Sentenza 5498/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Lazio In Sezione 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N°499/2020
ha emesso la seguente
- sull'appello n. 499/2020
depositato il DD/MM/2020
- avverso la pronuncia
Tributaria Provinciale di ROMA
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3
VIA BOGLIONE 25 00155 ROMA
AA S.P.A.
XXX
XXX
rappresentato da:
TC
XXX
difeso da:
PA
XXX
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK7C017101088 IVA-OP.ESENTI 2012
AA/AG ENTRATE RGA 499/2020
CTP non ha esattamente considerato i seguenti aspetti:
a) atto impositivo
è illegittimo per omessa instaurazione da parte dell'Ufficio del preventivo
contraddittorio con il contribuente;
b)
imponibili fiscalmente,
contraenti dietro corrispettivo e da qualificarsi quindi quali operazioni
ausiliarie;
c)
confermare la piena legittimità del proprio operato,
dell'appello.
2.
correttamente gli aspetti caratterizzanti la controversia.
Rispetto ai motivi già proposti dalla CTP è possibile ribadire le seguenti
considerazioni:
2.1.
dell'atto impositivo, non essendo stato preceduto dalla instaurazione da
parte dell'Ufficio di un contraddittorio con il contribuente.
distinzione, proposta dalla Corte di Cassazione, tra i tributi armonizzati (in
particolare l'IVA), la cui disciplina è riservata alla competenza dell’Unione
Europea, e i tributi non armonizzati, la cui disciplina è invece nazionale.
l'obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, la cui violazione
verrebbe ad incidere sulla validità dell'atto; invalidità tuttavia da ritenersi
sottoposta alla condizione che il contribuente enunci concretamente le
ragioni che avrebbe fatto valere nell’omesso contraddittorio.
prova di resistenza, in forza della quale la illegittimità dell'atto impositivo
risulta condizionata alla dimostrazione, non fornita nel caso di specie dalla
società appellante, che si sia davvero verificata in suo danno una lesione
del diritto di difesa (così Cass. SS.UU. 24823/2015 ).
3.1.
oggetto dell'odierna controversia è anche di recente intervenuta la Corte
di Cassazione che, peraltro confermando un proprio precedente
orientamento, ha avuto modo di affermare che il rapporto di
coassicurazione non modifica la ripartizione pro quota del rischio tra i
coassicuratori né riguarda aspetti essenziali dell’attività di intermediario o
di mediatore di assicurazione (così Cass. 12854/2021 )
prestazioni oggetto di delega non possono considerarsi esenti da IVA ai
sensi dell’art. 10 comma primo n.° 2 DPR 633/1972 ,
possiedono natura assicurativa né potendosi esse qualificare come
operazioni accessorie rispetto ad una prestazione assicurativa non
attenendo alla copertura di un rischio (in tal senso anche Cass.
11442/2018).
3.2.
casi una obbligazione solidale tra i coassicuratori, poiché non viene ad
incidersi il rapporto tra coassicuratore delegato e l'assicurato; e neppure le
prestazioni rese dal delegato sono in grado di instaurarne un altro.
3.3.
particolare alla sentenza CGUE C- 235/2019 del 8.10.2020 , ha altresì
chiarito i seguenti aspetti:
--poiché ciò che davvero rileva è il contenuto divenuto oggetto di un
rapporto contrattuale sia pur indiretto con l’assicurato, non sussiste
l'esenzione dall’IVA delle prestazioni svolte in esecuzione di una delega,
trattandosi di una attività non assimilabile di per sé alle attività di
assicurazione;
--
prestazioni accessorie, difettando il presupposto dell'assunzione del
rischio assicurativo;
--
un rapporto contrattuale da qualificarsi come mandato con o senza
rappresentanza; e ciò perché comunque sarebbe necessario che il
mandatario partecipi ad una prestazione di natura-assicurativa o che
comunque risponda a canoni di accessorietà.
4.
dalla Corte di Cassazione il terzo motivo di gravame, circa la inapplicabilità
del trattamento sanzionatorio in presenza di una oggettiva incertezza
interpretativa.
5.
spese del grado, liquidate come indispositivo.
P.Q.M.
appellante al rimborso in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese
processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00.