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citing "Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme - Article 7"
Atto di adesione all’Unione europea, Unione doganale, Misure transitorie, Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali, Merce che, alla data di adesione della Repubblica di Lettonia, era in fase di trasporto nella Comunità allargata, Formalità di esportazione, Dazi all’importazione, IVA.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Unione doganale — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Atto di adesione del 2003 (Atto di adesione del 2003, allegato IV, capitolo 5, punto 1; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 448) 2. Unione doganale — Immissione in libera pratica con esenzione dai dazi doganali — Atto di adesione del 2003 (Atto di adesione del 2003, allegato IV, capitolo 5, punto 1; regolamento del Consiglio n. 2913/92; regolamento della Commissione n. 2454/93) 3. Unione doganale — Dazi all’importazione — Portata — Imposta sul valore aggiunto [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 4, n. 10; direttiva del Consiglio n. 77/388, artt. 2, n. 2, 11, parte B, n. 3, lett. a), e 21, n. 2] Massima 1. Dal momento in cui le merci sono in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca si applica il regime previsto al capo 5, n. 1, dell’allegato IV del summenzionato atto di adesione, con esclusione degli altri regimi doganali. Ne risulta che, in una situazione del genere, essendo il regime previsto al capo 5, n. 1, dell’allegato IV del citato atto di adesione esaustivo, l’art. 448 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, concernente le procedure semplificate proprie del trasporto per mare fra gli Stati membri, nell’ambito del regime di transito comunitario, non è applicabile. Di conseguenza, e anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico, gli atti previsti all’art. 448 del regolamento d’applicazione n. 2454/93 non possono sostituirsi alle formalità di esportazione contemplate al capo 5, n. 1, dell’allegato IV di detto atto di adesione. Pertanto, al fine di verificare se le formalità di esportazione ivi stabilite al capo 5, punto 1, dell’allegato IV di detto atto di adesione siano state rispettate, è irrilevante sapere se gli atti previsti all’art. 448 del regolamento n. 2454/93 siano stati compiuti, anche qualora sia stato predisposto un manifesto di carico. (v. punti 32-35, dispositivo 1) 2. Il regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, e il regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, sono applicabili nei nuovi Stati membri a partire dal 1° maggio 2004, senza che si possa invocare il beneficio del regime di cui al capo 5, n. 1, dell’allegato IV dell’atto di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allorché le formalità di esportazione ivi stabilite non sono state rispettate relativamente a merci in fase di trasporto nella Comunità allargata alla data di adesione di detti nuovi Stati membri all’Unione europea. (v. punto 41, dispositivo 2) 3. L’art. 4, n. 10, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 82/97, deve essere interpretato nel senso che i dazi all’importazione non includono l’imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l’importazione di beni. Peraltro, siccome l’imposta sul valore aggiunto è dovuta quando la merce è importata, l’obbligo di versare tale imposta incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione. (v. punti 47, 49, 52, dispositivo 3-4)
Codice doganale comunitario, Artt. 202, 215, nn. 1 e 3, 217, n. 1, e 233, primo comma, lett. d), Nozione di merci "sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate", Regolamento di applicazione del codice doganale, Art. 867 bis, Direttiva 92/12/CEE, Artt. 5, nn. 1 e 2, 6, 7, n. 1, 8 e 9, Sesta direttiva IVA, Artt. 7, 10, n. 3, e 16, n. 1, Introduzione irregolare di merci -Trasporto di merci accompagnate da un carnet TIR, Sequestro e distruzione, Determinazione dello Stato membro in cui sorge l’obbligazione doganale e diventano esigibili i diritti di accisa, nonché l’IVA, Estinzione delle obbligazioni doganali e tributarie.
