socio, liquidazione, amministrazione finanziaria, società di capitale, bilancio, responsabilità, periodo d'imposta
Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall' art. 2495, secondo comma, cod. civ. , si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto ditale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs. , ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente» (Sez. 5, Sentenza n. 6743 del 02/04/2015, Rv. 635140 - 01 ). Come del resto è ben spiegato in tale precedente giurisprudenziale l'area applicativa della norma, essendo la medesima non interpretativa e quindi non retroattiva, si proietta dopo la sua entrata in vigore, ma riguarda soltanto gli atti impositivi notificati alle società estinte. In sintesi: è legittimo l'accertamento emesso nei confronti di una società di persone estinta se notificato ai soci: questi ultimi, infatti, divengono i successori dei debiti sociali rimasti inevasi difatti la cancellazione dal registro imprese di una società corrisponde alla sua estinzione, ma ciò non estingue «automaticamente»> tutte le posizioni debitorie; per non sacrificare ingiustamente il creditore sociale, i debiti si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero nella misura in cui ne avrebbero risposto in vigenza dell'ente, e quindi illimitatamente per le s.n.c. o per i soci accomandatari o limitatamente nella misura di quanto riscosso in sede di liquidazione per le società di capitali e per i soci accomandanti. - inoltre, la nuova norma, introdotta dall' articolo 28, comma 4, del D.lgs. 175/2014, secondo la quale la capacità delle società cancellate dal registro imprese é differita di cinque anni ai fini tributari e contributivi, non può avere alcuna valenza retroattiva, in quanto non si tratta di una disposizione con carattere interpretativo. [...] • Per quest'ultima norma, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse, in base al bilancio finale di liquidazione. Come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, dal chiaro tenore testuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi, cosicché il Fisco, il quale agisce nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità quest'ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota ditale attivo sia stata riscossa ( Cass. 19732/2005; Cass 11968/2012; Cass. 7676/2012 ), ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale.[...]
perizie, studi di settore, banca, contabilità, redditività, reddito
Un siffatto assetto motivazionale è certamente legittimo e provvisto dei requisiti dell'autosufficienza di motivazione che ne legittimano l'accertamento, perché la banca interessata non è affatto anonima ma è la BB ed i valori di rogito, di perizia e di mutuo sono stati confrontati anche con i valori O.M.I. che se da soli non possono costituire presunzione legale, unitamente agli altri elementi messi a disposizione dall'ufficio integrano la esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico della società. Tale onere non può essere assolto con la esibizione delle scritture contabili formalmente regolari, ma dovrebbe quantomeno essere accompagnato dalla dimostrazione di un indice di congruità annualmente positivo rispetto agli studi di settore, da una redditività in media con quella del settore immobiliare che sino al 2009 non aveva ancora scontato gli effetti delia bolla speculativa e consentiva redditività mediamente superiori al 20% dei ricavi annui come è notoriamente riconosciuto, anche se la società tenta di affermare che nel 2009 gli affari andavano male ed ha venduto in condizioni non di mercato. [...] • La legittimità delle motivazioni dell'ufficio comportano, però, l'iliegittimità dell'arbitraria riduzione non motivata del Primo Giudice nei confronti della cessione B di euro 7.000, 00, la cui decisione, sul punto, deve essere, pertanto, riformata. [...] • La reciproca parziale soccombenza delle parti è legittima motivazione della compensazione delle spese di giudizio.[...]
