Documents - 19 citing "D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"

contribuente, enti non commerciali, associazioni sportive dilettantistiche, regimi fiscali, pagamento di corrispettivi specifici, scrittura privata autenticata o registrata, associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina
Sicché, la prevalenza della natura dell'intrattenimento dei ragazzi - sia pure sotto forme di gioco, di riposo, di pranzo e di svago- fa venir meno la natura prettamente"sportiva istituzionale" propria della società ricorrente, che proprio nel periodo in cui sono chiuse le scuole, offre questo servizio in concorrenza con altre strutture similari presenti sul mercato». [...] L’adesione ai regimi fiscali sanciti dal TUIR in materia di enti non commerciali impone ai soggetti destinatari il rispetto di determinati requisiti nonché il rispetto di ben precisi obblighi, al venir meno dei quali cessano le previste agevolazioni fiscali. Inoltre, il regime di esenzione di tassazione delle attività esercitate nei confronti degli associati/soci che rientrano tra i fini istituzionali perseguiti delle associazioni/società, si applica solo quando l’ente non abbia effettivamente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dell’art. 73, comma I, lett. a), del TUIR. [...] La disposizione citata stabilisce, in sostanza, la non rilevanza fiscale di corrispettivi specifici versati dagli associati e dagli altri soggetti ivi menzionati, compresi i “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”, in favore di enti associativi con particolari finalita. Per beneficiare di detta norma agevolativa le societa sportive dilettantistiche, al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, devono integrare le clausole statutarie di cui al citato art. 90 della legge n. 289 del 2002, con quelle previste dal comma 8 dell’articolo 148 del TUIR. Ai fini IRES, l’attività posta in essere dagli enti associativi va opportunamente differenziata in attività esterna (nei confronti di terzi, la quale rimane al di fuori della sfera applicativa dell’ art. 148 del TUIR ed assume generalmente qualificazione commerciale) e attività interna (nei confronti degli associati, che se svolta in conformità alle finalità istituzionali è qualificabile come non rilevante ai fini IRES a meno che, a fronte di essa, non siano percepiti corrispettivi specifici che danno diritto a prestazioni ulteriori rispetto a quelle correlate al pagamento della quota associativa). In ogni caso, nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche trova applicazione l’ulteriore agevolazione prevista dal comma 3 dello stesso art. 148 (una disposizione analoga ai fini IVA è contenuta nell’art. 4, comma 4, del DPR 633/72) secondo cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati, partecipanti, iscritti o nei confronti di altre associazioni che svolgono identica attività ed appartenenti alla medesima organizzazione locale o nazionale. Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione è però necessario che le associazioni/società sportive dilettantistiche accolgano nei propri statuti, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, i seguenti contenuti obbligatori ai sensi dell’ art. 90 L. 289/2002: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto dei principi di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica e per l’avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.[...]
prestazioni (servizi) dati in"outsourcing", gestione di servizi/sistemi di pagamento elettronico, gestione di carte di credito, servizi finanziari, esenzioni, operazioni finanziarie, operazioni di finanziamento
L'esenzione ex art. 13, parte B, lett. d), punti 3 e 5, della sesta direttiva 77/388 non è poi soggetta, secondo la detta giurisprudenza eurounitaria, alla condizione che la prestazione sia effettuata da un istituto di credito che intrattenga rapporti con il cliente finale della banca. Non osta, infatti, all' esenzione di un'operazione il fatto che quest' ultima, sia effettuata da un terzo, ma si presenti per il cliente finale della banca come una prestazione della medesima. A tale riguardo assume rilievo dirimente il grado di responsabilità del centro informatico nei confronti delle banche, ed in particolare la verifica in concreto della natura della predetta responsabilità, vale a dire se questa sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda di converso agli elementi specifici ed essenziali delle operazioni. Pertanto secondo l'orientamento condivisibile dell'Agenzia delle Entrate, le operazioni di giroconto, poste in essere da un terzo nell' interesse di una banca, rientrano negli ambiti operativi dell' esenzione IVA prevista dal detto art. 10 n. 1, ove il servizio non si limiti a mettere a disposizione della banca un sistema informatico, mediante una fornitura materiale o tecnica, ma il terzo prestatore del servizio: a) sia in grado di modificare, mediante operazioni di trasferimento di fondi, i conti correnti dei clienti della banca interessati con operazioni di accredito e di addebito; b) si assuma la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni bancarie, senza limitarsi a rispondere della correttezza di singoli aspetti tecnici del servizio.
diritto alla detrazione, formazione professionale, esenzione, servizi di formazione, requisiti soggetti, istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni
Coinvolgendo finanziamenti pubblici e risultando soggetta al controllo di un organismo di diritto pubblico, 1’ A va correttamente qualificato quale ente di formazione riconosciuto da pubblica amministrazione. Da ciò l’esenzione IVA e la correttezza della ripresa dell’Ufficio.
operazioni imponibili, sanzione amministrativa, fattura, pagamento dell'imposta, inversione contabile, operazioni intracomunitarie, competenza territoriale, domicilio fiscale, esercizio di imprese, acquisti di beni, diritto alla detrazione, base imponibile, Amministrazione doganale
Recita l'art. 6, co. 9-bis, d. lgs. n. 471 del 1997 (Comma aggiunto dall'art. 1, comma 455, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dai DD MM 2008):"E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Sulla questione relativa alla competenza territoriale degli Uffici Doganali si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5167 del 1° marzo 2013, che confermando quanto già sancito dalla stessa Suprema Corte con le sentenze n. 14786 e seguenti del 5 luglio 2011, ha ribadito “non è corretto sostenere che la legislazione nazionale in materia doganale prevede solo una competenza per materia e non attribuisce alcuna importanza alla competenza per territorio”.
