Documents - 11 citing "LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289"

contribuente, enti non commerciali, associazioni sportive dilettantistiche, regimi fiscali, pagamento di corrispettivi specifici, scrittura privata autenticata o registrata, associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina
Sicché, la prevalenza della natura dell'intrattenimento dei ragazzi - sia pure sotto forme di gioco, di riposo, di pranzo e di svago- fa venir meno la natura prettamente"sportiva istituzionale" propria della società ricorrente, che proprio nel periodo in cui sono chiuse le scuole, offre questo servizio in concorrenza con altre strutture similari presenti sul mercato». [...] L’adesione ai regimi fiscali sanciti dal TUIR in materia di enti non commerciali impone ai soggetti destinatari il rispetto di determinati requisiti nonché il rispetto di ben precisi obblighi, al venir meno dei quali cessano le previste agevolazioni fiscali. Inoltre, il regime di esenzione di tassazione delle attività esercitate nei confronti degli associati/soci che rientrano tra i fini istituzionali perseguiti delle associazioni/società, si applica solo quando l’ente non abbia effettivamente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell’art. 73, comma I, lett. a), del TUIR. [...] La disposizione citata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, compresi i “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, in favore di enti associativi con particolari finalita. Per beneficiare di detta norma agevolativa le societa sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie di cui al citato art. 90 della legge n. 289 del 2002, con quelle previste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR. Ai fini IRES, l’attività posta in essere dagli enti associativi va opportunamente differenziata in attività esterna (nei confronti di terzi, la quale rimane al di fuori della sfera applicativa dell’ art. 148 del TUIR ed assume generalmente qualificazione commerciale) e attività interna (nei confronti degli associati, che se svolta in conformità alle finalità istituzionali è qualificabile come non rilevante ai fini IRES a meno che, a fronte di essa, non siano percepiti corrispettivi specifici che danno diritto a prestazioni ulteriori rispetto a quelle correlate al pagamento della quota associativa). In ogni caso, nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche trova applicazione l’ulteriore agevolazione prevista dal comma 3 dello stesso art. 148 (una disposizione analoga ai fini IVA è contenuta nell’art. 4, comma 4, del DPR 633/72) secondo cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati, partecipanti, iscritti o nei confronti di altre associazioni che svolgono identica attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale. Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione è però necessario che le associazioni/società sportive dilettantistiche accolgano nei propri statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, i seguenti contenuti obbligatori ai sensi dell’ art. 90 L. 289/2002: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto dei principi di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica e per l’avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.[...]
imprenditore, AVVISO DI ACCERTAMENTO, l’anti economicità della spesa, fattura, prestazioni pubblicitarie, restituzione di somme, del rapporto ricavi/sovvenzione, associazioni sportive dilettantistiche, detrazioni
In buona sostanza la funzione pubblicitaria, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici e dall’ufficio, risulta aver svolto efficacia e ciò può costituire un principio che, unito ad altri elementi valutativi, come nella fattispecie, possa corroborare il convincimento del collegio giudicante circa l’avvenuta e reale esistenza della sponsorizzazione per cui è causa. Quando una spesa sia di entità del tutto irragionevole si può pensare che essa sia realmente riferibile a private esigenze dell’imprenditore e non già ai bisogni dell’impresa, e sia perciò non inerente all’attività esercitata. Si tratta però di una valutazione soggettiva, che deve essere ispirata alla massima prudenza, poiché rischia di sovrapporsi illegittimamente alle scelte dell’imprenditore. Questi dati fondamentali non possono essere interamente: sovvertiti dalla mera valutazione quantitativa del rapporto ricavi/sovvenzione, il cui peso ai fini del giudizio sull’inerenza deve limitarsi alla dimensione indiziaria e non può da solo motivare il giudizio di non inerenza, quando non sia accompagnato da altri concordanti indizi che nel caso di specie non vi sono. Non è quindi possibile sanzionare in sede tributaria una condotta dell’imprenditore/contribuente che può essere giudicata finanziariamente avventata o eccessivamente generosa o addirittura venata di prodigalità, ma resta comunque in relazione logica ed economica con l’attività esercitata.
spesa, imprenditore, pubblicità, sponsorizzazione, inerenza della spesa
Tali oggettivi elementi nella fattispecie non possono che corroborare il convincimento del collegio giudicante circa l’avvenuta e reale esistenza della sponsorizzazione per cui è causa. Quando una spesa sia di entità irragionevole si può pensare che essa sia realmente riferibile a private esigenze dell’imprenditore e non già ai bisogni dell’impresa, e sia perciò non inerente all’attività esercitata. Si tratta però di una valutazione soggettiva, che deve essere ispirata alla massima prudenza, poiché rischia di sovrapporsi illegittimamente alle scelte dell’imprenditore. Questi dati fondamentali non possono essere interamente sovvertiti dalla mera valutazione quantitativa, il cui peso ai fini del giudizio sull’inerenza deve limitarsi alla dimensione indiziaria e non può da solo motivare il giudizio di non inerenza, quando non sia accompagnato da altri concordanti indizi che nel caso di specie non vi sono. Non è quindi possibile sanzionare in sede tributaria una condotta dell’imprenditore che può essere giudicata finanziariamente avventata o eccessivamente generosa o troppo ottimistica, ma resta comunque in relazione logica ed economica con l’attività dell’impresa.
