Sentenza 2229/2021 della Commissione Tributaria Regionale Di Sicilia Sezione 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DI SICILIA SEZIONE 1
ha emesso la seguente
sull'appello n. 8183/2013
depositato il DD/MM/2013
AG. ENTRATA Direzione Provinciale di AGRIGENTO
M G
difeso da:
MP
C/O AVV.GM
XXX
difeso da:
TS
C/O STUDIO DOTT. MP
XXX
AG. RISCOSSIONE AGRIGENTO RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PIAZZA METELLO 28 92100 AGRIGENTO AG
difeso da:
CMC
XXX
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 2912006001459066000 IVA-OP.IMPONIB. 1998
N° 8183/2013
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 20119002501577/00 ,
riferita alla cartella di pagamento n. 261 2006 000 1459/000.
oltre ad interessi e sanzioni.
pagamento,
Riscossione che eccepivano “l’intempestività del ricorso proposto dal
contribuente, oltre i termini fissati dalla normativa tributaria”.
Tributaria Provinciale di Agrigento dichiarava inammissibile il ricorso e
condannava il ricorrente alle spese.
Dott. M G impugnava la sentenza emessa dal Giudice di prime cure,
XXX
Nell’atto di appello argomenta, assume un riferimento assolutamente generico al
ricorso di primo grado.
delle Entrate di Agrigento eccependo, in primis, il difetto di legittimazione
passiva,
dell’intimazione al pagamento.
chiede il rigetto del ricorso per “inammissibilità del ricorso di primo grado, in
quanto intempestivamente prodotto”.
impugnato in quella fase, doveva essere effettuato il DD/MM/2011 mentre il su citato
ricorso era stato notificato il DD/MM/2011 e depositato il DD/MM/2012, e quindi oltre
il termine perentorio previsto dall’ art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 e cioè entro
sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
regolarmente notificato nella sede dello studio dentistico, dove il contribuente
prestava la propria opera, evidenziando che tale dato era rimasto incontestato, sia
nel ricorso di primo grado, sia nell’atto di appello.
definizione, per cui deve essere proseguita la fase decisoria, relativamente
all’appello interposto.
Per quanto precede, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, rigetta l’atto di appello e conferma la sentenza di primo grado.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate di
Agrigento.
Le spese della presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
contribuente e conferma la sentenza di primo grado impugnata e dichiara il difetto
di legittimazione passiva dell’ Agenzia delle Entrate.
-
del giudizio, in favore di Riscossione Sicilia S.p.a., che si liquidano in € 8.000,00,
oltre oneri ed accessori come per legge, se dovuti.
- Condanna il Sig. M G al pagamento delle spese della presente fase
del giudizio, in favore dell’ Agenzia delle Entrate di Agrigento, che si liquidano in
€ 3.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, se dovuti.
(giu2)