Documents - 2 citing "Sentenza Commissione Tributaria Provinciale Modena n 111 del 2009-01-25"

richiesta di rimborso, operazioni passive, diritto alla detrazione, esenzione, rivendita, diritto a detrazione, rimborso dell'imposta, acquisto di beni, fattura, pagamento dell'imposta, amministrazione finanziaria, soggetto passivo, liquidazione, dichiarazione annuale, operazioni imponibili, imposta sul valore aggiunto, base imponibile, ammontare complessivo
La giurisprudenza rimarca come il compimento di un'operazione imponibile sia idoneo a far insorgere tre rapporti distinti: uno primo, tra l'Erario e il cedente, che attiene al pagamento dell'imposta; uno tra il cedente e il cessionario, che concerne la rivalsa e un altro, tra Amministrazione finanziaria e il cessionario, che consente a costui la detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa, nei casi in cui il cessionario sia soggetto passivo Iva. La conseguenza di ciò e che"solo il cedente ha titolo ad agire per il rimborso nei confronti dell'amministrazione, la quale, pertanto, essendo estranea al rapporto tra cedente e cessionario, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa" (v. [...] L'enunciato attiene ad ogni caso in cui il cessionario abbia veste di consumatore, su cui grava ITVA, il che riguarda tanto l'eventualità che il cessionario sia soggetto passivo IVA, quanto quella che gli acquisti del cessionario vengano impiegati in operazioni esenti o non imponibili, con la conseguenza che grava definitivamente a carico di quest'ultimo l'imposta pagata in rivalsa al cedente. Una relazione rilevante sotto il profilo fiscale ricorre tra cessionario ed Erario, con titolo del cessionario stesso al rimborso, quando"/indebita IVA versata in rivalsa sull'acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio della attività economica, venga a riflettersi sulla liquidazione della imposta nella dichiarazione annuale del contribuente"; ovvero in caso di acquisti destinati ad operazioni imponibili, in relazione ai quali sorge il diritto alla detrazione dell'Iva assolta"a monte" in capo al cessionario ( Cassazione, 26 ottobre 2012, n. 18425 ). [...] Orbene, in questi termini, la questione prospettata è irrilevante al fine della decisione, poiché un'eventuale decisione che riconosca la correttezza della prospettazione difensiva comporterebbe l'illegittima della disciplina di settore di alcuni ordinamenti nazionali e, quindi, l'applicazione di un regime più sfavorevole per i contribuenti di quesi Paesi fino a quel momento, in ipotesi, privilegiati, ma non gioverebbe all'odierno contribuente al quale continuerebbe ad essere preclusa la possibilità di rimborso che egli ha invocato. Si osserva poi che ritenere che la mancata possibilità di detrazione a favore di soggetti come il ricorrente comporti un aiuto di Stato in favore degli ospedali pubblici, in quanto le perdite degli stessi vengono ripianate dalle USL e dalla Regioni trascura di considerare l'accessibilità, indiscriminata, ai servizi dei nosocomi pubblici da parte dei soggetti iscritti al SSN, rispetto a quella ad un libero professionista sanitario che, in quanto tale, ben potrebbe rifiutarsi di prestare i propri servigi al pare di un normale contraente.[...]
imposta sul valore aggiunto, prestazione di servizi
Se, al contrario, l'importo addebitato è diverso da quello del puro costo, l'operazione si configura come una prestazione di servizi assoggettabile ad iva, ai sensi dell’ art. 3 D.P.R. n. 633/1972. Dato il chiaro tenore della norma, l'unico controllo cui è tenuto l’Ufficio è verificare se l'importo addebitato corrisponde o meno al costo sostenuto da chi effettua il distacco. [...] Oltre alla suddetta attività, l’appellata, dietro richiesta delle società del gruppo e per periodi di tempo definiti, presta personale alle altre società del gruppo al fine di supplire a loro carenze temporanee dovute a motivi vari, quali: malattie, ferie, addestramento del personale ecc.. [...] Risulta, altresi, che la società ha tenuto nettamente distinte le prestazioni erogate in forza di contratti di prestazioni di servizi - fornite a mezzo di propri macchinari, locali e software — da quelle inerenti il prestito di personale, assoggettando ad iva le prime ed escludendo le seconde. Si evidenzia, inoltre, che, nella fattispecie del distacco di personale, la società che distacca, addebitando all’altra società il solo costo, non effettua in pratica alcuna prestazione ai sensi della legge iva e, pertanto, gli importi addebitati vanno esclusi da iva.[...]