Documents - 4 citing "Ordinanza Corte Costituzionale n 247 del 2011"

credito, liquidazione, controversie, avviso di ricevimento, prova di resistenza, violazione che comporta obbligo di denuncia, termine di decadenza, amministrazione finanziaria, diritto alla detrazione, operazioni passive, dichiarazione annuale, immobilizzazioni, sede legale
Sul punto, basta osservare che, secondo il piano dettato letterale della norma, ai sensi del primo comma l’articolo in questione si applica nei casi di “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali” del contribuente, e quindi l'emissione di un processo verbale di contestazione è previsto solo nel caso di accertamento emesso a seguito di accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività; mentre nel caso che qui occupa non vi è stato alcun accesso, ispezione o verifica, essendo stato svolto un accertamento a tavolino, ciò che spiega l’assenza di un processo verbale di contestazione. [...] Ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo, perché essa soltanto connota, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento”. Infatti, i termini raddoppiati “non costituiscono una proroga di quelli ordinari. [...] Gli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore delle nuove norme rimangono pertanto assoggettati alla disciplina dell’ art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, ivi incluse fe disposizioni che fanno salvi gli effetti degli atti impositivi già notificati al 2 settembre 2015, in vigenza delle precedenti disposizioni, per i quali, pertanto, il raddoppio dei termini per l’accertamento opera in presenza di violazione che comporti l’obbligo di denuncia, a prescindere dalla trasmissione o presentazione della stessa entro il termine ordinario dell’accertamento. [...] In realtà, se è vero che il diritto alla detrazione dell’imposta afferente ad operazioni passive viene esercitato in primo luogo in sede di liquidazioni periodiche, è altrettanto vero che tale diritto viene riepilogato in sede di dichiarazione annuale Iva ed è proprio tale dichiarazione che ha la funzione di portare a conoscenza dell’amministrazione finanziaria i relativi dati, affinché venga esercitato il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge. Ne consegue che le liquidazioni periodiche costituiscono solo una determinazione provvisoria del debito e del credito del contribuente, mentre la dichiarazione riepilogativa annuale adempie alla funzione di liquidazione definitiva, salvo il potere di rettifica o accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria, che può esercitarsi soltanto in sede di dichiarazione annuale, così come stabilito dall’ articolo 54 DPR n. 633/1972. Pertanto, essendo state le società cessionarie del credito TVA a presentare la dichiarazione annuale, sono tali società cessionarie del credito a dover fornire all’Ufficio i documenti per dare contezza di quanto esposto, sia con riferimento al diritto alla detrazione connesso alle operazioni passive, sia con riferimento all’imposta a debito connessa alle operazioni attive costituenti il volume d’affari. Correttamente, quindi, l'Ufficio ha richiesto alle società cessionarie del credito IVA la documentazione a giustificazione di tale credito, poiché sono state tali società le reali utilizzatrici del credito stesso; e tali società cessionarie, attuali appellanti, non hanno in alcun modo prodotto documenti giustificativi che provassero l’esistenza e l’ammontare del citato credito. A nulla vale replicare, da parte dell’appellante, che la documentazione potrebbe essere in possesso delle cedenti, poiché è del tutto evidente che, nel caso di cessione del ramo d’azienda e dei relativi crediti, il cessionario, utilizzando la media diligenza dell’operatore economico, avrebbe dovuto richiedere al cedente copia dei registri IVA e delle fatture attive e passive poste a fondamento del credito ceduto, ciò che anche sancito dall’ articolo 1262 c.c., al fine di fare valere detto credito verso il Fisco. Né può opinarsi che l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere direttamente al cedente la giustificazione del credito ceduto e poi portato in compensazione dal cessionario: in realtà, ribadito che l'Ufficio ha correttamente contestato la sussistenza del credito a chi tale preteso credito ha azionato nei suoi confronti, e cioè al cessionario, è pienamente coerente anche con il sistema civilistico di cessione del credito il principio per cui il debitore può opporre al cessionario le eccezioni che erano opponibili al cedente. Risulta invece evidente una programmata strategia di non documentare il credito IVA fruito, invocando la responsabilità di soggetti economici ormai non più esistenti e trasferiti all’estero poco dopo la cessione. [...] In proposito, va replicato che l’elemento soggettivo della colpa che giustifica la sanzione tributaria, deve ritenersi normaimente connesso all’esistenza della violazione tributaria, salvo casi eccezionali e particolari di situazioni quali contrasto giurisprudenziale, legittimo affidamento o causa di forza maggiore, tutti casi che nella vicenda per cui è causa non sono provati, ed in realtà nemmeno dedotti.[...]