Nondimeno, la riproposizione di tale motivo di revocazione non vale ad escludere la possibilità di censurare la decisione negativa sulla relativa istanza. [...] • Il rigetto dell'istanza di revocazione è corretto, per assenza dei presupposti normativi. L' art. 64, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che “Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 del. codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’ art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto”. La fattispecie descritta dal n. 3 dell’ art. 395 c.p.c. prevede che “se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”. [...] • La verifica di tale presupposto deve essere rigorosa; pertanto, “nell'ipotesi di ignoranza dell'esistenza di un documento, l'onere della parte è soddisfatto dalla dimostrazione di una situazione di fatto tale da giustificarne la mancata conoscenza, mentre in quella di ignoranza soltanto del luogo di conservazione l'ammissibilità dell'impugnazione è subordinata alla prova di una diligente ricerca del documento e, nel caso di un suo pregresso possesso, dell'essersi verificato lo smarrimento per cause eccedenti la possibilità di controllo della parte”. ( Cass. civ. , Sez. II, 16 gennaio 2008, n. 735 ). La parte istante, peraltro, non può semplicemente dichiarare la sussistenza del fatto impeditivo, ma deve anche fornire la prova di aver assunto opportune iniziative per ritrovare i documenti smarriti. [...] • In conclusione, nel caso di specie, non è stata fornita adeguata prova di aver svolto ricerche dei documenti che ha asserito di non aver presentato in primo grado, né delle circostanze di fatto che hanno condotto al ritrovamento dopo la sentenza di primo grado. Inoltre, la nozione di forza maggiore implica l'intervento di una circostanza esterna non imputabile giuridicamente alla parte ricorrente.[...]
reddito, locazione finanziaria, contribuente, ammortamento, doppia imposizione, prestazione di servizi, cessione di beni, cessione o prestazione, base imponibile
Il contratto concluso dalla contribuente s.r.l. con la O s.r.l. avente ad oggetto il godimento da parte RCC s.r.l. di un macchinario, pur avendo alcune caratteristiche proprie del contatto di locazione finanziaria quali la permanenza della proprietà del macchinario in capo al concedente, l'immediata utilizzazione del bene da parte del cessionario e la previsione di canoni per un periodo di 48 mesi, se ne discosta su un elemento fondamentale e cioè sulla possibilità, al termine del rapporto contrattuale, di restituire il bene in alternativa al diritto di esercitare il riscatto. [...] • Appare dunque che il contratto in questione rientri non nella previsione di cui all'art. 107, 2 comma TUIR bensi in quella di cui all'art. 109, 2 comma lett. a) TUIR e cioè nella figura della locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti che il TUIR assimila alla vendita con riserva di proprietà. Anche il secondo motivo d'appello merita accoglimento considerato che il principio di inerenza deve essere interpretato nel senso di ritenere esistente il legame quando il costo sostenuto sia comunque correlato in senso ampio all'impresa e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili ( Cass. 16826/07 ). [...] • In ordine la terzo motivo d'appello l' art. 12 DPR 633/72 recita:"Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente of prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. " L'indicata disposizione, oltre a prevedere ipotesi predeterminate di prestazioni accessorie, indica come categoria generica anche quella di"altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi". [...] • In quest'ultima categoria, si ritiene, debbano rientrare le prestazioni fatturate dalla società appellante (realizzazione impianti stampa e clichè, spese di facchinaggio e riavvolgimento bobine di polietilene) non differenziandosi, sotto il profilo del loro legame di accessorietà con la prestazione principale, da quelle che specificatamente la norma indica come accessorie Il motivo d'impugnazione va dunque accolto.[...]
