Documents - 3 citing "Sentenza n 25 del 2012"

omesso versamento di IVA, fatture da emettere, autorizzazione allo svolgimento dell'indagine finanziaria, obbligo di motivazione, soci finanziamento infruttifero
Infondato è il primo motivo con il quale l’appellante denuncia la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza dell’autorizzazione delle indagini finanziaria nonché per mancanza di motivazione dell'eventuale autorizzazione delle indagini finanziaria. Infondato è anche il secondo. motivo con il quale l’appellante lamenta la mancata ricostruzione dell'effettivo incasso delle fatture da emettere su prestazioni eseguite ma mai incassate. Va qui osservato che, come già ha affermato la CTP di Roma con la sentenza impugnata che va confermata: il conto"fatture da emettere" poteva essere ridotto solo con l'emissione di fatture attive ai sensi dell'art. 6 del d. P. R. 633/1972, relative a ricavi che in base al principio della competenza economica hanno avuto manifestazione in esercizi precedenti. Così come il conto"soci finanziamento infruttifero" accreditato dell'importo di €. 45.000, 00 poteva essere addebitato solo per copertura perdite di esercizio o per parziale restituzione ai SOCI.
imposta sul valore aggiunto, irrogazione delle sanzioni, libera concorrenza, trattamento fiscale, sanzione amministrativa, base imponibile, rivendita, soggetto passivo, diritto a detrazione, dichiarazione annuale
In aggiunta a tale dato si da atto della circostanza per cui la contribuente ha impugnato un atto recante una compensazione indebita perché operata su crediti non esistenti che si traduce nell’indiretto accertamento di un debito erariale determinato e pari all’ammontare della compensazione disconosciuta. Ad ogni modo, con riferimento alle eccezioni formulate in ordine alla possibilità di detrarre l’i. v. a. sugli acquisti, alla luce dei recenti pronunciamenti della Cassazione (Sent. n. 20269 del 4 settembre 2013) si ritiene di confermare la sentenza di prime cure. I giudici di legittimità hanno infatti affermato che “..la prima parte dell'art.13, parte B, lett. c), della 6A Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (sistema comune di imposta sul valore aggiunto-base imponibile uniforme), deve essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, in quanto l'imposta sul valore aggiunto, versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni, non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione-Corte giust. 15 aprile 20111, causa C-613/10, Debiasi, ha peraltro dichiarato irricevebile altra questione pregiudiziale sollevata da un giudice tributario di merito. In definitiva, l’attività svolta dalla contribuente in regime di esenzione i. v. a. non avrebbe comportato alcuna rivalsa sul consumatore finale ai sensi del n. 18 e 19 dell’art. 10, d. P. R. m. 633/1972 e non avrebbe mai potuto generare un credito i. v. a. in ragione degli acquisti operati per i quali, ai sensi dell’art. 19, comma 2, d. P. R. n. 633/1972, l’imposta non può essere detratta. Innanzitutto costituisce oramai un approdo consolidato in giurisprudenza il riconoscimento del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dalla normativa richiamata per le violazioni di norme tributarie della stessa indole commesse anche in periodi di imposta diversi. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso in esame il contribuente ha posto in essere condotte in violazione di norme ‘che incidono sulla determinazione del tributo attraverso le indebite compensazioni, finalizzate a non pagare le imposte per un determinato lasso di tempo e senza soluzione di continuità. Dunque appare del tutto evidente il disegno unitario che ha avvinto le diverse operazioni di compensazioni di imposta a debito con credito inesistenti, azioni che nella loro concatenazione manifestano una progressione di attività sviluppatesi in un ampio arco temporale.
alloggio, dichiarazioni, contribuente, prestazioni socio
Premesso che oggetto degli appelli è l'applicabilità dell'esenzione dall’IVA alle prestazioni rese dalla struttura “VNCA”, e che tale struttura è una ‘comunità di convivenza’ del tipo ‘comunità di alloggio’ per pazienti di competenza psichiatrica, convenzionata con la ASL, che le invia i pazienti a scopo di riabilitazione e socializzazione (come è indicato nel ricorso originario e negli appelli, con argomentazione non smentita da controparte), occorre individuare l'esatta normativa di riferimento, applicabile alla fattispecie, che è rappresentata, a livello comunitario, dalla Sesta Direttiva del Consiglio CE e, a livello nazionale, dall' art. 10 del DPR n. 633/72 e successive modifiche e integrazioni. [...] Ciò comporta che, ai sensi dell' art. 41 del D.Lgs 313/97, la ASL svolge attività tecnico- sanitaria di vigilanza sulla struttura convenzionata, e che le prestazioni da quest'ultima rese vanno inquadrate tra le prestazioni socio-sanitarie erogate dalla ASL medesima, seppure in via indiretta sulla base della convenzione stipulata, come si evince dalla Circolare n. 43 del 2 novembre 2004. del, Ministero dell'Economia e delle Finanze, che testualmente afferma: “nel regime di esenzione previsto dall’ art. 10, n. 27 ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 rientrano le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese dagli organismi ed enti ivi specificati, comprese le ONLUS, in favore delle categorie di soggetti svantaggiati indicati dalla stessa norma, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere”. A nulla rileva, pertanto, il numero dei medici (peraltro tre e non due, come riportato nelle sentenze appellate, dovendosi ricomprendere anche il medico psichiatra indicato nelle controdeduzioni dell'Ufficio al ricorso) o la mancanza della natura di organismo di diritto pubblico in capo alla struttura medesima. Alla luce di tali considerazioni e in accoglimento degli appelli presentati dal sig. CA, le sentenze appellate vanno riformate e, per l’effetto, annullati gli avvisi di accertamento, con il riconoscimento dell’esenzione da IVA delle prestazioni rese dalla struttura “VNCA”.[...]