Documents - 43 citing "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600"

regime del margine, natura dei beni, esenzione, riparazione, oggetti d'arte, inversione contabile, cessioni imponibili, oro da investimento, territorio dello Stato, rivendita
Sicché, ove l'impresa acquirente operi esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolga attività di commercializzazione di gioielli, l'imposta sugli acquisti di rottami d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione per il recupero del materiale prezioso contenuto, soggiace alla procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del D. P. R. n. 633 del 1972 (il cosiddetto reverse charge appunto), procedura che non è facoltativa, ma risulta dunque essere obbligatoria. In altre parole, si deve distinguere tra vendita da parte del- «Compro oro», con cessione al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione. Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio. Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato. Il “compro oro” che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la ratio suindicata. Siffatte risultanze escludono che potesse e possa farsi applicazione del regime del margine, la cui applicazione sarebbe stata possibile solo ove si fosse concretamente accertato, tramite verifica fiscale presso la fonderia cessionaria, il concreto utilizzo e destinazione dei beni, al di là della qualificazione merceologica indicata nelle fatture dalla cedente. La destinazione del prezioso al processo di lavorazione; da parte del cessionario è dunque condizione essenziale, nonché unica circostanza che consente di assimilare l'acquisto di oro “usato” a quello di oro “industriale”, soggetto, ex art. 17, comma 5 del D. P. R. n. 633/1972, al meccanismo del reverse charge, non rilevando a tal fine la natura dei beni sottoposti a lavorazione e trasformazione, potendo riguardare non solo rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di “oro usato”, a prescindere dalle condizioni in cui si trova. Se ne deduce che - in materia di applicabilità del regime di reverse charge alle cessioni di oro, usato - si deve aver riguardo alla destinazione finale dell'oggetto venduto...nonché vall’attività del soggetto cessionario, che deve essere o esclusivamente finalizzata al processo di fusione e affinazione chimica del materiale prezioso e non anche alla commercializzazione dell'usato. Laddove è dimostrato che l’attività consiste nell'acquisto’ di oggetti preziosi usati da privati cittadini e nella successiva rivendita direttamente alle fonderie specializzate nel recupero di metalli preziosi, il cedente diviene soggetto obbligato ad emettere la relativa fattura di cessione ai sensi e per gli effetti del citato art. 17.
ristorante, gestione, metodologia analitico induttiva, vendita, vino, acquisto, settore enoteca, percentuale di ricarico ponderata, meccanismo di evasione
Prive di pregio appaiono le reiterate eccezioni circa l'illegittimità dell'atto, in ragione dell'avvenuto annullamento, in autotutela, di un precedente accertamento avente identica ricostruzione induttiva dei ricavi. Orbene, la ricostruzione operata dall'Ufficio muove da dati contabili certi e dall'analisi di elementi collaterali di riscontro, non disattesi dalla parte, rimasta inerte a fornire chiarimenti in merito, così come richiesti con apposito questionario. In presenza di fatture generiche e di omessa documentazione sui prezzi praticati, e dunque, nell'impossibilità di quantificare una percentuale di ricarico ponderata, l'Ufficio ha fatto riferimento alla media dei ricarichi minimi previsti dagli studi di settore, presentati dal contribuente per gli anni d'imposta dal 2000 al 2003, risultando congrui i ricavi in essi dichiarati. Il procedimento utilizzato poggia, pertanto, su indiscussi elementi probatori e sulla verificata incongruenza dei ricavi, ricostruiti attingendo alla sottostante documentazione fiscale e, per quanto non prodotto, ai dati contabili e strutturali dichiarati dallo stesso contribuente, il quale, come ben rilevato dai giudici di prime cure, si è limitato a sollevare meri"dubbi" sull'accertamento ma non ha provato, pur essendovi tenuto, "a dimostrare l'erroneità degli elementi contabili indicati nell'avviso ed utilizzati per il calcolo”. L'evoluzione dei fatti e i vari passaggi in cui si è articolata la ricostruzione dei maggiori ricavi, nonché gli elementi probatori posti alla base della maggiore pretesa impositiva manifestata dall'Ufficio finanziario appare idonea a rilevare, in modo puntuale, il meccanismo di evasione posto in essere dall'impresa verificata che non ha fornito contrari e adeguati elementi probatori.
diritto alla detrazione, formazione professionale, esenzione, servizi di formazione, requisiti soggetti, istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni
Coinvolgendo finanziamenti pubblici e risultando soggetta al controllo di un organismo di diritto pubblico, 1’ A va correttamente qualificato quale ente di formazione riconosciuto da pubblica amministrazione. Da ciò l’esenzione IVA e la correttezza della ripresa dell’Ufficio.
regime del margine, cessioni di beni, beni mobili, riparazione, prezzo di vendita, inversione contabile, cessioni imponibili, oro da investimento, soggetto passivo, territorio dello Stato, fattura, frode fiscale, oggetti preziosi usati, rivendita, soggetto obbligato, acquisto dei beni, contabilità
In altre parole, si deve distinguere tra vendita da parte del «Compro oro», con cessione al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione. Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio. Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato. Il “compro oro” che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la ratio suindicata. Lo scopo del reverse charge è, infatti, impedire la detrazione dell'IVA sugli acquisti e combattere le frodi “carosello”, evitando che l'acquirente detragga l'imposta anche in mancanza di versamento da parte del fornitore; e ciò proprio sulla base delle fatture emesse dalla società contribuente.
