizzazione effettiva dell’operazione — Ammissibilità — Presupposti
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167 e 203) L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata in una fattura da un soggetto è da esso dovuta indipendentemente dall’esistenza effettiva di un’operazione imponibile.
Orbene, l’obbligo disposto da detto articolo 203 diretto ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e segg. della richiamata direttiva è limitato dalla possibilità, che spetta agli Stati membri prevedere nei rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché l’emittente della fattura dimostri la propria buona fede o laddove questi abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdita di gettito fiscale.
Inoltre, fintantoché l’emittente di una fattura non deduce una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale concernente tale emittente, a verificare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda a operazioni imponibili realmente effettuate da tale emittente.
Il medesimo articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto da esso dichiarata, non si può dedurre che tale amministrazione abbia riconosciuto che detta fattura corrispondeva a un’operazione imponibile effettiva.
Tuttavia, il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda a un controllo dell’esistenza delle operazioni fatturate da un soggetto passivo e che essa regolarizzi, ove necessario, il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate dal soggetto passivo. Il risultato di tale controllo costituisce, alla stregua della dichiarazione e del pagamento, da parte dell’emittente della fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento che il giudice nazionale deve prendere in considerazione in sede di valutazione dell’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce il diritto alla detrazione del destinatario di una fattura in un caso concreto.
(v. punti 32, 33, 35, 37, 38, dispositivo 1)
I principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che non ostano a che il destinatario di una fattura si veda negare il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte a causa dell’assenza di un’operazione imponibile effettiva, anche se, nell’avviso di accertamento in rettifica indirizzato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non è stata rettificata. Se, tuttavia, tenuto conto di evasioni o irregolarità commesse da tale emittente o a monte dell’operazione dedotta a fondamento del diritto alla detrazione, tale operazione è considerata come non effettivamente realizzata, si deve dimostrare, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche alle quali non è tenuto, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si inseriva nel quadro di un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.
(v. punto 52, dispositivo 2)
Fiscalità, IVA, Direttiva 2006/112/CE, Principio della neutralità fiscale, Diritto alla detrazione, Diniego, Articolo 203, Indicazione dell’IVA sulla fattura, Esigibilità, Sussistenza di un’operazione imponibile, Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario, Necessità.
Causa C-643/11 LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura – Ambito di applicazione – Effettiva mancanza di un’operazione imponibile – Inclusione – Avviso di accertamento in rettifica – Portata (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento – Diniego dovuto alla mancanza di un’effettiva realizzazione dell’operazione – Ammissibilità – Presupposti [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, a), e 203] L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile. Orbene, l’obbligo stabilito al suddetto articolo 203, che mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e segg. di tale direttiva, è limitato dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri nei loro ordinamenti giuridici interni, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale. Inoltre, sempre che l’emittente di una fattura non faccia valere una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale su tale emittente, ad appurare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda ad operazioni imponibili effettivamente realizzate da tale emittente. Lo stesso articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile. Tuttavia il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda ad una verifica dell’esistenza delle operazioni fatturate da parte di un soggetto passivo e che, se del caso, regolarizzi il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate da parte del medesimo. Il risultato di una siffatta verifica costituisce, così come la dichiarazione ed il pagamento, da parte di colui che ha emesso la fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento da prendere in considerazione da parte del giudice nazionale quando valuta l’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce un diritto alla detrazione al destinatario di una fattura in un caso concreto. (v. punti 36, 37, 39, 41, 42, dispositivo 1) Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto. (v. punto 64, dispositivo 2) Causa C-643/11 LVK — 56 EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Varna) «Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell’IVA sulla fattura — Esigibilità — Sussistenza di un’operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell’emittente della fattura e del suo destinatario — Necessità» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta dovuta unicamente perché esposta nella fattura — Ambito di applicazione — Effettiva mancanza di un’operazione imponibile — Inclusione — Avviso di accertamento in rettifica — Portata
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 203)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Rispetto dei principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento — Diniego dovuto alla mancanza di un’effettiva realizzazione dell’operazione — Ammissibilità — Presupposti
[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 63, 167, 168, a), e 203] L’articolo 203 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto indicata da un soggetto in una fattura è dovuta dal medesimo indipendentemente dall’effettiva sussistenza di un’operazione imponibile.
Orbene, l’obbligo stabilito al suddetto articolo 203, che mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione previsto agli articoli 167 e segg. di tale direttiva, è limitato dalla possibilità, che dev’essere prevista dagli Stati membri nei loro ordinamenti giuridici interni, di rettificare le imposte indebitamente fatturate, qualora colui che ha emesso la fattura dimostri la sua buona fede o abbia completamente eliminato, in tempo utile, il rischio di perdita di gettito fiscale.
Inoltre, sempre che l’emittente di una fattura non faccia valere una delle ipotesi che consentono la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata, l’amministrazione tributaria non è tenuta, nell’ambito di una verifica fiscale su tale emittente, ad appurare se l’imposta sul valore aggiunto fatturata e dichiarata corrisponda ad operazioni imponibili effettivamente realizzate da tale emittente.
Lo stesso articolo 203 dev’essere interpretato nel senso che dal solo fatto che l’amministrazione tributaria non abbia rettificato, in un avviso di accertamento in rettifica inviato a colui che ha emesso tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non si può dedurre che detta amministrazione abbia riconosciuto che tale fattura corrispondeva ad un’effettiva operazione imponibile.
