regime del margine, natura dei beni, esenzione, riparazione, oggetti d'arte, inversione contabile, cessioni imponibili, oro da investimento, territorio dello Stato, rivendita
Sicché, ove l'impresa acquirente operi esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolga attività di commercializzazione di gioielli, l'imposta sugli acquisti di rottami d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione per il recupero del materiale prezioso contenuto, soggiace alla procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del D. P. R. n. 633 del 1972 (il cosiddetto reverse charge appunto), procedura che non è facoltativa, ma risulta dunque essere obbligatoria. In altre parole, si deve distinguere tra vendita da parte del- «Compro oro», con cessione al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione. Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio. Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato. Il “compro oro” che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la ratio suindicata. Siffatte risultanze escludono che potesse e possa farsi applicazione del regime del margine, la cui applicazione sarebbe stata possibile solo ove si fosse concretamente accertato, tramite verifica fiscale presso la fonderia cessionaria, il concreto utilizzo e destinazione dei beni, al di là della qualificazione merceologica indicata nelle fatture dalla cedente. La destinazione del prezioso al processo di lavorazione; da parte del cessionario è dunque condizione essenziale, nonché unica circostanza che consente di assimilare l'acquisto di oro “usato” a quello di oro “industriale”, soggetto, ex art. 17, comma 5 del D. P. R. n. 633/1972, al meccanismo del reverse charge, non rilevando a tal fine la natura dei beni sottoposti a lavorazione e trasformazione, potendo riguardare non solo rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di “oro usato”, a prescindere dalle condizioni in cui si trova. Se ne deduce che - in materia di applicabilità del regime di reverse charge alle cessioni di oro, usato - si deve aver riguardo alla destinazione finale dell'oggetto venduto...nonché vall’attività del soggetto cessionario, che deve essere o esclusivamente finalizzata al processo di fusione e affinazione chimica del materiale prezioso e non anche alla commercializzazione dell'usato. Laddove è dimostrato che l’attività consiste nell'acquisto’ di oggetti preziosi usati da privati cittadini e nella successiva rivendita direttamente alle fonderie specializzate nel recupero di metalli preziosi, il cedente diviene soggetto obbligato ad emettere la relativa fattura di cessione ai sensi e per gli effetti del citato art. 17.
contribuente, prescrizione, socio accomandatario, notifica della cartella di pagamento, tributi erariali, tributi locali
In tema di prescrizione, la Corte di Cassazione SS. UU con sentenza n. 23397/2016, pur trattando di crediti di natura previdenziale, ha stabilito un principio di carattere generale che è quello di far riferimento al termine sostanziale per ogni singolo tributo, e che la ”’conversione con effetto novativo” del termine di prescrizione ex art.2953 cod. civ. attenga soltanto al “giudicato giurisdizionale”, ipotesi che, nella fattispecie, non ricorre in quanto il ruolo esecutivo e le conseguenti cartelle di pagamento sono atti amministrativi. Da ciò consegue che, in linea di principio, la prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 cod. civ. sl applichi ai tributi erariali (ad es. IRPEF, IRAP e IVA), in cui la prescrizione si calcola dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente.
diritto alla detrazione, formazione professionale, esenzione, servizi di formazione, requisiti soggetti, istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni
Coinvolgendo finanziamenti pubblici e risultando soggetta al controllo di un organismo di diritto pubblico, 1’ A va correttamente qualificato quale ente di formazione riconosciuto da pubblica amministrazione. Da ciò l’esenzione IVA e la correttezza della ripresa dell’Ufficio.
regime del margine, cessioni di beni, beni mobili, riparazione, prezzo di vendita, inversione contabile, cessioni imponibili, oro da investimento, soggetto passivo, territorio dello Stato, fattura, frode fiscale, oggetti preziosi usati, rivendita, soggetto obbligato, acquisto dei beni, contabilità
In altre parole, si deve distinguere tra vendita da parte del «Compro oro», con cessione al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione. Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio. Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato. Il “compro oro” che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la ratio suindicata. Lo scopo del reverse charge è, infatti, impedire la detrazione dell'IVA sugli acquisti e combattere le frodi “carosello”, evitando che l'acquirente detragga l'imposta anche in mancanza di versamento da parte del fornitore; e ciò proprio sulla base delle fatture emesse dalla società contribuente.
