Documents - 3 citing "Sentenza Corte di Cassazione n 19667 del 2014"

prestazioni di servizi, irrogazione delle sanzioni, traffici internazionali di merci, contribuente, amministrazione finanziaria, mezzi di trasporto
Innanzitutto occorre esaminare la questione relativa alla presunta nullità del provvedimento per violazione dell' art. 12, co. 7 L. 212/2000 denunciata da parte ricorrente e motivo di appello incidentale, in particolare sul fatto che l'Ufficio avrebbe emesso l'atto impositivo impugnato"sulla base delle risultane del PVC notificato... facendo propri i rilievi e le considerazioni in esso contenuti...", nonché sulla circostanza che non sarebbero state debitamente valutate le argomentazioni della ricorrente stessa ai sensi della normativa in questione e, da ultimo, sul fatto che nella motivazione dell'avviso non sarebbe stata fatta alcuna menzione dell'esistenza di chiarimenti forniti dalla Capitaneria di Porto e prodotti nel corso del contraddittorio. Si ritengono prive di fondamento le argomentazioni di controparte in quanto la validità dell'avviso di accertamento non può in alcun caso essere subordinata al mancato riferimento nella motivazione dell'atto alle considerazioni contenute nella memoria della ricorrente ex art. 12 L. 212/2000, così come all'ulteriore documentazione presentata nella fase amministrativa antecedente l'emissione dell'atto impugnato. [...] Invero, sulla materia in questione, è opportuno prendere atto della rilettura giurisprudenziale sul tema del contraddittorio endoprocedimentale, nel senso se esista o meno un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, un tema sicuramente a lungo dibattuto che è stato nuovamente riesaminato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24823 deposita il DD/MM/2015. [...] Un tanto trova conferma anche in considerazione della peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall'intromissione dell'amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli e che giustificano, quale contro bilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire nell'interesse del contribuente e della stessa amministrazione gli elementi acquisiti presso i locali dell'azienda. [...] Preme evidenziare che i porti, spesso situati in prossimità delle città, assumono un ruolo essenziale nel sistema logistico di trasporto, in quanto consentono il collegamento fra le rotte marittime e terrestri del commercio e del traffico passeggeri. Appare, quindi, evidente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza del porto, potenziali obiettivi di attività illecite se non addirittura i azioni terroristiche, organizzando un sistema di protezione efficace, fattore importante anche per la crescita ed incremento del volume di merci e passeggeri, poiché tanto più un porto è sicuro, tanto più sarà prediletto nella scelta di un porto invece che un altro. La citata direttiva europea ha dunque contribuito ad ampliare i concetti di security portuale emanando una serie di prescrizioni che coinvolgono l'intero sistema di approdo di navi, la movimentazione di persone e di merci provenienti dal mare e non solo, prevenendo difatti un controllo più accurato e selettivo anche per gli accessi al terminal stesso. Tale procedura presuppone l'applicazione di strumenti di valutazione del rischio e di pianificazione dei piani di sicurezza in un'area molto estesa e complessa, caratterizzata da spazi comuni, aree di transito e viabilità, depositi, parcheggi, sosta di container sia vuoti che pieni. [...] E ciò in quanto i porti, in aderenza con la normativa europea e quella del legislatore nazionale, devono potere operare in condizioni di sicurezza attraverso l'applicazione di misure previste in specifici piani e regolamenti (Programma nazionale di sicurezza Marittima contro eventuali azioni internazionali (PNSM) ed il Piano di sicurezza (PFSP) e dirette a prevenire l'ingresso negli impianti portuali di persone non autorizzate, nonché, come già enunciato, a prevenire ogni azione illecita atta a proteggere tutta l'area portuale e le navi presenti. Ciò presuppone che l'attività di security debba essere mantenuta per tutto il tempo di sosta della nave, ma anche in assenza della nave in quanto il terminalista deve potere garantire un adeguato sistema di sicurezza e meglio ancora una continuità operativa del terminale in condizioni di prevenzione di qualsiasi attività illecita. In conclusione, è di tutta evidenza che l'attività di security posta in essere dalla ricorrente ha tutti i presupposti dei"servizi prestati nei porti... che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto" e pertanto tutte le caratteristiche previste dall'art. 9, comma 6 del DPR 60 O 17 3 per essere esente dall'imposta IVA, considerando la complessità delle attività portuali che comprendono non solo le operazioni di imbarco e sbarco delle merci ma anche, come appena detto, le attività di controllo degli accessi.[...]
