Documents - 4 citing "Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Article 70"

Rinvio pregiudiziale, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Ottava direttiva 79/1072/CEE, Direttiva 2006/112/CE, Soggetto passivo residente in un altro Stato membro, Rimborso dell’IVA sui beni importati, Presupposti, Elementi oggettivi che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche, Rischio serio di mancata realizzazione dell’operazione che aveva giustificato l’importazione.
Causa C-441/16 SMS group GmbH contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) «Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Direttiva 2006/112/CE – Soggetto passivo residente in un altro Stato membro – Rimborso dell’IVA sui beni importati – Presupposti – Elementi oggettivi che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche – Rischio serio di mancata realizzazione dell’operazione che aveva giustificato l’importazione» Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell’imposta ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese – Sospensione dell’esecuzione di un contratto di importazione di beni – Mancato avvenimento dell’operazione alla quale tali beni erano destinati – Assenza di prova della circolazione successiva dei suddetti beni – Diniego del diritto al rimborso – Inammissibilità (Direttive del Consiglio 79/1072 e 2006/112, art. 170) L’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, letta in combinato disposto con l’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a titolo dell’importazione di beni in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui, al momento dell’importazione, l’esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato e importato i suddetti beni era sospesa, l’operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è infine stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione. Infatti, da una giurisprudenza costante della Corte discende che, in assenza di circostanze fraudolente o abusive, e con riserva di eventuali rettifiche conformemente alle condizioni previste dalla direttiva IVA, il diritto al rimborso, una volta sorto, rimane acquisito (v., per analogia, sentenza del 22 marzo 2012, Klub,C 153/11, EU:C:2012:163, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Più in particolare, qualora il soggetto passivo non abbia potuto utilizzare i beni che hanno dato luogo al rimborso nell’ambito dell’operazione presa in considerazione a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il diritto al rimborso resta acquisito poiché, in un caso del genere, non sussiste alcun rischio di frodi o di abusi che possa giustificare il rifiuto del rimborso (v., per analogia, sentenza del 22 marzo 2012, Klub,C 153/11, EU:C:2012:163, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). (v. punti 55, 56, 58 e dispositivo)
Rinvio pregiudiziale, Codice doganale comunitario, Regolamento (CEE) n. 2913/92, Articoli 94, paragrafo 1, e 96, Regime del transito comunitario esterno, Responsabilità dell’obbligato principale, Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1, Nascita dell’obbligazione doganale, Sottrazione al controllo doganale, Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale, Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore, Articolo 213, Pagamento in solido dell’obbligazione doganale, Direttiva 2006/112/CE, Imposta sul valore aggiunto (IVA), Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71, Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta, Articoli 201, 202 e 205, Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione, Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato.
Causa C-154/16 «Latvijas Dzelzceļš» VAS contro Valsts ieņēmumu dienests (domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments) «Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 94, paragrafo 1, e 96 – Regime del transito comunitario esterno – Responsabilità dell’obbligato principale – Articoli 203, 204 e 206, paragrafo 1 – Nascita dell’obbligazione doganale – Sottrazione al controllo doganale – Inadempimento di uno degli obblighi derivanti dall’utilizzazione di un regime doganale – Distruzione totale o perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore – Articolo 213 – Pagamento in solido dell’obbligazione doganale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Articolo 2, paragrafo 1, e articoli 70 e 71 – Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta – Articoli 201, 202 e 205 – Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta – Constatazione della mancanza di merce da parte dell’ufficio doganale di destinazione – Dispositivo di scarico inferiore del carro cisterna non chiuso correttamente o danneggiato» Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 maggio 2017 Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale all’importazione a seguito della sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, art. 203, § 1) Unione doganale–Nascita di un’obbligazione doganale a seguito dell’inadempienza di uno degli obblighi collegati al regime del transito esterno–Portata–Merce vincolata al regime del transito comunitario–Mancata presentazione del volume totale di detta merce all’ufficio doganale a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile di una parte di tale merce–Inclusione–Presupposti–Assenza di forza maggiore o caso fortuito–Verifica incombente al giudice nazionale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 204, § 1, a), e 206, § 1] Armonizzazione delle normative fiscali–Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto–Fatto generatore ed esigibilità dell’imposta–Importazioni di beni–Distruzione totale o perdita irrimediabile di una parte di una merce vincolata al regime del transito comunitario–Assimilazione allo svincolo della merce da tale regime–Insussistenza [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, d), 70 e 71] Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dello spedizioniere–Obbligato principale responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2 e 204, §§ 1, a), e 3] Unione doganale–Regime di transito esterno–Obbligo di presentare in dogana merci intatte all’ufficio doganale di destinazione–Inosservanza di tale obbligo da parte dell’obbligato principale e dello spedizioniere delle merci–Obbligato principale e spedizioniere parallelamente responsabili dell’obbligazione doganale–Obbligo dell’autorità doganale di uno Stato membro di attivare la responsabilità in solido dello spedizioniere–Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, artt. 96, §§ 1, a), e 2, 204, § 1, e 213] L’articolo 203, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non sia stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime, a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce. Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale è giustificata quando la scomparsa della merce presenta un rischio che la stessa sia immessa, senza essere sdoganata, nel circuito economico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2005, Honeywell Aerospace, C-300/03, EU:C:2005:43, punto 20, nonché del 15 maggio 2014, X, C-480/12, EU:C:2014:329, punti 35 e 36). Orbene, tali ipotesi non ricorre nel caso della scomparsa di una merce dovuta alla sua distruzione totale o alla sua perdita irrimediabile, definita, quest’ultima, ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, secondo comma, del codice doganale, come l’impossibilità per chiunque di utilizzare la merce, in caso di perdita di un liquido, quale il solvente del procedimento principale, da una cisterna durante il trasporto dello stesso. Infatti, una merce non più esistente o inutilizzabile da chiunque non può, per questo solo motivo, essere immessa nel circuito economico dell’Unione. (v. punti 48-50, dispositivo 1) L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno non è stato presentato all’ufficio doganale di destinazione previsto nell’ambito di tale regime a causa della distruzione totale o della perdita irrimediabile, adeguatamente dimostrata, di una parte di tale merce, detta situazione, che costituisce inadempienza di uno degli obblighi collegati a tale regime, ossia quello di presentare una merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, fa sorgere, in linea di principio, un’obbligazione doganale all’importazione per la parte della merce che non è stata presentata a tale ufficio. Spetta al giudice nazionale verificare se una circostanza quale il danneggiamento di un dispositivo di scarico soddisfi, nel caso di specie, i criteri che caratterizzano le nozioni di «forza maggiore» e di «caso fortuito», ai sensi dell’articolo 206, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, ossia se risulti anomala per un operatore attivo nell’ambito del trasporto delle sostanze liquide e estranea a quest’ultimo, e se le sue conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. Nell’ambito di tale verifica, detto giudice deve in particolare prendere in considerazione il rispetto, da parte degli operatori come l’obbligato principale e lo spedizioniere, delle norme e dei requisiti in vigore relativamente allo stato tecnico delle cisterne e alla sicurezza del trasporto di sostanze liquidi quali un solvente. (v. punto 65, dispositivo 2) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché gli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che tale imposta non è dovuta per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno. Da tali disposizioni risulta che la distruzione totale o la perdita irrimediabile di una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno possono far sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA soltanto quando possono essere assimilate allo svincolo di una tale merce da detto regime. A tal riguardo, si deve osservare che l’IVA, essendo per sua natura un’imposta sul consumo, si applica ai beni e ai servizi che entrano nel circuito economico dell’Unione e possono essere oggetto di consumo (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, Tulică e Plavoşin, C-249/12 e C-250/12, EU:C:2013:722, punto 35, nonché del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C-226/14 e C-228/14, EU:C:2016:405, punto 65). Pertanto, lo svincolo di una merce dal regime del transito comunitario esterno, che fa sorgere il fatto generatore e l’esigibilità dell’IVA, deve essere inteso come finalizzato all’immissione di tale merce nel circuito economico dell’Unione, il che è escluso nel caso di una merce inesistente o inutilizzabile per chiunque (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2010, Dansk Transport og Logistik, C-230/08, EU:C:2010:231, punti 93 e 96). Di conseguenza, una merce totalmente distrutta o irrimediabilmente persa mentre era vincolata al regime del transito comunitario esterno, poiché non può essere ammessa nel circuito economico dell’Unione e, pertanto, svincolata da tale regime, non può essere considerata «importata», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA, né può essere assoggettata all’IVA a tale titolo. (v. punti 68-72, dispositivo 3) Il combinato disposto dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che l’obbligato principale è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale sorta relativamente a una merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti in virtù dell’articolo 96, paragrafo 2, di tale regolamento, segnatamente quella di presentare tale merce intatta all’ufficio doganale di destinazione, nel termine fissato. (v. punto 82, dispositivo 4) L’articolo 96, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, nonché l’articolo 213 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, devono essere interpretati nel senso che l’autorità doganale di uno Stato membro non è obbligata ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere che, parallelamente all’obbligato principale, deve essere considerato responsabile dell’obbligazione doganale. A tal riguardo, la Corte ha precisato che il meccanismo della solidarietà previsto all’articolo 213 di tale codice costituisce uno strumento giuridico supplementare messo a disposizione delle autorità nazionali al fine di rafforzare l’efficacia della loro azione in materia di recupero dell’obbligazione doganale e di tutela delle risorse proprie dell’Unione (sentenza del 17 febbraio 2011, Berel e a., C-78/10, EU:C:2011:93, punto 48). (v. punti 88, 91, dispositivo 5)