Documents - 3 citing "Ordinanza Corte di Cassazione n 8981"

imprenditore, AVVISO DI ACCERTAMENTO, l’anti economicità della spesa, fattura, prestazioni pubblicitarie, restituzione di somme, del rapporto ricavi/sovvenzione, associazioni sportive dilettantistiche, detrazioni
In buona sostanza la funzione pubblicitaria, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici e dall’ufficio, risulta aver svolto efficacia e ciò può costituire un principio che, unito ad altri elementi valutativi, come nella fattispecie, possa corroborare il convincimento del collegio giudicante circa l’avvenuta e reale esistenza della sponsorizzazione per cui è causa. Quando una spesa sia di entità del tutto irragionevole si può pensare che essa sia realmente riferibile a private esigenze dell’imprenditore e non già ai bisogni dell’impresa, e sia perciò non inerente all’attività esercitata. Si tratta però di una valutazione soggettiva, che deve essere ispirata alla massima prudenza, poiché rischia di sovrapporsi illegittimamente alle scelte dell’imprenditore. Questi dati fondamentali non possono essere interamente: sovvertiti dalla mera valutazione quantitativa del rapporto ricavi/sovvenzione, il cui peso ai fini del giudizio sull’inerenza deve limitarsi alla dimensione indiziaria e non può da solo motivare il giudizio di non inerenza, quando non sia accompagnato da altri concordanti indizi che nel caso di specie non vi sono. Non è quindi possibile sanzionare in sede tributaria una condotta dell’imprenditore/contribuente che può essere giudicata finanziariamente avventata o eccessivamente generosa o addirittura venata di prodigalità, ma resta comunque in relazione logica ed economica con l’attività esercitata.
pubblicità, contribuente, anni successivi, spesa, imprenditore, associazioni sportive dilettantistiche, detrazioni, sponsorizzazione
Quando una spesa sia di entità del tutto irragionevole si può pensare che essa sia realmente riferibile a private esigenze dell’imprenditore e non già ai bisogni dell'impresa, e sia perciò non inerente all'attività esercitata. Si tratta però di una valutazione soggettiva, che deve essere ispirata alla massima prudenza, poiché rischia di sovrapporsi illegittimamente alle scelte dell'imprenditore. [...] Questi dati fondamentali non possono essere interamente sovvertiti dalla mera valutazione quantitativa del rapporto ricavi/sovvenzione, il cui peso ai fini del giudizio sull’inerenza deve limitarsi alla dimensione indiziaria e non può da solo motivare il giudizio di non inerenza, quando non sia accompagnato da altri concordanti indizi che nel caso di specie non vi sono. Non è quindi possibile sanzionare in sede tributaria una condotta dell’imprenditore/contribuente che può essere giudicata finanziariamente avventata o eccessivamente generosa o addirittura venata di prodigalità, ma resta comunque in relazione logica ed economica con l’attività esercitata. [...] Le più recenti pronunce sembrano infatti delineare, attorno a questa norma, una presunzione assoluta di deducibilità, a patto che siano rispettate le condizioni formali dettate dalla legge. [...] Conseguentemente, non vi sono sufficienti motivi per giustificare gli atti di accertamento impugnati.[...]