Documents - 4 citing "Sentenza Tribunale n 1057 del 2014"

fattura, contratto, prestazioni di trasporto, veicoli, esenzione Iva, enti del Terzo settore, regime fiscale, esenzioni, prestazioni di servizi, cessioni di beni
Ebbene, il servizio reso, in base a specifico contratto di appalto, dalla CVN COOP. SO alla CIM srl, rientra pacificamente nella previsione dell' art. 10, punto 15, del DPR 633/72 e, pertanto, nessuna censura può essere mossa in ordine all'applicazione del regime di esenzione di cui alle fatture richiamate nell'avviso di accertamento impugnato in CTP. Dette fatture, infatti, riguardano espressamente compensi per servizi di emergenza effettuati con ambulanza di tipo A e cioè il trasporto di malati e feriti con un mezzo all'uopo attrezzato e dotato di tutte le apparecchiature e gli arredi richiesti dalla legge. L'aggiunta del personale medico e infermieristico, normalmente forniti dall'Azienda Sanitaria (circostanza che non fa venir meno il"servizio di trasporto" di cui trattasi), completa il servizio di emergenza con ambulanze di tipo A, rendendo perfettamente compatibile quest'ultimo con la previsione normativa cui è collegata l'esenzione da IVA. [...] Si tratta di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, direttamente o indirettamente afferenti alla tutela del diritto costituzionale alla salute, per le quali il legislatore nazionale ha voluto introdurre un regime fiscale agevolativo volto a evitare che al costo delle prestazioni si | aggiungesse 1 il carico dell'imposta. Tali esenzioni sono peraltro coerenti e ammesse dalla disciplina comunitaria dell'I. V.A. che all' art. 13 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 aveva già stabilito, in modo espresso e testuale, tra l'altro, che:"gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per 1 medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti; c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati; d) la fornitura di organi, di sangue e di latte umani; g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato; p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati". Ebbene, è emerso che la fatturazione alla SIM srl atteneva esclusivamente al frasporto malati ed infermi conseguenti all'esecuzione di attività commissionata da Aziende sanitarie locali tutte riconducibili al SSN regolarmente disciplinate dal contratto stipulato con le stesse a seguito di espletamento di regolari gare d'appalto ove tale attività veniva esplicitamente dichiarata in esenzione iva ai sensi del richiamato art. 10 punto 15 del DPR 633/72 ; la CV che aveva effettuato il trasporto era munita di regolare autorizzazione rilasciata dalla competente autorità regionale; tutte le fatture oggetto dell'accertamento erano state controllate e accettate senza rilievi di sorta e come tali liquidate dal consumatore finale (Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera commissionarie del Servizio).[...]
fattura, contratto, prestazioni di trasporto, veicoli, esenzione Iva, enti del Terzo settore, regime fiscale, esenzioni, prestazioni di servizi, cessioni di beni
Ebbene, il servizio reso, in base a specifico contratto di appalto, dalla CVN alla CIM srl, rientra pacificamente nella previsione dell' art. 10, punto 15, del DPR 633/72 e, pertanto, nessuna censura può essere mossa in ordine all'applicazione del regime di esenzione di cui alle fatture richiamate nell'avviso di accertamento impugnato in CTP. Dette fatture, infatti, riguardano. espressamente compensi per servizi di emergenza effettuati con ambulanza di tipo A e cioè il trasporto di malati e feriti con un mezzo all'uopo attrezzato e dotato di tutte le apparecchiature e gli arredi richiesti dalla legge. L'aggiunta del personale medico e infermieristico, normalmente forniti dall'Azienda Sanitaria (circostanza che non fa venir meno il servizio di trasporto" di cui trattasi), completa il servizio di emergenza con ambulanze di tipo A, rendendo perfettamente compatibile quest'ultimo con la previsione normativa cui è collegata l'esenzione da IVA. | Il Decreto del Presidente della Repubblica del DD/MM/1972 - n. 633, all’ art. 10 n. 15, nel testo vigente ratione temporis prevede espressamente che sono esenti dall'imposta: (...) 15) le prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all’ uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate o da ONLUS. [...] Si tratta di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, direttamente o indirettamente afferenti alla tutela del diritto costituzionale alla salute, per le quali il legislatore nazionale ha voluto introdurre un regime fiscale agevolativo volto a evitare che al costo delle prestazioni si aggiungesse il carico dell'imposta. Tali esenzioni sono peraltro coerenti e ammesse dalla disciplina comunitaria dell’l. [...] Ebbene, è emerso che la fatturazione alla CIM srl atteneva esclusivamente al trasporto malati ed infermi conseguenti all'esecuzione di attività commissionata da Aziende sanitarie locali tutte riconducibili al SSN regolarmente disciplinate dal contratto stipulato con le stesse a seguito di espletamento di regolari gare d'appalto ove tale attività veniva esplicitamente dichiarata in esenzione iva ai sensi del richiamato art. 10 punto 15 del DPR 633/72 ; la CV che aveva effettuato il trasporto era munita di regolare autorizzazione rilasciata dalla competente autorità regionale; tutte le fatture oggetto dell'accertamento erano state controllate e accettate senza rilievi di sorta e come tali liquidate dal consumatore finale (Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera commissionarie del servizio).[...]