fattura, attività propria dell’impresa, operazioni esenti, rivendita, acquisti di beni, diritto alla detrazione, percentuale di detrazione, cessioni di beni, soggetto passivo, operazioni imponibili, attività imponibile, operazioni finanziarie
Dette operazioni di acquisto e di rivendita dava luogo all’IVA sugli acquisti che la società portava in detrazione per l’intero a fronte della suddetta cessione di azioni fatturate in esenzione. Il meccanismo della pro-rata prevede che i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, non possono portare in detrazione l’IVA afferente gli acquisti di beni e servizi; per i soggetti che invece, come nel caso in esame, effettuano promiscuamente operazioni esenti ed operazioni che danno diritto alla detrazione, questa è limitata alla pro-rata in base al principio generale fissato dall’art. 19, comma 2 e 5 e 19-bis del D.P.R. n: 633/72 mentre la società appellante deduceva indebitamente, l’intero ammontare dell’IVA. [...] • L'assunzione e la cessione delle partecipazioni detenute nella società CF s.p.a., come da PVC, all. 7, “la C s.p.a. ha deciso di alienare la partecipazione dell’80% nel capitale sociale della CF s.p.a....”, risulta diretta a realizzare l’oggetto sociale, come emerge dalle previsioni statutarie e non può ritenersi estranea all’attività propria dell’impresa in quanto funzionale alla stessa. Ne consegue che la cessione della partecipazione in CF spa è un prolungamento diretto permanente e necessario dell’attività imponibile per affermazione della stessa parte la quale motiva nel senso di una finalità industriale della gestione delle partecipazioni in società che operavano nell’ambito della produzione e del commercio di prodotti sportivi. Pertanto nel caso in esame dette operazioni finanziarie non possono essere qualificate come operazioni accessorie, occasionali, dovendo le stesse partecipare alla determinazione del pro-rata di detraibilità dell’IVA per cui la società appellante non poteva detrarre l’IVA sugli acquisti per l’intero ammontare ma doveva determinare la percentuale di detraibilità dell’IVA ai sensi dell’ art. 19-bis del D.P.R. n. 633/72.[...]
reddito, rettifica delle dichiarazioni, contribuente, diritto alla detrazione, contabilità, avviso di ricevimento, frode carosello, fattura, meccanismo di detrazione dell IVA, acquisti di beni, soggetto passivo, indebito rimborso, evasione fiscale, detrazioni
Dalla documentazione in atti si evince che l'Ufficio ha spedito l’appello con raccomandata a.r. ed ha puntualmente depositato la copia dello stesso presso la segreteria della commissione adita e presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza appellata. [...] • Il più delle volte, però, queste società si sono dimostrate semplici “cartiere” (società non operative, senza struttura commerciale, senza dipendenti e beni strumentali), che, oltre ad eludere i controlli sanitari a tutela della salute pubblica, servono, sostanzialmente, al solo scopo di evadere le imposte da pagare ed in particolare l'IVA. [...] • Dal predetto verbale si evince che, a seguito di segnalazioni e note della Guardia di Finanza di ricase, era risultato che le ditte SC SRL e RC SRL, cedenti del contribuente appellante, erano società di comodo, operanti secondo lo schema dell’interposizione fittizia, “cartiere”, e non hanno mai versato alcuna IVA all’erario. [...] • Per quanto riguarda il meccanismo di detrazione dell IVA di cui all’art.19, si osserva che quest’ultimo presuppone che gli acquisti di beni si effettuino da un soggetto operativo, mentre nella fattispecie è risultato che la SC Srl e la MC Srl erano “cartiere”. E' incontestabile, infatti, che l’emissione di fatture non è di per sé sufficiente a consentire il diritto alla detrazione dell’imposta, sicché, nel caso considerato, pur avendo il contribuente soggetto passivo Iva annotato le fatture, non ha diritto ad operare la detrazione di cui all’ art.19 del DPR 633/72 in quanto esse provengono da soggetti “cartiere”, evasori totali che non hanno assolto I’Iva. Sul punto si sottolinea come, anche se le fatture indicano operazioni effettivamente realizzate, il riferimento a soggetti (cedenti) diversi da quelli che le hanno effettivamente poste in essere (operatori francesi) non consente l’applicabilità del meccanismo di detrazione dell’Iva previsto dall’art.19. [...] • Nella diversa ipotesi si realizzerebbe un indebito rimborso. Giova rilevare, a tal uopo, che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, l’acquisto di merci da società fittizie non comporta per il contribuente l’automatica partecipazione all’evasione fiscale posta in essere da parte della ditta intermediaria