associazioni sportive dilettantistiche, sponsorizzazione, contabilità, partecipazione, regime fiscale, fattura
Ciò non equivale - come sostenuto dall’appellante - a trarre conseguenze dal sindacato sul merito della scelta imprenditoriale, all'evidenza precluso, bensì a valorizzare una sintomatica ed illuminante discrasia. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, va evidenziato che il dettagliato esame dei conti correnti intestati alle associazioni ha evidenziato molteplici flussi finanziari caratterizzati sia da versamenti effettuati dalle tre associazioni “minori” a favore della ASD ST per l’importo complessivo di € 201.000 sia da bonifici di quest'ultima in favore di A2 e G. Operazioni, queste, asseritamente riferibili ai contratti stipulati in pari data tra la ASD ST e ciascuna delle tre ASD minori qualificati come “promessa di partecipazione spesa”. Tuttavia, tenuto conto della mancata partecipazione ai campionati di queste ultime - per quanto in precedenza evidenziato - e, quindi, dell'assenza di costi riferibili a spese per “allenamenti svolti” o “utilizzo di atleti" non può che convenirsi con l'Ufficio nella valutazione di tali pattuizioni come strumenti artatamente predisposti per giustificare scambi di denaro tra le parti non preventivamente quantificati (sotto forma di partecipazione alle spese di ASD ST in un importo fisso oltre un contributo a forfait variabile salvo la restituzione da parte della beneficiata di somme risultate a consuntivo eccessive o non pertinenti). [...] Peraltro, le operazioni in parola risultano eseguite prevalentemente mediante prelievo di ingenti importi in contanti privi di causale (in violazione dell' art. 37 comma 5 della Legge nr. 342/00 ) ed in date coincidenti. [...] Quanto precede vale a legittimare pienamente l'operato dell'Ufficio anche in relazione all'invocata detraibilità dell’iva per le operazioni soggettivamente inesistenti. Consegue il rigetto del gravame e l'integrale conferma della decisione.[...]
dichiarazioni, operazioni imponibili, contribuente, dividendi, riserve, censura, accertamento induttivo
E però è di contro evidente che una previsione esplicita secondo cui “la società non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi” non costituisce, nella sua precisa e consapevole articolazione, un refuso; né la possibilità di distribuire dividendi è esclusa dalla norma che vieta la divisione dei “proventi delle attività sociali” o da quella che prevede la costituzione di riserve. Similmente, in relazione al secondo motivo di censura, la destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento della società prima al rimborso delle quote di capitale versate dai soci e poi a “finalità sportive” confligge, come hanno osservato i primi Giudici senza ricevere specifica replica, con la norma dell' art. 90, co. 2, L.289/2002, che vincola alla destinazione a fini sportivi il patrimonio lordo e non quello netto. [...] Va insomma ribadito che lo statuto della società non contiene in forma univoca ed espressa tutte le indispensabili clausole alle quali è per legge subordinato il riconoscimento del regime agevolativo. [...] Né può sostenersi, con l’appellante, che non debbano essere calcolate le entrate classificate come “iscrizioni” dei soci, poiché esse si riferiscono pacificamente non già alle “quote” sociali, ma agli specifici corrispettivi incassati per l'utilizzazione riservata dei campi, sì come prestazione ulteriore e diversa rispetto al godimento dei servizi offerti dalla organizzazione a tutti i soci in quanto tali.[...]
pubblicità, contribuente, anni successivi, spesa, imprenditore, associazioni sportive dilettantistiche, detrazioni, sponsorizzazione
Quando una spesa sia di entità del tutto irragionevole si può pensare che essa sia realmente riferibile a private esigenze dell’imprenditore e non già ai bisogni dell'impresa, e sia perciò non inerente all'attività esercitata. Si tratta però di una valutazione soggettiva, che deve essere ispirata alla massima prudenza, poiché rischia di sovrapporsi illegittimamente alle scelte dell'imprenditore. [...] Questi dati fondamentali non possono essere interamente sovvertiti dalla mera valutazione quantitativa del rapporto ricavi/sovvenzione, il cui peso ai fini del giudizio sull’inerenza deve limitarsi alla dimensione indiziaria e non può da solo motivare il giudizio di non inerenza, quando non sia accompagnato da altri concordanti indizi che nel caso di specie non vi sono. Non è quindi possibile sanzionare in sede tributaria una condotta dell’imprenditore/contribuente che può essere giudicata finanziariamente avventata o eccessivamente generosa o addirittura venata di prodigalità, ma resta comunque in relazione logica ed economica con l’attività esercitata. [...] Le più recenti pronunce sembrano infatti delineare, attorno a questa norma, una presunzione assoluta di deducibilità, a patto che siano rispettate le condizioni formali dettate dalla legge. [...] Conseguentemente, non vi sono sufficienti motivi per giustificare gli atti di accertamento impugnati.[...]
