Sentenza 786/2018 della Commissione Tributaria Regionale Di E. Romagna Sezione 9

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REG.GENERALE N° 2030/2015 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI E. ROMAGNA SEZIONE 9 riunita con l'intervento dei Signori:
giu1 Presidente e Relatore giu2 Giudice giu3 Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2030/2015
depositato il DD/MM/2015
- avverso la pronuncia sentenza n. 59/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MODENA contro:
MD SRL
XXX

difeso da:
PI
TC
XXX
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH03M503627/2012 IRES-ALTRO 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH03M503627/2012 IVA-ALTRO 2008 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THH03M503627/2012 IRAP 2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate propone appello alla sentenza n.59/01/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento n.
THH03MS503627/2012 relativo all'anno 2008

con il quale aveva effettuato il recupero di costi per spese di
pubblicità afferenti l'ambito delle sponsorizzazioni di gare automobilistiche per un importo di euro 30 mila
pari al 75% delle fatture ricevute dalla società emittente,atteso che l'attività della medesima era stata
accertata quale emittente di fatture sovraffatturate in misura pari al 75% con ia conseguenza che le fatture
registrate di euro 40.000 sono state recuperate a tassazione per euro 30 mila,in considerazione del fatto
che la società istante ha un Margine Operativo Lordo di appena euro 22.433 ed una perdita di euro 11.150
nell’anno 2008 per cui non si rivela congrua e coerente una sponsorizzazione di euro 40 mila anche perché
il contratto esibito è redatto in forma generica e non reca firma per accettazione e neppure è stata provata
l'effettività della prestazione,
senonchè il Primo Giudice ha ritenuto che l’ufficio non avesse dimostrato la sovrafatturazione dell'emittente per cui non ha accolto il principio della congruità come riduzione
proporzionale avvenuta per gli anni precedenti ed ha accolto integralmente il ricorso di parte
anche se l'ufficio aveva chiesto l’inammissibilità del ricorso perché l’atto di accertamento è stato notificato il DD/MM/12 mentre il ricorso è stato notificato il DD/MM/13 non potendo essere considerato valido il periodo
intercorrente per l'instaurazione della procedura di adesione in quanto la società si è sottratta alla
definizione del contesto puntando esclusivamente all'ottenimento della nullità dell'atto in sede contenziosa
e conclude con la richiesta di riforma della decisione impugnata con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio,aumentate del 50% in ragione dell'espletamento del procedimento di mediazione. Si costituisce in giudizio la società appellata,come rappresentata e difesa,per contestare l'eccezione di
inammissibilità del ricorso introduttivo
in quanto,contrariamente a quanto dichiarato dall'ufficio,si è
attivato via mail a chiedere ripetutamente un incontro per non ledere i propri diritti di difesa e per chiarire
che la sospensione del termine per la proposizione del ricorso consegue,quale effetto automatico e
predeterminato dal legislatore,alla mera proposizione dell'istanza di adesione senza preclusioni di sorta.
Quanto al merito,l'ufficio non ha assolto al proprio onere della prova e,pertanto,non poteva che
soccombere stante la natura indiziaria del p.v.c. redatto dall'ufficio Antifrode della Direzione Regionale
dell'Emilia Romagna,
atteso che i contratti stipulati dalla istante si riferiscono ad altra società diversa da
quella oggetto del p.v.c. preso a base dell'avviso di accertamento e l'unico punto di contatto è
rappresentato dalla figura del sig. CA al centro di una serie di società a lui riconducibili che
offrivano dei veri e propri pacchetti di risparmio fiscale ai potenziali sponsor mediante la sovradimensione
degli importi,ma non ha dimostrato che,nella fattispecie,vi sia stato una effettiva retrocessione del 75% del
compenso pattuito.
Quanto alla congruità del costo,l'incremento del fatturato negli anni e l'aumento della clientela è la prova
della economicità della spesa,

anche se negli anni si è perdurato il fenomeno delle reiterate perdite di esercizio,
perchè lo stesso ufficio ha dichiarato che la manifestazione sportiva si è svolta al 'motor show' di
Bologna ed era rivolta ad un pubblico di clientela diverso e più vasto da quello abituale essendo la società residente in Castelnuovo Rangone (MO).
Conclude con la richiesta di conferma della decisione opposta e rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.


