Sentenza 11178/2021 della Commissione Tributaria Regionale Per La Sicilia Sezione 01,


Documento firmato digitalmente Sentenza n. 11178/2021 Il Relatore Depositato il DD/MM/2021
giu2 Il Segretario
giu4
Il Presidente
giu1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 01, riunita in udienza il DD/MM/2021 alle
ore 09:00
con la seguente composizione collegiale:
giu1, Presidente giu2, Relatore giu3, Giudice

in data DD/MM/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull’appello n. 3082/2018 depositato il DD/MM/2018
proposto da
TB

Difeso da
FM
ed elettivamente domiciliato presso XXX
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani

elettivamente domiciliato presso XXX
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1494/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TRAPANI sez.
2 e pubblicata il DD/MM/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9011G00503/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9011G00503/2016 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9011G00503/2016 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9011G00503/2016 IRAP 2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il DD MM 2016 TB ricorreva avverso |’avviso di accertamento n. TY9011G00503 relativo alle imposte IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2011, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito di lavoro autonomo con conseguenti maggiori imposte, deducendo la nullità dell'avviso per difetto di notifica e per difetto di delega, nonché l'illegittimità dello stesso per mancanza del contraddittorio preventivo, per insufficienza delle presunzioni e per difetto di motivazione, oltre che l’infondatezza nel merito. L'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza del DD/MM/ 2017 n. 1494/2/17 la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani , in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non dovuta l’IRAP in ragione di E. 580,00 e rigettava nel resto, rilevando la regolarità della notifica e della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, che nel caso in esame non sussisteva l'obbligo del contraddittorio preventivo, la legittimità del ricorso alle presunzioni, l'insussistenza dell'obbligo IRAP per l’assenza di lavoratori dipendenti e per l'esiguità del valore dei beni strumentali.e, infine, l'infondatezza delle doglianze di merito.
TB proponeva appello avverso la detta sentenza riproponendo tutti i motivi di ricorso. L'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Trapani si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
All'udienza del DD/MM/2021 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da TB è parzialmente fondato. Ed invero, quanto ai singoli motivi di gravame che ripropongono sostanzialmente le doglianze già formulate col ricorso introduttivo, si osserva: primo motivo: la mancanza della sottoscrizione del notificante nella copia notificata alla parte non incide sulla validità di questa ove detta sottoscrizione sussista nell’originale. In ogni caso, va rilevato che non si verte in ipotesi di inesistenza della notifica, ma, eventualmente, di nullità, con conseguente sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto comprovato dal fatto che l'odierno appellante ha, a suo tempo, tempestivamente impugnato l’atto notificatogli, così come gia affermato dalla Suprema Corte con sentenza del DD/MM/2014 n. 654, che questa Commissione condivide, secondo cui “la notificazione non è elemento costitutivo dell'atto (e v. del resto il D.Lgs. n. 546, art. 19), ma rappresenta una mera condizione di efficacia (0, potrebbe dirsi nel solco della dottrina amministrativistica, di operatività). E, come le sezioni unite di questa corte hanno rilevato, tanto la nullità, quanto l'inesistenza della notifica dell'atto non rileva ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, per il fatto di essere stato, in particolare, impugnato dal destinatario prima della scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (v. sez. un. n. 19854-04 )”; secondo motivo: la delega è stata prodotta in atti e la doglianza con la quale “in questa sede si chiede la verifica” è del tutto generica e, dunque, inammissibile; terzo motivo: nella fattispecie, per l'emissione dell'avviso di accertamento, non è espressamente previsto dalla legge il contraddittorio anticipato e, ove anche si volesse estendere in termini generalità quel principio generale del diritto comunitario a tutti i casi — e, quindi, anche a quello qui in esame — nei quali l’Amministrazione finanziaria si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto per esso lesivo, deve, comunque, osservarsi che il conseguente vizio può acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l'inosservanza della regola abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (cfr. Cass. 15 marzo 2013 n. 6621 ). Si vuole dire, in sostanza, che la finalità del contraddittorio anticipato è quella di mettere il contribuente