Documents - 2 citing "Sentenza n 105 del 2013"

reddito, locazione finanziaria, contribuente, ammortamento, doppia imposizione, prestazione di servizi, cessione di beni, cessione o prestazione, base imponibile
Il contratto concluso dalla contribuente s.r.l. con la O s.r.l. avente ad oggetto il godimento da parte RCC s.r.l. di un macchinario, pur avendo alcune caratteristiche proprie del contatto di locazione finanziaria quali la permanenza della proprietà del macchinario in capo al concedente, l'immediata utilizzazione del bene da parte del cessionario e la previsione di canoni per un periodo di 48 mesi, se ne discosta su un elemento fondamentale e cioè sulla possibilità, al termine del rapporto contrattuale, di restituire il bene in alternativa al diritto di esercitare il riscatto. [...] Appare dunque che il contratto in questione rientri non nella previsione di cui all'art. 107, 2 comma TUIR bensi in quella di cui all'art. 109, 2 comma lett. a) TUIR e cioè nella figura della locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti che il TUIR assimila alla vendita con riserva di proprietà. Anche il secondo motivo d'appello merita accoglimento considerato che il principio di inerenza deve essere interpretato nel senso di ritenere esistente il legame quando il costo sostenuto sia comunque correlato in senso ampio all'impresa e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili ( Cass. 16826/07 ). [...] In ordine la terzo motivo d'appello l' art. 12 DPR 633/72 recita:"Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente of prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. " L'indicata disposizione, oltre a prevedere ipotesi predeterminate di prestazioni accessorie, indica come categoria generica anche quella di"altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi". [...] In quest'ultima categoria, si ritiene, debbano rientrare le prestazioni fatturate dalla società appellante (realizzazione impianti stampa e clichè, spese di facchinaggio e riavvolgimento bobine di polietilene) non differenziandosi, sotto il profilo del loro legame di accessorietà con la prestazione principale, da quelle che specificatamente la norma indica come accessorie Il motivo d'impugnazione va dunque accolto.[...]
Oggetto: Iva acquisti destinati attivita esentata 1998, 1999, 2000, 2001
Sulla carenza di legittimazione attiva dell’Ente ricorrente (e passiva dell’ Agenzia delle Entrate) si osserva che la sentenza impugnata, pur riferendosi ai tre diversi rapporti scaturenti dalla lettura dell’art. 17 del DPR 633/72, così come enunciati dalla richiamata sentenza n. 5427/2000 della Cassazione, trascura di inquadrare la fattispecie nel terzo dei tre rapporti enunciati e, precisamente, in quello “tra il cessionario dei beni e’ Amministrazione finanziaria”. Infatti, la questione poggia sulla violazione del principio di neutralità dell’imposta a causa della mancata detrazione della stessa, assolta al momento dell’acquisto dei beni dall’Ente che svolge attività esente. [...] Ne deriva che il cessionario dei beni è legittimato a far valere i propri diritti nei confronti dell’ Amministrazione finanziaria. In questo senso la sentenza qui impugnata merita di essere riformata. Quanto alla pretesa tardività dell’istanza di rimborso, l'eccezione dell’ Ufficio deve essere accolta relativamente alle domande riferentisi agli anni 1998 e 1999. Ed, infatti, è pacifico che la domanda di restituzione dell'imposta versata dal contribuente, in mancanza di disposizioni specifiche, come nel caso in esame, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, così come prescritto dall’art. 21, comma 2, ultima parte del D.Lgs. 546792. Nel caso in esame, l’Iva che più tardi avrebbe potuto essere pagata ai fornitori è quella relativa agli acquisti effettuati entro il 31.12.1999 . Ne consegue che il termine ultimo per l’istanza di rimborso del 31 luglio 2002 risulterebbe effettuata successivamente al 31.12.2001 , cioè oltre i termini di legge. [...] In adesione ai principi sanciti con l’ordinanza del 2006 della Corte di Giustizia europea, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in sostanza, l’esenzione prevista dal citato articolo 13 va applicata solo nei confronti di quei soggetti che, non avendo potuto detrarre l’Iva corrisposta al momento dell’acquisto del bene in ragione del regime di esenzione applicabile all’attività dagli stessi svolta, successivamente decidono di rivendere detti beni a terzi. Non è la fattispecie che riguarda il caso in esame, non avendo l’Ente provveduto alla rivendita di alcun bene acquistato, ma avendo semplicemente chiesto il rimborso dell’Iva pagata ai fornitori dei beni medesimi.[...]