All'odierna trattazione in Pubblica Udienza,le parti si rimettono agli atti.
Indi la causa viene posta in decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto. Preliminarmente va rigettata la richiesta di inammissibilita del ricorso introduttivo proposto dall'ufficio perchè presentato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento
dovendo ritenersi l'istanza di accertamento per adesione presentata,poi non definita,un'istanza di
autotutela che non sospende i termini per il ricorso ex art.21 del D.Lgs.n.546/92 ,atteso che la Corte di Cassazione,con la sentenza n.15401/2017 ,ha precisato che la presentazione dell'istanza di adesione — così
come il protrarsi nel tempo della relativa procedura — sospende soltanto il termine di impugnazione per
novanta giorni,decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale,l'avviso di
accertamento può essere impugnato o,al contrario,diventa definitivo,in quanto l' art.6 del d.lgs.19/06/1997, n.218 ,consente sì al contribuente di chiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento ai
fini dell'eventuale definizione,ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il
contenuto è riservata all'amministrazione finanziaria e non al contribuente con la conseguenza che
l'inattività delle parti non influisce sulla sterilizzazione per novanta giorni del termine per l'impugnazione e
l'istanza di adesione se formulata in tal senso non può essere intesa in altro modo quale istanza di
autotutela o a fini dilatori come pretende l'ufficio (cfr. Cass.n.2857/2012 ).
Quanto al merito,dirimente ai fini della presente decisione è il processo verbale di constatazione del
DD/MM/2012 con il quale la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Antifrodi,ha dettagliatamente
evidenziato la posizione del s CA,”deus ex machina” del meccanismo fraudolento
realizzato nel settore delle corse automobilistiche con particolare riguardo al mondo delle sponsorizzazioni
negli sport automobilistici in cui opera il gruppo RC attualmente gestita da RG srl
che fino al 2008 si chiamava SRG srl,ora M srl,poi REG srl,
ora B srl (vedi pagina 10 di 63 del p.v.c.).
Ciò al fine di smentire quanto dichiarato nelle controdeduzioni di parte a pagina 17 di 42,penultimo
capoverso,che “i contratti stipulati tra RC e MD non hanno nulla a che fare con quelli descritti
nel pvc consegnato ad M che,si ricorda,è l'unica fonte dell'avviso di accertamento che ci
occupa”.
Attestazione assolutamente falsa in quanto la RC e la M sono la stessa cosa e la
società istante non poteva non esserne a conoscenza in quanto in relazione all'annualità 2008 è stato
appurato dai verificatori che la RC ha utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per
una percentuale pari al 75% dei componenti negativi complessivi e che all'emissione della fattura per la
prestazione pubblicitaria,la società emittente sovradimensionava gli importi,in modo da consentire agli
sponsor di garantirsi un costo fittizio da dedurre dal reddito,nonchè di generare una indebita detrazione
d'imposta ai fini IVA,come risulta dall'esame della documentazione acquisita dai computer della società in
cui sono stati rinvenuti due contratti identici che si differenziano all'articolo 9 intitolato compenso dove nel
primo contratto viene fissato un corrispettivo pari ad 1/6 di quanto stabilito nel secondo (cfr.pag.23 di 63
pvc).
Dalle indagini finanziarie esperite anche dalla Guardia di Finanza,organo collaborativo dell'amministrazione
finanziaria dotata di fede privilegiata,é risultato che in concomitanza dei versamenti/bonifici ricevuti dagli
sponsor sono avvenute uscite in contanti per importi di poco inferiori che lasciano supporre la parziale
retrocessione ai medesimi sponsor di quanto in precedenza fatturato ed incassato,tanto più che i
pagamenti sono quasi sempre rateali perchè il cliente,prima di effettuare il pagamento a saldo,deve
garantirsi la restituzione delle somme precedentemente fatturate per la parte superiore al reale.
Del resto,l'esame dei contratti ha evidenziato l'estrema genericità degli stessi che non identificano le gare
nelle quali verranno affissi gli adesivi recanti il logo dei clienti,nè il contratto identifica la grandezza
dell'adesivo ed il posizionamento sul mezzo e nemmeno viene indicato il nominativo del pilota che guiderà
il mezzo a riprova del disinteresse del cliente verso la prestazione pubblicitaria ed il suo unico interesse al
risparmio fiscale.
La difesa della società istante,a pagina 18 di 42 delle controdeduzioni afferma che “il
contratto, all'art.1,prevede che il marchio sarà posizionato in maniera adeguata e secondo studi effettuati a