gestione, dichiarazione IVA, operazioni esenti, possessori degli apparecchi, esercenti/detentori dei locali, slot-machines, prestazioni di servizi, direttiva 112/ 2006/Ce, giochi d'azzardo
Occorre premettere che la decisione dell'odierna controversia presuppone la soluzione della annosa questione relativa alla corretta interpretazione ed alla portata applicativa dell’esenzione dall’Iva di cui all'articolo 10, comma 1, n. 6) del D. P. R. n.633/1972. E° solo il caso di ricordare che, secondo il costante inditizzo giurisprudenziale (ctr. Cass. n.15407/2017; n.4333/2016; n.2925/2013; n.5933/2013), le norme che stabiliscono esenizioni o agevolazioni in materia fiscale sono di stretta Interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicché nom vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o alPinterpretazione estensiva della norma oltre i casi e ie condizioni dalle stesse espressamente considerati. Ebbene, con la citata sentenza la Suprema Corte ha statuito che nell’ambito delle Operazioni di raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento (slot-machines) l'esenzione riguarda i rapporti intercorrenti tra concessionario e possessore-gestore degli apparecchi e tra concessionario e titolare dei locali ove gli. stessi sono installati (esercente), ma non le operazioni poste in essere tra gestore ed esercente, in quanto esulanti da quelle relative alla raccolta delle giocate rese al concessionario.
operazioni imponibili, sanzione amministrativa, fattura, pagamento dell'imposta, inversione contabile, operazioni intracomunitarie, competenza territoriale, domicilio fiscale, esercizio di imprese, acquisti di beni, diritto alla detrazione, base imponibile, Amministrazione doganale
Recita l'art. 6, co. 9-bis, d. lgs. n. 471 del 1997 (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 455, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dai DD MM 2008):"E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Sulla questione relativa alla competenza territoriale degli Uffici Doganali si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5167 del 1° marzo 2013, che confermando quanto già sancito dalla stessa Suprema Corte con le sentenze n. 14786 e seguenti del 5 luglio 2011, ha ribadito “non è corretto sostenere che la legislazione nazionale in materia doganale prevede solo una competenza per materia e non attribuisce alcuna importanza alla competenza per territorio”.
gestione, dichiarazione IVA, operazioni esenti, possessori degli apparecchi, esercenti/detentori dei locali, slot-machines, prestazioni di servizi, direttiva 112/ 2006/Ce, giochi d'azzardo
Occorre premettere che la decisione dell'odierna controversia presuppone la soluzione della annosa questione relativa alla corretta interpretazione ed alla portata applicativa dell’esenzione dall’Iva di cui all'articolo 10, comma 1, n. 6) del D. P. R. n.633/1972. E° solo il caso di ricordare che, secondo il costante inditizzo giurisprudenziale (ctr. Cass. n.15407/2017; n.4333/2016; n.2925/2013; n.5933/2013), le norme che stabiliscono esenizioni o agevolazioni in materia fiscale sono di stretta Interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, sicché nom vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o alPinterpretazione estensiva della norma oltre i casi e ie condizioni dalle stesse espressamente considerati.
attività istituzionale, concessionario, ente locale, acquisto dei beni, rimborso effettuato, applicazione IVA, cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro
Si tratta di una obbligazione ex lege che esula del corrispettivo della concessione, che è invece costituito da un canone, e deve pertanto configurarsi come-semplice rimborso effettuato al CDA delle rate di mutuo che il Concessionario è costretto ad accollarsi, da attuare anche nelle forme dell’accollo interno, senza necessità di comunicazione al mutuante. In quanto frutto di una previsione dettata direttamente dalla legge, la menzione di tale onere nella convenzione non è certo in grado di mutarne la natura e di trasformarlo in una componente del rapporto negoziale. Ne consegue che i versamenti effettuati dal Concessionario al CDA non possono essere intesi come corrispettivi e devono essere ritenuti delle mere cessioni di danaro come tali escluse dall’applicazione IVA ai-sensi dell’art.2 DPR n.633/72, laddove appunto afferma che non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro.
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