Sentenza 786/2018 della Commissione Tributaria Regionale Di E. Romagna Sezione 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 2030/2015
depositato il DD/MM/2015
- avverso la pronuncia
MD SRL
XXX
difeso da:
PI
TC
XXX
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH03M503627/2012 IRES-ALTRO 2008
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
THH03MS503627/2012 relativo all'anno 2008
con il quale aveva effettuato il recupero di costi per spese di
pubblicità afferenti l'ambito delle sponsorizzazioni di gare automobilistiche per un importo di euro 30 mila
pari al 75% delle fatture ricevute dalla società emittente,atteso che l'attività della medesima era stata
accertata quale emittente di fatture sovraffatturate in misura pari al 75% con ia conseguenza che le fatture
registrate di euro 40.000 sono state recuperate a tassazione per euro 30 mila,in considerazione del fatto
che la società istante ha un Margine Operativo Lordo di appena euro 22.433 ed una perdita di euro 11.150
nell’anno 2008 per cui non si rivela congrua e coerente una sponsorizzazione di euro 40 mila anche perché
il contratto esibito è redatto in forma generica e non reca firma per accettazione e neppure è stata provata
l'effettività della prestazione,
proporzionale avvenuta per gli anni precedenti ed ha accolto integralmente il ricorso di parte
anche se l'ufficio aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di accertamento è stato notificato il DD/MM/12 mentre il ricorso è stato notificato il DD/MM/13 non potendo essere considerato valido il periodo
intercorrente per l'instaurazione della procedura di adesione in quanto la società si è sottratta alla
definizione del contesto puntando esclusivamente all'ottenimento della nullità dell'atto in sede contenziosa
inammissibilità del ricorso introduttivo
attivato via mail a chiedere ripetutamente un incontro per non ledere i propri diritti di difesa e per chiarire
che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso consegue,quale effetto automatico e
predeterminato dal legislatore,alla mera proposizione dell'istanza di adesione senza preclusioni di sorta.
soccombere stante la natura indiziaria del p.v.c. redatto dall'ufficio Antifrode della Direzione Regionale
dell'Emilia Romagna,
quella oggetto del p.v.c. preso a base dell'avviso di accertamento e l'unico punto di contatto è
rappresentato dalla figura del sig. CA al centro di una serie di società a lui riconducibili che
offrivano dei veri e propri pacchetti di risparmio fiscale ai potenziali sponsor mediante la sovradimensione
degli importi,ma non ha dimostrato che,nella fattispecie,vi sia stato una effettiva retrocessione del 75% del
compenso pattuito.
della economicità della spesa,
anche se negli anni si è perdurato il fenomeno delle reiterate perdite di esercizio,
Bologna ed era rivolta ad un pubblico di clientela diverso e più vasto da quello abituale essendo la società residente in Castelnuovo Rangone (MO).
All'odierna trattazione in Pubblica Udienza,le parti si rimettono agli atti.
Indi la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
dovendo ritenersi l'istanza di accertamento per adesione presentata,poi non definita,un'istanza di
autotutela che non sospende i termini per il ricorso ex art.21 del D.Lgs.n.546/92 ,atteso che la Corte di Cassazione,con la sentenza n.15401/2017 ,ha precisato che la presentazione dell'istanza di adesione — così
come il protrarsi nel tempo della relativa procedura — sospende soltanto il termine di impugnazione per
novanta giorni,decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale,l'avviso di
accertamento può essere impugnato o,al contrario,diventa definitivo,in quanto l' art.6 del d.lgs.19/06/1997, n.218 ,consente sì al contribuente di chiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento ai
fini dell'eventuale definizione,ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il
contenuto è riservata all'amministrazione finanziaria e non al contribuente con la conseguenza che
l'inattività delle parti non influisce sulla sterilizzazione per novanta giorni del termine per l'impugnazione e
l'istanza di adesione se formulata in tal senso non può essere intesa in altro modo quale istanza di
autotutela o a fini dilatori come pretende l'ufficio (cfr. Cass.n.2857/2012 ).
DD/MM/2012 con il quale la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Antifrodi,ha dettagliatamente
evidenziato la posizione del s CA,”deus ex machina” del meccanismo fraudolento
realizzato nel settore delle corse automobilistiche con particolare riguardo al mondo delle sponsorizzazioni
negli sport automobilistici in cui opera il gruppo RC attualmente gestita da RG srl
che fino al 2008 si chiamava SRG srl,ora M srl,poi REG srl,
ora B srl (vedi pagina 10 di 63 del p.v.c.).
capoverso,che “i contratti stipulati tra RC e MD non hanno nulla a che fare con quelli descritti
nel pvc consegnato ad M che,si ricorda,è l'unica fonte dell'avviso di accertamento che ci
occupa”.