termine di decadenza, regime fiscale, reato, delega di firma, delegato, fattura, uffici finanziari, legittimità, funzionario, capo dell'ufficio
Pertanto, è del tutto indifferente la data in cui viene effettuata la comunicazione di notizia di reato, perchè quello che invece assume rilevanza ai fini del raddoppio dei termini dio accertamento è la circostanza che le violazioni tributarie accertate integrino fatti anche penalmente rilevanti. Conseguentemente, nella fattispecie, risulta evidente che l'avvenuta archiviazione della denuncia presentata dalla Guardia di Finanza non è di per se stessa d'impedimento all'applicazione del termine raddoppiato per l'accertamento, proprio perchè non rileva né l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M., ai sensi dell' art.405 c.p.p., mediante la formulazione dei capi di imputazione, nè la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso il regime del doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributario. Poichè la Consulta ha anche affermato il principio che il giudice tributario dovrà controllare ta sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia compiendo una valutazione ora per allora, l'esame del quadro indiziario compiessivo quale emerge dalle ispezioni, verifiche e controlli effettuati dalla Guardia di Finanza, organo fiancheggiatore e di supporto all'azione degli uffici finanziari, le cui risultanze hanno fede privilegiata sino a querela di falso che non è entrata a far parte del presente procedimento, è evidente che il quadro probatorio scaturito dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del DD/MM/2013, ha messo in luce un'attività fraudolenta ai danni dell'erario consistente nella inesistenza soggettiva ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura e l'indicazione di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura non è circostanza indifferente ai fini dell'IVA, dal momento che la qualità del venditore può incidere sulla misura dell'aliquota e, conseguentemente, sull'entità dell'imposta che l'acquirente può legittimamente detrarre. [...] Quanto alle eccezioni di parte appellata sul difetto di delega di firma dell'atto impugnato e dell'atto di appello, la giurisprudenza di legittimità è concorde nello statuire che, nel processo tributario, la nullità dell'avviso di accertamento per vizi propri non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio.[...]
liquidazione, concordato preventivo, costi e detrazione di Iva, sponsorizzazione, reato, dichiarazioni, prescrizione, contribuente, prelievi, amministrazione finanziaria
La sentenza ntiene rilevante (anzi determinante) la prescrizione del reato, ntenendo che essa inibisca l’azione penale, anzi addirittura che impedisca il sorgere dell’obbligo di denuncia. [...] Quanto alla questione del consentire al giudice tributario la c.d. “prognosi postuma” al fine di evitare un uso strumentale del raddoppio termini, si osserva che: 1) la denuncia era a disposizione del giudice di primo grado; 2) l'ipotesi di reato sussiste (dichiarazione infedele). [...] Siamo di fronte a carenza di motivazione e prova, ove si rilevi che le investigazioni della G.d.F., poi recepite negli avvisi di accertamento, riguardano i rapporti fra le società sponsorizzate, ritenute almeno parzialmente “cartiere” ed altri soggetti diversi dalla F. Si presume insomma che le frodi perpretate dai fornitori — sponsor verso soggetti terzi si siano ripetute con la F. Si tratta di una catena di presunzioni, manchevoli dei dovuti caratteri di gravità, precisione e concordanza. In questo senso, manca del tutto di sostegno probatorio l’affermazione che le prestazioni di sponsorizzazione fossero in parte oggettivamente inesistenti e l’affermazione circa la misura della sovrafatturazione, stabilita in due terzi, nel senso che per 3 pagato 2 venisse restituito. [...] Di scarso pregio probatorio sono pure le indagini riguardanti i conti correnti delle società emittenti le fatture, da cui sarebbe risultato che, in prossimità degli accrediti dei pagamenti delle fatture, venissero effettuati dai soci dei prelievi in contanti, che si presumeva fossero destinati alla restituzione parziale allo sponsor F. In realtà la restituzione del denaro alla F non è provato. [...] Peraltro la stessa Cassazione pone a carico dell’ Amministrazione la prova puntuale delle eventuali retrocessioni, ritenendo che l’imprenditore si limiti a dimostrare l’effettività delle sponsorizzazione e, nel caso in esame, le prove sono agli atti e non sono contestate.[...]
