Sentenza 147/2016 della Commissione Tributaria Regionaledi Ancona Sezione 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N° 892/2015
DI ANCONA SEZIONE 3
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 892/2015
depositato il DD/MM/2015
- avverso la
ANCONA
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. GONTROLLI ANCONA
TA
XXX
difeso da:
PM
XXX
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQY011402776 IVA-OP.NON IMP. 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' impresa individuale “Cartesio di TA”, esercente l'attività di commercio di “compro oro”, impugna la sentenza
Con detto avviso l’ Amministrazione finanziaria richiese il pagamento dell'importo complessivo di euro 18.817,26 (di cui euro 5.506,00 a titolo di maggior imposta, euro 12.302,00 per sanzioni ed euro 1.000,51 “axtitolo di interessi), a causa, dell’indiscriminata sottoposizione di tutte le cessioni di materiale aurifero al regime dei beni destinati alla fusione, inclusi i beni mobili usati (orologi) non aventi la natura di rottami.
Nel corso della verifica fiscale era tra l'altro riscontrato che tra i prodotti giacenti vi erano oggetti usati e non rottami (pag. 4 del verbale di constatazione redatto in data
13.11.2012).
Le cessioni erano ritenute dalla Amministrazione assoggettate al regime dell'IVA del margine, commisurata sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello di acquisto, prevista dall' art. 36 del DL 23 febbraio 1995 n. 41 .
ai seguenti motivi:
I) carenza motivazionale dell'avviso di accertamento:
indicati nel ricorso introduttivo.
L’appellante ha dedotto che, nel corso dell'anno d'imposta 2008, L’impresa “Cartesio
di TA” ha effettuato cessioni per la trasformazione/fusione di
materiale aurifero alla sola società Monte Generoso s.p.a.jTa quale avrebbe richiesto
la non applicazione dell'IVA alle cessioni, ai sensi dell' art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 , rivestendo la qualifica di esportatore abituale (pag. 5 atto di
appello).
La non applicazione dell'IVA verso gli esportatori abituali sarebbe contemplata
dall' art. 37, comma 1, del D.L. n. 41/1995 , sieché l’impresa dell’appellante avrebbe
dovuto unicamente rispettare gli obblighi formali, come sarebbe avvenuto.
La Commissione tributaria, di primo grado, quindi, non avrebbe potuto ritenere
corretto l’avviso sulla base della sola circostanza della mancata iscrizione della
cedente all'albo degli operatori professionali in oro.
dimostrato di avere ceduto beni aurei a soggetti che svolgono esclusivamente attività
di lavorazione industriale dei metalli preziosi (fusione).
interrogazioni dell'anagrafe tributaria e della camera di commercio da‘cui si desume
che l'azienda cessionaria non svolge solo attività di lavorazione industriale di prodotti
auriferi, ma anche di commercializzazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Difatti, come osservato dall’ Agenzia delle entrate, l’attività di commercio dell'oro è
regolamentata dalla L. 17 gennaio 2000, n.7 secondo cui il commercio di oro è
professionalmente esercitabile solo da banche o, previa comunicazione alla Banca di
Italia, da soggetti in possesso di particolari requisiti relativi alla forma giuridica
(Soeietà per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità
limitata), al capitale sociale (non inferiore a quello minimo previsto per le società per
azioni) all'integrità ed onorabilità dei partecipanti al capitale, degli amministratori e
dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica o commerciale.
gioielleria, non suscettibili di alcuna operazione commerciale, ma destinati
esclusivamente alla fusione, deve ricorrere al meccanismo dell'inversione contabile,
emettendo fattura senza addebito dell'IVA, applicata invece dal cessionario mediante
integrazione del documento fiscale (art. 17 DPR 1972 n. 633 ).
speciale e, quindi, essa non era legittimata all’applicazione del regime agevolato (e,
dunque, eccezionale) dell’inversione contabile, il cui ambito applicativo é delineato
in modo rigoroso, non residuando spazi per una sua intefpretazione estensiva o
analogica.
professionali del settore, svolgono un'attività di commercio di prodotti finiti alla
quale va applicata l'imposta sul valore aggiunto, secondo le regole ordinarie (se
acquistano da soggetti che a loro volta non hanno applicato il regime dell'IVA del
margine), oppure in base al regime speciale del margine, relativo ai beni usati, se
acquistano da privati.
di una disciplina eccezionale), la prova della sussistenza dei requisiti che
giustifichino l’applicazione del regime dell’inversione contabile e cioè che qualora il
cessionario svolga; sul"bene d'oro usato esclusivamente attività di fusione o di
trasformazione industriale del metallo prezioso.
commerciati, fossero stati ceduti esclusivamente a cessionari svolgenti effettivamente
l'attività di lavorazione industriale (fusione e trasformazione) dei metalli preziosi (ad
esempio le fonderie).
propri di un operatore professionale in oro, ma nemmeno ha comprovato di aver
ceduto i beni in oro a soggetti che svolgessero esclusivamente attività di lavorazione
intustriale dei metalli preziosi (fusione o affinazione industriale del metallo per
rimetterlo nel mercato con proprio marchio di identificazione, in tale senso é stabilito
dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 92/E del 12 dicembre 2013 e la n.
375/E del 28 novembre 2002, richiamata dall'appellante).
prodotti finiti, alla stregua della normale attività di tutti i “compro oro”.
escludersi, pertanto, di trovarsi in presenza di rottami di oro, difettandone la relativa
dimostrazione.
da 36 a 40 del D.L. n. 41/1995, bene ha fatto l'Ufficio a recuperare a tassazione
unicamente l’utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè la differenza (per l'appunto, il
c.d. "margine") fra il prezzo di vendita e quello d'acquisto maggiorato delle spese di
riparazione e di quelle accessorie.
Nel
TA non ha, infatti, documentalmente provato di aver acquistato
beni solo per essere fusi, né che essa li abbia ceduti a operatori professionali del
mercato dell'oro.
633/1972, va rilevato,che solo gli esportatori abituali sono legittimati a usufruire del
regime di acquisto senza applicazione di IVA.
comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, consistenti nella possibilità di non applicare
l’IVA in fattura, sono infatti consentiti ai soli cessionari qualificati come "esportatori
abituali" (aventi un’IVA a debito ridotta), per limitare la loro posizione strutturale di
credito IVA.
compilazione nella dichiarazione IVA della società verificata, per l'annualità 2008,
del rigo che di tale applicazione avrebbe dovuto darne atto, difetta la evidenza delle
operazioni effettuate.
soccombenza.
P.Q.M.
l’appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
l’appellante alle spese di giudizio, ex art. 15 Dlvo 546/1992 , che liquida in
complessivi euro 1.000,00., oltre IVA e CAP se applicabili.