sponsorizzazione, studi di settore, risultanze contabili, prestazioni pubblicitarie, reddito, pubblicità, associazioni sportive dilettantistiche
La suddetta norma introduce una presunzione legale che qualifica le erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche come spese di pubblicità, nel limite quantitativo posto dalla norma, la quale può essere superata solo in presenza di un apparato probatorio chiaro e netto che dimostri la natura non genuina dell’erogazione, il mancato svolgimento della prestazione in favore del soggetto erogante, l’utilizzo abusivo del vantaggio fiscale. Nulla di ciò risulta nella specie, non essendo messa in discussione la effettività dei pagamenti, non essendo contestata la effettuazione e la complessità della erogazione pubblicitaria in favore della ditta individuale, risultando anche, a riprova dell’effetto utile apportato dalla pubblicità, un incremento di fatturato della ditta medesima; né d’altra parte può escludersi la deduzione delle spese sol perché trattasi di operatore economico che storicamente ha lavorato per unico committente, ben potendo aver credito la tesi della volontà di uscire da. tale tipo di struttura economica e aprirsi al mercato. Non può quindi dirsi vinta la presunzione legale posta dalla norma Richiamata.[...]
sponsorizzazione, controversie, associazioni sportive dilettantistiche, spesa, pubblicità, irrogazione delle sanzioni
In tema di componenti reddituali negativi, è bene evidenziare che l'onere della prova in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dall' art. 109 del TUIR (inerenza), incombe sul contribuente che ha sostenuto la spesa. [...] La spesa di sponsorizzazione per essere deducibile deve, quindi, per le caratteristiche dello sponsor e del soggetto sponsorizzato, essere in grado di stabilire oggettivamente un legame logico tra l’attività dell’azienda sponsorizzante e la promozione dedotta. Legame logico che, come ritenuto anche dalla Cassazione, costituisce proprio la linea di confine tra le sponsorizzazioni deducibili e le mere erogazioni liberali, che, in quanto tali, sono estranee all’attività di impresa. [...] Comportamenti palesemente antieconomici, quali quelli posti in essere dalla società, al di fuori di ogni logica di mercato, devono essere considerati sintomatici di finalità extra imprenditoriali, in particolare, di indebita sottrazione di materia imponibile senza valide motivazioni. Spese, quali quelle di pubblicità e sponsorizzazione, devono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi sociali. L'investimento in sponsorizzazioni ad una associazione spottiva dilettantistica che partecipa al campionato di calcio dilettantistico ed ad un'altra che partecipa a campionati di ciclismo dilettantistico, non appare coerente con la concreta realtà aziendale esaminata nel caso di specie. [...] Per quanto riguarda, poi, l’indebito disconoscimento della indetraibilità dell'IVA, ex att. 19 del d.P.R. n. 633/72, il disconoscimento parziale del costo in quanto antieconomico e non congruo comporta la parziale non inerenza dello stesso e, di conseguenza, ai fini IVA, la parziale non inerenza della prestazione rispetto all'attività d'impresa, proprio sotto il profilo della mancata produzione di ricavi da parte dell'impresa stessa. L' articolo 19, comma 1, del dPR n. 633/72 richiede, infatti, oltre l'effettività delle operazioni che le stesse siano inerenti all'esercizio d'impresa.[...]
contribuente, pubblicità, irrogazione delle sanzioni, reddito, spesa, amministrazione finanziaria, anni successivi, sponsorizzazione
Pertanto, "la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: 1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; 2) deve essere riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima" (Risoluzione 23 giugno 2010, n. 57/E). [...] Alla luce di detti fatti, supportati dai contratti di sponsorizzazione prodotti in giudizio, appare evidente che la società abbia effettivamente supportato economicamente l’associazione sportiva e, dall’altra parte, ne abbia tratto beneficio in termini di visibilità; ciò anche in ragione dell’impatto mediatico dei tornei disputati dal c.d. “sponsee”. Poiché è comprovato che le erogazioni correlate al contratto di sponsor si riferisco all’attività di promozione ed immagine dell’azienda e, per espressa disposizione di legge le poste in esame sono qualificate come ‘costi pubblicitari”, le contestazioni dell’Ufficio sotto il profilo dell’inerenza sono destituite di fondamento. [...] Anche sotto tale aspetto, quindi, l’impostazione adottata dall’ Agenzia, secondo cui ai costi di sponsorizzazione avrebbero dovuto essere correlati anche maggiori ricavi, non è condivisibile e si scontra con il chiaro disposto del sopracitato art. 90, della Legge n. 289/2002. [...] In tale contesto appare estremamente semplicistica la valutazione dell’Ufficio: il costo per la sponsorizzazione non è sproporzionato e si profila evidentemente congruo rispetto ai ricavi. Il giudizio di antieconomicità svolto dall’ Ufficio, poi, ha interessato una posta passiva di entità modesta a fronte di una perdita di esercizio, in luogo di un esame globale sulla gestione dell’azienda; esame, questo, determinante per mettere in luce fattispecie di abusivo ed improprio ricorso alla “contabilizzazione di costi” che esulano dalle esigenze tipiche di gestione e dalla ragionevolezza delle scelte imprenditoriali.[...]