Parole chiave Massima Parole chiave 1. Unione doganale — Estinzione dell’obbligazione doganale — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate — Nozione — Merci trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario e contemporaneamente o successivamente distrutte — Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 233, primo comma, lett. d)] 2. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accisa — Direttiva 92/12 — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte — Mancato verificarsi del fatto generatore dell’accisa — Merci sequestrate dopo la loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente distrutte — Verificarsi del fatto generatore dell’accisa ed esigibilità dell’accisa [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 84, n. 1, lett. a), e 98; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 867 bis; direttiva del Consiglio 92/12, artt. 5, nn. 1, terzo comma, e 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c)] 3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Imposta all’importazione — Merci sequestrate all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte — Mancato verificarsi del fatto generatore dell’imposta — Merci sequestrate dopo la loro introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente distrutte — Verificarsi del fatto generatore dell’imposta ed esigibilità dell’imposta [Regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 867 bis; direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, punto 2, 7, 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, titolo B, lett. c)] 4. Unione doganale — Obbligazione doganale — Imposta sul valore aggiunto — Accisa — Direttiva 92/12 — Stato membro competente per la riscossione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217; direttive del Consiglio 77/388, artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, e 92/12, artt. 6, n. 1, e 7, n. 1) Massima 1. Le situazioni nelle quali le merci che vengono trattenute all’atto della loro introduzione nel territorio doganale comunitario dalle autorità doganali e tributarie locali nella zona nella quale si trova il primo ufficio doganale situato alla frontiera esterna della Comunità e che vengono contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità, dopo essere rimaste sempre in loro possesso, rientrano nella nozione di merci «sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate» di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, nella versione modificata dal regolamento n. 955/1999, con la conseguenza che l’obbligazione doganale si estingue in forza di tale disposizione. (v. punto 66, dispositivo 1) 2. Gli artt. 5, n. 1, terzo comma, e 6, n. 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che merci sequestrate da autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente distrutte da tali autorità, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa non sorge nei loro confronti. Le merci sequestrate dopo la loro irregolare introduzione in tale territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle dette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, non debbono considerarsi «in sospensione dei diritti di accisa», ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5, n. 2, primo comma, e 6, n. 1, lett. c), della detta direttiva nonché degli artt. 84, n. 1, lett. a), e 98 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 955/99, e dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, con la conseguenza che il fatto generatore dell’accisa su tali merci si verifica e quindi diventa esigibile l’accisa sulle medesime. (v. punto 86, dispositivo 2) 3. Gli artt. 2, punto 2, 7 e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che le merci sequestrate dalle autorità doganali e tributarie locali all’atto della loro introduzione nel territorio della Comunità e contemporaneamente o successivamente da esse distrutte, senza aver mai cessato di essere in loro possesso, debbono considerarsi non importate nella Comunità, con la conseguenza che nei loro confronti non si è verificato il fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto e tale imposta non diventa pertanto esigibile. Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 10, n. 3, secondo comma, e 16, n. 1, parte B, lett. c), della detta direttiva nonché dell’art. 867 bis del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1662/1999, debbono essere interpretati nel senso che, per le merci sequestrate dalle dette autorità dopo la loro irregolare introduzione nel detto territorio, cioè a partire dal momento in cui hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato all’interno del detto territorio, e contemporaneamente o successivamente distrutte dalle predette autorità senza aver mai cessato di essere in loro possesso, il fatto generatore dell’imposta sul valore aggiunto si verifica e tale imposta diventa esigibile anche se le merci di cui trattasi vengono successivamente assoggettate ad un regime doganale. (v. punto 99, dispositivo 3) 4. Gli artt. 202, 215, nn. 1 e 3, e 217 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 955/1999, nonché gli artt. 7, n. 2, e 10, n. 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 1999/85, devono essere interpretati nel senso che sono le autorità dello Stato membro situato alla frontiera esterna della Comunità attraverso la quale sono state irregolarmente introdotte merci nel territorio doganale comunitario ad avere la competenza a riscuotere l’obbligazione doganale e l’imposta sul valore aggiunto, e ciò anche se tali merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e quindi sequestrate. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 96/99, devono essere interpretati nel senso che le autorità di quest’ultimo Stato membro sono competenti a riscuotere i diritti di accisa, sempreché tali merci siano detenute a fini commerciali. Spetta al giudice nazionale stabilire se tale condizione sia soddisfatta nella causa per la quale è stato adito. (v. punto 116, dispositivo 4)
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