Documents - 2 citing "Sentenza n 104 del 2015"

Oggetto: Iva acquisti destinati attività esentata 1992, 93, 94, 95, 96, 97
Sulla carenza di legittimazione attiva dell’Ente ricorrente (e passiva dell’ Agenzia delle Entrate) si osserva che la sentenza impugnata, pur riferendosi ai tre diversi rapporti scaturenti dalla lettura dell’art. 17 del DPR 633/72, così come enunciati dalla richiamata sentenza n. 5427/2000 della Cassazione, trascura di inquadrare la fattispecie nel terzo dei tre rapporti enunciati e, precisamente, in quello “tra il cessionario dei beni e l’ Amministrazione finanziaria”. Infatti, la questione poggia sulla violazione del principio di neutralità dell'imposta a causa della mancata detrazione della stessa, assolta al momento dell’acquisto dei beni dall’Ente che svolge attività esente. [...] Ne deriva che il cessionario dei beni è legittimato a far valere i propri diritti nei confronti dell’ Amministrazione finanziaria. In questo senso la sentenza qui impugnata merita di essere riformata. Quanto alla pretesa tardività dell’istanza di rimborso, l’eccezione dell’Ufficio deve essere accolta. Ed, infatti, è pacifico che la domanda di restituzione dell’imposta versata dal contribuente, in mancanza di disposizioni specifiche, come nel caso in esame, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, così come prescritto dall’art. 21, comma 2, ultima parte del D.Lgs. 546792. [...] Altrettanto dicasi per le imposte pagate dall’Ente nel corso del 1998, poiché la data dell’istanza di rimborso sarebbe stata presentata comunque oltre i due anni dell’ultimo eventuale acquisto (31.12.1998 ).[...]