diritto alla detrazione, a fini di controllo, dichiarazione fiscale, contabilità, soggetto passivo, l'inosservanza dei requisiti formali, sanzioni pecuniarie, dichiarazione annuale
Applicando il principio alla fattispecie che qui occupa si osserva che il diritto alla detrazione deii'IVA sulle fatture d'acquisto sarebbe stato compromesso se l'inosservanza dei requisiti formali ( circa il possesso della fattura e degli altri obblighi previsti dalla Direttiva a fini di controllo ) avessero avuto l'effetto di impedire la verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali ( soggettività passiva degli operatori, inerenza degli acquisti con l'attività economica). MM.2016 hanno poi chiarito che in sede di contraddittorio e/o contenzioso è sufficiente che il contribuente omissivo provi con documenti la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione e che, in via eccezionale, ed in presenza di situazioni legali e veritiere, la sede della verifica delle condizioni sostanziali per la detrazione è dinanzi al giudice tributario, poiché si tratta solo di porre rimedio ad errori e/o omissioni del contribuente. Nella fattispecie è stata ampiamente spiegata dall'appellato e riconosciuta dal giudice di prime cure la" difficoltà di reperimento della documentazione contabile nella fase di passaggio dal tenutario delle scritture contabili al curatore fallimentare".
debito, dichiarazione annuale, credito, garanzia, versamento dell'imposta, rimborso, procedura di liquidazione e rimborso dell'IVA"di gruppo", liquidazione, dei rapporti infragruppo
La questione controversa concerne, per gli effetti, la procedura di liquidazione e rimborso dell'IVA"di gruppo". E, ancora, che le garanzie debbono essere prestate dal soggetto il cui debito è stato estinto, e per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, e che, nel caso di mancata presentazione delle garanzie, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione annuale. Ciò stante che nella fattispecie, non contestata l'esistenza del credito, non si era generata alcuna sottrazione di gettito fiscale, e l'omessa presentazione della garanzia fideiussoria non poteva essere equiparata all'omesso versamento del tributo. In difetto dei quali non può che integrarsi il mancato perfezionamento della fattispecie compensativa, per effetto dell'omessa prestazione della garanzia richiesta e il mancato versamento dell'imposta dovuta, con conseguente debenza, stante la sostanzialità della commessa violazione (Cass. 8034/2013), altresi della sanzione. Per completezza (e per debita chiarezza) è da dirsi che non essendo constata intervenuta alcuna rettifica nel merito - il credito vantato dalla società controllata, anche ove trasferito alla controllante, non può considerarsi neppure definitivamente estinto, attesa la permanenza del diritto al rimborso del credito d'imposta, e potrà essere separatamente richiesto. Ciò restando preclusa, per effetto della mancata prestazione della garanzia, la sola compensazione di detto credito con i debiti d'imposta della controllante, nell'ambito dei rapporti infragruppo.
dichiarazioni, controllo sostanziale, contribuente, frode, cessioni all'esportazione, soggetto passivo, fattura, diritto a detrazione, trascurabile
Ne consegue che, quando la dichiarazione. stessa «esista e non sia ideologicamente falsa 0, comunque, il cedente non sia consapevole di tale falsità (cioè non abbia la consapevolezza che l'operazione non è destinata all'esportazione, ma ha una destinazione nazionale), per quest'ultimo l'operazione deve ritenersi non imponibile, a prescindere dalla prova dell'effettiva avvenuta esportazione della merce. ( Sez. 5 trib. , Sentenza n. 21956 del DD/MM/2010 ). Ciò comunque non significa che il soggetto cedente è assolutamente deresponsabilizzato, solo qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasione, un operatore accorto potrebbe, secondo le circostanze del caso di specie: vedersi obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore, presso il quale prevede, di acquistare beni o servizi, al fine di sincerarsi della sua affidabilità (quale utile riferimento, sentenza del DD MM 2012, M e D, C-80/11 e C-142/11, EU:C: 20.12:373, punto 60). [...] Non è invece compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva IVA sanzionare, con il diniego di tale diritto, un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena di fornitura, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA. [...] Quindi solo nei casi di violazione previsti dall’anzidetta norma può essere responsabilizzato il soggetto cedente.[...]
contribuente, inversione contabile, esenzione, oro diverso da quello da investimento, sanzione amministrativa, cessioni imponibili, soggetto passivo, territorio dello Stato, dichiarazioni, amministrazione finanziaria
Aveva svolto sostanzialmente una mera attività di intermediazione nella circolazione dell’oro usato cedutole dalla ricorrente, o meglio, soprattutto dei materiali a magazzino ed invenduti dalla società ricorrente, come emerge dalle dichiarazioni rese da"Y" e dalla quantità di oro risultante acquistata, dalla ricorrente società, da soggetti “privati”. [...] In quanto cessione a soggetto che nello specifico non effettuava alcuna operazione di attività di lavorazione industriale di metalli, né attività di trasformazione con metodo industriale o di fabbricazione ed immissione nel mercato di nuovi oggetti d'oro con proprio marchio di fabbricazione, la mera attività di cessione da parte della ricorrente società alla"B" doveva essere assoggettata al regime ordinario di imponibilità ai fini Iva. Sotto il profilo delle domande subordinate deve rilevarsi che la cessionaria"B" non versava l’Iva in regime di reverse change con riferimento agli acquisti effettuati dalla ricorrente, ma, a propria volta cedeva, senza versare l’imposta, in regime di reverse change a soggetti terzi. Pertanto non possono trovare accoglimento le domande subordinate che si riferivano alla violazione dell’art. 3 e 6 Dlgs 472/1997.[...]