società istante non poteva non esserne a conoscenza in quanto in relazione all'annualità 2008 è stato
appurato dai verificatori che la RC ha utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per
una percentuale pari al 75% dei componenti negativi complessivi e che all'emissione della fattura per la
prestazione pubblicitaria,la società emittente sovradimensionava gli importi,in modo da consentire agli
sponsor di garantirsi un costo fittizio da dedurre dal reddito,nonchè di generare una indebita detrazione
d'imposta ai fini IVA,come risulta dall'esame della documentazione acquisita dai computer della società in
cui sono stati rinvenuti due contratti identici che si differenziano all'articolo 9 intitolato compenso dove nel
primo contratto viene fissato un corrispettivo pari ad 1/6 di quanto stabilito nel secondo (cfr.pag.23 di 63
pvc).
finanziaria dotata di fede privilegiata,é risultato che in concomitanza dei versamenti/bonifici ricevuti dagli
sponsor sono avvenute uscite in contanti per importi di poco inferiori che lasciano supporre la parziale
retrocessione ai medesimi sponsor di quanto in precedenza fatturato ed incassato,tanto più che i
pagamenti sono quasi sempre rateali perchè il cliente,prima di effettuare il pagamento a saldo,deve
garantirsi la restituzione delle somme precedentemente fatturate per la parte superiore al reale.
nelle quali verranno affissi gli adesivi recanti il logo dei clienti,nè il contratto identifica la grandezza
dell'adesivo ed il posizionamento sul mezzo e nemmeno viene indicato il nominativo del pilota che guiderà
il mezzo a riprova del disinteresse del cliente verso la prestazione pubblicitaria ed il suo unico interesse al
risparmio fiscale.
contratto, all'art.1,prevede che il marchio sarà posizionato in maniera adeguata e secondo studi effettuati a
cura e spese della venditrice stessa”,il che equivale a non dire assolutamente nulla.
consulenza in materia di informatica e nell'anno 2008 il bilancio di esercizio si è chiuso con una perdita di
euro 11.150 a fronte di un fatturato pari ad euro 1.682.196 ed un margine operativo lordo di euro 22.433.
che un imprenditore possa investire una sponsorizzazione di euro 40.000 superiore agli stessi utili lordi
realizzati e,quindi,facendo ricorso al credito bancario sostenendo gravosi interessi passivi sul costo della
provvista,tanto più che la stessa difesa riconosce che l'aumento di clientela negli anni successivi alla
sponsorizzazione non ha portato il bilancio di fine esercizio in utili,per cui non è infondato ritenere che la
società istante si sia avvalsa del meccanismo fraudolento ideato dal sig. CA utilizzando le due
fatture per euro 40.000 oltre IVA relativa al costo di euro 10.000,ottenendo così un risparmio di imposta
dichiarando una perdita di esercizio inesistente ed usufruendo di indebita detrazione IVA,atteso che la
Corte di Cassazione,con la sentenza n.5374 del 04/04/2012 ,ha affermato che rientra nei poteri
dell'amministrazione finanziaria,in sede di accertamento,la valutazione dell'inerenza e finanche della
congruità dei costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni.
stessa non può essere accolta perchè la stessa è accompagnata dal requisito della gravità,precisione e
concordanza che la identifica quale presunzione legale con l'inversione dell'onere della prova a carico del
contribuente che non può consistere nella esibizione delle scritture contabili e dei documenti di pagamento
tracciabili per la loro ovvietà in questi casi,perché in relazione a tale aspetto si deve osservare che :
contratti sono stati stipulati con soggetti di cui è stata accertato il comportamento fraudolento;
contenuto è stato appurato essere estremamente generico;
dubbio ritorno per l'impresa;
mezzi in gara e non può essere considerato fonte di aumento della clientela,ma non degli utili,come
sostenuto dalla contribuente.
diversi dagli interessi passivi tranne gli oneri fiscali,contributivi e di utilità sociale,sono deducibili se e nella
misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi od altri proventi che concorrono a
formare ii reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi” e la Corte di Cassazione,con la sentenza n.9196/2011 ha statuito che “perchè un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito,
non solo è necessario che ne sua certa l’esistenza,ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza,vale a
dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa.
dall'imprenditore, riconosciuta e contabilizzata,atteso che una spesa può essere correttamente inserita
nella contabilita aziendale solo se esiste una documentazione di supporto,dalla quale possa ricavarsi,oltre
che l'importo, la ragione della stessa.
effettuata nei confronti di un soggetto di cui è stata accertata l'attività fraudolenta con la conseguenza che
non è infondato ritenere che anche nei confronti della società istante sia stato posto in essere lo stesso
meccanismo di risparmio fiscale,per cui l'avviso di accertamento che ha ritenuto indeducibile il 75% del
costo e dell'IVA delle fatture di sponsorizzazione,è legittimo e la sentenza appellata deve essere riformata
di conseguenza ed,
grado di giudizio che vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
pronunciando,in riforma della sentenza impugnata,accoglie l'appello dell'ufficio
Così deciso in