prestazioni (servizi) dati in"outsourcing", gestione di servizi/sistemi di pagamento elettronico, gestione di carte di credito, servizi finanziari, esenzioni, operazioni finanziarie, operazioni di finanziamento
L'esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388 non è poi soggetta, secondo la detta giurisprudenza eurounitaria, alla condizione che la prestazione sia effettuata da un istituto di credito che intrattenga rapporti con il cliente finale della banca. Non osta, infatti, all' esenzione di un'operazione il fatto che quest' ultima, sia effettuata da un terzo, ma si presenti per il cliente finale della banca come una prestazione della medesima. A tale riguardo assume rilievo dirimente il grado di responsabilità del centro informatico nei confronti delle banche, ed in particolare la verifica in concreto della natura della predetta responsabilità, vale a dire se questa sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda di converso agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni. Pertanto secondo l'orientamento condivisibile dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni di giroconto, poste in essere da un terzo nell' interesse di una banca, rientrano negli ambiti operativi dell' esenzione IVA prevista dal detto art. 10 n. 1, ove il servizio non si limiti a mettere a disposizione della banca un sistema informatico, mediante una fornitura materiale o tecnica, ma il terzo prestatore del servizio: a) sia in grado di modificare, mediante operazioni di trasferimento di fondi, i conti correnti dei clienti della banca interessati con operazioni di accredito e di addebito; b) si assuma la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni bancarie, senza limitarsi a rispondere della correttezza di singoli aspetti tecnici del servizio.
operazioni imponibili, sanzione amministrativa, fattura, pagamento dell'imposta, inversione contabile, operazioni intracomunitarie, competenza territoriale, domicilio fiscale, esercizio di imprese, acquisti di beni, diritto alla detrazione, base imponibile, Amministrazione doganale
Recita l'art. 6, co. 9-bis, d. lgs. n. 471 del 1997 (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 455, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dai DD MM 2008):"E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Sulla questione relativa alla competenza territoriale degli Uffici Doganali si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5167 del 1° marzo 2013, che confermando quanto già sancito dalla stessa Suprema Corte con le sentenze n. 14786 e seguenti del 5 luglio 2011, ha ribadito “non è corretto sostenere che la legislazione nazionale in materia doganale prevede solo una competenza per materia e non attribuisce alcuna importanza alla competenza per territorio”.
compensazione, procedura di rimborso, limiti quantitativi, diritto alla detrazione, dichiarazione Iva, liquidazione, rimborso semplificato, anno fiscale
Per risolvere questi problemi ermeneutici vanno considerati altri elementi, non traibili dalla lettera delle norme di legge su richiamate. Sulla base di questi elementi si può giungere ad una prima conclusione. Ed è logico pensare, invece, che stiano fuori da questi limiti i rimborsi effettuati dopo un controllo sostanziale degli uffici, i quali, nel disporli, devono contare su di una copertura finanziaria. Tali imprese, tuttavia, hanno la possibilità di chiedere il rimborso all'ufficio nello stesso anno in cui il credito si manifesta. La giurisprudenza della Cassazione è costante nel considerare quella in questione una irregolarità sostanziale e non formale, dato che la stessa si risolve in un mancato versamento di imposte.
Al riguardo - pur dovendosi per ragioni di diritto modificare la statuizione di primo grado sullo specifico punto — starà all'Ufficio tenerne debito conto in ogni opportuna sede. La controversia all’esame concerne pertanto — e unicamente - la responsabilità solidale del sig. P per il solo avviso del 2014 (dandosi comunque atto che lo stesso aveva definito le sanzioni per quanto relativo all'avviso 2012 e anche di ciò va tenuto debito conto). [...] • In assenza di diverse allegazioni del contribuente in ordine a soggetti diversi da lui stesso che abbiano/avessero nell’anno oggetto di controversia intrattenuto rapporti con il terzo di rilevanza (i. e. l'Agenzia delle Entrate) in nome e per conto della ASD, non può che ritenersi che il contribuente abbia agito negli stessi confronti in quella sua qualità di legale rappresentante dell’ASD medesima anche in concreto, così sottoscrivendo la pertinente dichiarazione dei redditi. Dal che, attesa la natura di associazione non riconosciuta della ASD, la sua co-obbligazione solidale. [...] • Con, per l’effetto, ed in parziale riforma della sentenza di prime cure, il rigetto del ricorso originario del contribuente.[...]
