Sentenza 2229/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Sicilia Sezione 1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SICILIA SEZIONE 1
riunita con l'intervento dei Signori:
giu1 Presidente giu2 Relatore giu3 Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 8183/2013
depositato il DD/MM/2013
contro:
AG. ENTRATA Direzione Provinciale di AGRIGENTO
proposto dagli apppellanti:
M G

difeso da:
MP
C/O AVV.GM
XXX
difeso da:
TS
C/O STUDIO DOTT. MP
XXX
altre parti coinvolte:
AG. RISCOSSIONE AGRIGENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PIAZZA METELLO 28 92100 AGRIGENTO AG

difeso da:
CMC
XXX
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.IMPONIB. 1998
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.IMPONIB. 1999 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.IMPONIB. 2000 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.IMPONIB. 2001 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.ESENTI 1998 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.ESENTI 1999 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.ESENTI 2000 CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.ESENTI 2001 REG.GENERALE
N° 8183/2013

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso r.g.n. 139/12 alla C.T.P. di Agrigento , il Dott. M
G ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 20119002501577/00 ,
riferita alla cartella di pagamento n. 261 2006 000 1459/000.
L’intimazione riguardava il pagamento dell’IVA per gli anni dal 1998 al 2002,
oltre ad interessi e sanzioni.
Le censure del contribuente afferivano la decadenza degli effetti‘della cartella di
pagamento,
nonché il difetto di motivazione. Si costituivano in giudizio sia l’Ufficio Finanziario, sia l’Agente della
Riscossione che eccepivano “l’intempestività del ricorso proposto dal
contribuente, oltre i termini fissati dalla normativa tributaria”.
Con sentenza n. 336/4/2013, depositata il DD/MM/2013, la Commissione
Tributaria Provinciale di Agrigento dichiarava inammissibile il ricorso e
condannava il ricorrente alle spese.
Con atto di appello del DD/MM/2013, regolarmente depositato il DD/MM/2013, il
Dott. M G impugnava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure,
evidenziando che la cartella era stata notificata alla sig.ra SA in via
XXX

Nell’atto di appello argomenta, assume un riferimento assolutamente generico al
ricorso di primo grado.
Si costituisce con controdeduzioni prot. n. 6800/2014 del DD/MM/2014 1° Agenzia
delle Entrate di Agrigento eccependo, in primis, il difetto di legittimazione
passiva,
confermando, però, la regolarità della notifica al contribuente
dell’intimazione al pagamento.
Si costituisce Riscossione Sicilia spa con controdeduzioni del DD/MM/2014, che
chiede il rigetto del ricorso per “inammissibilità del ricorso di primo grado, in
quanto intempestivamente prodotto”.
Il Collegio ritiene condivisibile la motivazione del Giudice di prime cure, in ordine alla notifica del ricorso introduttivo, in quanto la notifica dell’atto
impugnato in quella fase, doveva essere effettuato il DD/MM/2011 mentre il su citato
ricorso era stato notificato il DD/MM/2011 e depositato il DD/MM/2012, e quindi oltre
il termine perentorio previsto dall’ art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e cioè entro
sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
Al riguardo, la Commissione ha accertato che l’atto di intimazione era stato
regolarmente notificato nella sede dello studio dentistico, dove il contribuente
prestava la propria opera, evidenziando che tale dato era rimasto incontestato, sia
nel ricorso di primo grado, sia nell’atto di appello.
Con istanza depositata a questa Commissione in data DD/MM/2019, l’appellante chiedeva il rinvio dell’udienza in quanto intendeva avvalersi dalla definizione; agevolata della somma di cui all’intimazione di pagamento impugnata. La Commissione prende atto che il contribuente non ha mai provveduto a tale.
definizione, per cui deve essere proseguita la fase decisoria, relativamente
all’appello interposto.

Per quanto precede, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, rigetta l’atto di appello e conferma la sentenza di primo grado.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate di
Agrigento.
Le spese della presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia — Sez. I, rigetta l’appello del
contribuente e conferma la sentenza di primo grado impugnata e dichiara il difetto
di legittimazione passiva dell’ Agenzia delle Entrate.

- Condanna il Sig. M G al pagamento delle spese della presente fase
del giudizio, in favore di Riscossione Sicilia S.p.a., che si liquidano in € 8.000,00,
oltre oneri ed accessori come per legge, se dovuti.
- Condanna il Sig. M G al pagamento delle spese della presente fase
del giudizio, in favore dell’ Agenzia delle Entrate di Agrigento, che si liquidano in
€ 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo , nella camera di consiglio del DD MM 2021 . IL GIUDICE ESTENSORE
(giu2)