Documents - 3 citing "Sentenza Corte di Cassazione n 11013 del 2019"

illegittimita dell’accertamento, quantificazione di maggiori ricavi, costi necessari, contabilizzato fatture emesse
L'atto, poi, è legittimo e sufficientemente motivato. Come detto, la doglianza è puramente assertiva in quanto la società non ha indicato alcuno dei costi che sostiene aver sopportato. Al contrario, dal processo verbale di constatazione e dall’avviso di accertamento si evince che, all'esito di controlli incrociati e di risposte ai questionari inviati a clienti e fornitori, è emerso che la M aveva emesso e non contabilizzato fatture per un importo pari ad euro 235.094, 60 (con IVA pari ad euro 48.743, 05):circostanza, peraltro, incontestata dalla società.
Intitolazione: Massima n 221/2019 IVA-PRESUPPOSTO SOGGETTIVO- Operazioni soggettivamente inesistenti - Detrazione Esclusione Onere della prova sulla natura fraudolenta dell'operazione Grava sull'Amministrazione - Oneri probatori del contribuente - Non conoscibilità del carattere fraudolento delle operazioni ovvero ignoranza inevitabile.
Sul punto, vale premettere, in termini generali che, in materia di IVA, la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, comprensivo dell'incidenza dell'imposta in parola sul prezzo di acquisto dei beni, attesa la disciplina del suo contenuto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21. Ed, in tali limiti, essa può certamente costituire una prova a favore dell'imprenditore o del professionista, nei rapporti con il fisco. Peraltro, in ipotesi di fatture che l'Ufficio ritenga relative ad operazioni oggettivamente, o anche solo soggettivamente, inesistenti, o che ancorché effettivamente poste in essere- si iscrivono incombinazioni negoziali fraudolente ai danni del fisco, l'Amministrazione stessa ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata (nella prima ipotesi) posta in essere, o non lo è stata (nella seconda ipotesi) tra i soggetti che figurano nella fattura, o che tale documento sottende un'operazione fraudolenta cui il cessionario sia partecipe. [...] Ciò posto, è di tutta evidenza che, nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, deve ritenersi escluso in radice che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale bene se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l'ha effettivamente ricevuta o meno. Principi più articolati trovano, invece, applicazione in relazione al caso in cui l'Amministrazione contesti al contribuente di avere adoperato, ai fini della detrazione dell'IV A, fatture solo soggettivamente inesistenti, ovverosia che la fattura sia stata emessa da un soggetto diverso dall'affettivo fornitore del bene o prestatore del servizio. [...] Al riguardo, costituisce principio ricevuto, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, quello per cui, qualora l'Amministrazione contesti I contribuente- come nel caso di specie- l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni (soggettivamente) inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza (anche in termini soggettivi) delle operazioni fatturate, ricade sul contribuente medesimo l'onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione, altrimenti non operabile. Il cessionario, in particolare, ha l'onere di dimostrare almeno, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti nell'evasione ( Cass. 8132/11, 23074/12 ). [...] In sostanza, è corretto l'assunto dell'Ufficio secondo cui, in tema di onere della prova, qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture (in quanto relative a operazioni inesistenti) e fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva realizzazione dei costi sostenuti.[...]
dichiarazione di fallimento, funzionario, delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, legale rappresentante della società, Amministrazione finanziaria, verbale di constatazione
Anche l’assunta violazione dell’art. 7 L. n. 212/00 va rigettata in quanto il processo verbale è stato redatto alla presenza del legale rappresentante della società a cui veniva consegnata copia (cfr. Cass. N. 407/15 “ In tema di motivazione"per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l'avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione)". Come detto, la doglianza è puramente assertiva in quanto la società non ha indicato alcuno dei costi che sostiene aver sopportato. Per quanto evidenziato, in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza impugnata con rigetto del ricorso della contribuente.