contribuente, inversione contabile, esenzione, oro diverso da quello da investimento, sanzione amministrativa, cessioni imponibili, soggetto passivo, territorio dello Stato, dichiarazioni, amministrazione finanziaria
Aveva svolto sostanzialmente una mera attività di intermediazione nella circolazione dell’oro usato cedutole dalla ricorrente, o meglio, soprattutto dei materiali a magazzino ed invenduti dalla società ricorrente, come emerge dalle dichiarazioni rese da"Y" e dalla quantità di oro risultante acquistata, dalla ricorrente società, da soggetti “privati”. [...] • In quanto cessione a soggetto che nello specifico non effettuava alcuna operazione di attività di lavorazione industriale di metalli, né attività di trasformazione con metodo industriale o di fabbricazione ed immissione nel mercato di nuovi oggetti d'oro con proprio marchio di fabbricazione, la mera attività di cessione da parte della ricorrente società alla"B" doveva essere assoggettata al regime ordinario di imponibilità ai fini Iva. Sotto il profilo delle domande subordinate deve rilevarsi che la cessionaria"B" non versava l’Iva in regime di reverse change con riferimento agli acquisti effettuati dalla ricorrente, ma, a propria volta cedeva, senza versare l’imposta, in regime di reverse change a soggetti terzi. Pertanto non possono trovare accoglimento le domande subordinate che si riferivano alla violazione dell’art. 3 e 6 Dlgs 472/1997.[...]
sponsorizzazione, controversie, associazioni sportive dilettantistiche, spesa, pubblicità, irrogazione delle sanzioni
In tema di componenti reddituali negativi, è bene evidenziare che l'onere della prova in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti dall' art. 109 del TUIR (inerenza), incombe sul contribuente che ha sostenuto la spesa. [...] • La spesa di sponsorizzazione per essere deducibile deve, quindi, per le caratteristiche dello sponsor e del soggetto sponsorizzato, essere in grado di stabilire oggettivamente un legame logico tra l’attività dell’azienda sponsorizzante e la promozione dedotta. Legame logico che, come ritenuto anche dalla Cassazione, costituisce proprio la linea di confine tra le sponsorizzazioni deducibili e le mere erogazioni liberali, che, in quanto tali, sono estranee all’attività di impresa. [...] • Comportamenti palesemente antieconomici, quali quelli posti in essere dalla società, al di fuori di ogni logica di mercato, devono essere considerati sintomatici di finalità extra imprenditoriali, in particolare, di indebita sottrazione di materia imponibile senza valide motivazioni. Spese, quali quelle di pubblicità e sponsorizzazione, devono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi sociali. L'investimento in sponsorizzazioni ad una associazione spottiva dilettantistica che partecipa al campionato di calcio dilettantistico ed ad un'altra che partecipa a campionati di ciclismo dilettantistico, non appare coerente con la concreta realtà aziendale esaminata nel caso di specie. [...] • Per quanto riguarda, poi, l’indebito disconoscimento della indetraibilità dell'IVA, ex att. 19 del d.P.R. n. 633/72, il disconoscimento parziale del costo in quanto antieconomico e non congruo comporta la parziale non inerenza dello stesso e, di conseguenza, ai fini IVA, la parziale non inerenza della prestazione rispetto all'attività d'impresa, proprio sotto il profilo della mancata produzione di ricavi da parte dell'impresa stessa. L' articolo 19, comma 1, del dPR n. 633/72 richiede, infatti, oltre l'effettività delle operazioni che le stesse siano inerenti all'esercizio d'impresa.[...]
contribuente, quartieri generali militari internazionali, funzioni istituzionali
Sulle fatture pagate dall’AAFES è stato correttamente indicato che le operazioni fatturate rientrano nella previsione della norma agevolativa di cui all’ art. 72 DPR 633/72 secondo la quale le stesse sono considerate non imponibili agli effetti dell’IVA. Detto articolo equipara infatti alle esportazioni di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 le operazioni effettuate nello Stato a favore dei comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiarti installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e dichiara esplicitamente non soggette ad IVA le operazioni effettuate agli enti predetti nell’esercizio delle funzioni medesime. [...] • Essendo l’Army and Air Force Exchange Service l’ufficio attraverso il quale il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti gestisce tutti i servizi a favore del personale militare e civile che opera nelle basi all’estero, le forniture di beni e servizi a questo effettuate rientrano nella norma agevolativa in parola ed il richiamo all’art. 72 effettuato dalla società contribuente per giustificare la non applicabilità dell'IVA è dunque legittimo e corretto. La sentenza di primo grado va pertanto confermata integralmente.[...]