obbligo di motivazione degli atti impositivi, fattura, merci giacenti, rivendita, fatturato della società, scritture contabili obbligatorie, dichiarazioni
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche gli atti di accertamento in questione ( accertamenti di tipo analitico-induttivo con specificazione dell’ imponibile accertato, delle aliquote applicate, delle imposte liquidate) presentano un grado di determinatezza ed intelligibilità tali da permettere agli interessati un esercizio adeguato del diritto di difesa, come confermato dalle puntuali difese dispiegate dai contribuenti, già nella fase amministrativa, che attengono al vero e proprio merito della pretesa tributaria. Nella specie deve escludersi il “dolo” della società contribuente che ha, nel prosieguo della operazioni, esibito tali documenti e per altro verso appare fondata la contestazione secondo cui l'Amministrazione finanziaria era a conoscenza della tenuta delle scritture contabili presso lo studio professionale incaricato, trattandosi di dato risultante dall’ Anagrafe Tributaria.
studi di settore, condotta manifestamente antieconomica, incongruenze dei ricavi
Gli Uffici accertatori si servono di legittimi strumenti - ad esempio gli studi di settore - dai quali inferire l'esistenza di un presupposto d'imposta diverso da quello dichiarato dal contribuente operando un’etero-integrazione della fattispecie impositiva, il cui fondamento risiede, del resto, proprio nella possibilità riconosciuta al legislatore di prevedere, oltre alle norme che disciplinano le regole sostanziali per determinare l'ammontare dell' immobile, anche delle disposizioni che consentano il ricorso a prove indirette basate su criteri inferenziali. Dall'esame dei predetti elementi evidenzia incongruenze dei ricavi gravi e reiterate nel tempo. L'incoerenza gestionale ed economica configura, complessivamente, una gestione dell'attività di impresa incongruente in quanto la parte appellante avrebbe svolto l'attività alberghiera in perdita.
illegittimita dell’accertamento, quantificazione di maggiori ricavi, costi necessari, contabilizzato fatture emesse
L'atto, poi, è legittimo e sufficientemente motivato. Come detto, la doglianza è puramente assertiva in quanto la società non ha indicato alcuno dei costi che sostiene aver sopportato. Al contrario, dal processo verbale di constatazione e dall’avviso di accertamento si evince che, all'esito di controlli incrociati e di risposte ai questionari inviati a clienti e fornitori, è emerso che la M aveva emesso e non contabilizzato fatture per un importo pari ad euro 235.094, 60 (con IVA pari ad euro 48.743, 05):circostanza, peraltro, incontestata dalla società.
prelievi, assenza di documentazione contabile, accertamento a fini IVA
Questo limpido ragionamento deve necessariamente trovare applicazione anche in sede di accertamento a fini IVA, atteso che la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 51 ha la stessa matrice della presunzione dichiarata costituzionalmente illegittima: anche in questo caso, difatti, il contribuente è chiamato a dimostrare, con riferimento alle operazioni contestate, che ne ha"tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono a operazioni imponibili". Per cui da dette operazioni contestate debbono escludersi i prelievi, essendo arbitrario ipotizzare, per un libero professionista, che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari siano destinati a un investimento nell'ambito della sua attività professionale.3
prezzo di vendita, AVVISO DI ACCERTAMENTO, imposta sul valore aggiunto, fattura, operazioni oggettivamente inesistenti, cessione di beni, percentuale di ricarico medio
Tanto anche in considerazione del fatto che la merce del valore di € 74.056, 00=/ è stata ceduta al prezzo di soli € 4.000, 00=/ . Sulla scorta di tutto quanto innanzi l’Ufficio, ai fini della rideterminazione dei redditi di impresa ha proceduto, sulla scorta di Processo Verbale di Constatazione, ad una rettifica analitico- induttiva ex art. 39 comma 1 lett. d) DPR n. 600 del 1973 determinando una percentuale di ricarico medio — ponderato attraverso il confronto tra il costo di acquisto ed il prezzo di vendita delle diverse tipologie di capi di abbigliamento attraverso il relativo campionamento delle merci. Tale scelta deve ritenersi legittima nella misura in cui risponde a canoni di coerenza logica e congruità esplicitati dall’ Ufficio.
reddito, spesa, contribuente, riparazione, garanzie difensive, delega del titolare dell’ufficio, capo dell'ufficio, indeducibilità dei costi
Il vizio di insufficiente motivazione sussiste allorché la sentenza impugnata manifesti illogicità consistenti nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato estraneo al senso comune, o mostri, nel suo insieme, un’obiettiva deficienza nell’individuazione del criterio logico che ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento. Tale esigenza non si pone invece in relazione alla attività di controllo dei dati acquisiti attraverso"inviti e richieste" di trasmissione agli uffici finanziari di dati, documenti ed informazioni, ai sensi degli artt. 32 DPR n. 600/73 e 51 DPR n. 633/72, in ordine alla quale il legislatore ha ritenuto prevalenti le esigenze di funzionalità degli uffici ed efficienza della azione amministrativa rispetto alla"anticipata" partecipazione del privato già nella fase istruttoria della ricerca, individuazione ed acquisizione di dati ed informazioni che dovranno essere poi sottoposti a controllo ai fini dell'esercizio -peraltro solo eventuale- della potestà di accertamento. L’art. 42 DPR 600/73 dispone che l'accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Nella specie, l’Amministrazione ha dimostrato l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore, in presenza di delega del titolare dell’ufficio (cfr delega prodotta). Controvertendosi, infatti, di deducibilità di costi e spese dal reddito di impresa, è necessario premettere che essi sono tali, quando riguardano beni ed attività da cui derivano ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito. Un costo, affinchè possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, richiede che ne sia certa l’esistenza e comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa. Il costo, per essere portato in deduzione, deve essere anche ben documentato e proporzionato al tipo di attività svolta. La generica descrizione della prestazione indicata in fattura comporta la indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e la indetraibilità dell’Iva. Sia la prova dell’esistenza che quella dell’inerenza grava sul contribuente.