Documents - 3 citing "Sentenza n 18907 del 2011-09-16"

regime del margine, natura dei beni, esenzione, riparazione, oggetti d'arte, inversione contabile, cessioni imponibili, oro da investimento, territorio dello Stato, rivendita
Sicché, ove l'impresa acquirente operi esclusivamente nel settore del recupero dei metalli preziosi e non svolga attività di commercializzazione di gioielli, l'imposta sugli acquisti di rottami d’oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione per il recupero del materiale prezioso contenuto, soggiace alla procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del D. P. R. n. 633 del 1972 (il cosiddetto reverse charge appunto), procedura che non è facoltativa, ma risulta dunque essere obbligatoria. In altre parole, si deve distinguere tra vendita da parte del- «Compro oro», con cessione al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione. Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio. Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato. Il “compro oro” che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la ratio suindicata. Siffatte risultanze escludono che potesse e possa farsi applicazione del regime del margine, la cui applicazione sarebbe stata possibile solo ove si fosse concretamente accertato, tramite verifica fiscale presso la fonderia cessionaria, il concreto utilizzo e destinazione dei beni, al di là della qualificazione merceologica indicata nelle fatture dalla cedente. La destinazione del prezioso al processo di lavorazione; da parte del cessionario è dunque condizione essenziale, nonché unica circostanza che consente di assimilare l'acquisto di oro “usato” a quello di oro “industriale”, soggetto, ex art. 17, comma 5 del D. P. R. n. 633/1972, al meccanismo del reverse charge, non rilevando a tal fine la natura dei beni sottoposti a lavorazione e trasformazione, potendo riguardare non solo rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di “oro usato”, a prescindere dalle condizioni in cui si trova. Se ne deduce che - in materia di applicabilità del regime di reverse charge alle cessioni di oro, usato - si deve aver riguardo alla destinazione finale dell'oggetto venduto...nonché vall’attività del soggetto cessionario, che deve essere o esclusivamente finalizzata al processo di fusione e affinazione chimica del materiale prezioso e non anche alla commercializzazione dell'usato. Laddove è dimostrato che l’attività consiste nell'acquisto’ di oggetti preziosi usati da privati cittadini e nella successiva rivendita direttamente alle fonderie specializzate nel recupero di metalli preziosi, il cedente diviene soggetto obbligato ad emettere la relativa fattura di cessione ai sensi e per gli effetti del citato art. 17.
regime del margine, cessioni di beni, beni mobili, riparazione, prezzo di vendita, inversione contabile, cessioni imponibili, oro da investimento, soggetto passivo, territorio dello Stato, fattura, frode fiscale, oggetti preziosi usati, rivendita, soggetto obbligato, acquisto dei beni, contabilità
In altre parole, si deve distinguere tra vendita da parte del «Compro oro», con cessione al soggetto autorizzato di materiale in oro da rottamare e il caso diverso di vendita di parti di gioielli da riutilizzare senza rottamazione. Nel primo caso il reverse charge non è una facoltà, ma è obbligatorio. Nel secondo caso il reverse charge non deve e non può mai essere utilizzato. Il “compro oro” che acquista da privati può utilizzare il regime del margine solamente nel caso in cui acquisti materiale non da rottamare. In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la ratio suindicata. Lo scopo del reverse charge è, infatti, impedire la detrazione dell'IVA sugli acquisti e combattere le frodi “carosello”, evitando che l'acquirente detragga l'imposta anche in mancanza di versamento da parte del fornitore; e ciò proprio sulla base delle fatture emesse dalla società contribuente.
contribuente, ente pubblico, amministrazione finanziaria, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, mezzi di trasporto
Infondata è l'eccezione d'inammissibilità che l'Ufficio ha sollevato in relazione alla lettera dell'ente pubblico committente datata DD MM 2014 e prodotta dalla parte appellante con il gravame. [...] L' art. 9, comma 1, , n. 6) del D.P.R. 633/72 stabilisce che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi Internazionali non imponibili"i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la mamutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari". [...] Ciò posto, va innanzitutto rilevato che, nel caso di specie, è pacifico che l'intervento sia stato effettuato all'interno dell'area portuale e su una costruzione preesistente; l'Ufficio, inoltre, non contesta la sussistenza di una concreta situazione strutturale del manufatto che rendesse effettive le necessità dell'intervento in questione. [...] Deve dunque ritenersi che i lavori di restauro e di risanamento in questione, in quanto finalizzati a prevenire possibili crolli che avrebbero potuto pregiudicare la circolazione stradale e bloccare"tutte" le attività portuali, rientrino nelle attività di rifacimento e di ristrutturazione aventi un diretto riflesso sia sul funzionamento degli impianti, sia sui"servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto" (sull'applicabilità dell' art. 9, comma 1, , n. 6) del D.P.R. 633/72 anche a prestazioni finalizzate alla tutela delle esigenze di sicurezza all'interno dell'impianto, cfr. risoluzione n. 253 del 14 settembre 2007) e, come tali, possano beneficiare del regime di non imponibilità. [...] Le suesposte conclusioni assorbono ogni ulteriore considerazione in termini di buona fede della contribuente che pure, in assenza di specifici elementi che depongano in senso contrario, sembrerebbe poter trovare fondamento sia nella natura pubblica del soggetto committente, sia nella circostanza che nel contratto stipulato (art. 3, comma 4) è testualmente precisato che i lavori"interessano opere inerenti l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti all'interno del porto come tali rientrano nel regime di non imponibilità IVA ai sensi dell' art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni". 4.[...]