nella condizione di potere fare valere le proprie osservazioni prima che la decisione sia adottata e, quindi, di far sì che l’Amministrazione possa tener conto di tutti gli elementi del caso nell’adottare (0 non adottare) il provvedimento ovvero nel dare a questo un contenuto piuttosto che un altro. Tale regola, pertanto, non può essere applicata in termini di mero presidio dell’astratta regolarità del procedimento la cui violazione determina di per sé una nullità o illegittimità dell'atto emesso, ma va valutata nelle sue effettive conseguenze, attribuendo ad essa, dunque, una concreta rilevanza soltanto se dalla sua inosservanza sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa della parte idoneo a riverberarsi sul provvedimento finale adottato dall’Amministrazione. Ma ciò può certamente escludersi quando non siano poi indicati dal contribuente nuovi elementi di valutazione allora non conosciuti dall’Amministrazione e, in ogni caso, quando quest’ultima non avrebbe comunque emesso un provvedimento di contenuto diverso, circostanza nella fattispecie inequivocabilmente dimostrata dalle difese anche in questa sede esperite dall’Amministrazione medesima; quarto motivo: nella fattispecie il carattere di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è stato fatto derivare dall'Ufficio da elementi non generici, ma assolutamente idonei quali sono le operazioni di accatastamento (DOCFA) operate dal contribuente e la corrispondente determinazione dei compensi calcolati sulla base delle tabelle vigenti che hanno evidenziato, secondo l'Ufficio, la sottofatturazione dei compensi o, in altri casi, addirittura la mancata corresponsione degli stessi in percentuale elevata rispetto al complesso delle attività professionali in materia. Ed, a tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha distinto, in sede di accertamento, gli importi non fatturati e quelli ritenuti sotto fatturati. Si tratta di procedimento legittimo salvo quanto si dirà successivamente nel merito con riferimento ai motivi settimo e ottavo del gravame; quinto motivo: per le ragioni.appena esposte non sussiste il denunziato difetto di motivazione dell’atto impugnato essendo ben chiari sia le ragioni dell’accertamento, sia i criteri applicati, tanto che l'odierno appellante ha potuto svolgere con piena cognizione le proprie difese; sesto motivo: non rileva attenendo all’IRAP per la quale il ricorso è stato accolto; settimo e ottavo motivo: tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi al merito dell’accertamento, sono in parte fondati. Ed invero, premesso che nel caso in esame, trattandosi di lavoro autonomo, come correttamente rilevato dall’appellante, si applica il principio di cassa, deve rilevarsi che per alcune attività svolte nell’anno 2011 che hanno dato luogo all'accertamento sono state emesse fatture nell’anno successivo ovvero che per alcune fatture emesse nello stesso anno 2011 l'odierno appellante ha provato documentalmente che la corresponsione del corrispettivo è avvenuta nell’anno successivo. In sostanza, il superamento della presunzione di cui prima si detto a proposito del quarto motivo di gravame, può ravvisarsi, in particolare, per le fatture emesse in anni successivi riferite alle attività svolte nel 2011 e per le fatture emesse nell’anno 2011 per il cui pagamento l'odierno appellante ha prodotto copia degli assegni del relativo pagamento emesso in successivi anni. Nello specifico si tratta della fattura n. 1 del DD/MM//2012 (attivita DD/MM/2011), della fattura n. 2 del DD/MM/2012 (attività DD/MM/2011 e DD/MM/2011), della fattura.n. 3 del DD/MM/2012 (attività DD/MM/2011), della fattura n. 27 del DD/MM/2012 (attività DD/MM/2011) e della fattura n. 33 del DD/MM/2012 (attività DD/MM/2011). Ne consegue che, in parziale accoglimento del gravame, devono essere escluse ai fini della rideterminazione del reddito, n. 6 attività di catastazione (accessi DOCFA) e, per l’effetto, l’Amministrazione finanziaria dovrà provvedere al ricalcolo del reddito accertato con i criteri, comunque, riconosciuti legittimi. In conclusione, quindi, il gravame proposto da TB deve essere accolto nei detti limiti e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere corrispondentemente riformata, confermando nel resto. Avuto riguardo al detto esito che vede la reciproca soccombenza delle parti nei limiti sopra esposti, si ritiene di dovere confermare anche il regolamento delle spese del giudizio di primo grado e di compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sez. 1, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da TB nei confronti della Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Trapani avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 1494/2/17 resa il DD MM 2017, in parziale riforma di questa, accoglie il ricorso di TB nei limiti-d cui in motivazione e conferma nel resto, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il DD/MM/2021 Il Giudice est. Il Presidente