Sentenza 9289/2021 della Commissione Tributaria Regionale Per La Sicilia Sezione 09,


Documento firmato digitalmente Sentenza n. 9289/2021 Il Relatore Depositato il DD/MM/2021
giu2
Il Segretario
MDP
Il Presidente
giu1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 09, riunita in udienza il DD/MM/2021 alle ore HH:HH con la seguente composizione collegiale:
giu1Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice

in data DD/MM/2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5637/2015 depositato il DD/MM/2015
proposto da
IS O A S.r.l. In Liquidazione GB - NN

Difeso da
RA
RR
ed elettivamente domiciliato presso XXX
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento

elettivamente domiciliato presso [email protected]
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 139/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 7 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503T101085 IRES-ALTRO 200

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503T101085 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503T101085 IRAP 2007
- sull'appello n. 6848/2018 depositato il DD/MM/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria,:19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso [email protected]
contro
IS O A S.r.l. In Liquidazione --NN
Difeso da
RA
ed elettivamente domiciliato presso XXX
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 362/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1
e pubblicata il DD/MM/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503AB03228/2014 IVA-ALTRO 2009

- sull'appello n. 6849/2018 depositato il DD/MM/2018
proposto da
Direzione pg ome Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso [email protected]
contro
IS O A S.r.l. In Liquidazione - NN
Difeso da
RA
ed elettivamente domiciliato presso XXX
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 363/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 1 e pubblicata il DD/MM/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY503AB03167/2014 IVA-ALTRO 2008

a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società IS Oli A S.r.l. in liquidazione (di seguito ISOA s.r.I.) ha proposto appello nei confronti della sentenza n.3885/2014 della CPT di Agrigento Sez.5, depositata il DD/MM/2014 (R.G. 4592/2015) e della sentenza n. 139/2015 della stessa CPT, Sez. 7, depositata DD/MM/2015 (R.G. 5637/2015), che hanno rigettato i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Agrigento accertava maggiori imposte per gli anni 2006 e 2007, rilevanti ai fini IRES — IRAP ed IVA. Con la memoria del DD MM 2020 la società ha formulato istanza di declaratoria dell'estinzione dei giudizi per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’ art. 46 del D.lgs. n. 546 del 1992 . Premette l’appellante che la Corte d’Appello di Palermo, Quinta Sezione Penale e per le misure di prevenzione, ha stabilito, con decreto n.17/7 del DD/MM/2017, la confisca del patrimonio aziendale e dell'intero capitale sociale della società ISOA. La confisca determina l’estinzione dei crediti tributari vantati dall'Agenzia ai sensi dell’art. 50, co 2, del D.lgs.n.159 del 2011 . Si è costituita in entrambi i giudizi l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Agrigento che chiede il rigetto degli appelli e la conferma delle sentenze impugnate. Con successiva memoria del DD MMM 2021 l'Agenzia appellata chiede che venga dichiarata la parziale estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al solo tributo IRES atteso che l’IVA in parte contribuisce al bilancio dell’Unione Europea e l’IRAP è un tributo proprio della Regione.
Chiede altresì che venga disposta la riunione per connessione ex art.29 del D.lgs.n.546 del 1992 dei seguenti giudizi in cui è interessata la società predetta riguardanti tutti l'estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere per confusione dei creditierariali ai sensi dell’art. 50, co 2, del D.lgs. n.195 del 2011 :
- R.G. 5637/2015, sentenza impugnata n.139/2015 , depositata DD/MM/2015 della CPT di Agrigento avente ad oggetto analogo avviso di accertamento per l’anno 2007;
- R.G. 6848/18, sentenza impugnata n. 362/18, depositata il DD/MM/2018 della CPT di Agrigento;
- R.G. 6849/18, sentenza impugnata n.363/2018 depositata il DD/MM/2018 della CPT di Agrigento.
L'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Agrigento ha proposto appello (R.G. 6848/2018) nei confronti delle sentenze n.363/18 e 362/18 (R.G. 6849/18) della CPT di Agrigento Sez. 1, depositate il DD.MM.2018 che hanno disposto l’estinzione dei giudizi con compensazione delle spese tra le parti (Agenzia e ISOA s.r.l.). Giova premettere che con decreto del Tribunale di Agrigento del DD/MM/2014 è stato confiscato il patrimonio aziendale e le quote societarie della ISOA s.r.I.. L'art. 50, co 2, del D.Igs. n. 159/2011 prevede espressamente che nelle ipotesi di confisca dei beni, azienda o partecipazioni societarie sequestrate, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell’ art. 1253 c.c. Ne consegue che tutti gli eventuali debiti erariali in capo all’ISOA s.r.I. devono ritenersi definitivamente estinti. Secondo l’appellante Agenzia la confusione si applica nella fattispecie solo ai crediti erariali, e cioè IRPEF e IRES, per l'IRAP e per l’IVA atteso che l'IVA in parte contribuisce al bilancio dell’Unione Europea, l’IRAP è tributo proprio della Regione. Si è costituito in giudizio ISOA s.r.l. che chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In vista dell’udienza l’appellante ha depositato memoria con richiesta di riunione per connessione ex art. 29 D.lgs.546/92 dei seguenti giudizi in cui è interessata la società predetta riguardanti tutti l'estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.lgs.546/92 per confusione dei crediti erariali ai
sensi dell’art. 50, co 2, D.lgs.195 2011 :
- R.G. 4592/15 sentenza impugnata n.3885/2014 , depositata il DD/MMM/2014 della CPT di Agrigento;
- R.G. 5637/15, sentenza impugnata n. 139/2015 , depositata l'DD/MM/2015 della CPT di Agrigento;
- R.G. 6848/18, sentenza impugnata n.362/2018, depositata il DD/MM/2018 della CPT di Agrigento.
In data 1° giugno 2021 ISOA s.r.l. ha prodotto per l'appello R.G. A. n. 4592 / 2015 istanza di rinvio della trattazione già fissata per il giorno DD/MM/2021 per consentire, quando vi saranno le condizioni la trattazione in pubblica udienza.
In vista dell'udienza l’ISOA s.r.l. ha prodotto memorie illustrative per i due giudizi di appello proposti dall'Agenzia con le quali chiede a questa Commissione di dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice Penale investito della competenza esclusiva in tema di accertamento di tutti i crediti sorti ante sequestro.


La Commissione nella camera di consiglio del DD MM 2021 riunisce i seguenti giudizi per connessione ex

art. 29 del D.lgs. n.546 del 1992

: R.G.A. 5637/2015, R.G.A. 6848/2018, R.G.A. 6849/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del Giudice Tributario in materia di tributi ex art.2 D.lgs.n.546 del 1992 (cfr. Cass. SS.UU. sent. 11082/2007 ). In ordine alla natura dei tributi IVA ed IRAP va osservato che la disciplina sostanziale dei due tributi rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali a prescindere dal soggetto destinatario del gettito prelevato (cfr. Corte Cost.n.37/2004). Ne consegue che anche i due suindicati tributi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c. a seguito della confisca predetta.
P.Q.M.
La Commissione nella camera di consiglio del DD MM 2021 dichiara cessata la materia del contendere dei giudizi riuniti con compensazione delle spese. IL RELATORE IL PRESIDENTE