cedente, se dimostra che è acquirente in buona fede. ( Cassazione n.21566/2008 e n.6114/2009 ). [...] • A tal uopo, deve precisarsi che ai fini della determinazione del reddito di impresa, i costi documentati in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non possono essere dedotti dal committente/cessionario (così come va negato il diritto alla detrazione dell'Iva) ove non ricorra la prova dell'assenza dei presupposti dell'illecito penale, integrando invero tale operazione, tradizionalmente, il reato di falso documentale, rilevante sia come concorso nell'emissione di fattura falsa, sia come utilizzazione a fini d’evasione; infatti, la derivazione dei costi da un'attività integrante illecito penale comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza trai costi medesimi e l'attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell'effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi. Alla stregua delle considerazioni che precedono ed attesa l’unità di trattamento della detrazione dell'iva e quello della deduzione dei costi ai fini dell'imposizione diretta, di fronte al fenomeno della fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, in considerazione, altresì, del fatto che l'interposizione fittizia scredita l'ordinaria efficacia probatoria della fattura, le doglianze del contribuente appellato si rivelano infondatee vanno disattese. In conclusione, avendo l’Ufficio emanato l’ atto de quo” sulla base dei rilievi della Guardia di Finanza, della documentazione (lettera di vettura internazionale), dei dati ed elementi rinvenuti presso il contribuente, legittimamente acquisiti e relativi allo stesso ed alle cedenti “società cartiere”, l'accertamento risulta eseguito in osservanza al dettato dell’ art.54 DPR n. 633/72 e dell’ art. 39 del DPR n.600/1973, e quindi legittimo e va confermato. Infine, considerato che l’onere di provare la sussistenza di tutte le condizioni soggettive ed oggettive per l’esercizio del diritto alla detrazione ( art.19 DPR 633/72 ) ricade sul contribuente (come è affermato anche dalla Corte di Giustizia Europea), constatato dall’esame degli atti e dalla discussione in P.U., che quest’ultimo si è limitato a generiche affermazioni senza fornire, né in fase procedimentale amministrativa, né in corso di giudizio, alcuna prova contraria idonea a dimostrare che le operazioni sono state poste in essere con soggetti effettivamente esistenti e quindi la sussistenza delle condizioni che legittimano la detrazione d’imposta e che non ha indicato alcun elemento o fatto impeditivo della pretesa erariale, mentre l’Ufficio ha dimostrato l’esistenza di soggetti interposti che hanno posto in essere, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza “un meccanismo fraudolento” e violazioni di rilevanza penale (secondo I’ Ufficio) l’atto è legittimo e l’appello dell’Ufficio risulta fondato e va accolto.[...]
indebito rimborso, fattura, operazioni soggettivamente inesistenti, società di comodo, rettifica delle dichiarazioni, diritto alla detrazione, contabilità, avviso di ricevimento, acquisti di beni, soggetto passivo
In conclusione, avendo l’Ufficio emanato l’ atto de quo” sulla base dei rilievi della Guardia di Finanza, della documentazione (lettera di vettura internazionale), dei dati ed elementi rinvenuti presso il contribuente, legittimamente acquisiti e relativi allo stesso ed alle cedenti “società cartiere”, l'accertamento risulta eseguito in osservanza al dettato dell’art.54 DPR n. 633/72 e dell’art. 39 del DPR n.600/1973, e quindi legittimo e va confermato. Infine, considerato che l’onere di provare la sussistenza di tutte le condizioni soggettive ed oggettive per l’esercizio del diritto alla detrazione (art.19 DPR 633/72) ricade sul contribuente (come è affermato anche dalla Corte di Giustizia Europea), constatato dall’esame degli atti e dalla discussione in P. U. , che quest’ultimo si è limitato a generiche affermazioni senza fornire, né in fase procedimentale amministrativa, né in corso di giudizio, alcuna prova contraria idonea a dimostrare che le operazioni sono state poste in essere con soggetti effettivamente esistenti e quindi la sussistenza delle condizioni che legittimano la detrazione d’imposta e che non ha indicato alcun elemento o fatto impeditivo della pretesa erariale, mentre l’Ufficio ha dimostrato l’esistenza di soggetti interposti che hanno posto in essere, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza “un meccanismo fraudolento” e violazioni di rilevanza penale (secondo I’ Ufficio)l’atto è legittimo e l’appello dell’Ufficio risulta fondato e va accolto.
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