fattura, contratto, prestazioni di trasporto, veicoli, esenzione Iva, enti del Terzo settore, regime fiscale, esenzioni, prestazioni di servizi, cessioni di beni
Ebbene, il servizio reso, in base a specifico contratto di appalto, dalla CVN alla CIM srl, rientra pacificamente nella previsione dell' art. 10, punto 15, del DPR 633/72 e, pertanto, nessuna censura può essere mossa in ordine all'applicazione del regime di esenzione di cui alle fatture richiamate nell'avviso di accertamento impugnato in CTP. Dette fatture, infatti, riguardano espressamente compensi per servizi di emergenza effettuati con ambulanza di tipo A e cioè il trasporto di malati e feriti con un mezzo all'uopo attrezzato e dotato di tutte le apparecchiature e gli arredi richiesti dalla legge. L'aggiunta del personale medico e infermieristico, normalmente forniti dall'Azienda Sanitaria (circostanza che non fa venir meno il"servizio di trasporto" di cui trattasi), completa il servizio di emergenza con ambulanze di tipo A, rendendo perfettamente compatibile quest'ultimo con la previsione normativa cui è collegata l'esenzione da IVA. [...] Si tratta di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, direttamente o indirettamente afferenti alla tutela del diritto costituzionale alla salute, per le quali il legislatore nazionale ha voluto introdurre un regime fiscale agevolativo volto a evitare che al costo. delle prestazioni si aggiungesse il carico dell'imposta. Tali esenzioni sono peraltro coerenti e ammesse dalla disciplina comunitaria dell'l. V.A. che all' art. 13 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 aveva già stabilito, in modo espresso e testuale, tra l'altro, che:"gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura: debitamente riconosciuti; c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati; d) la fornitura di organi, di sangue e di latte umani; g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza sociale e la sicurezza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato; p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati".[...]
fattura, contratto, prestazioni di trasporto, veicoli, esenzione Iva, enti del Terzo settore, regime fiscale, esenzioni, prestazioni di servizi, cessioni di beni
Ebbene, il servizio reso, in base a specifico contratto di appalto, dalla CVN alla CIM srl, rientra pacificamente nella previsione dell' art. 10, punto 15, del DPR 633/72 e, pertanto, nessuna censura può essere mossa in ordine all'applicazione del regime di esenzione di cui alle fatture richiamate nell'avviso di accertamento impugnato in CTP. Dette fatture, infatti, riguardano espressamente compensi per servizi di emergenza effettuati con ambulanza di tipo A e cioè il trasporto di malati e feriti con un mezzo all'uopo attrezzato e dotato di tutte le apparecchiature e gli arredi richiesti dalla legge. L'aggiunta del personale medico e infermieristico, normalmente forniti dall'Azienda Sanitaria (circostanza che non fa venir meno il"servizio di trasporto" di cui trattasi), completa il servizio di emergenza con ambulanze di tipo A, rendendo perfettamente compatibile quest'ultimo con la previsione normativa cui è collegata l'esenzione da IVA. [...] Si tratta di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, direttamente o indirettamente afferenti alla tutela del diritto costituzionale alla salute, per le quali il legislatore nazionale ha voluto introdurre un regime fiscale agevolativo volto a evitare che al costo delle prestazioni si aggiungesse il carico dell'imposta. [...] Ebbene, è emerso che la fatturazione alla CIM srl atteneva esclusivamente al trasporto malati ed infermi conseguenti all'esecuzione di attività commissionata da Aziende sanitarie locali tutte riconducibili al SSN regolarmente disciplinate dal contratto stipulato con le stesse a seguito di espletamento di regolari gare d'appalto ove tale attività veniva esplicitamente dichiarata in esenzione iva ai sensi del richiamato art. 10 punto 15 del DPR 633/72 ; la CV che aveva effettuato il trasporto era munita di regolare autorizzazione rilasciata dalla competente autorità regionale; tutte le fatture oggetto dell'accertamento erano state controllate e accettate senza rilievi di sorta e come tali liquidate dal consumatore finale (Azienda Sanitaria e/o Ospedaliera commissionarie del Servizio).[...]