Pubblico Ufficiale, termine di decadenza, prescrizione, reato, atto della presentazione della dichiarazione, operazioni imponibili, rimborso, valore normale, pagamento dell’imposta, prezzo di vendita, diritto alla detrazione, soggetto passivo, fatture oggettivamente inesistenti, contabilità, rivendita, amministrazione finanziaria, dichiarazioni, fatture passive, veicoli, contenuto delle fatture, applicazione dell'imposta, triangolazione, fattura
Non rappresenta così un onere a carico del Pubblico Ufficiale la valutazione se il reato fosse o meno prescritto oppure che i fatti individuati dalle indagini potessero non essere ritenuti dal giudice penale reati perseguibili. Dovendo, come sostiene anche il giudice di prime cure, il Pubblico Ufficiale addetto alle verifiche fiscali presentare la denuncia penale prontamente, al primo indizio di reato finanziario, questi non era autorizzato o legittimato ad attendere di presentare la denuncia fino a quando lo ritenesse opportuno, onde evitare una qualsiasi prescrizione del reato tributario. [...] Questi elementi, anche in assenza materiale dell'avvenuta denuncia penale, avrebbero dovuto convincere il giudice di prime cure dell’esistenza, anche presunta, di un reato fiscale, con obbligo, quindi, dell’immediata denuncia penale. [...] Procedendo quell’obbligatorio adempimento si veniva a raddoppiare i termini per eseguire un completo accertamento e notificare il relativo avviso. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2011, richiamata dallo stesso giudice di primo grado, ha sentenziato come il detto termine di decadenza per l’accertamento dovesse considerarsi a tutti gli effetti raddoppiato per permettere all’ Amministrazione finanziaria di considerare in toto le risultanze delle indagini e contestare le eventuali violazioni alle norme fiscali. Stante la non preminenza del giudizio penale sul giudizio tributario, ogni decisione del giudice penale non può influire più di tanto sul processo tributario, non è possibile, perciò, condividere le argomentazioni della sentenza di primo grado sui termini penali influenzanti i termini fiscali. [...] Le ipotesi portavano a ritenere che o l’unico socio della EC srl, in mancanza di dipendenti, provvedesse personalmente al trasporto dalla Germania all’Italia, dopo averle acquistate colà, oppure con delegazione ad uno o più trasportatori alla presa dei veicoli in Germania, acquistati dalla EC srl, onde trasportarli alla sede italiana dell’EC srl, oppure, a seguito dell’ordine del legale rappresentante di quest’ultima, direttamente presso l’acquirente, se questi avesse già corrisposto il pagamento o parte dello stesso. [...] Questa verifica ha portato alla evidenziazione della metodologia utilizzata dal cedente e da questo cessionario per poter usufruire dell’importazione privilegiata intra- comunitaria, con acquisto a prezzi favorevoli in Germania, senza applicazione dell'imposta IVA e successiva rivendita, da parte dell’acquirente, ad un prezzo comprendente il recupero del costo dell’acquisto, maggiorato ma sempre inferiore ai prezzi praticati in Italia. In tal modo la Società venditrice, non versando l’IVA acquisita per ogni vendita, poteva contare su un guadagno assicurato. [...] Questa triangolazione fra ditta venditrice, ditta acquirente e ditta ricevente, porta a ritenere che la EC srl italiana non avesse acquistato direttamente il Germania l’autovettura ma che la stessa fosse stata acquistata dalla sua gemella tedesca e poi rivenduta alla stessa società italiana, che a sua volta l’aveva rivenduta alla ricorrente. Questa circostanza consentiva all’Ufficio di presumere che l’ Autosalone o fosse coinvolto in un giro di affari non corretto. [...] O per lucrare sull’imposta IVA ricevuta formalmente dalla acquirente senza però versarla all’ Amministrazione finanziaria dello Stato italiano. [...] Inoltre, trattandosi di autovetture usate, acquistate in Germania, il valore commerciale delle stesse è notoriamente dipendente dallo stato materiale e visivo delle stesse, in, dipendenza dei chilometri percorsi. [...] Circa la conoscenza di quella triangolazione di interessi non leciti, non si ritiene accoglibile la giustificativa dei ricorrenti circa la loro buona fede e per l'impossibilità di conoscere i mancati versamenti dell’imposta IVA da parte della venditrice formale delle auto.[...]