Sentenza 5498/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lazio In Sezione 5

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO in SEZIONE 5 riunita con l'intervento dei Signori:
giu1 Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice
REG. GENERALE
N°499/2020
N° 5498/2021
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 499/2020
depositato il DD/MM/2020
- avverso la pronuncia sentenza n. 10420/2019 Sez:10 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3
VIA BOGLIONE 25 00155 ROMA
proposto dall'appellante:
AA S.P.A.
XXX
XXX

rappresentato da:
TC
XXX
difeso da:
PA
XXX
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK7C017101088 IVA-OP.ESENTI 2012

AA/AG ENTRATE RGA 499/2020
1.La Spa AA propone appello contro la sentenza n.° 10420/10/2019, con la quale la CTP di Roma respingeva un ricorso avverso l'avviso di accertamento n.° TK7CO101088 che applicava sanzioni pari ad € 17.479,42 in conseguenza della mancata registrazione di operazioni effettuate nell’anno 2012 nell’ambito di contratti di coassicurazione relativi a diverse società assicurative. Lamenta la appellante, anche in successive memorie del DD.MM.2021, che la
CTP non ha esattamente considerato i seguenti aspetti:
a) atto impositivo
è illegittimo per omessa instaurazione da parte dell'Ufficio del preventivo
contraddittorio con il contribuente;

b) le commissioni di delega non sono
imponibili fiscalmente,
costituendo espressione delle attività di gestione del contratto di assicurazione quali l'accertamento e la liquidazione dell'indennità al soggetto assicurato; attività affidate ad una delle imprese
contraenti dietro corrispettivo e da qualificarsi quindi quali operazioni
ausiliarie;

c) le sanzioni non erano comunque applicabili in presenza di una oggettiva incertezza normativa. Si è costituita nell'odierno. giudizio l'Agenzia delle Entrate che, nel
confermare la piena legittimità del proprio operato,
chiede il rigetto
dell'appello.

2. L’appello della società non merita accoglimento avendo la CTP valutato
correttamente gli aspetti caratterizzanti la controversia.
Rispetto ai motivi già proposti dalla CTP è possibile ribadire le seguenti
considerazioni:
2.1. Con-il primo motivo di gravame la società ha eccepito la illegittimità
dell'atto impositivo, non essendo stato preceduto dalla instaurazione da
parte dell'Ufficio di un contraddittorio con il contribuente.
Ad avviso della Commissione il motivo è infondato sulla base della
distinzione, proposta dalla Corte di Cassazione, tra i tributi armonizzati (in
particolare l'IVA), la cui disciplina è riservata alla competenza dell’Unione
Europea, e i tributi non armonizzati, la cui disciplina è invece nazionale.
Tale distinzione comporta che solo per i tributi armonizzati sussiste
l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, la cui violazione
verrebbe ad incidere sulla validità dell'atto; invalidità tuttavia da ritenersi
sottoposta alla condizione che il contribuente enunci concretamente le
ragioni che avrebbe fatto valere nell’omesso contraddittorio.
E’ la c.d.
prova di resistenza, in forza della quale la illegittimità dell'atto impositivo
risulta condizionata alla dimostrazione, non fornita nel caso di specie dalla
società appellante, che si sia davvero verificata in suo danno una lesione
del diritto di difesa (così Cass. SS.UU. 24823/2015 ).

3.1. In ordine al secondo motivo di appello deve ricordarsi che sul tema
oggetto dell'odierna controversia è anche di recente intervenuta la Corte
di Cassazione che, peraltro confermando un proprio precedente
orientamento, ha avuto modo di affermare che il rapporto di
coassicurazione non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i
coassicuratori né riguarda aspetti essenziali dell’attività di intermediario o
di mediatore di assicurazione (così Cass. 12854/2021 )
Partendo da tale premessa la Corte ha tratto la conclusione che le
prestazioni oggetto di delega non possono considerarsi esenti da IVA ai
sensi dell’art. 10 comma primo n.° 2 DPR 633/1972 ,
atteso che non
possiedono natura assicurativa né potendosi esse qualificare come
operazioni accessorie rispetto ad una prestazione assicurativa non
attenendo alla copertura di un rischio (in tal senso anche Cass.
11442/2018).

3.2. Secondo la richiamata giurisprudenza della Corte non sorge in siffatti
casi una obbligazione solidale tra i coassicuratori, poiché non viene ad
incidersi il rapporto tra coassicuratore delegato e l'assicurato; e neppure le
prestazioni rese dal delegato sono in grado di instaurarne un altro.

3.3. La Corte con riferimento alla giurisprudenza comunitaria, ed in
particolare alla sentenza CGUE C- 235/2019 del 8.10.2020 , ha altresì
chiarito i seguenti aspetti:
--poiché ciò che davvero rileva è il contenuto divenuto oggetto di un
rapporto contrattuale sia pur indiretto con l’assicurato, non sussiste
l'esenzione dall’IVA delle prestazioni svolte in esecuzione di una delega,
trattandosi di una attività non assimilabile di per sé alle attività di
assicurazione;

-- le stesse attività svolte dal delegato non possono qualificarsi come
prestazioni accessorie, difettando il presupposto dell'assunzione del
rischio assicurativo;

-- nessun rilievo può infine assumere la questione se nella specie si tratti di
un rapporto contrattuale da qualificarsi come mandato con o senza
rappresentanza; e ciò perché comunque sarebbe necessario che il
mandatario partecipi ad una prestazione di natura-assicurativa o che
comunque risponda a canoni di accessorietà.

4. Non può infine accogliersi alla luce dei richiamati insegnamenti forniti
dalla Corte di Cassazione il terzo motivo di gravame, circa la inapplicabilità
del trattamento sanzionatorio in presenza di una oggettiva incertezza
interpretativa.

5. Alla soccombenza segue la condanna della società al pagamento delle
spese del grado, liquidate come indispositivo.

P.Q.M.
La Commissione: a) respinge l'appello della società; b) condanna la
appellante al rimborso in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese
processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00.
Roma DD MM 2021 IL RELATORE giu2 IL PRESIDENTE giu1