Tuttavia il diritto dell’Unione non esclude che l’amministrazione competente proceda ad una verifica dell’esistenza delle operazioni fatturate da parte di un soggetto passivo e che, se del caso, regolarizzi il debito fiscale risultante dalle dichiarazioni effettuate da parte del medesimo. Il risultato di una siffatta verifica costituisce, così come la dichiarazione ed il pagamento, da parte di colui che ha emesso la fattura, di un’imposta sul valore aggiunto fatturata, un elemento da prendere in considerazione da parte del giudice nazionale quando valuta l’esistenza di un’operazione imponibile che conferisce un diritto alla detrazione al destinatario di una fattura in un caso concreto.
(v. punti 36, 37, 39, 41, 42, dispositivo 1)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che gli articoli 167 e 168, lettera a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della parità di trattamento non ostano a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’imposta sul valore aggiunto dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata. Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto.
(v. punto 64, dispositivo 2)
IVA, Direttiva 2006/112/CE, Diritto alla detrazione, Diniego.
Causa C-285/11 Bonik EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, tenuto conto di evasioni e di irregolarità – Inammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178) Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Dato che il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla suddetta direttiva sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario. (v. punti 41-43, 45 e dispositivo) Causa C-285/11 Bonik EOOD contro Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna) «IVA — Direttiva 2006/112/CE — Diritto alla detrazione — Diniego» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 dicembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego a motivo della mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, tenuto conto di evasioni e di irregolarità — Inammissibilità — Limiti — Verifica incombente al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178) Gli articoli 2, 9, 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che venga negato ad un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa ad una cessione di beni con la motivazione che, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse a monte o a valle di tale cessione, quest’ultima deve considerarsi non effettivamente avvenuta, senza che sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa a monte o a valle nella catena di cessioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Dato che il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla suddetta direttiva sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’imposta sul valore aggiunto. Infatti, l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario. (v. punti 41-43, 45 e dispositivo)
Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto, Articoli 167, 168 e 185, Diritto alla detrazione, Rettifica delle detrazioni, Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno.
Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Attività economiche preparatorie – Inclusione (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale – Diritto alla detrazione (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Obiettivo (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187) Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente – Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati – Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati – Obbligo di rettifica – Insussistenza (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione. (v. punti 24-27) Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno. Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi. (v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1) V. il testo della decisione. (v. punti 38, 39) L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata. (v. punti 41, 42, dispositivo 2) Causa C-257/11 SC Gran Via Moineşti SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Administraţia Finanţelor Publice Bucureşti Sector 1 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bucureşti) «Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Articoli 167, 168 e 185 — Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Acquisto di un terreno e di fabbricati costruiti sul medesimo, al fine di demolire detti fabbricati e realizzare un progetto immobiliare su detto terreno» Massime — Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012 Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Attività economiche preparatorie — Inclusione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 9, § 1)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Acquisto di un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale — Diritto alla detrazione
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 167 e 168)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Obiettivo
(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. da 185 a 187)
Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — 18449 / Rettifica della detrazione operata inizialmente — Demolizione di fabbricati ai fini della realizzazione di un complesso residenziale al posto di detti fabbricati — Demolizione prevista a partire dal momento dell’acquisto dei fabbricati — Obbligo di rettifica — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 185) V. il testo della decisione.
(v. punti 24-27)
Gli articoli 167 e 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, una società che abbia acquistato un terreno e fabbricati costruiti su quest’ultimo, al fine della demolizione dei medesimi e della realizzazione di un complesso residenziale su detto terreno, ha il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati, poiché procedendo a detto acquisto, tale società svolge un’attività economica in quanto soggetto passivo e, a partire dal momento dell’acquisto del terreno e dei fabbricati di cui trattasi, ha manifestato la sua intenzione di demolire detti fabbricati per procedere alla realizzazione di un complesso residenziale su tale terreno.
Dato che detti fabbricati sono stati acquistati con il terreno su cui erano costruiti e che quest’ultimo continua ad essere impiegato dalla società ai fini delle sue operazioni imponibili, la sostituzione di costruzioni vetuste con fabbricati più moderni e, di conseguenza, l’impiego di questi ultimi per lo svolgimento di operazioni imponibili a valle non spezzano in alcun modo il legame diretto esistente tra l’acquisto a monte dei fabbricati in questione, da un lato, e le attività economiche realizzate successivamente dal soggetto passivo, dall’altro. L’acquisto di tali immobili, e la loro successiva distruzione al fine di realizzare nuovi fabbricati più moderni, possono essere pertanto considerati come una sequenza di operazioni legate tra loro, aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni imponibili, al pari dell’acquisto di immobili nuovi e dell’impiego diretto di questi.
(v. punti 31-33, 35, 36, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 38, 39)
L’articolo 185 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la demolizione di fabbricati, acquistati con il terreno su cui sono stati costruiti, effettuata al fine di realizzare un complesso residenziale al posto di detti fabbricati, non costituisce un mutamento ai sensi di detto articolo 185, paragrafo 1, in quanto tale demolizione era prevista al momento dell’acquisto di tali fabbricati e non comporta dunque un obbligo di rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di detti fabbricati inizialmente operata.
(v. punti 41, 42, dispositivo 2)