Documents - 4 citing "Sentenza Commissione Tributaria Regionale n 10"

illegittimita dell’accertamento, quantificazione di maggiori ricavi, costi necessari, contabilizzato fatture emesse
L'atto, poi, è legittimo e sufficientemente motivato. Come detto, la doglianza è puramente assertiva in quanto la società non ha indicato alcuno dei costi che sostiene aver sopportato. Al contrario, dal processo verbale di constatazione e dall’avviso di accertamento si evince che, all'esito di controlli incrociati e di risposte ai questionari inviati a clienti e fornitori, è emerso che la M aveva emesso e non contabilizzato fatture per un importo pari ad euro 235.094, 60 (con IVA pari ad euro 48.743, 05):circostanza, peraltro, incontestata dalla società.
acquisto, fattura, agevolazioni fiscali, interpretazione estensiva, sistema comune dell'Iva, attività agricola, allevamento del bestiame, schede carburanti, rivendita
Con riferimento al dato normativo nazionale, il numero 21-bis, nel prevedere le agevolazioni fiscali per le costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno e di altri addetti alla coltivazione dello stesso all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, si riferisce necessariamente alle sole abitazioni rurali utilizzate sia dal proprietario che da altri addetti all'attività agricola o attività connesse (tra le quali, appunto, "l'allevamento del bestiame"). Alla luce di tali argomentazioni, la norma che prevede l’agevolazione fiscale dell’applicazione dell’IVA al 4%, appare norma insuscettibile di applicazione estensiva, anche alla luce della normativa comunitaria. In ordine alla contestazione relativa “alla \ deducibilità dei costi carburante per il mini escavatore, appare corretta la sentenza di primo grado che ha ritenuto corretta la contestazione imquanto manca una fatturazione dei costi, non essendo sufficiente’a tal proposito l'istituzione della scheda carburante. Si tratta, infatti, di macchina operatrice non ammessa alla circolazione stradale, e, pettanto, il costo di acquisto del carburante deve essere documentato da’fattura ordinaria al fine di provare l’effettivo utilizzo dello stesso carburante per il funzionamento del veicolo in questione adibito all'esercizio dell’attivita economica e, di conseguenza, l’inerenza del costo di acquisto ai fini delladeterminazione del reddito.
dichiarazione di fallimento, funzionario, delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, legale rappresentante della società, Amministrazione finanziaria, verbale di constatazione
Anche l’assunta violazione dell’art. 7 L. n. 212/00 va rigettata in quanto il processo verbale è stato redatto alla presenza del legale rappresentante della società a cui veniva consegnata copia (cfr. Cass. N. 407/15 “ In tema di motivazione"per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l'avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione)". Come detto, la doglianza è puramente assertiva in quanto la società non ha indicato alcuno dei costi che sostiene aver sopportato. Per quanto evidenziato, in accoglimento dell'appello, va riformata la sentenza impugnata con rigetto del ricorso della contribuente.