Contribuente, amministrazione finanziaria, delegato, accertamento induttivo, reddito, studi di settore, percentuale di ricarico medio, fattura, prestazione di servizi, operazioni imponibili
Osserva che l'accertamento impugnato è di tipo analitico-induttivo ex art. 39 co. 1 d.p.r. 600/73, per il quale non è previsto il contraddittorio preventivo. [...] Nel caso in esame, poiché la ricorrente risulta essere stata avvisata dell'accertamento avviato a suo carico e invitata a produrre la relativa documentazione, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa. [...] Evidenzia che l'accertamento induttivo è stato motivato con la scarsa redditività e l'inattendibilità dei dati dichiarati nello studio di settore, anche dopo il riscontro con la ricostruzione-accertamento ex art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R. 600/73. [...] A pag. 4 riga 7 dell'avviso l'Ufficio ha scritto testualmente:"il comportamento posto in essere alla ditta determina l'applicazione della sanzione per infedele indicazione dei dati nello studio di settore in violazione dell' art. 3 del D.P.R. n. 195/1999. Le anomalie indicate nei punti di cui sopra costituiscono elementi, dati e notizie tali da giustificare, da parte dell'ufficio, l'adozione di un procedimento induttivo di ricostruzione dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e delle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 39 comma 2 del d.p.r. 600 e art. 54 del d.p.r. n. 633/72, così come pacificamente riconosciuto da costante orientamento giurisprudenziale". Appare evidente da quanto sopra riportato che l'accertamento è stato fondato non sull'inattendibilità delle scritture contabili della ricorrente (in relazione alle quali non sono mossi rilievi) ai sensi dell' art. 39 co. 1 lett. d) d.p.r. 309/90, ma proprio sull'erronea/infedele indicazione di dati nello studio di settore, ai sensi dell' art. 39 co. 2 d.p.r. 600/73.[...]
assicurazioni, regime tributario, clausola di delega, liquidazione, prestazioni di servizi, operazioni di assicurazione in senso, operazioni di assicurazione, in quanto tali esenti IVA, cessione di beni, prestazioni di intermediazione, operazioni di assicurazione effettuate, contribuente, amministrazione finanziaria, dichiarazione fiscale, uffici finanziari, attività di delegataria forma, prestatore del servizio, indennizzo, operazioni di assicurazione esenti, prestazioni della delegataria, operazioni di assicurazione ai sensi, esenzioni, imposta sul valore aggiunto, disposizioni di esenzione, operazione di assicurazione nella sesta Direttiva comunitaria n. 77/388/CEE, sede legale
Invero si deve dare atto del fondamento di un'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte ricorrente ancorché non affrontata nella decisione, ma pur reiterata dalla Difesa società nelle sue controdeduzioni in grado d'appello. [...] Orbene una questione pregiudiziale sollevata è quella del rispetto del contraddittorio da parte dell'Ufficio finanziario che eccepisce la Parte resistente non avrebbe adempiuto al precetto dell'art. 12/V11 I. 212/2000 implicitamente già presente nell' art. 56 bis d.p.r. 546/1992 introdotto dalla 248/2005 - che prescrive che"Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositoni" e che"l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza". [...] L'accoglimento di tale eccezione assorbirebbe ogni altra questione. Tuttavia è opportuno rilevare che pare difficile contestare che il rapporto intercorrente fra la società delegante e quella delegataria nell'ambito del contratto di coassicurazione è del tutto interno al contratto di assicurazione che lega l'assicurato alle società coassicuratrici come rilevato dalla Parte resistente e non costituisce una prestazione ulteriore intercorrente solamente fra le compagnie essendo dunque erroneamente ricondotto dall'Ufficio ad una situazione di c.d. back-office. L'assicurato nello stipulare il contratto ha come controparte le società coassicuratrici pur trattando gli aspetti stipulativi ed esecutivi del contratto solo con la delegataria sicché pare difficile non riconoscere alle c.d. commissioni di delega il carattere di accessorietà rispetto al contratto di assicurazione e come tale esente dall'IVA ai sensi dell' art. 12 di cui al d.p.r. 633/72.[...]