cura e spese della venditrice stessa”,il che equivale a non dire assolutamente nulla.
D'altra parte,la società istante risiede in provincia di Modena e svolge l'attività di fornitura di software e
consulenza in materia di informatica e nell'anno 2008 il bilancio di esercizio si è chiuso con una perdita di
euro 11.150 a fronte di un fatturato pari ad euro 1.682.196 ed un margine operativo lordo di euro 22.433.
Le perdite di esercizio si sono verificate ante e post 2008 con una sistematicità che rende difficile pensare
che un imprenditore possa investire una sponsorizzazione di euro 40.000 superiore agli stessi utili lordi
realizzati e,quindi,facendo ricorso al credito bancario sostenendo gravosi interessi passivi sul costo della
provvista,tanto più che la stessa difesa riconosce che l'aumento di clientela negli anni successivi alla
sponsorizzazione non ha portato il bilancio di fine esercizio in utili,per cui non è infondato ritenere che la
società istante si sia avvalsa del meccanismo fraudolento ideato dal sig. CA utilizzando le due
fatture per euro 40.000 oltre IVA relativa al costo di euro 10.000,ottenendo così un risparmio di imposta
dichiarando una perdita di esercizio inesistente ed usufruendo di indebita detrazione IVA,atteso che la
Corte di Cassazione,con la sentenza n.5374 del 04/04/2012 ,ha affermato che rientra nei poteri
dell'amministrazione finanziaria,in sede di accertamento,la valutazione dell'inerenza e finanche della
congruità dei costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni.
Quanto alla eccezione della società istante sulla presunzione semplice su cui si fonda l'accertamento,la
stessa non può essere accolta perchè la stessa è accompagnata dal requisito della gravità,precisione e
concordanza che la identifica quale presunzione legale con l'inversione dell'onere della prova a carico del
contribuente che non può consistere nella esibizione delle scritture contabili e dei documenti di pagamento
tracciabili per la loro ovvietà in questi casi,perché in relazione a tale aspetto si deve osservare che :
a) i
contratti sono stati stipulati con soggetti di cui è stata accertato il comportamento fraudolento;
b) il loro
contenuto è stato appurato essere estremamente generico;
c) hanno ad oggetto forme di pubblicità di
dubbio ritorno per l'impresa;
d} l'adesivo è difficilmente visibile e leggibile per l'enormità delle scritte sui
mezzi in gara e non può essere considerato fonte di aumento della clientela,ma non degli utili,come
sostenuto dalla contribuente.
Al riguardo,il comma 5 dell'art.109 del TUIR/86,stabilisce che “le spese e gli altri componenti negativi
diversi dagli interessi passivi tranne gli oneri fiscali,contributivi e di utilità sociale,sono deducibili se e nella
misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi od altri proventi che concorrono a
formare ii reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi” e la Corte di Cassazione,con la sentenza n.9196/2011 ha statuito che “perchè un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito,
non solo è necessario che ne sua certa l’esistenza,ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza,vale a
dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa.
Per provare tale ultimo requisito,non è sufficiente,poi,che la spesa sia stata
dall'imprenditore, riconosciuta e contabilizzata,atteso che una spesa può essere correttamente inserita
nella contabilita aziendale solo se esiste una documentazione di supporto,dalla quale possa ricavarsi,oltre
che l'importo, la ragione della stessa.
Nella fattispecie, è in dubbio non la prestazione pubblicitaria bensì la congruità della sua spesa perchè
effettuata nei confronti di un soggetto di cui è stata accertata l'attività fraudolenta con la conseguenza che
non è infondato ritenere che anche nei confronti della società istante sia stato posto in essere lo stesso
meccanismo di risparmio fiscale,per cui l'avviso di accertamento che ha ritenuto indeducibile il 75% del
costo e dell'IVA delle fatture di sponsorizzazione,è legittimo e la sentenza appellata deve essere riformata
di conseguenza ed,
alla soccombenza,deve seguire,altresi,la condanna al pagamento delle spese del doppio
grado di giudizio che vengono complessivamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna,sezione n.9,definitivamente
pronunciando,in riforma della sentenza impugnata,accoglie l'appello dell'ufficio
e condanna la società appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 2.500,00.
Così deciso in Bologna ,lì DD/MM/2018
IL RELATORE - PRESIDENTE